Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0004/CFA del 12 Luglio 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche n. 33 del 29.04.2024

Impugnazione – istanza: –  Hellas Verona F.C. S.p.A./ Udinese calcio S.p.A.

Massima: Infondata è l’eccezione con la quale si sostiene che «la domanda di accertamento della decadenza sia inammissibile perché domanda nuova e non consentita dall’art. 101, 3° co., CGS FIGC»….Al riguardo si osserva che al di là dei limiti entro cui si applica il divieto dei nova nel presente giudizio, il mutamento da prescrizione a decadenza rappresenta non una domanda nuova quanto un mutamento della qualificazione di un’eccezione, che configura una mera emendatio e non una mutatio della stessa, perché non altera i fatti, la vicenda su cui si fonda l’eccezione, né stravolge realmente la strategia difensiva della controparte con un “effetto sorpresa”. Pertanto, anche qualora operasse nel presente giudizio un rigoroso divieto dei nova, ciò che non è, la emendatio indicata non sarebbe ad esso soggetta.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 30/TFN-SVE del 10 Aprile  2024

Decisione Impugnata: decisione della Commissione Accordi Economici prot. 43bis/23-24 del 6 marzo 2024

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società ANR NF Ardea Calcio (916023) nei confronti del sig. G.V. (4823416)

Massima: Ritiene questo Tribunale, con riferimento  al giudizio celebrato dinanzi alla Commissione Accordi Economici, che l’art. 28, comma 5, del Regolamento LND, prevede che il sodalizio deve inviare le proprie controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione del ricorso. Avendo la società dedotto tardivamente (il ricorso è stato notificato il 15 novembre 2023 invece le controdeduzioni sono state inoltrate il 31 gennaio 2024 e quindi ben oltre il termine di 15 giorni) correttamente la CAE ha accolto la domanda dell’atleta alla stregua della documentazione in atti (accordo economico).

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 28/TFN-SVE del 15 Marzo  2024

Decisione Impugnata: decisione della Commissione Accordi Economici - LND (Prot. CAE 37 BIS/2023-24) del 6 febbraio 2024

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società ASD Città di Falconara (935624) contro la calciatrice T.D.C. (3880878)

Massima: Circa l’ammissibilità della documentazione prodotta dalla reclamante giova precisare che l’art. 101 comma 3 CGS consente la produzione, nel giudizio di reclamo, di nuovi documenti, limitandosi a richiedere, al fine di osservare il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa, che gli stessi siano analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte. L’ampia formulazione del testo della norma non può tuttavia condurre ad affermare che nel giudizio di reclamo sia sempre ammissibile la produzione di nuovi documenti. Il primo ed il secondo periodo del comma 3 dell’art. 101, infatti, affermano rispettivamente che “il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata e che le domande nuove sono inammissibili”. Ne discende che la preclusione nel giudizio di reclamo deve riguardare non soltanto l’attività assertiva  ma anche l’attività asseverativa, vale a dire mezzi di prove deducibili, compresa la prova documentale. In questa ottica si dovrebbe ritenere inammissibile la produzione di nuovi documenti ad opera della parte che, in assenza di cause ad essa imputabili, nelle precedenti fasi, non si sia fatto difesa e che di conseguenza tenti di rimediare alla propria inerzia processuale fornendo le prove, solo per la prima volta in appello. Tale principio, comunque, deve ritenersi mitigato da quanto stabilito dal Collegio di Garanzia del CONI, in particolare con la decisione nr. 24/2019, con cui è stato precisato che “anche a voler fare applicazione del principio delle preclusioni di nuove prove nel giudizio di appello si deve comunque prendere in considerazione il dato oggettivo rappresentato” da elementi non oggetto di contestazione tra le parti.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 23/TFN-SVE del 8 Marzo  2024

Decisione Impugnata: decisione della Commissione Accordi Economici - LND (prot. Cae 164-quater 2022/2023) pubblicata sul C.U. n. 233 del 21 dicembre 2023

Impugnazione Istanza: Reclami preliminarmente riuniti, ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposti dalla società ASD Napoli Futsal (936031) contro il calciatore N.H. (1008769) e dal calciatore N.H. contro la società ASD Napoli Futsal

Massima: E’ inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dal calciatore con l’appello

…Con l’ulteriore precisazione che, in tale ultima evenienza, l’attore «non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito», essendo dunque abilitato a dolersi unicamente dell’erronea absolutio ab instantia pronunciata dal giudice di primo grado che si sia ritenuto sfornito di giurisdizione. La riforma ha così tradotto in precetti normativi le conclusioni cui la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass., sez. un., 30 ottobre 2008, n. 26019; Cass., sez. un., 18 dicembre 2008, n. 29523;  Cass., sez. un., 29 ottobre 2014, n. 22975; Cass., sez. un., 17 dicembre 2019, n. 33374; Cass., sez. un., 15 novembre 2022, n. 33606), facendo leva sulla nozione di “giudic to implicito”, era da tempo pervenuta in punto di rilevazione officiosa del difetto di giurisdizione (che il previgente art. 37 c.p.c. consentiva in ogni stato e grado del processo). Nella specie l’eccezione di difetto di giurisdizione non proposta in primo grado, non solo non ha costituito oggetto di specifico motivo di gravame esposto nell’atto di appello, ma altresì risulta in contrasto con il divieto di denunciare, con l’impugnazione, il difetto di giurisdizione da parte di chi ha adito il giudice di cui si contesta il potere decisionale (lo stesso Calciatore ha investito, con autonomo appello, Codesto Tribunale).

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 21/TFN-SVE del 19 Febbraio 2024

Decisione Impugnata: decisione della Commissione Accordi Economici - LND (prot. CAE 30bis/2023-2024) pubblicata sul C.U. n. 249 dell'8 gennaio 2024

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società ASD Vis Mediterranea Soccer (931955) contro la calciatrice G.O. (4525654)

