Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 8/TFNT del 21 Agosto 2023 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società Pol. D. Città di Ciampino (matr. 650967) avverso lo svincolo ex art. 108 NOIF del calciatore F.F.F. (24.4.2007 - matr. 2475069)

Massima: E’ inammissibile il ricorso proposto dalla società nei confronti del calciatore al fine di ottenere il riconoscimento della declaratoria di nullità dello svincolo per accordo ex art. 108 NOIF per la mancata notifica del ricorso al Comitato Regionale Lazio – LND ed la calciatore, ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS…Tale circostanza è stata poi anche confermata espressamente nel corso dell’udienza dai rappresentanti della società ricorrente. Questa omissione assume autonoma e assorbente rilevanza ai fini del decidere, in quanto rappresenta una violazione delle regole di instaurazione del contraddittorio, previste dall’art. 49 CGS, e porta pertanto questo Tribunale a rilevare preliminarmente tale vizio e a dichiarare l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Società. L’omessa notifica del ricorso al calciatore ed all’organo federale competente, in quanto parti controinteressate, è, infatti, rilevabile d’ufficio, con la conseguente pronuncia dell’inammissibilità del ricorso stesso, e la rilevazione preliminare di tale vizio è da ritenersi assorbente rispetto alla valutazione di ogni altra questione. La valutazione del merito della vicenda è, pertanto, preclusa dalla violazione così compiuta. Ciò secondo quanto viene di seguito illustrato. Il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, rispettivamente al capo III e IV, definisce le modalità d’accesso alla giustizia sportiva e le norme generali sul procedimento, dando rilievo ai principi del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa chiamati a regolare il processo e a garantirne il regolare svolgimento. La rilevanza costituzionale di tali principi su cui, per trasposizione nell’ambito della giustizia sportiva, si fonda il processo sportivo, impone il coinvolgimento – ai fini della regolare costituzione del contraddittorio – di tutte le parti interessate all’esito del giudizio. In tale ottica, il quarto comma dell’art. 49 CGS dispone che “i ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all’art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”. La disposizione trova la sua ragione giustificatrice nell’esigenza di garantire e assicurare al controinteressato il diritto di difendere le proprie ragioni in condizioni di uguaglianza con le altre parti del giudizio. Con particolare riferimento al caso che ci occupa ed alla necessità della notifica del ricorso oltre che al calciatore anche al Comitato Regionale controinteressato, c'è da sottolineare come la disciplina normativa di riferimento in caso di svincolo per accordo (art. 108 delle NOIF) ponga un procedimento ben delineato, pur nella sua snellezza. Esso, secondo il testo attuale e quello previgente, prevedeva, e prevede, come soggetti titolati a “partecipare” all’iter, gli “organi federali”, “Leghe, Comitati e Divisioni”.La partecipazione di tali soggetti è presente in tutti e tre i momenti nei quali è scandito il procedimento e precisamente: - (comma 1) l’accordo è da depositare, a pena di nullità, presso le competenti Leghe, Comitati e Divisioni entro venti giorni dalla stipulazione; - (comma 2) lo svincolo – decadenza operano conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale; - (comma 3) le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo al Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione ha provveduto a restituire all’interessato copia dell’accordo. Ciò detto, bisogna osservare ulteriormente quanto segue. La necessità del “coinvolgimento” degli Organi Federali nel procedimento per reclamo ex art. 108 delle NOIF di cui si tratta emerge dagli stessi dati a disposizione del Tribunale. Vi è in atti la copia del modulo compilato relativo allo “Svincolo per accordo” relativo alla s.s. 2022-2023, accompagnato dalla fotocopia della busta di spedizione (a mezzo raccomanda) che reca come mittente il padre del calciatore ed è indirizzato al Comitato Regionale Lazio – Via Tiburtina 1072 – 00156 – Roma (RM). Le dette copie dell’accordo e della busta, che in questa sede assurgono al rango