Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n. 52/TFN-SVE del 25 Giugno 2021 

Decisione Impugnata: Decisone della Commissione Accordi Economici – LND pubblicata sul Com. Uff. n. 296/1 del 10 maggio 2021

Impugnazione Istanza Reclami ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSDARL Calcio Foggia 1920 (matr. FIGC 951838) contro il calciatore G.M. (n. 9.4.1990 - matr. FIGC 4794642) e del calciatore G.M. (n. 9.4.1990 - matr. FIGC 4794642) contro la società SSDARL Calcio Foggia 1920 (matr. FIGC 951838

Massima: L’art. 25, comma 4, prescrive: ...Il reclamo deve essere avanzato alla CAE entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e deve essere in contraddittorio inviato alla controparte. Al reclamo diretto alla CAE dovrà essere allegato l’avviso di ricevimento in originale, nonché la prova dell’avvenuto versamento della prescritta tassa di euro 100,00. L’inosservanza di tutte le modalità di cui sopra comporta l’inammissibilità del reclamo rilevabile d’ufficio. Il deposito è pertanto previsto per il reclamo introduttivo e nulla la norma prescrive per le eventuali domande riconvenzionali. Orbene affinché una omissione possa determinare l’improcedibilità e/o inammissibilità della domanda deve essere espressamente prescritta e non può certamente essere oggetto di interpretazione analogica o estensiva di altra norma similare. Da ciò consegue che in assenza di espressa prescrizione normativa circa l’obbligo di formulare domande riconvenzionali assolutamente legate al deposito previsto per il reclamo introduttivo, il mancato deposito non può determinare l’inammissibilità e/o l’improcedibilità della domanda riconvenzionale stessa.

Massima: E’ ammissibile la domanda riconvenzionale di risoluzione dell’accordo...Questo Tribunale si è già espresso in tal senso con unica ma qui condivisa Decisione/0035/TFNSVE-2020-2021 Registro procedimenti n. 030/TFNSVE/2020-2021 del 29 aprile 2021 nella vertenza Napoli Calcio Femminile / Curcio. Testualmente così il Tribunale in argomento rifletteva: La mancata indicazione delle “Società” tra i soggetti che possono ricorrere alle Commissioni Accordi Economici rinveniente nello articolo 94 sexies, comma terzo, delle NOIF e nello articolo 25 bis, comma terzo, del regolamento LND, determina di fatto un vuoto normativo. Per i principi di reciprocità e parità delle parti e del giusto processo non è infatti possibile inferire che le Società possano rivolgersi alla giustizia sportiva nelle controversie indicate nell’articolo 94 sexies, comma secondo, delle NOIF e nell’articolo 25 bis, comma secondo, del regolamento LND, solo in sede di gravame vedendosi così obliterare, solo per loro, un grado di giudizio.  D’altra parte lo stesso art. 90 CGS, nel delimitare la competenza della Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per le calciatrici e gli allenatori dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, di cui all’art. 94 quinquies delle NOIF, non pone nessuna preclusione a ciascuna delle parti indicando il termine “controversie concernenti”, senza limitare la conseguente proposizione ad una delle parti (nella specie ai soli tesserati) escludendone l’altra (le società affiliate). Si deve quindi ritenere che anche le Società sono attivamente legittimate ad adire la CAE o la CAEF, anche sulla scorta della ulteriore considerazione che le prefate previsioni normative non prevedono un elenco obbligatorio dei possibili soggetti ricorrenti, indicando espressamente l’inammissibilità a ricorrere per soggetti diversi, come invece dovrebbe accadere in ossequio al principio di tassatività delle decadenze e nullità.  Non c’è alcun motivo per discostarsi da tali deduzioni anche in considerazione del fatto che da un lato questo Tribunale ha più volte in altre vertenze censurato le eccezioni di inadempimento delle società in risposta a richieste di pagamento del calciatore, perché mai tradotte in domanda di risoluzione, e da un lato perché altrimenti mai la società potrebbe effettivamente svolgere siffatta domanda.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione n.  56/TFN del 17.02.2020

Decisione impugnata: Decisione della Commissione Premi (Ric. n. 260 – Premio alla carriera per il calciatore C.G.) pubblicata con Com. Uff. n. 2/E del 26.09.2019,