Massima: Non è contestato che la reclamante abbia scelto di non costituirsi nel giudizio dinanzi alla CAE, e dunque di non avvalersi delle prerogative riconosciute dall’art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, ovverosia della possibilità di spiegare difese e allegare eventuali documenti entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento del ricorso. Dalla contumacia nel giudizio dinanzi alla CAE discende l’inammissibilità sia della produzione allegata per la prima volta soltanto nel presente giudizio, sia della domanda di ripetizione di indebito avanzata in questa sede dalla resistente per violazione del divieto dei nova in appello (arg. ex art. 353 c.p.c.). È la natura stessa del giudizio del quale si controverte, quale revisio prioris instantiae, ad imporne un allineamento alle corrispondenti previsioni che ne governano l’esercizio nel processo civile (art. 345 c.p.c.), come pure in quello amministrativo (art. 104, comma 2, c.p.a.). Aspetto, questo, niente affatto precluso dal disposto di cui all’art. all’art. 101 CGS FIGC, là dove facoltizza la produzione di nuovi documenti in sede di reclamo “purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso”. La declinazione operativa di tale facoltà, non a caso, è stata sin dalla sua prima formulazione interpretata in senso assai restrittivo dalle Corti sportive, escludendo che possa essere consentita una nuova produzione documentale alla parte che, nelle precedenti fasi di giudizio, non si sia affatto difesa, salvo che la condotta processuale sia riconducibile a fatti ad essa non imputabili ovvero a causa di forza maggiore (Corte App. Fed., 6 marzo 2020, n. 62; Trib. Fed. Naz., Sez. vert. econ., n.30/TFNSVE/2022-2023). Più in generale, per orientamento consolidato il riconoscimento della possibilità di formulare mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, anche in favore del contumace o nel caso di tardiva costituzione, non può superare le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Cass. 6.12.2016 n. 24952). D’altronde, la tempestività è tratto caratteristico del sistema sportivo, oltre che uno degli elementi fondanti la sua legittimazione; sì che la parte, in sede di gravame, non può sopperire alla colpevole inerzia processuale nel giudizio di primo grado (Corte App. Fed., Sez. un., n. 90/2022-2023; Corte App. Fed., Sez. Un., n. 17/2021-2022; App. fed., Sez. Un., n. 115/2020-2021).

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 30/TFN-SVE del 21 Aprile 2023

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici – LND prot. 101bis/2022-2023, pubblicata sul C.U. n. 269 del 30 marzo 2023

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società Pol. D. Virtus Matino (matr. 945605) nei confronti del calciatore D.M. (8.1.1989 – matr. 5412697)

Massima: Confermata la decisione della Commissione Accordi Economici che ha condannato la società al pagamento in favore del calciatore della somma di € 3.000,00….la circostanza della mancata costituzione in primo grado, a fortiori, vale a qualificare il dedotto motivo in appello quale “domanda nuova”, di per sé inammissibile a tenore dell’art. 101, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva. Appare di tutta evidenza, quindi, la rilevanza dell’esigenza a presidio della quale si pone la regola della cogenza dei termini prescritti dall’ordinamento federale non solo per la presentazione dei ricorsi e dei reclami, ma anche per la costituzione in giudizio della controparte. Ritenere che tali principi possano essere derogati in virtù di un supremo “ principio di giustizia” significherebbe non solo disattendere un chiaro ed inequivoco dettato normativo, ma altresì andare a compromettere gli equilibri processuali volti a garantire l’inderogabile principio dell’obbligo del contraddittorio. Né il riconoscimento della possibilità di formulare mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, anche in favore del contumace o nel caso di tardiva costituzione, può andare ad alterare la ripartizione degli oneri probatori ovvero superare le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Cass. 6.12.2016 n. 24952). Con la conseguenza che la disposizione di cui all’art. 101 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo cui “ Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso”, derogando ai principi generali dell’ordinamento, non è suscettibile di applicazione analogica e va intesa in senso restrittivo. Pertanto la stessa deve essere interpretata nel senso che non è consentita una nuova produzione documentale alla parte che, nelle precedenti fasi di giudizio, non si sia affatto difesa e che, di conseguenza, tenti di rimediare alla propria inerzia processuale dando prova, per la prima volta in appello, dell’insussistenza della pretesa azionata (decisioni CFA Sezioni Unite n. 0090/CFA/2022-2023; – Sezioni Unite n. 17/CFA/2021-2022; Sez. I^, n. 62/2019-2020; CFA Sezioni Unite n. 115/2020-2021). L’applicazione di tali principi porta al rigetto dell’intero gravame che, comunque, non avrebbe avuto altro esito anche entrando nel merito della vicenda, in considerazione del fatto che quanto allegato dalla Società reclamante, e segnatamente il referto ecografico del Poliambulatorio Medivela, da cui si vorrebbe desumere la presunta circostanza che il calciatore avrebbe dolosamente sottaciuto, all’atto della stipula dell’accordo economico del 24 gennaio 2022, una propria menomata condizione di efficienza fisica già all’epoca esistente e tale da pregiudicarne la successiva attività, in realtà non fornisce in alcun modo la prova del nesso causale tra la lesione muscolare patita dal calciatore nel corso del rapporto con la Società reclamante ed eventuali pregresse lesioni, di cui sono state comunque rilevate le sequele riparative. Del resto non è ipotizzabile che all’atto del tesseramento non siano state portate a compimento le routinarie visite mediche che avrebbero consentito di contestare immediatamente eventuali menomazioni. Deve, pertanto, ritenersi che nella specie trova applicazione quanto previsto dalla seconda parte dell’art. 7 dell’accordo economico sottoscritto dalle parti secondo cui l’infortunio è dipeso dall’attività sportiva espletata in favore della Pol. D. Virtus Matino, infortunio protrattosi per un limitato periodo così da non andare ad inficiare l’intero profilo economico riconosciuto in favore del calciatore.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 50/TFN-SVE del 02 Novembre  2021

Decisione Impugnata: Decisioni della Commissione Accordi Economici – LND pubblicata sul C.U. n. 109/1 del 30.9.2021

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC proposto dal calciatore J.K. (n. 28.4.1993 – matr. FIGC 5.905.644) contro la società Taranto FC 1927 Srl (matr. FIGC 936114)

Massima: L’eccezione di inammissibilità per violazione del divieto di ius novarum ex art. 354 c.p.c. per avere il calciatore chiesto, in questo atto per la prima volta l’applicazione del Protocollo d’Intesa AIC/LND è infatti infondata. Si evidenzia, infatti, come all’epoca della proposizione del reclamo innanzi alla CAE, il Protocollo AIC/LND non fosse ancora stato sottoscritto e dunque, non poteva essere inserito nella domanda. Il reclamo è infatti del 17.09.2020, mentre il Protocollo d’Intesa è stato sottoscritto in data 25.09.2020. Per quanto attiene al merito della questione, emerge dalla ricostruzione dei fatti, come a fronte dei pretesi comportamenti illegittimi tenuti dal calciatore, che attengono comunque a profili disciplinari non inerenti l’applicazione e la validità dell’Accordo Economico sottoscritto, la società non abbia adottato alcun provvedimento disciplinare né abbia formulato eccezioni di inadempimento e conseguente richiesta di risoluzione del contratto.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 3/TFN-SVE del 1 Luglio  2021 

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul Com. Uff. n. 321/1 del 24 maggio 2021

Impugnazione Istanza Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS - FIGC della società SSD Brindisi Football Club (matr. FIGC 914722) contro il calciatore D.M. (n. 23.5.1985 - matr. FIGC 3.570.388)

