Decisione C.F.A. – Sezione IV  : Decisione pubblicata sul CU n. 0014/CFA del 31 Luglio 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale - sezione vertenze economiche n. 0038/TFNSVE-2023-2024 del 19.06.2024

Impugnazione – istanza: –  Virtus Entella Srl/US Alessandria 1912 Srl

Massima: Le richieste istruttorie, in particolare la prova per testi, trattandosi di strumento eccezionale, risulta inconferente alla luce delle carenze del materiale probatorio in atti, conformemente alla giurisprudenza costante di questa Corte federale (0008/CFA/20242025/D). “I principi della giustizia sportiva sono ispirati a ragioni di speditezza, che mal si conciliano con l’espletamento di prove orali (specie in appello), se non assolutamente necessarie per assumere la decisione (CFA, N. 0008/2024-2025/D). In questo senso, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte federale, (CFA, Sez. I, n. 2019/2023-2024) i procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive, ossia sulla base delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale costituisce, nel procedimento disciplinare come in genere in quello sportivo, eccezione (CFA, n. 20/2017-2018). Il che, del resto, si evince dall’espressione “necessità di provvedere”, cui fa riferimento l’art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonasmo (CFA, SS.UU., n. 64/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022). In definitiva la prova testimoniale si può porre in contrasto con le esigenze di celerità del processo sportivo - che si svolge, ordinariamente, sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali l’audizione rimane, comunque, eccezione - e con il criterio di informalità cui esso è improntato” (CFA, Sez. I, n. 1/20222023, CFA, SS.UU., n. 64/2021-2021 e CFA, Sez. I, n. 76/2021-2022).

Decisione C.F.A. – Sezione IV  : Decisione pubblicata sul CU n. 0034/CFA del 8 Settembre 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche n. 0006 del 31.07.2023

Impugnazione – istanza Treviso FBC 1993 SSDRL/A.S.D. Condor Treviso-Treviso Women ssdrl

Massima: ….circa l’omessa pronuncia in ordine alla richieste istruttorie avanzate in I° grado, va considerato che i procedimenti che originano come quello in esame da infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive, ossia sulla base delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale costituisce, nel procedimento sportivo, eccezione (Corte federale d’appello, n. 20/2017-2018). È stato anche ritenuto che il procedimento sportivo, anche attese le esigenze di celerità dello stesso e il criterio di informalità cui è improntato, si svolge – ordinariamente – sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, eccezione. Il che, del resto, si evince dall’espressione “necessità di provvedere”, cui fa riferimento l’art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonasmo. (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 64/2021-2022) (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 76/2021-2022). In definitiva la prova testimoniale si può porre in contrasto con le esigenze di celerità del processo sportivo - che si svolge, ordinariamente, sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali l’audizione rimane, comunque, eccezione - e del criterio di informalità cui esso è improntato (Corte federale d’appello, sez. I, n. 1/CFA/2022-2023). In ogni caso le prove testimoniali addotte dal reclamante involgono, per alcuni versi, valutazioni non ammissibili, per altri riguardano fatti non contestati e comunque risultanti dalle allegazioni documentali prodotte in I° grado e in ogni caso non superano neanche quel giudizio di rilevanza a fronte delle prove a carico afferenti i rapporti tra le parti in causa.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 44/C - Riunione del 27 marzo 2006 n. 2 - www.figc.it 

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 17/D del 23.1.2006 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Appello del Cisco Calcio Roma (già Cisco Lodigiani A.S.) avverso l’obbligo di corrispondere all’A.S.D. Borussia, per il “premio alla carriera” ex art. 99 bis N.O.I.F. relativo al calciatore D.S.C., l’importo complessivo di € 103.000,00

Massima: L’art. 46 comma 2 C.G.S., nel disciplinare le modalità di svolgimento dei giudizi dinanzi alla C.V.E., espressamente prevede l’applicabilità delle disposizioni generali del procedimento disciplinare di cui agli arrt. 29 e ss.gg. C.G.S.. L’art. 30 comma 3 C.G.S. attribuisce agli Organi di giustizia sportiva, quale certamente è la C.V.E., “i più ampi poteri di indagine ed accertamento”; in materia di vertenze economiche, detta disposizione deve essere correlata con la previsione dell’art. 46 comma 5 C.G.S., che consente in talune ipotesi l’ammissione di prove testimoniali. Orbene, l’ordinanza istruttoria emessa dalla C.V.E., ammissiva di deposizioni testimoniali finalizzate a dimostrare il tesseramento del calciatore per la società dilettantistica nel corso della stagione agonistica 1997/98, si è resa eccezionalmente (e correttamente) necessaria perché il calciatore stesso aveva in precedenza affermato, con dichiarazione scritta, di non ricordare se, nel corso di quella stagione, fosse stato tesserato (pur essendo stata versata in atti copiosa documentazione non ufficiale militante in tal senso, in uno con il cartellino del calciatore relativo alla precedente stagione 1996/97).

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