Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 32/TFN-SVE del 17 Aprile 2024
Impugnazione Istanza: Procedimento ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS avviato dalla società ASD Real Cassino (66002) nei confronti della società ASD Atletico Lariano (955026) al fine di richiedere somme a titolo di risarcimento danni.
Massima: E’ irricevibile il ricorso proposto dalla società in quanto non ha trasmesso né al Tribunale né alla controparte alcun ricorso, né ha formalizzato in altro modo la sua domanda, scegliendo finanche di non comparire all’udienza di discussione, sebbene ritualmente notiziatane…Ai sensi dell’art. 80, comma 1, CGS FIGC, “I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati: a) con atto di deferimento del Procuratore federale; b) con ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall'ordinamento federale”. Con particolare riguardo ai giudizi innanzi alla Sezione Vertenze Economiche, l’art. 91, comma 1, CGS FIGC precisa: “Il procedimento è instaurato su ricorso della parte interessata nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 49 in quanto applicabili”. La disposizione da ultimo menzionata, al comma 4, prescrive: “I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili” (art. 49, comma 4, CGS FIGC). A ciò v’è da aggiungere che, in applicazione delle regole tecniche per il Processo Sportivo Telematico (adottate con delibera del Consiglio Federale del 29 gennaio 2021 e pubblicate con il C.U. n. 160 del 1° febbraio 2021 e successive modifiche e integrazioni) il mancato rispetto delle modalità ivi descritte per gli adempimenti di rito incide sulla regolare instaurazione del procedimento (in tal senso già TFN-SVE, Ordinanza n. 4 - 2023/2024 del 1° agosto 2023).
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 11/TFN-SVE del 4 Agosto 2023
Impugnazione Istanza: Ricorso ex ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società FCD Calcio Termoli 1920 (matr. 795096) nei confronti della società ANR Vastese Calcio 1902 (matr. 600250) avverso la violazione del CU n. 138 del 12 maggio 2023, a seguito della gara Vastese Calcio - Calcio Termoli del 14 maggio 2023, valevole per i play-out del campionato Serie D, Girone F
Massima: Il ricorso è stato, inizialmente, presentato a mezzo pec, con il conseguente mancato rispetto delle regole tecniche del Processo Sportivo Telematico dettate dalla delibera del 29 gennaio 2021 del Consiglio Federale di cui al C.U. n. 160/A (e successive modifiche e integrazioni). Successivamente, con immediatezza, nei termini ed in autonomia di parte, è stato quindi depositato sulla piattaforma telematica, nel pieno rispetto delle suddette regole tecniche. L’iniziale modalità di presentazione avrebbe certamente comportato la inevitabile dichiarazione di irricevibilità del ricorso, ma il seguente deposito nelle corrette modalità, stante il relativo rispetto dei termini, fa sì che la problematica emersa possa dirsi positivamente superata nella formale sostanza. Quanto detto comporta di conseguenza che l’iniziale, potenziale, irricevibilità possa dirsi più che ampiamente sanata. Ciò precisato l’analisi del merito della vertenza non può che confermare la fondatezza del ricorso.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 03/TFN-SVE del 24 Luglio 2023
Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società AC Monza Spa (matr. 943309) nei confronti della società Sporting Club Pianura (matr. 953175) al fine di richiedere il saldo del corrispettivo previsto dal contratto di affiliazione sportiva
Massima: Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto della mancata notifica del ricorso introduttivo alla controparte, lo dichiara inammissibile.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 70/TFN del 24.06.2020