Massima:…l’eccezione preliminare di tardività del deposito delle copie degli assegni avvenuto solo in sede di gravame…. è di fatto superata dall’ammissione del calciatore di avere ricevuto gli assegni.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 31/TFN-SVE del  8 Aprile 2021 -  (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul Com. Uff. n. 208/1 del 26 febbraio 2021 relativa al calciatore C.B. (n. 14.3.1981 - matr. FIGC 3.076.382)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSDARL Milano City BG FC (matr. FIGC 8140)

Massima: …la circostanza di non aver provveduto a costituirsi nel primo grado di giudizio ha come conseguenza per l’odierna reclamante la sola inammissibilità della eventuale documentazione prodotta per la prima volta dinanzi a questo Tribunale, e non l’inammissibilità e/o improcedibilità del reclamo stesso o di eccezioni o argomenti difensivi; di conseguenza il reclamo introduttivo del presente procedimento risulta ammissibile.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 30/TFN-SVE del  8 Aprile 2021 -  (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul Com. Uff. n. 208/1 del 26 febbraio 2021 relativa al calciatore G.V. (n. 24.6.1992 – matr. FIGC 4.042.112),

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSDARL Milano City BG FC (matr. FIGC 8140)

Massima: …la circostanza di non aver provveduto a costituirsi nel primo grado di giudizio ha come conseguenza per l’odierna reclamante la sola inammissibilità della eventuale documentazione prodotta per la prima volta dinanzi a questo Tribunale, e non l’inammissibilità e/o improcedibilità del reclamo stesso o di eccezioni o argomenti difensivi; di conseguenza il reclamo introduttivo del presente procedimento risulta ammissibile.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 29/TFN-SVE del  8 Aprile 2021 -  (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul Com. Uff. n. 208/1 del 26 febbraio 2021 relativa al calciatore M.G. (n. 16.3.1988 – matr. FIGC 3.872.222)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSDARL Milano City BG FC (matr. FIGC 8140)

Massima: …la circostanza di non aver provveduto a costituirsi nel primo grado di giudizio ha come conseguenza per l’odierna reclamante la sola inammissibilità della eventuale documentazione prodotta per la prima volta dinanzi a questo Tribunale, e non l’inammissibilità e/o improcedibilità del reclamo stesso o di eccezioni o argomenti difensivi; di conseguenza il reclamo introduttivo del presente procedimento risulta ammissibile.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 28/TFN-SVE del  8 Aprile 2021 -  (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul Com. Uff. n. 208/1 del 26 febbraio 2021 relativa al calciatore D.D.A. (n. 11.2.1987 - matr. FIGC 3.663.119)

Impugnazione Istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSDARL Milano City BG FC (matr. FIGC 8140)

Massima: …la circostanza di non aver provveduto a costituirsi nel primo grado di giudizio ha come conseguenza per l’odierna reclamante la sola inammissibilità della eventuale documentazione prodotta per la prima volta dinanzi a questo Tribunale, e non l’inammissibilità e/o improcedibilità del reclamo stesso o di eccezioni o argomenti difensivi; di conseguenza il reclamo introduttivo del presente procedimento risulta ammissibile.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione n. 15/TFN del 16.11.2020 – (Fossano Calcio SSD a rl / D.O.A. - Reg. Prot. 11/TFN-SVE)

Decisione impugnata: Decisione della CAE – LND pubblicata nel C.U. 118/1 del 12.10.2020,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla società Fossano Calcio SSD a rl (matr. FIGC 75437) contro il calciatore D.O.A. (n. 08.03.1997 – matr. FIGC 4630145)

Massima: Riguardo alla inutilizzabilità in questa sede dei documenti prodotti dalla società reclamante e non tempestivamente depositati innanzi alla CAE, questo Tribunale ritiene di uniformarsi a quanto recentemente stabilito dal Collegio di Garanzia del Coni, con decisione n. 24 del 2019, occasione nella quale l’organo di cui sopra ha precisato che “anche a voler fare applicazione del principio della preclusione di nuove prove nel giudizio di appello (si deve) comunque prendere in considerazione il dato oggettivo rappresentato” da elementi non oggetto di contestazione tra le parti e di rilevanti circostanze “seppur omesse…nel ricorso proposto davanti alla Commissione Affari Economici” e poi invece dedotte – e non contestate – nel giudizio avanti al Tribunale Federale Nazionale. Le indicazioni del Collegio di Garanzia sono state seguite nella recente giurisprudenza di questo Tribunale e si ritiene debbano applicarsi anche alla fattispecie in esame. Si deve inoltre rilevare che, non è oggetto di contestazione il fatto che il D’Orazio abbia ricevuto delle somme di denaro da parte della società calcistica. A tal proposito, anche riguardo al pagamento in contanti, il giocatore non ha mai affermato di non avere ricevuto tale somma di denaro, limitandosi a richiedere l’esibizione dei documenti originali al fine di disconoscere eventualmente la propria firma. Tali dichiarazioni sottoscritte dal calciatore ed allegate dalla società Fossano Calcio SSD a rl tanto alla comparsa di costituzione innanzi alla CAE - LND quanto all’attuale reclamo devono essere considerate, alla  luce  del recente orientamento del Tribunale Federale, utilizzabili nell’odierno procedimento. In relazione al quantum la somma residua dovuta al calciatore deve essere ridotta in misura pari a quanto pagato in contanti dalla società per i mesi di agosto, Luglio e ottobre 2019.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  70/TFN del 24.06.2020

Decisione impugnata: Decisione della CAE - LND in merito alla controversia sorta con il calciatore E.D. (n. 08.05.1987 - matr. FIGC 4439405), pubblicata nel Com. Uff. n. 235/1 del 03 febbraio 2020,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla socieASD Pomezia Calcio 1957 (matr. FIGC 951464)

Massima:… la mancata o tardiva costituzioni in primo grado impedisce semmai allappellante, entro certi limiti, la produzione ed allegazione documentale in sede di gravame, ma non gli impedisce di certo di impugnare la decisione e di esercitare il proprio diritto di difesa sviluppando argomenti difensivi (come nel caso in esame).