Impugnazione istanza:  Reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società SCD Promotion Soccer (matr. FIGC 79007) contro la socieBologna FC 1909 Spa (matr. FIGC 81706)

Massima: In ordine alla preliminare eccezione relativa agli effetti che ne conseguono dal tardivo invio delle controdeduzione da parte della resistente, si ritiene che, ferme le decadenze maturate sotto il profilo istruttorio e delle eccezioni non rilevabili d’ufficio, il diritto di difesa ed il diritto al contraddittorio costituiscono capisaldi inviolabili del giusto processo che, nell'ottica della tutela degli interessi delle parti, deve essere  volto alla ricerca di un corretto bilanciamento nella tutela tra  i requisiti formali e la sostanza delle garanzie processuali, legata alle situazioni giuridiche protette nell'ordinamento sportivo. Ciò premesso, nel caso di tardiva costituzione del resistente (come nella fattispecie) non pessere negata a priori la partecipazione dello stesso all'udienza di discussione al fine di poter esercitare il proprio diritto di difesa, ancorché limitato dalle intervenute decadenze. È quindi compito dell'Organo giudicante garantire il diritto di difesa valutando, laddove vi sia stata una tardiva costituzione del resistente, sino a quale punto tale diritto possa essere esercitato. Da qui la determinazione di consentire anche la presenza del difensore della Società Bologna FC 1909 spa alludienza di discussione dell11 febbraio 2020 in cui le parti hanno esposto le rispettive posizioni in ordine allinterpretazione dellart. 99 bis NOIF.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/TFN-SVE del 7 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 25/TFN-SVE  del 17/06/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA CAE - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE P.L., PUBBLICATA NEL C.U. 270/CAE - LND DEL 27.03.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 166 DELLA SOCIETÀ SSD CORREGGESE CALCIO 1948 ARL