Decisione impugnata: Decisione della CAE - LND in merito alla controversia sorta con il calciatore E.D. (n. 08.05.1987 - matr. FIGC 4439405), pubblicata nel Com. Uff. n. 235/1 del 03 febbraio 2020,
Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla società ASD Pomezia Calcio 1957 (matr. FIGC 951464)
Massima: Quanto alla notifica del reclamo al procuratore costituito innanzi alla CAE è la stessa norma di cui all’art. 53 CGS che prevede che “gli atti per i quali è prevista dal Codice la comunicazione agli interessati … devono essere comunicati all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento”. Dagli atti risulta che innanzi alla CAE il calciatore aveva indicato per le comunicazioni proprio la PEC alla quale l’ASD Pomezia Calcio 1957 ha poi – regolarmente – comunicato l’appello.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 2/TFN del 13.9.2019
Decisione impugnata: Decisione della C.A.E. - L.N.D. in merito alla controversia sorta con il calciatore R.G., pubblicata nel Com. Uff. n. 46/1/CAE-LND del 17.7.2019,
Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Città Di Acireale 1946
Massima:…il ricorso innanzi la CAE è stato regolarmente notificato presso la sede della Società, coincidente con l’indirizzo di corrispondenza, c/o Studio Commerciale ,,,, Via ,,,,, Acireale (CT), mediante “Raccomandata1” spedita l’11/04/2019 e che la stessa, attestata l’assenza del destinatario in data 12.04.2019 e non ritirata nei tempi stabiliti è tornata al mittente con la dizione “per compiuta giacenza”. A ciò si aggiunga che, dagli atti, risulta cha alla reclamante siano regolarmente state, regolarmente effettuate tutte le comunicazioni dal parte della Commissione Accordi Economici per entrambe le date (30 maggio 2019 e 27/06/2019) in cui il ricorso sarebbe stato preso in esame (cfr. spedizione pec del 17/05/2019 e 05/06/2019).
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/TFN-SVE del 8 Aprile 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 12/TFN-SVE del 29 Gennaio 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 140 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE G.G.), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.9.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 55 DELLA SOCIETÀ ASD SANVITESE CONTRO LA SOCIETÀ ASD FUTURO GIOVANI
Massima: Il Tribunale…preso atto che la Società ha omesso l’invio del reclamo alla controparte e non ha provveduto a versare la tassa reclamo prevista, violando così il disposto dell’art. 33, commi 5 e 8 CGS dichiara inammissibile il reclamo
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE P.V.C., PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 214 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE
Massima:…va disattesa l’eccezione dell’inesistenza della notifica dell’appello sollevata dalla difesa del calciatore, sul presupposto che la stessa sarebbe stata svolta da soggetto diverso dalla parte in causa. Invero il reclamo risulta regolarmente sottoscritto dal Presidente del Sodalizio, ed il fatto che la notifica sia stata effettuata attraverso indirizzo di posta elettronica certificata, appartenente a soggetto diverso dalla parte interessata (alias un delegato della ASD Pescara), è del tutto irrilevante, atteso il raggiungimento dello scopo dell’atto attraverso la regolare consegna della pec (mero strumento di notifica) al destinatario.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE S.R.J., PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 213 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE.