Massima: La lamentata illegittimità costituzionale dell’art. 25 bis, comma 5 del Regolamento LND, non risulta fondata; la previsioni di termini processuali perentori con le relative decadenze è invero questione che non elimina affatto o impedisce il legittimo contraddittorio e diritto di difesa, ma anzi è norma prevista proprio per salvaguardare detti principi. In particolare nel giudizio innanzi alla CAE entrambe le parti hanno infatti termini perentori entro i quali articolare le proprie difese. D’altra parte la previsione di termini processuali perentori è poi prevista anche nel nostro Ordinamento Giudiziario, sia in ambito civile, che penale, che amministrativo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  69/TFN del 24.06.2020 – (ASD Rotonda Calcio / C.S. - Reg. Prot. 64/TFN-SVE)

Decisione impugnata: Decisione della CAE – LND pubblicata nel Com. Uff. n. 235/1 del 03 febbraio 2020,

Impugnazione istanza:  Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla società ASD Rotonda Calcio (matr. FIGC 933851) contro il calciatore C.S. (n. 04.07.1987 - matr. FIGC 4026192)

Massima:…. il Collegio rileva la tardività e la conseguente inammissibilità della documentazione prodotta da ultimo dalla società in data 10.06.2020. Tanto premesso, ferma la tardività delle difese svolte dalla società nel primo grado di giudizio, in ogni caso se quietanze depositate dalla ASD Rotonda Calcio non costituiscono elementi probatori atti a verificare lavvenuto pagamento da parte della reclamante nei confronti del calciatore, non essendo conformi a quanto disposto dallart. 25 bis Reg. LND. La norma prevede, infatti, che i pagamenti da chiunque, a qualunque titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce. Le quietanze depositate in giudizio risultano essere del tutto generiche mancando di qualsivoglia indicazione circa la causale ed il periodo contrattuale cui sono riferite, non essendo quindi idonee a provare l’effettivo pagamento del calciatore. Conseguentemente, anche il disconoscimento della firma avanzato dal calciatore perde di qualsiasi rilevanza ai fini del presente giudizio.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  41/TFN del 23.12.2019

Decisione impugnata:  Decisione della CAE - LND in merito alla controversia sorta con il calciatore M.M. (n. 20.09.1995 – matr. FIGC 4451580), pubblicata nel Com. Uff. n. 174/1 CAE – LND del 27.11.2019,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società AC NarSrl (matr. FIGC 81022)

Massima: Come noto, l’art. 25 bis, comma 6 del Regolamento LND stabilisce espressamente che i pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione. È altresì previsto, al comma 5, che la parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso” e che allatto costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegata la prova dellavvenuta trasmissione dello stesso alla controparte. In difetto, linammissibilità della costituzione verrà rilevata d’ufficio. La documentazione, promessa e mai depositata in I grado, né comunicata come previsto dall’art 25 bis, comma 5 del Regolamento LND viene tardivamente prodotta in primo grado e poi in sede di gravame e come tale è inammissibile, come peraltro eccepito dalla difesa del calciatore. La riflessione è assorbente e comunque a mente del successivo comma 6 la documentazione attestante lasserito pagamento, per essere presa in considerazione dovrebbe essere quietanzata, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce” e tali caratteristiche non si rinvengono nella documentazione peraltro tardivamente prodotta dalla società ricorrente.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  40/TFN del 23.12.2019

Decisione impugnata: Decisione della CAE - LND in merito alla controversia sorta con il calciatore A.R. (n. 05.10.1998 – matr. FIGC 5042016), pubblicata nel Com. Uff. n. 168/1 CAE – LND del 19.11.2019,

Impugnazione istanza:  Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Roccella (matr. FIGC43010)

Massima:…dalla documentazione versata in atti, esclusivamente dinanzi allo scrivente Tribunale, risultano i pagamenti effettuati che comportano la parziale estinzione del debito. Detta documentazione, seppur non depositata dinanzi alla CAE, comprova, oggi, la parziale estinzione dellobbligazione….Considerato chla ASD Roccella, colpevolmente non ha depositato la prova dei pagamenti dinanzi  alla CAE, il Tribunale ritiene di non liquidare alcuna somma per spese processuali.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  1/TFN del 13.9.2019

Decisione impugnata: Decisione della C.A.E. - L.N.D. in merito alla controversia sorta con il calciatore C.G., pubblicata nel Com. Uff. n. 46/1/CAE- LND del 17.7.2019,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Nocerina 1910

Massima: alla luce anche della recente giurisprudenza federale, occorre dichiararsi ammissibile la documentazione prodotta dalla ASD Nocerina 1910 per la prima volta nel presente secondo grado del giudizio, in quanto avente ad oggetto attestazioni di pagamento attinenti alloggetto del giudizio.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 9 Luglio  2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 23/TFN-SVE  del 20/05/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE P.M., PUBBLICATA NEL C.U. 348/CAE-LND del 26.6.2018 – GIUDIZIO DI RINVIO DEL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT PRESSO IL CONI - Decisione n. 24/2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 223 DELLA SOCIETÀ ASD TORTOLI 1953

Massima: A seguito del giudizio di rinvio disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI che, con decisione del 28.03.2019 (n. 24/2019),…questo Tribunale Federale si uniforma al principio esposto dalla Corte di legittimità dello sport sull’interpretazione delle preclusioni delle prove alla luce del dato oggettivo del trasferimento del calciatore, non oggetto di contestazione tra le parti. Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI infatti ha affermato che “(…) anche a voler fare applicazione del principio della preclusione di nuove prove nel giudizio di appello (…) il trasferimento di un calciatore da una società ad un’altra è un dato oggettivo che in qualsiasi momento può essere verificato presso la competente Lega” e deve quindi essere preso in considerazione. Pertanto l’occorso trasferimento del calciatore, pur essendo una allegazione dedotta per la prima volta solo con la costituzione in appello, induce il Tribunale ad acquisire d’ufficio presso il competente organo federale, la certificazione del trasferimento in questione. Le preclusioni istruttorie, quindi, devono riguardare la richiesta di prova e non l’allegazione di fatti: “(…) prova nuova indispensabile (…) è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando che quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie di primo grado (…)” (cfr. Cass. Civ., S.U., 4 maggio 2017, n. 10790). Pertanto, nella presente fase di rinvio, questo Tribunale Federale ritiene fondata e meritevole di accoglimento la domanda proposta dall’ASD Tortolì 1953 in quanto l’occorso trasferimento evidenzia la infondatezza della pretesa del calciatore….Il Tribunale … annulla l’impugnata decisione della CAE-LND.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE  del 15 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE M.L., PUBBLICATA NEL C.U. 183/CAE-LND del 20.12.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 125 DELLA SOCIETÀ USD DRO ALTO GARDA CALCIO

Massima: La decisione della CAE appare corretta; le allegazioni documentali prodotte dalla USD Dro Alto Garda Calcio, tardive in primo grado, sono dunque inammissibili anche innanzi questo Tribunale. Le tesi della reclamante risultano dunque del tutte indimostrate. Ad ogni modo sul punto, anche sulla base delle controdeduzioni del calciatore …, deve comunque rilevarsi come l’esistenza di una pregressa patologia taciuta dal calciatore non trova alcuna conferma nemmeno sulla base dei certificati medici allegati. Invero il calciatore … risulta aver subito dapprima una lesione al menisco (infortunio alquanto frequente tra i calciatori) e successivamente - continuando a giocare – una frattura al piatto tibiale. Dunque le patologie del …più che pregresse e taciute risultano piuttosto normali infortuni di gioco; le tesi della reclamante si confermano pertanto del tutto infondate con conseguente convalida della decisione della CAE.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 10/TFN-SVE  del 18 Dicembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE M.S., PUBBLICATA NEL C.U. 114/CAE-LND del 1.10.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 38 DELLA SOCIETÀ ACR MESSINA SSD ARL