di “documento”, dimostrano l’effettuazione dell’adempimento di cui al comma primo dell’art. 108 delle NOIF (“l’accordo è da depositare, a pena di nullità, presso le competenti Leghe, Comitati e Divisioni entro venti giorni dalla stipulazione”). Da ciò segue che, nel caso in questione, risulta illegittimamente omessa la notifica oltre che al calciatore, anche all’Organo Federale competente, notifica che è da ritenersi necessaria ai sensi del citato art. 49, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva – FIGC. Le Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello (decisione/0095/CFA-2022-2023 Registro procedimenti n. 0122/CFA/2022-2023, del 3 maggio 2023) hanno sottolineato, infatti, come il ricorso di primo grado vada notificato tempestivamente anche, ed in primo luogo, agli organi competenti (ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS) nella loro qualità di soggetti che hanno adottato il provvedimento. Soggetti che, pertanto, costituiscono parte necessaria, legittimata a sostenere le ragioni del provvedimento dinanzi agli organi della Giustizia sportiva. Da tale omissione la Corte ha fatto derivare l’inammissibilità del ricorso. Si badi al riguardo che la decisione n. 95 delle Sezioni Unite della Corte è del 03.05.2023, ben anteriore alla stesura del ricorso (datato 26 luglio 2023). L’orientamento           giurisprudenziale  ora           richiamato      ha  trovato      conferma, nel segno   del             consolidamento,         nella Decisione/0125/CFA2022-2023 Registro procedimenti n. 0148/CFA/2022-2023, del 28 giugno 2023, della Prima Sezione della Corte Federale d’Appello laddove si motiva la decisione in tal modo: “...CONSIDERATO IN DIRITTO 7. Il Collegio ritiene che il reclamo vada respinto. Non sussistono infatti i vizi della decisione reclamata prospettati mentre, nei termini di seguito esposti, ricorrono le condizioni per fare applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte federale di appello n. 0095/CFA/2022-2023, cui la decisione impugnata ha fatto ampio rinvio. 8. Sotto un profilo sistematico, è in discussione la legittimità della omessa notificazione del ricorso di primo grado al Comitato regionale del Lazio - LND, quale organo competente alla emissione del provvedimento di svincolo impugnato. Non vi è dubbio sul fatto che il ricorso di primo grado debba essere tempestivamente notificato (entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento) anche agli organi competenti (ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS) nella loro qualità di soggetti che hanno adottato il provvedimento e che, perciò, costituiscono parte necessaria, legittimata a sostenerne le ragioni dinanzi agli organi della giustizia sportiva.” Si osservi ancora che anche tale decisione n. 125 della Sezione Prima della Corte è del 28.06.2023, dunque, anteriore alla stesura del ricorso (datato 26 luglio 2023). La detta decisione n. 125 ribadisce l’orientamento delle Sezioni Unite puntualizzando, inoltre, che: “9.1. In primo luogo, va considerato che l’art. 49, comma 4, CGS prevede, per ogni tipologia di ricorso o reclamo, che esso debba essere trasmesso agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53 (via pec) e che copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso debba essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. È quindi inequivoco il CGS nell’individuare come parti necessarie per la legittima costituzione del giudizio tanto l’organo competente che ha emesso il provvedimento impugnato quanto la controparte”. La Corte Federale, a significativo corollario di quanto disposto, ha rimarcato ancora che: “... La natura perentoria del termine sarebbe inefficace qualora non fosse assistita dalla sanzione della inammissibilità del ricorso che non sia stato tempestivamente comunicato a tutti i soggetti necessari del giudizio entro i termini previsti dal Codice...”