Massima:… rileva questo Tribunale che le deduzioni della SSD Correggese Calcio 1948 a rl svolte innanzi alla CAE e in questa sede ribadite, sono ammissibili. L’invio, in prima istanza, delle controdeduzioni alla richiesta del calciatore a mezzo pec sono invero rituali e la Società non era stata in grado di dimostrarlo esclusivamente per una causa di forza maggiore che ha impedito al procuratore della stessa di presenziare personalmente alla udienza CAE e dare evidenza documentale dell’avvenuta comunicazione alla controparte. Detto procuratore ha infatti dato prova documentale non solo del tempestivo invio a mezzo pec delle controdeduzioni ma anche del proprio impedimento (motivi sanitari della consorte in stato di gravidanza) che deve essere ritenuto legittimo, con la conseguente remissione in termini e piena ammissibilità delle difese.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 535 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE T.W.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 147 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Relativamente alla eccepita inammissibilità della costituzione di parte resistente per tardività della stessa, si evidenzia che con le note a verbale di udienza la difesa della SSD Città di Vigevano Srl ha preso posizione su tutte le eccezioni e deduzioni di controparte, con ciò accettando il contraddittorio nonostante la tardività delle controdeduzioni della ASD Vigevano Calcio 1921.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 513 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE P.G.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 146 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Relativamente alla eccepita inammissibilità della costituzione di parte resistente per tardività della stessa, si evidenzia che con le note a verbale di udienza la difesa della SSD Città di Vigevano Srl ha preso posizione su tutte le eccezioni e deduzioni di controparte, con ciò accettando il contraddittorio nonostante la tardività delle controdeduzioni della ASD Vigevano Calcio 1921.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA  COMMISSIONE PREMI (RIC.  N. 512  – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE P.G.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 145 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Relativamente alla eccepita inammissibilità della costituzione di parte resistente per tardività della stessa, si evidenzia che con le note a verbale di udienza la difesa della SSD Città di Vigevano Srl ha preso posizione su tutte le eccezioni e deduzioni di controparte, con ciò accettando il contraddittorio nonostante la tardività delle controdeduzioni della ASD Vigevano Calcio 1921.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI  (RIC. N. 494 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE L.S.F.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 144 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Relativamente alla eccepita inammissibilità della costituzione di parte resistente per tardività della stessa, si evidenzia che con le note a verbale di udienza la difesa della SSD Città di Vigevano Srl ha preso posizione su tutte le eccezioni e deduzioni di controparte, con ciò accettando il contraddittorio nonostante la tardività delle controdeduzioni della ASD Vigevano Calcio 1921.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA  COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 492 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE K.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 143 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Relativamente alla eccepita inammissibilità della costituzione di parte resistente per tardività della stessa, si evidenzia che con le note a verbale di udienza la difesa della SSD Città di Vigevano Srl ha preso posizione su tutte le eccezioni e deduzioni di controparte, con ciò accettando il contraddittorio nonostante la tardività delle controdeduzioni della ASD Vigevano Calcio 1921.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA  COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 489 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE G.T.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 142 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Relativamente alla eccepita inammissibilità della costituzione di parte resistente per tardività della stessa, si evidenzia che con le note a verbale di udienza la difesa della SSD Città di Vigevano Srl ha preso posizione su tutte le eccezioni e deduzioni di controparte, con ciò accettando il contraddittorio nonostante la tardività delle controdeduzioni della ASD Vigevano Calcio 1921.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI  (RIC. N. 484 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE F.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 141 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Relativamente alla eccepita inammissibilità della costituzione di parte resistente per tardività della stessa, si evidenzia che con le note a verbale di udienza la difesa della SSD Città di Vigevano Srl ha preso posizione su tutte le eccezioni e deduzioni di controparte, con ciò accettando il contraddittorio nonostante la tardività delle controdeduzioni della ASD Vigevano Calcio 1921.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE  PREMI (RIC.  N. 481  – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE F.M.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 140 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Relativamente alla eccepita inammissibilità della costituzione di parte resistente per tardività della stessa, si evidenzia che con le note a verbale di udienza la difesa della SSD Città di Vigevano Srl ha preso posizione su tutte le eccezioni e deduzioni di controparte, con ciò accettando il contraddittorio nonostante la tardività delle controdeduzioni della ASD Vigevano Calcio 1921.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 474 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE D.S.E.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 139 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Relativamente alla eccepita inammissibilità della costituzione di parte resistente per tardività della stessa, si evidenzia che con le note a verbale di udienza la difesa della SSD Città di Vigevano Srl ha preso posizione su tutte le eccezioni e deduzioni di controparte, con ciò accettando il contraddittorio nonostante la tardività delle controdeduzioni della ASD Vigevano Calcio 1921.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA  COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 472 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE D.E.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 138 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO  1921

Massima: Relativamente alla eccepita inammissibilità della costituzione di parte resistente per tardività della stessa, si evidenzia che con le note a verbale di udienza la difesa della SSD Città di Vigevano Srl ha preso posizione su tutte le eccezioni e deduzioni di controparte, con ciò accettando il contraddittorio nonostante la tardività delle controdeduzioni della ASD Vigevano Calcio 1921.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 467 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.D.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 137 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Relativamente alla eccepita inammissibilità della costituzione di parte resistente per tardività della stessa, si evidenzia che con le note a verbale di udienza la difesa della SSD Città di Vigevano Srl ha preso posizione su tutte le eccezioni e deduzioni di controparte, con ciò accettando il contraddittorio nonostante la tardività delle controdeduzioni della ASD Vigevano Calcio 1921.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI  (RIC. N. 464 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.L.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 136 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Relativamente alla eccepita inammissibilità della costituzione di parte resistente per tardività della stessa, si evidenzia che con le note a verbale di udienza la difesa della SSD Città di Vigevano Srl ha preso posizione su tutte le eccezioni e deduzioni di controparte, con ciò accettando il contraddittorio nonostante la tardività delle controdeduzioni della ASD Vigevano Calcio 1921.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 462 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.D.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 135 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Relativamente alla eccepita inammissibilità della costituzione di parte resistente per tardività della stessa, si evidenzia che con le note a verbale di udienza la difesa della SSD Città di Vigevano Srl ha preso posizione su tutte le eccezioni e deduzioni di controparte, con ciò accettando il contraddittorio nonostante la tardività delle controdeduzioni della ASD Vigevano Calcio 1921.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI  (RIC. N. 459 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.A.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 134 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Relativamente alla eccepita inammissibilità della costituzione di parte resistente per tardività della stessa, si evidenzia che con le note a verbale di udienza la difesa della SSD Città di Vigevano Srl ha preso posizione su tutte le eccezioni e deduzioni di controparte, con ciò accettando il contraddittorio nonostante la tardività delle controdeduzioni della ASD Vigevano Calcio 1921.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 20/TFN-SVE  del 17 Aprile 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI  (RIC. N. 458 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.S.), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.1.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 133 DELLA SOCIETÀ SSD CITTÀ DI VIGEVANO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIGEVANO CALCIO 1921