Massima: Nel merito le doglianze si concretizzano in realtà in una eccezione di estinzione della obbligazione, (assumendo il pagamento di quanto richiesto), in una di inadempimento (assumendo un comportamento negligente attraverso asserite assenze ingiustificate agli allenamenti) e, larvatamente in una eccezione di compensazione (assumendo la detrazione dal dovuto dell’importo delle multe comminate dalla società all’atleta). La prima è rinvenibile nel deposito di documentazione relativa ai pagamenti che assume essere intervenuti. Detta eccezione è tardivamente formulata in quanto i documenti sono depositati soltanto in secondo grado, e pertanto depositati in violazione dell’art 25 bis comma 5 Reg LND in I grado (La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del reclamo ….In difetto, l’inammissibilità della costituzione verrà rilevata d’ufficio ) e quindi in modo inammissibile. Parimenti inammissibili sono le altre due eccezioni (inadempimento e compensazione), in quanto si tratta di eccezioni non rilevabili d’ufficio, ma su istanza e impulso di parte, e come tali consumate con la costituzione e difesa in I grado. Proposte per la prima volta in secondo grado esse sono tardive e inammissibili.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE P.L., PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 208 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA

Massima: Inammissibile invece è l’eccezione dell’incompetenza per valore della Commissione Accordi Economici, poiché proposta per la prima volta in appello.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE S.V., PUBBLICATA NEL C.U. 46/CAE-LND del 25.7.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 19 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE

Massima:  Destituita di fondamento giuridico inoltre è l’eccezione sull’inadempimento della prestazione. La produzione documentale dei plichi spediti alla calciatrice per asserite contestazioni, e la cui attestazione  di  invio  risulta  peraltro  illeggibile,  è  inammissibile,  poiché  trattasi  di  documenti prodotti per la prima volta in appello (non vi è prova in atti dell’impossibilità da parte del sodalizio di produzione in primo grado). Giova ricordare che il procedimento sportivo, incentrato sulle esigenze di speditezza e celerità, impone che il perimetro della controversia ed il quadro probatorio siano perfettamente delineati già dalla prima fase del giudizio. I documenti e gli atti, depositati dopo la scadenza di ciascun termine, devono ritenersi inammissibili e tardivi, tant’è che l’eventuale deposito degli stessi in appello, alla stregua del giudizio di primo grado, deve considerarsi parimenti tardivo. Come rettamente rilevato dalla Commissione Accordi Economici, la Società si è limitata in primo grado a depositare una comunicazione scritta di presunta contestazione, di cui non è stata fornita la prova dell’effettiva notifica alla controparte, e che, comunque, non risulta supportata da ulteriori elementi probatori attestanti i fatti contestati. In mancanza di ciò, non può che ritenersi infondata la tesi dell’inadempimento della prestazione così come la domanda riconvenzionale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 12 Luglio 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 27/TFN-SVE  del 14/05/2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE R.G., PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 94 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO

Massima: La società….in modo irrituale ed inammissibile, ha prodotto per la prima volta in appello documenti che, sebbene irrilevanti ai fini del decidere, andavano prodotti in primo grado. Invero l’art 25 bis comma 5 del Regolamento LND precisa che … . La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del reclamo. Copia dell’atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati al reclamante e alla C.A.E. a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. All’atto costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegato l’avviso di ricevimento a comprova dell’invio al reclamante. In difetto, l’inammissibilità della costituzione verrà rilevata d’ufficio. Da ciò consegue che le inammissibilità maturate innanzi alla Commissione Accordi Economici, non possono essere sanate in sede di gravame, attraverso la produzione di documenti, il cui deposito è ampiamente precluso alla parte. Con tale comportamento processuale il sodalizio sportivo, in spregio ai principi soprarichiamati (che delimitano il perimetro della controversia ed il relativo quadro probatorio già nella prima fase del giudizio), è incorso in decadenze da eccezioni e/o produzioni documentali.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE  del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE P.M., PUBBLICATA NEL C.U. 348/CAE-LND del 26.6.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 223 DELLA SOCIETÀ ASD TORTOLI 1953

Massima:… rileva questo Tribunale che le deduzioni della Società ASD Tortoli 1953 - rimasta assente nel giudizio innanzi alla CAE - in questa sede sono inammissibili. Lo stesso dicasi dei documenti depositati per la prima volta, solo a corredo dell’atto di gravame. Detta produzione documentale trova, infatti, il limite insuperabile delle preclusioni tipiche del giudizio di appello. La rilevata inammissibilità determina il rigetto dell’appello e assorbe ogni altra questione. Tanto premesso, Il Tribunale ..rigetta il reclamo .. e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE-LND.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Quarta: Decisione n. 71 del 25/10/2018

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Vertenze Economiche - della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 1/TFN VE del 2 luglio 2018, notificata il successivo 5 luglio, che, nel confermare la decisione di primo grado endofederale della Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, ha condannato la ricorrente al pagamento di € 16.000,00 in favore del calciatore G. R., quali emolumenti non versati a titolo di residuo del compenso globale lordo annuo, previsto nell'accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2016/2017.

Parti: ASD Città di Gragnano/Federazione Italiana Giuoco Calcio/G. R.

Massima: È fondata l’eccezione del resistente in ordine all’inammissibilità della documentazione prodotta dalla controparte a riprova del suo adempimento parziale in misura superiore a quella accertata nei giudizi endofederali. L’art. 25 bis, commi 5 e 6, Reg. LND detta, infatti, modalità tassative e termini perentori per l’esercizio del diritto di difesa nel giudizio innanzi alla CAE e per la prova dei pagamenti “da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati”.  Orbene, la resistente ha omesso di osservare il disposto di cui al citato art. 25 bis, pur essendole stati comunicati, nelle forme e modalità prescritte dalla normativa federale, sia il ricorso introduttivo del giudizio che il provvedimento successivo di fissazione dell’udienza di discussione.   