Massima:…va disattesa l’eccezione dell’inesistenza della notifica dell’appello sollevata dalla difesa del calciatore, sul presupposto che la stessa sarebbe stata svolta da soggetto diverso dalla parte in causa.Invero il reclamo risulta regolarmente sottoscritto dal Presidente del Sodalizio, ed il fatto che la notifica sia stata effettuata attraverso indirizzo di posta elettronica certificata, appartenente a soggetto diverso dalla parte interessata (alias un delegato della ASD Pescara), è del tutto irrilevante, atteso il raggiungimento dello scopo dell’atto attraverso la regolare consegna della pec (mero strumento di notifica) al destinatario.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE C.M., PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 211 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA
Massima:…va disattesa l’eccezione dell’inesistenza della notifica dell’appello sollevata dalla difesa del calciatore, sul presupposto che la stessa sarebbe stata svolta da soggetto diverso dalla parte in causa .Invero il reclamo risulta regolarmente sottoscritto dal Presidente del Sodalizio, ed il fatto che la notifica sia stata effettuata attraverso indirizzo di posta elettronica certificata, appartenente a soggetto diverso dalla parte interessata (alias un delegato della ASD Pescara), è del tutto irrilevante, atteso il raggiungimento dello scopo dell’atto attraverso la regolare consegna della pec (mero strumento di notifica) al destinatario.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE C.R.F., PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 210 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA
Massima:…va disattesa l’eccezione dell’inesistenza della notifica dell’appello sollevata dalla difesa del calciatore, sul presupposto che la stessa sarebbe stata svolta da soggetto diverso dalla parte in causa.Invero il reclamo risulta regolarmente sottoscritto dal Presidente del Sodalizio, ed il fatto che la notifica sia stata effettuata attraverso indirizzo di posta elettronica certificata, appartenente a soggetto diverso dalla parte interessata (alias un delegato della ASD Pescara), è del tutto irrilevante, atteso il raggiungimento dello scopo dell’atto attraverso la regolare consegna della pec (mero strumento di notifica) al destinatario.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE E.M., PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 209 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA
Massima:…va disattesa l’eccezione dell’inesistenza della notifica dell’appello sollevata dalla difesa del calciatore, sul presupposto che la stessa sarebbe stata svolta da soggetto diverso dalla parte in causa.Invero il reclamo risulta regolarmente sottoscritto dal Presidente del Sodalizio, ed il fatto che la notifica sia stata effettuata attraverso indirizzo di posta elettronica certificata, appartenente a soggetto diverso dalla parte interessata (alias un delegato della ASD Pescara), è del tutto irrilevante, atteso il raggiungimento dello scopo dell’atto attraverso la regolare consegna della pec (mero strumento di notifica) al destinatario.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE P.L., PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 208 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA
Massima:…va disattesa l’eccezione dell’inesistenza della notifica dell’appello sollevata dalla difesa del calciatore, sul presupposto che la stessa sarebbe stata svolta da soggetto diverso dalla parte in causa.Invero il reclamo risulta regolarmente sottoscritto dal Presidente del Sodalizio, ed il fatto che la notifica sia stata effettuata attraverso indirizzo di posta elettronica certificata, appartenente a soggetto diverso dalla parte interessata (alias un delegato della ASD Pescara), è del tutto irrilevante, atteso il raggiungimento dello scopo dell’atto attraverso la regolare consegna della pec (mero strumento di notifica) al destinatario.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE R.D.M., PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 207 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA.
Massima:…va disattesa l’eccezione dell’inesistenza della notifica dell’appello sollevata dalla difesa del calciatore, sul presupposto che la stessa sarebbe stata svolta da soggetto diverso dalla parte in causa.Invero il reclamo risulta regolarmente sottoscritto dal Presidente del Sodalizio, ed il fatto che la notifica sia stata effettuata attraverso indirizzo di posta elettronica certificata, appartenente a soggetto diverso dalla parte interessata (alias un delegato della ASD Pescara), è del tutto irrilevante, atteso il raggiungimento dello scopo dell’atto attraverso la regolare consegna della pec (mero strumento di notifica) al destinatario.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE S.J.A., PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 206 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA
Massima:…va disattesa l’eccezione dell’inesistenza della notifica dell’appello sollevata dalla difesa del calciatore, sul presupposto che la stessa sarebbe stata svolta da soggetto diverso dalla parte in causa. Invero il reclamo risulta regolarmente sottoscritto dal Presidente del Sodalizio, ed il fatto che la notifica sia stata effettuata attraverso indirizzo di posta elettronica certificata, appartenente a soggetto diverso dalla parte interessata (alias un delegato della ASD Pescara), è del tutto irrilevante, atteso il raggiungimento dello scopo dell’atto attraverso la regolare consegna della pec (mero strumento di notifica) al destinatario.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE B.C.A., PUBBLICATA NEL C.U. 330/CAE-LND del 12.6.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 205 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA
Massima:…va disattesa l’eccezione dell’inesistenza della notifica dell’appello sollevata dalla difesa del calciatore, sul presupposto che la stessa sarebbe stata svolta da soggetto diverso dalla parte in causa.Invero il reclamo risulta regolarmente sottoscritto dal Presidente del Sodalizio, ed il fatto che la notifica sia stata effettuata attraverso indirizzo di posta elettronica certificata, appartenente a soggetto diverso dalla parte interessata (alias un delegato della ASD Pescara), è del tutto irrilevante, atteso il raggiungimento dello scopo dell’atto attraverso la regolare consegna della pec (mero strumento di notifica) al destinatario.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 693 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE T.A., PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.04.2018
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 204 DELLA SOCIETÀ ASD BORGOVERCELLI CONTRO LA SOCIETÀ ASD RIVER SESIA CALCIO AVVERSO LA.