Massima: Relativamente alla eccepita inammissibilità della costituzione di parte resistente per tardività della stessa, si evidenzia che con le note a verbale di udienza la difesa della SSD Città di Vigevano Srl ha preso posizione su tutte le eccezioni e deduzioni di controparte, con ciò accettando il contraddittorio nonostante la tardività delle controdeduzioni della ASD Vigevano Calcio 1921.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 14/TFN-SVE  del 12 Febbraio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE D.S.T.F., PUBBLICATA NEL C.U. 165/CAE-LND del 3.12.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 98 DELLA SOCIETÀ SSDARL TERNANA CALCIO FEMMINILE

Massima: L’eccezione di difetto di competenza o giurisdizione della CAE, indicando la Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile (CAEF) quale organo deputato a pronunciarsi sulla questione, ai sensi dell’art. 94 quinquies, comma 10 e 94 sexies comma 1 delle NOIF è certamente da qualificare quale eccezione di incompetenza essendo attinente alla ripartizione delle competenze tra i differenti uffici di giustizia federale. Alla luce di ciò, occorrerà far riferimento al disposto dell’art. 38 c.p.c. che impone la proposizione dell’eccezione nell’atto di costituzione in giudizio tempestivamente depositato. Nel caso di specie, l’eccezione è stata svolta per la prima volta – tardivamente – nel presente grado d’appello e, come tale, risulta inammissibile.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 18/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 14/TFN-SVE  del 12 Febbraio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE F.M.M., PUBBLICATA NEL C.U. 142/CAE-LND del 8.11.2018.

Impugnazione istanza:  RECLAMO N°. 72 DELLA SOCIETÀ SSDARL TERNANA CALCIO FEMMINILE

Massima: L’eccezione di difetto di competenza o giurisdizione della CAE, indicando la Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile (CAEF) quale organo deputato a pronunciarsi sulla questione, ai sensi dell’art. 94 quinquies, comma 10 e 94 sexies comma 1 delle NOIF è certamente da qualificare quale eccezione di incompetenza essendo attinente alla ripartizione delle competenze tra i differenti uffici di giustizia federale. Alla luce di ciò, occorrerà far riferimento al disposto dell’art. 38 c.p.c. che impone la proposizione dell’eccezione nell’atto di costituzione in giudizio tempestivamente depositato. Nel caso di specie, l’eccezione è stata svolta per la prima volta – tardivamente – nel presente grado d’appello e, come tale, risulta inammissibile.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 16/TFN-SVE  del 14 Marzo 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 119 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.G.), PUBBLICATA NEL  C.U.  2/E  DEL 20.09.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 87 DELLA SOCIETÀ APD SPORT VALDARNO CONTRO LA SOCIETÀ AC ATLETICO SANTACROCE ASD

Massima:… deve rilevarsi la tardività delle controdeduzioni della AC Atletico Santacroce ASD, trasmesse in data 14.1.2019 e dunque oltre il termine di sette giorni di cui all’art. 30, comma 34 CGS; tali controdeduzioni risultano dunque inammissibili.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 16/TFN-SVE  del 14 Marzo 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 120 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE C.R.), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.09.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 86 DELLA SOCIETÀ APD SPORT VALDARNO CONTRO LA SOCIETÀ AC ATLETICO SANTACROCE ASD

Massima:… deve rilevarsi la tardività delle controdeduzioni della AC Atletico Santacroce ASD, trasmesse in data 14.1.2019 e dunque oltre il termine di sette giorni di cui all’art. 30, comma 34 CGS; tali controdeduzioni risultano dunque inammissibili.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 16/TFN-SVE  del 14 Marzo 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 144 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL  CALCIATORE L.V.), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E  DEL 20.09.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 85 DELLA SOCIETÀ APD SPORT VALDARNO CONTRO LA SOCIETÀ AC ATLETICO SANTACROCE ASD

Massima:… deve rilevarsi la tardività delle controdeduzioni della AC Atletico Santacroce ASD, trasmesse in data 14.1.2019 e dunque oltre il termine di sette giorni di cui all’art. 30, comma 34 CGS; tali controdeduzioni risultano dunque inammissibili.