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 1/TFN-SVE del 12 Luglio 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 27/TFN-SVE  del 14/05/2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE  ACCORDI  ECONOMICI  - LND  IN  MERITO  ALLA  CONTROVERSIA  SORTA  CON  IL CALCIATORE M.M.G., PUBBLICATA NEL C.U. 249/CAE-LND DEL 5.4.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 147 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR

Massima: La società, che non ha presentato controdeduzioni nei termini dinanzi alla Commissione Accordi Economici L.N.D., si è preclusa la possibilità di proporre eccezioni in appello che ben avrebbe potuto e dovuto formulare in primo grado, tutte le eccezioni spiegate nel reclamo restano assorbite, poiché tardive e quindi inammissibili, in quanto proposte per la prima volta in questa sede di gravame.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 25/TFN-SVE del 04 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 86 DELLA SOCIETÀ AP TURRIS CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA  SORTA CON IL CALCIATORE M.A., PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAELND DEL 13.12.2017.

Massima: La quietanza di pagamento non può essere prodotta in appello. Le deduzioni della Società sono state tardivamente dedotte innanzi alla CAE e, in ogni caso, senza il supporto della ricevuta di pagamento prodotta invece solo in sede di gravame e quindi, anche in questo caso, in modo inammissibile. Detta produzione documentale trova, infatti, il limite insuperabile delle preclusioni tipiche del giudizio di appello.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 25/TFN-SVE del 04 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 87 DELLA SOCIETÀ AP TURRIS CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE M.M., PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAELND DEL 13.12.2017.

Massima: La quietanza di pagamento non può essere prodotta in appello. Le deduzioni della Società sono state tardivamente dedotte innanzi alla CAE e, in ogni caso, senza il supporto della ricevuta di pagamento prodotta invece solo in sede di gravame e quindi, anche in questo caso, in modo inammissibile. Detta produzione documentale trova, infatti, il limite insuperabile delle preclusioni tipiche del giudizio di appello.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 20/TFN-SVE del 28 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 61 DELLA SOCIETÀ US FULGOR TREVIGNANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD AC VEDELAGO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 258 – PREMIO DI  PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE P.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

Massima: La liberatoria, prodotta per la prima volta in sede di gravame, risulta valida ed efficace ai sensi dell'art. 96 NOIF, di talché si deve ritenere cessata la materia del contendere quanto al pagamento del premio di preparazione. Con riguardo, invece, all’applicazione della penale, la decisione di primo grado deve essere confermata, in quanto - da un lato - il pagamento relativo al premio è stato effettuato successivamente alla proposizione del ricorso della e - dall’altro - in atti non v’è prova che prima della decisione alcuna delle due Società abbia trasmesso il documento alla Commissione Premi al fine di paralizzare l’ulteriore corso del procedimento. Ne consegue che la delibera impugnata è stata correttamente adottata il che comporta, stante l’accoglimento del ricorso in quella sede, la legittima applicazione della penale ex art. 96 NOIF.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 16/TFN-SVE del 12 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 33 DELLA SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA  COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL  CALCIATORE R.R., PUBBLICATA NEL C.U. 99/CAE-LND DEL 26.9.2017.

Massima: La quietanza liberatoria non può essere allegata solo in sede di impugnazione. Le deduzioni e la documentazione prodotta dalla Società sono da ritenersi tardive. Più precisamente, il sodalizio sportivo in primo grado avrebbe dovuto eccepire, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione del ricorso introduttivo, l’estinzione dell’obbligazione oltreché produrre la relativa documentazione (art. 25 bis Regolamento della LND). Ciò perché il procedimento sportivo, incentrato sulle esigenze di speditezza e celerità, impone che il perimento della controversia ed il quadro probatorio siano perfettamente delineati già dalla prima fase del giudizio; di conseguenza, i documenti e gli atti depositati dopo la scadenza di ciascun termine devono ritenersi inammissibili e tardivi e l’eventuale deposito degli stessi in appello, alla stregua del giudizio di primo grado, deve considerarsi parimenti tardivo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 05/TFN-SVE del 02 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 176 DELLA SOCIETÀ AS BISCEGLIE 1913 DONUVA APD AVVERSO  LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA  CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE POLLIDORI RAFFAELE, PUBBLICATA  NEL C.U. 285/CAE-LND del 6 APRILE 2017.

Massima: Le deduzioni e la documentazione depositata dalla società sono inammissibili per avvenuta violazione del contraddittorio, laddove per esigenza di speditezza e di celerità del procedimento sportivo, il perimetro della controversia nonché il relativo quadro probatorio devono risultare già perfettamente delineati sin dalla prima fase del giudizio.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 05/TFN-SVE del 02 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 182 DELLA SOCIETÀ AP TURRIS CALCIO ASD AVVERSO LA  DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA  CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LORDI SABATINO, PUBBLICATA NEL  C.U. 318/CAE-LND del 16.5.2017.

Massima: Le deduzioni e la documentazione prodotta dalla Società, soltanto in II grado, sono tardive; la Società avrebbe dovuto contestare in I grado quanto dedotto dall’atleta con il ricorso introduttivo, formulare le asserite eccezioni di inadempimento e documentarle, entro il termine perentorio di 30 gg dalla notifica del ricorso introduttivo, termine non rispettato. La norma, relativa alla scansione degli incombenti per ciascuna parte è tassativa, e i documenti e gli atti depositati dopo la scadenza di ciascun termine sono inammissibili e tardivi; il deposito avvenuto soltanto in II grado, deve considerarsi tardivo, i documenti vanno ritenuti estranei al giudizio e come tali espunti.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 05/TFN-SVE del 02 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 190 DELLA SOCIETÀ AP TURRIS CALCIO ASD AVVERSO LA  DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA  CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MAZZEI MARIO, PUBBLICATA NEL C.U.  335/CAE-LND del 30.5.2017.

Massima: Le deduzioni e la documentazione prodotta dalla Società soltanto in II grado sono tardive; la Società avrebbe dovuto contestare in I grado quanto dedotto dall’atleta con il ricorso introduttivo, formulare le asserite eccezioni di inadempimento e documentarle (assegni bancari e quietanze liberatorie), entro il termine perentorio di 30 gg dalla notifica del ricorso introduttivo, termine non rispettato. La norma, relativa alla scansione degli incombenti per ciascuna parte è tassativa, e i documenti e gli atti depositati dopo la scadenza di ciascun termine sono inammissibili e tardivi; il deposito avvenuto soltanto in II grado, deve considerarsi tardivo, i documenti vanno ritenuti estranei al giudizio e come tali espunti.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 25/TFN-SVE del 29 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 135 DELLA SOCIETÀ ASD AGSM VERONA CF AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE KUR LARSEN CAMILLA, PUBBLICATA NEL C.U. 228/CAE - LND DEL 10 FEBBRAIO 2017.

Massima: La norma, relativa alla scansione degli incombenti per ciascuna parte è tassativa, e i documenti e gli atti depositati dopo la scadenza di ciascun termine sono inammissibili e tardivi.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 23/TFN-SVE del 05 Maggio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 124  DELLA SOCIETÀ FC GROSSETO  SSD A RL AVVERSO LA  DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA  CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SCHETTINO ALBERTO, PUBBLICATA  NEL C.U. 195/CAE - LND DEL 10 GENNAIO 2017.