Massima: Il Tribunale preso atto che la Società … ha omesso l’invio del reclamo alla controparte, violando così il disposto dell’art. 33, comma 5 CGS dichiara inammissibile il reclamo
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 693 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE P.D.), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.04.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 203 DELLA SOCIETÀ ASD BORGOVERCELLI CONTRO LA SOCIETÀ ASD RIVER SESIA CALCIO
Massima: Il Tribunale preso atto che la Società … ha omesso l’invio del reclamo alla controparte, violando così il disposto dell’art. 33, comma 5 CGS dichiara inammissibile il reclamo
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 633 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE A.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.04.2018
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 202 DELLA SOCIETÀ ASD BORGOVERCELLI CONTRO LA SOCIETÀ ASD RIVER SESIA CALCIO.
Massima: Il Tribunale preso atto che la Società … ha omesso l’invio del reclamo alla controparte, violando così il disposto dell’art. 33, comma 5 CGS dichiara inammissibile il reclamo
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 672 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE G.N.), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.04.2018
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 201 DELLA SOCIETÀ ASD BORGOVERCELLI CONTRO LA SOCIETÀ ASD SANTHIÀ CALCIO.
Massima: Il Tribunale preso atto che la Società … ha omesso l’invio del reclamo alla controparte, violando così il disposto dell’art. 33, comma 5 CGS dichiara inammissibile il reclamo
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. NN. 97-98-117-168 – PREMI DI PREPARAZIONE PER I CALCIATORI B.E. – B.M. – D.M. – P.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 21.09.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 197 DELLA SOCIETÀ ASD SA PORCIA CONTRO LA SOCIETÀ ASD CAVOLANO
Massima: Il Tribunale.. preso atto che la Società … ha omesso l’invio del reclamo alla controparte violando così il disposto dell’art. 33, commi 5 CGS dichiara inammissibile il reclamo
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE S.V., PUBBLICATA NEL C.U. 46/CAE-LND del 25.7.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 19 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE
Massima: …va disattesa l’eccezione dell’inesistenza della notifica dell’appello, sollevata dalla difesa della calciatrice, sul presupposto che la stessa sarebbe stata svolta da soggetto diverso dalla parte in causa. Invero il reclamo risulta regolarmente sottoscritto dal Presidente del Sodalizio, ed il fatto che la notifica sia stata effettuata attraverso indirizzo di posta elettronica certificata, appartenente a soggetto diverso dalla parte interessata (alias un delegato della ASD Pescara Femminile), è del tutto irrilevante, atteso il raggiungimento dello scopo dell’atto attraverso la regolare consegna della pec (mero strumento di notifica) al destinatario.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE V.A., PUBBLICATA NEL C.U. 46/CAE-LND del 25.7.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 18 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE
Massima: …va disattesa l’eccezione dell’inesistenza della notifica dell’appello, sollevata dalla difesa della calciatrice, sul presupposto che la stessa sarebbe stata svolta da soggetto diverso dalla parte in causa. Invero il reclamo risulta regolarmente sottoscritto dal Presidente del Sodalizio, ed il fatto che la notifica sia stata effettuata attraverso indirizzo di posta elettronica certificata, appartenente a soggetto diverso dalla parte interessata (alias un delegato della ASD Pescara Femminile), è del tutto irrilevante, atteso il raggiungimento dello scopo dell’atto attraverso la regolare consegna della pec (mero strumento di notifica) al destinatario.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE D.C.T., PUBBLICATA NEL C.U. 46/CAE-LND del 25.7.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 17 DELLA SOCIETÀ ASD PESCARA FEMMINILE
