Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 83/TFN del 13.08.2020
Decisione impugnata: Certificazione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. 8/E del 25 giugno 2020 – (Premio alla carriera per il calciatore A.T. n. 30.08.1994 – matr. FIGC 4000228 – ric. n. 269) Ricorso incidentale proposto dalla AC Ponte San Pietro SSD ARL, la seguente
Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 90, co. 1, lett. c), CGS proposto dalla società Spezia Calcio Srl (matr. FIGC 920975) contro la società AC Ponte San Pietro SSD ARL (matr. FIGC 38620) (Spezia Calcio Srl / AC Ponte San Pietro SSD ARL e Ricorso incidentale proposto dalla società AC Ponte San Pietro SSD ARL - Reg. Prot. 84/TFN-SVE)
Massima:..è infondata l’eccezione dello Spezia Calcio Srl, relativamente alla inammissibilità dell’appello incidentale così nominato, proposto dalla AC Ponte San Pietro SSD arl. Anche in questo caso occorre far menzione dello stato della presente controversia che, si ripete, in questo momento è devoluta al Tribunale quale primo grado di giudizio, sicché non è nemmeno corretto ritenere la domanda formulata dalla AC Ponte San Pietro SSD arl come appello incidentale, ma come domanda parzialmente riconvenzionale, ancorata nella impugnazione parziale della certificazione della Commissione Premi per la parte non accolta dalla stessa.