Massima: La norma, relativa alla scansione degli incombenti per ciascuna parte è tassativa, e i documenti e gli atti depositati dopo la scadenza di ciascun termine sono inammissibili e tardivi.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 73 DELLA SOCIETÀ SSDARL FC GROSSETO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE OLIVIERI NIKOLA, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Massima: La tardiva costituzione in giudizio effettuata dalla Società comporta l’inammissibilità di quanto dedotto e prodotto dalla Società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 17/TFN-SVE del 17 Febbraio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 96 DELLA SOCIETÀ ASD NUOVA POL. TORRENOVESE CONTRO LA SOCIETÀ ASD FREE TIME CLUB AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 272PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MANGANO ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 27 OTTOBRE 2016.

Massima: Tardiva e infondata è la censura relativa alla mancata identificazione e indicazione del soggetto firmatario del ricorso introduttivo, trattandosi di eccezioni di parte che, eventualmente dovevano essere formulate immediatamente innanzi al Commissione Premi, e non certo tardivamente e inammissibilmente in sede di gravame, e dinanzi a questo Tribunale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 17/TFN-SVE del 17 Febbraio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 57 DELLA SOCIETÀ SSD Viareggio 2014 ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ROSSETI NICCOLÒ VALERIO, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4 NOVEMBRE 2016.

Massima: L’art. 25 bis comma 5 del regolamento L.N.D. che disciplina il procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici prevede che la Società resistente invii le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni dalla ricezione del ricorso. Non avendo la detta Società dedotto alcunché, depositato alcun documento, correttamente la Commissione Accordi Economici ha accolto il ricorso del calciatore alla stregua della documentazione in atti (l’accordo economico). La produzione di difese e di documenti in sede di gravame sono inammissibili in quanto il procedimento esige che l’oggetto della controversia e gli elementi probatori siano già delineati dal primo grado.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 17/TFN-SVE del 17 Febbraio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 86 DELLA SOCIETÀ SSD Viareggio ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SCIAPI LORENZO, PUBBLICATA NEL C.U. 146 DEL 16 NOVEMBRE 2016.

Massima: Le contestazioni sul quantum debeatur per la prima volta formulate in sede di gravame sono inammissibili in quanto la reclamante non può proporre, nella sede di appello, domande e conclusioni nuove rispetto a quelle formulate in primo grado.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 15/TFN del 12 Gennaio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 66 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MATTEO IALI, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4 NOVEMBRE 2016.

Massima: Le doglianze di merito della reclamante sono tardive in quanto ben potevano essere dedotte nel procedimento innanzi alla CAE al quale la società ha ritenuto di non partecipare.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 11/TFN del 16 Novembre 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 22 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CICERELLO ANDREA, PUBBLICATA NEL C.U. 86 DEL 23AGOSTO 2016.

Massima: L’art. 25 bis comma 5 Regolamento L.N.D., che disciplina il procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici, prevede, infatti, che la Società resistente deve inviare le proprie controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di 30 gg. dalla ricezione del ricorso. E’ del pari evidente che le inammissibilità già radicatesi in primo grado non possono certo essere sanate con la formulazione di eccezioni (strettamente di parte) e con la produzione di documenti per la prima volta in sede di gravame, se non altro perché le esigenze di speditezza e di celerità del procedimento sportivo impongono che il perimetro della controversia, nonché il relativo quadro probatorio, risulti già perfettamente delineato sin dalla prima fase del giudizio. Ne consegue che le eccezioni formulate dalla società per la prima volta con il reclamo, sono certamente inammissibili, così come inammissibili risultano essere la produzione documentale e le istanze istruttori formulate solo nella presente sede.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 11/TFN del 16 Novembre 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 23 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MONACO GIANMARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 86 DEL 23 AGOSTO 2016.

Massima: L’art. 25 bis comma 5 Regolamento L.N.D., che disciplina il procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici, prevede, infatti, che la Società resistente deve inviare le proprie controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di 30 gg. dalla ricezione del ricorso. E’ del pari evidente che le inammissibilità già radicatesi in primo grado non possono certo essere sanate con la formulazione di eccezioni (strettamente di parte) e con la produzione di documenti per la prima volta in sede di gravame, se non altro perché le esigenze di speditezza e di celerità del procedimento sportivo impongono che il perimetro della controversia, nonché il relativo quadro probatorio, risulti già perfettamente delineato sin dalla prima fase del giudizio. Ne consegue che le eccezioni formulate dalla società per la prima volta con il reclamo, sono certamente inammissibili, così come inammissibili risultano essere la produzione documentale e le istanze istruttori formulate solo nella presente sede.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 11/TFN del 16 Novembre 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 32 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BOTTONE DAVIDE, PUBBLICATA NEL C.U.115 DEL 22SETTEMBRE 2016.

Massima: L’art. 25 bis comma 5 Regolamento L.N.D., che disciplina il procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici, prevede che la Società resistente debba inviare le proprie controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di 30 gg. dalla ricezione del ricorso, a pena di inammissibilità della costituzione, rilevabile d’ufficio. Le inammissibilità già radicatesi in primo grado non possono certo essere sanate in appello con la formulazione di eccezioni o deduzioni (strettamente di parte) quali le asserite differenze retributive, se non altro perché le esigenze di speditezza e di celerità del procedimento sportivo impongono che il perimetro della controversia, nonché il relativo quadro probatorio, risulti già perfettamente delineato sin dalla prima fase del giudizio.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 09/TFN del 20 Ottobre 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N. 4 DELLA SOCIETÀ ASD AGSM VERONA CF AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE PANICO PATRIZIA, PUBBLICATA NEL C.U. 382 DEL 28 GIUGNO 2016.

Massima: L’art. 25 bis comma 5 Regolamento L.N.D., che disciplina il procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici, prevede che la Società resistente debba inviare le proprie controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di 30 gg. dalla ricezione del ricorso. Le inammissibilità già radicatesi in primo grado non possono certo essere sanate in appello con la formulazione di eccezioni (strettamente di parte) quali l’asserito adempimento all’obbligo di pagamento integrale del dovuto, se non altro perché le esigenze di speditezza e di celerità del procedimento sportivo impongono che il perimetro della controversia, nonché il relativo quadro probatorio, risulti già perfettamente delineato sin dalla prima fase del giudizio.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 09/TFN del 20 Ottobre 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N. 5 DELLA SOCIETÀ BORGOSESIA CALCIO ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LASSANDRO MICHELE GAETANO, PUBBLICATA NEL C.U. 382 DEL 28 GIUGNO 2016.