Massima: …va disattesa l’eccezione dell’inesistenza della notifica dell’appello, sollevata dalla difesa della calciatrice, sul presupposto che la stessa sarebbe stata svolta da soggetto diverso dalla parte in causa. Invero il reclamo risulta regolarmente sottoscritto dal Presidente del Sodalizio, ed il fatto che la notifica sia stata effettuata attraverso indirizzo di posta elettronica certificata, appartenente a soggetto diverso dalla parte interessata (alias un delegato della ASD Pescara Femminile), è del tutto irrilevante, atteso il raggiungimento dello scopo dell’atto attraverso la regolare consegna della pec (mero strumento di notifica) al destinatario.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/TFN-SVE del 17 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/TFN-SVE del 16 Ottobre 2018 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 853 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE M.F.), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 14 DELLA SOCIETÀ SSD POL. SARNESE 1926 ARL CONTRO LA SOCIETÀ USD SAN NICOLA
Massima: Il Tribunale.. preso atto che la Società … ha omesso l’invio del reclamo alla controparte e non ha provveduto al versamento della prescritta tassa reclamo, violando così il disposto dell’art. 33, commi 5 e 8 CGS dichiara inammissibile il reclamo
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 28/TFN-SVE del 28 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 133 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR CONTRO CHIUMARULO ALESSIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND, PUBBLICATA NEL C.U. 214/CAE-LND DEL 20.2.2018.
Massima: Il ricorso del calciatore è stato ritualmente e tempestivamente notificato, stante l’avvenuto rifiuto a ricevere l’atto da parte della Società reclamante, come attestato da Poste Italiane sulla busta della Raccomandata restituita e versata in atti. Il contraddittorio è stato pertanto regolarmente instaurato.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 28/TFN-SVE del 28 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 134 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR CONTRO MUSTONE DOMENICO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND, PUBBLICATA NEL C.U. 214/CAE-LND DEL 20.2.2018.
Massima: Il ricorso del calciatore è stato ritualmente e tempestivamente notificato, stante l’avvenuto rifiuto a ricevere l’atto da parte della Società reclamante, come attestato da Poste Italiane sulla busta della Raccomandata restituita e versata in atti. Il contraddittorio è stato pertanto regolarmente instaurato.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: C.U. n. 24/TFN-SVE del 24 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 74 DELLA SOCIETÀ ASD ISM GRADISCA CONTRO LA SOCIETÀ ASD PRO GORIZIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 243 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE L.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.
Massima: La raccomandata ha spiegato i suoi effetti, in quanto inviata all’indirizzo corretto e tornata al mittente per compiuta giacenza.
Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 25 maggio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 18 novembre 2009 www.figc.it Decisone impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 14/D del 19.2.2009 Impugnazione - istanza: 1) Reclamo A.C. Cesena S.p.A. avverso l’obbligo di corrispondere alla Pol. Monterotondo Calcio S.r.l. l’importo di € 54.000,00 a titolo di premio alla carriera, ex art. 99 bis N.O.I.F., a seguito del tesseramento del calciatore P.M. Massima: La raccomandata a mano, firmata per ricevuta, in luogo della raccomandata postale è idonea a raggiungere il medesimo scopo.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 8/C Riunione del 26 ottobre 1995 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della. C.V.E. - Com. Uff. n. 3/D - Riunione del 26.7.1995 Impugnazione - istanza: Appello della curatela fallimento Matera Sport S.p.a. avvrso decisioni a seguito di vertenza economica con l’A.C.R. Messina in ordine all'indennità di preparazione e promozione, ex art. 98 N.O.I.F., riferita al calciatore T.D.
