Decisione C.F.A. – Sezione IV : Decisione pubblicata sul CU n. 0092/CFA del 21 Aprile 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione vertenze economiche - n. 0027/TFNSVE/2022-2023 del 10 marzo 2023 relativa alla condanna di pagamento di euro 10.000,00 oltre le spese legali, in favore della società G.S. San Miniato A.S.D. in esito al ricorso ex art. 90, comma 1 lettera a) del CGS
Impugnazione – istanza: – ACR Siena 1904 spa/G.S. San Miniato A.S.D.
Massima: Rigettato il reclamo della società avverso la decisione del TFN e condannata al pagamento delle spese processuali di € 2.400,00 (pari a sei volte il contributo) , atteso che nel caso di specie il contributo per l’accesso alla giustizia è determinato in euro 400,00, e che il reclamo appare di natura temeraria, in quanto reitera censure già decise da questa Corte. Ai sensi dell’art. 12, comma 3 CGS, atteso che la natura temeraria della lite assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, si dispone la segnalazione del fatto alla Procura Federale.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 020/TFN del 01 Giugno 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 156 DELLA SOCIETÀ APD RIBELLE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SPADARO DARIO, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.
Massima: Attesa la palese infondatezza e temerarietà del gravame, anche per le ragioni tardivamente e strumentalmente opposte dalla Società reclamante, questa va sanzionata ai sensi dell’art. 16, comma 5, CGS e condannata alla rifusione delle spese di difesa in favore del calciatore ex art. 33, comma 14.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 020/TFN del 01 Giugno 2016 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N° 150 DELLA SOCIETÀ ASD US SCAFATESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE IMBRIACO GIUSEPPE, PUBBLICATA NEL C.U. 244 DEL 2 MARZO 2016.
Massima: La temerarietà del gravame, proposto senza la benché minima verifica preventiva della circostanza addotta (il mancato deposito dell’accordo economico), comporta la condanna della Società reclamante alla refusione delle spese in favore della controparte, anche in applicazione della sanzione di cui all’art. 16, comma 5, CGS.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 19/TFN-SVE del 07 Marzo 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 105 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MONTANARI ANDREA, PUBBLICATA NEL C.U. 172 DEL 7 DICEMBRE 2016.
Massima: La società è condannata sia al pagamento delle spese di lite che a titolo di lite temeraria ai sensi dell’art. 16, comma 5 CGS.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 05/TFN-SVE del 02 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 191 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES 1903 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MANGIAPANE BENEDETTO, PUBBLICATA NEL C.U. 335/CAE-LND del 30.5.2017.
Massima: La società è sanzionata per lite temeraria.