. La diversità degli ambiti nei quali le due decisioni sopra richiamate sono state adottate non pare consentire un discostamento dall’indirizzo giurisprudenziale detto. Nel caso in esame, infatti, dalla lettura del testo dell’art. 108 delle NOIF (nel testo attuale ed in quello previgente), emerge come nella fattispecie in esame l’Organo federale eserciti un potere nell’esercizio di una propria funzione. Esso, infatti, opera lo svincolo (nel testo previgente) – la decadenza (nel testo attuale). La norma, stabilendo che l’esercizio di tale potere avviene “...nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale...”, sottolinea, di riflesso, come la funzione dell’Organo Federale sia compiutamente inserita in un sistema di più ampia portata ed articolazione. Sistema finalizzato, come evidente, allo svolgimento dell’attività sportiva che si presenti organizzata in modo ordinato quanto alla militanza degli atleti nelle varie compagini sociali. Ecco, dunque, che il testo dell’art. 108 delle NOIF pare caratterizzato da un tenore evidentemente asciutto e stringato, ma non certo per l'eventuale flessibilità del contenuto, bensì in virtù della linearità ed inderogabilità delle esigenze alla cui tutela è finalizzato. A tale linearità del procedimento sembrerebbe dover corrispondere altrettanta linearità, e speditezza, sul piano processuale, allorquando l’attività dell’Organo Federale sia messa in discussione, seppur in via mediata. La partecipazione di esso al processo sportivo si presenterebbe, dunque, necessaria proprio per “esigenze di sistema”. Tale corrente lettura delle norme del procedimento sportivo, d’altronde, si ispira e si conforma in modo evidente ai principi generali del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e agli altri principi del giusto processo che indiscutibilmente governano e informano anche i procedimenti dinnanzi agli organi della giustizia sportiva. Ciò, al momento presente, se da un lato sembra apparentemente abbreviare gli spazi dei consociati federali, dall’altro lato, invece, produce l’effetto voluto di una maggiore compattezza dell’ordinamento sportivo, rendendo imprescindibile la necessità dell’adattamento della vita materiale degli stessi consociati ai principi generali, grazie alla valorizzazione della capacità statica di questi ultimi, impiegata come strumento di certezza del diritto sportivo, in ragione della sua autonomia. Se, dunque, i soggetti del procedimento di cui all’art. 108 NOIF sono il calciatore, la Società, gli Organi Federali, gli stessi soggetti sono quelli necessariamente coinvolti dal processo finalizzato alla soluzione delle criticità tra loro insorte ed i detti precedenti giurisprudenziali, nella loro univocità, nonostante siano stati adottati con riferimento ad ambiti diversi tra loro, confermano la necessità della partecipazione degli Organi Federali ai “processi sportivi” relativi ai procedimenti da questi stessi curati. Pertanto, nel caso in questione, l’omessa notifica del ricorso al calciatore ed all’organo federale competente, in quanto parti controinteressate, determina la conseguente pronuncia dell’inammissibilità del ricorso stesso, e la valutazione del merito della vicenda è preclusa dalla violazione così compiuta.

Per altro aspetto, le contestazioni risultanti dal ricorso circa l'autenticità del modulo recante l’accordo di svincolo ex art. 108 NOIF, datato 13 giugno 2023, confermate in udienza dal rappresentante della società Pol. D. Città di Ciampino, che ha dichiarato, altresì, di non aver mai né sottoscritto, né rilasciato in favore del predetto calciatore alcun modulo di svincolo ex art. 108 NOIF, inducono questo Tribunale a trasmettere copia degli atti alla Procura Federale, ai sensi dell’art. 89, comma 7, CGS per gli accertamenti di competenza, in ordine alla contestata autenticità del modulo recante l’accordo di svincolo ex art. 108 NOIF, datato 13 giugno 2023.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 7/TFNT del 4 Agosto 2023 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Ricorso  ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società US Grosseto 1912 SSARL (matr. 936109) nei confronti dei sig.ri M.A. e S.B., genitori del calciatore T.A. (14.12.2005 – matr. 2571185) al fine di ottenere il riconoscimento della declaratoria di nullità dello svincolo per accordo ex art. 108 NOIF