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/TFN-SVE del 7 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 25/TFN-SVE  del 17/06/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA CAE - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE C.G., PUBBLICATA NEL C.U. 302/CAE - LND DEL 24.04.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 180 DELLA SOCIETÀ ASD IGEA VIRTUS BARCELLONA

Massima:… si deve osservare che ai sensi dell’art. 38 CGS è espressamente prevista la notifica (alternativa a quella presso il domicilio eletto) presso la residenza del calciatore e che, in ogni caso, l’avvenuta costituzione  del  calciatore  avrebbe  comunque  sanato  ogni  eventuale  vizio  di  notifica;  di conseguenza il reclamo introduttivo del presente procedimento risulta regolarmente notificato.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/TFN-SVE del 7 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 25/TFN-SVE  del 17/06/2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA CAE - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE M.F., PUBBLICATA NEL C.U. 302/CAE - LND DEL 24.04.2019.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 181 DELLA SOCIETÀ ASD IGEA VIRTUS BARCELLONA

Massima:… si deve osservare che ai sensi dell’art. 38 CGS è espressamente prevista la notifica (alternativa a quella presso il domicilio eletto) presso la residenza del calciatore e che, in ogni caso, l’avvenuta costituzione  del  calciatore  avrebbe  comunque  sanato  ogni  eventuale  vizio  di  notifica;  di conseguenza il reclamo introduttivo del presente procedimento risulta regolarmente notificato.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/TFN-SVE del 6 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 8/TFN-SVE  del 22 Novembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 842 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE L.C.D.), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E DEL 13.06.2018.

Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 8 DELLA SOCIETÀ USD PONTDONNAZ-HONEARNAD CONTRO LA SOCIETÀ ACD ACADEMY LEGNANO CALCIO

Massima:…deve rilevarsi che alcun reclamo risulta proposto dalla Academy Legnano Calcio né, comunque, la stessa avrebbe avuto interesse a proporlo, attesa la decisione a suo favore della Commissione Premi di Preparazione, per cui inammissibili risultano “le controdeduzioni” inoltrate a Questo Tribunale dalla Pontdonnaz-Honearnad. Ma anche a voler intendere “le controdeduzioni” della Pontdonnaz-Honearnad come gravame e/o reclamo alla decisione emessa in data 13.06.2018 dalla Commissione Premi di Preparazione, lo stesso sarebbe del pari inammissibile, attesa la sua assoluta genericità dello stesso, non raggiungendo l’atto quella autosufficienza minima, idonea ad escludere la sanzione di cui all’art. 33 comma 6 CGS.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 20 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. uff. n. 14/D del 19.2.2009 Impugnazione - istanza: 5) Reclamo U.S. Pianese A.S.D. avverso il parziale accoglimento del reclamo proposto per il risarcimento dei danni arrecati allo stadio di Piancastagnaio dai sostenitori dell’A.C. Casoli in occasione della gara Pianese/Casoli dell’1.6.2008

Massima: Il Codice di Giustizia Sportiva, legittima esclusivamente la controparte a inviare controdeduzioni, secondo il disposto dell’art. 50, comma 6; al contrario, manca qualsiasi norma che attribuisca il medesimo potere alla ricorrente, per cui le sue controdeduzioni sono inammissibili. Le esigenze del contraddittorio, del resto, sono garantite dal comma 7 dello stesso articolo, che prevede la possibilità, per entrambe le parti, tramite richiesta rispettivamente nel ricorso e nelle controdeduzioni, di essere sentite; la replica, quindi, assume forma orale. Nel caso di specie, la società ospitante, oltre ad aver prodotto una risposta scritta, ha chiesto espressamente di non essere ascoltata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it