Massima: L’art. 25 bis comma 5 Regolamento L.N.D., che disciplina il procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici, prevede non solo che la Società resistente debba inviare le proprie controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di 30 gg. dalla ricezione del ricorso, ma anche che sia allegato all’atto costitutivo inviato alla C.A.E. l’avviso di ricevimento della raccomandata a comprova dell’invio al reclamante. Il tutto a pena di inammissibilità della costituzione, rilevabile d’ufficio. Ne consegue che le inammissibilità già radicatesi in primo grado non possono certo essere sanate in appello con la formulazione di eccezioni (strettamente di parte) quali l’asserito adempimento all’obbligo di pagamento integrale del dovuto, se non altro perché le esigenze di speditezza e di celerità del procedimento sportivo impongono che il perimetro della controversia, nonché il relativo quadro probatorio, risulti già perfettamente delineato sin dalla prima fase del giudizio. Ne consegue che le eccezioni di presunto adempimento formulate dalla società per la prima volta in questa sede, sono certamente inammissibili e comunque infondate.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 04/TFN del 02 Agosto 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO 175 DELLA SSD ARL POTENZA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SICIGNANO PIETRO, PUBBLICATA NEL C.U. 273 DEL 23 MARZO 2016.

Massima: L’art. 25 bis comma 5 Regolamento L.N.D., che disciplina il procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici, prevede difatti che la Società resistente debba inviare le proprie controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di 30 gg. dalla ricezione del ricorso. Non avendo in tale sede la Società dedotto alcunché, né depositato alcun documento, correttamente la Commissione Accordi Economici ha accolto il ricorso del calciatore alla stregua della documentazione in atti (l’accordo economico). Peraltro, per costante orientamento del Tribunale Federale, le inammissibilità già radicatesi in primo grado non possano certo essere sanate con la formulazione di eccezioni (strettamente di parte) e con la produzione di documenti per la prima volta in sede di gravame, se non altro perché le esigenze di speditezza e di celerità del procedimento sportivo impongono che il perimetro della controversia, nonché il relativo quadro probatorio, risulti già perfettamente delineato sin dalla prima fase del giudizio. Afronte della documentazione prodotta dalla Società, per vero veramente inoppugnabile quantomeno in relazione alle quietanze direttamente rilasciate dal calciatore, quest’ultimo ha dovuto ammettere, con le note difensive integrative del 1°/6/2016 di aver percepito la somma di5.200,00. Tale riconoscimento di natura confessoria non può che comportare la riforma della decisione impugnata, risultando con ciò provato in atti l’adempimento parziale dell’accordo economico, in ordine al quale il calciatore, a fronte di un complessivo importo di7.500,00, può legittimamente vantare il solo minor importo di € 2.300,00.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 03/TFN del 18 Luglio 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO 157 DELLA SOCIETÀ APD RIBELLE 1927 CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DI GUIDA MATTIA, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.

Massima: L’art. 25 bis, comma 5, Regolamento L.N.D., che disciplina il procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici, prevede che la Società resistente deve inviare le proprie controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di 30 gg. dalla ricezione del ricorso. Non avendo in tale sede la Società dedotto alcunché,depositato alcun documento, correttamente la Commissione Accordi Economici ha accolto il ricorso dell’atleta alla stregua della documentazione in atti (l’accordo economico). É del pari evidente che le inammissibilità già radicatesi in primo grado non possano certo essere sanate con la formulazione di eccezioni (strettamente di parte) e con la produzione di documenti per la prima volta in sede di gravame, se non altro perché le esigenze di speditezza e di celerità del procedimento sportivo impongono che il perimetro della controversia, nonché il relativo quadro probatorio, risulti già perfettamente delineato sin dalla prima fase del giudizio. Ne consegue che le eccezioni di presunto adempimento (peraltro parziale), formulate dalla società per la prima volta in questa sede, sono da ritenersi inammissibili, così come inammissibile è la produzione dei relativi documenti di supporto.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 020/TFN del 01 Giugno 2016  (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 156 DELLA SOCIETÀ APD RIBELLE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SPADARO DARIO, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.

Massima: Le eccezioni di presunto adempimento (peraltro parziale) formulate dalla società per la prima volta al TFN, sono certamente inammissibili, così come inammissibili sono i documenti prodotti (le copie dei bonifici). L’art. 25 bis comma 5 Regolamento L.N.D., che disciplina il procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici, prevede che la Società resistente deve inviare le proprie controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di 30 gg. dalla ricezione del ricorso. Non avendo in tale sede la Società dedotto alcunché, né depositato alcun documento, correttamente la Commissione Accordi Economici ha accolto il ricorso del calciatore alla stregua della documentazione in atti (l’accordo economico). È del pari evidente che le inammissibilità già radicatesi in primo grado non possano certo essere sanate con la formulazione di eccezioni (strettamente di parte) e con la produzione di documenti per la prima volta in sede di gravame, se non altro perché le esigenze di speditezza e di celerità del procedimento sportivo impongono che il perimetro della controversia, nonché il relativo quadro probatorio, risulti già perfettamente delineato sin dalla prima fase del giudizio.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Quarta Sezione: Decisione n. 7 del 12/02/2016 www.coni.it

Decisione impugnata: delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, pubblicata sul C.U. n. 5/TFN – Sez. V.E. del 25/9/2015 con la quale veniva rigettato il reclamo della stessa avverso la decisione della Commissione Accordi Economici, pubblicata sul C.U. della Lega Nazionale Dilettanti n. 316 del 30/6/2015

Parti: Polisportiva Arzachena/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Marco Moro

Massima: Sono inammissibili le produzioni documentali a supporto delle eccezioni di avvenuto pagamento, prodotte in secondo grado e ciò ai sensi dell’art. 25 bis, comma 5, del Regolamento L.N.D., il quale prevede che “La parte resistente può inviare (…) memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del reclamo”. Né a diversa soluzione interpretativa può condurre la lettura dell’art. 30, comma 30, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., e specificamente della norma, richiamata dalla ricorrente, secondo cui “I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte del Tribunale”. Tale norma, infatti, lungi dall’ammettere la possibilità di produrre nuove prove nel giudizio di 2° grado, ha il significato di riconoscere efficacia probatoria di avvenuto pagamento soltanto ad alcuni specifici documenti, i quali devono comunque essere stati già prodotti nel giudizio di primo grado. Tale soluzione interpretativa è peraltro conforme al principio generale, di cui all’art. 345 c.p.c. (così come modificato dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in L. 11 agosto 2012, n. 143), applicabile al processo sportivo per effetto del richiamo ai “principi e alle norme generali del processo civile” operato dall’art. 2, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva C.O.N.I., secondo il quale non sono consentiti, fatti salvi i limitati casi espressamente previsti, nuovi mezzi di prova in appello.

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