Massima: L'art. 40 comma 4 C.G.S. stabilisce che il procedimento dinanzi alla C.V.E. è instaurato su reclamo della parte interessata e segue le modalità di presentazione previste dall'art. 23 (fra le quali, è ovvio, l’invio contestuale e per raccomandata di copia dei reclamo stesso “alle parti interessate"). Lo stesso art. 40 C.G.S. precisa, significativamente, che è parte interessata, oltre alla o alle società, anche il calciatore. Un regolare contraddittorio si può formare solo quando alla totalità delle parti interessate è consentito di interloquire nel procedimento instaurato con il reclamo. Nessun argomento contrario è ottenuto dalla lettura dall'art. 47 C.G.S., perché se è vero che, per una evidente improprietà lessicale e per un'altrettanta evidente mancanza di coordinazione esplicita con la norma precedente, il comma 3 torna a parlare di controparte e non di parte interessata come titolare del diritto di controdedurre, è anche vero che il successivo comma 4 cita di nuovo genericamente le “parti” e, tenuto conto della norma di cui all'art. 40 sopra chiarita, non può certo revocarsi in dubbio che, essendo parte il calciatore, spetti anche al medesimo (ad onta della infelice formulazione del comma 3) la facoltà di interloquire nel procedimento dinanzi alla C.V.E.. Pertanto, nel caso in cui al calciatore non fu inviata copia del reclamo, contestualmente e per raccomandata, deve affermarsi la irritualità e la non equipollenza di una consegna a mano dei motivi di reclamo, poiché ciò che l’art. 23 intende tutelare, cioè la certezza della consegna in tempo utile, non può essere garantita da una datio brevi manu, priva dei requisiti di autenticítà della sottoscrizione e di certezza della data.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 8/C Riunione del 26 ottobre 1995 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della. C.V.E. - Com. Uff. n. 3/D - Riunione del 26.7.1995
Impugnazione - istanza: Appello della curatela fallimento Matera Sport S.p.a. avverso decisioni a seguito di vertenza economica con l’A.C.R. Messina in ordine all'indennità di preparazione e promozione, ex art. 98 N.O.I.F., riferita al calciatore T.D.
Massima: L'art. 40 comma 4 C.G.S. stabilisce che il procedimento dinanzi alla C.V.E. è instaurato su reclamo della parte interessata e segue le modalità di presentazione previste dall'art. 23 (fra le quali, è ovvio, l’invio contestuale e per raccomandata di copia dei reclamo stesso “alle parti interessate"). Lo stesso art. 40 C.G.S. precisa, significativamente, che è parte interessata, oltre alla o alle società, anche il calciatore. Un regolare contraddittorio si può formare solo quando alla totalità delle parti interessate è consentito di interloquire nel procedimento instaurato con il reclamo. Nessun argomento contrario è ottenutto dalla lettura dall'art. 47 C.G.S., perché se è vero che, per una evidente improprietà lessicale e per un'altrettanta evidente mancanza di coordinazione esplicita con la norma precedente, il comma 3 torna a parlare di controparte e non di parte interessata come titolare del diritto di controdedurre, è anche vero che il successivo comma 4 cita di nuovo genericamente le “parti” e, tenuto conto della norma di cui all'art. 40 sopra chiarita, non può certo revocarsi in dubbio che, essendo parte il calciatore, spetti anche al medesimo (ad onta della infelice formulazione del comma 3) la facoltà di interloquire nel procedimento dinanzi alla C.V.E.. Pertanto, nel caso in cui al calciatore non fu inviata copia del reclamo, contestualmente e per raccomandata, deve affermarsi la irritualità e la non equipollenza di una consegna a mano dei motivi di reclamo, poiché ciò che l’art. 23 intende tutelare, cioè la certezza della consegna in tempo utile, non può essere garantita da una datio brevi manu, priva dei requísiti di autenticítà della sottoscrizione e di certezza della data.