Massima: E’ inammissibile il ricorso proposto dalla società nei confronti della calciatrice al fine di ottenere il riconoscimento della declaratoria di nullità dello svincolo per accordo ex art. 108 NOIF per la mancata notifica del ricorso al Dipartimento Interregionale – LND, ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS…Questa omissione assume autonoma rilevanza ai fini del decidere e porta questo Tribunale a dichiarare l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Società. La rilevazione preliminare di tale vizio e la possibilità di valutare lo stesso all’odierna udienza solleva questo Tribunale dall’onere di delibare in ordine all’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, per la quale, peraltro, non sembrano potersi ravvisare i rischi di un danno grave e irreparabile, posto che il tesseramento successivo per una nuova società del calciatore interessato risulta essere già avvenuto e lo stesso, comunque, verrebbe in ipotesi travolto dall’eventuale invalidità dello svincolo dalla società Grosseto che dovesse essere rilevata anche successivamente all’odierna decisione.  Al tempo stesso, la declaratoria di inammissibilità del ricorso rende non attuali le richieste di compimento di attività istruttoria e, in particolare, di audizione del sig. Gorelli in merito ai fatti di causa. L’omessa notifica del ricorso all’Organo Federale competente è, infatti, rilevabile d’ufficio, con la conseguente pronuncia dell’inammissibilità del ricorso stesso, da ritenersi assorbente rispetto allo scrutinio di ogni altra questione. Ciò secondo quanto viene di seguito illustrato. È da sottolineare come la disciplina normativa di riferimento (art. 108 delle N.O.I.F.) ponga un procedimento ben delineato, pur nella sua snellezza. Esso, secondo il testo attuale e quello previgente prevedeva, e prevede, come soggetti titolati a “partecipare” all’iter, gli “organi federali”, “Leghe, Comitati e Divisioni”. La partecipazione di tali soggetti è presente in tutti e tre i momenti nei quali è scandito il procedimento e precisamente: - (comma 1) l’accordo è da depositare, a pena di nullità, presso le competenti Leghe, Comitati e Divisioni entro venti giorni dalla stipulazione; - (comma 2) lo svincolodecadenza operano conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale; - (comma 3) le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo al Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione ha provveduto a restituire all’interessato copia dell’accordo. Ciò detto, bisogna osservare ulteriormente quanto segue. La necessità del “coinvolgimento” degli Organi Federali nel procedimento per reclamo ex art. 108 delle N.O.I.F. di cui si tratta emerge dagli stessi dati a disposizione del Tribunale. Vi è in atti la copia del modulo compilato relativo all’ “Svincolo per accordo” relativo alla S.S. 2022-2023, accompagnato dalla fotocopia della busta di spedizione (a mezzo raccomanda “uno”) pervenuto a mezzo mail al Dipartimento Interregionale per tramite del Comitato Regionale Toscana LND. Le dette copie dell’accordo e delle missive, che in questa sede assurgono al rango di “documento”, dimostrano l’effettuazione dell’adempimento di cui al comma primo dell’art. 108 delle N.O.I.F. con il raggiungimento dello scopo (“l’accordo è da depositare, a pena di nullità, presso le competenti Leghe, Comitati e Divisioni entro venti giorni dalla stipulazione”). La stessa ricorrente ha interpellato (a mezzo pec del 12/06/2023) la “Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale” con una missiva (recante in oggetto: “Richiesta chiarimenti svincolo per accordo tesserati U.S. Grosseto”) al fine di conoscere la posizione di alcuni Calciatori “…per i quali risultano generate, ma non firmate elettronicamente, pratiche di svincolo per accordo ex art. 108 delle N.O.I.F. per la stagione sportiva 2022-2023”. Nella missiva si prosegue dicendo “Vorremmo gentilmente sapere se gli svincoli per accordo in questione risultino depositati presso la sede competente e, in caso affermativo, di inviarcene per conoscenza una copia, dato che la precedente proprietà U.S. Grosseto sostiene di non aver mai prodotto la sopraindicata documentazione”, (missiva inserita nel doc. 1 della ricorrente). Significativa è la e-mail (inserita nel doc. 1 della ricorrente) del 13.06.2023, ore 14:34 del seguente tenore:<< …I nominativi di vostro interesse saranno svincolati dal sistema Operativo gestionale a far data 1° Luglio p.v. (documentazione pervenuta Via inoltro cartaceo) Copie delle istanze inoltrate, saranno prodotte entro la giornata di giovedì p.v. Cordiali saluti. FIGC LEGA NAZIONALE DILETTANTI …Serie D – Tesseramento Calciatori Piazzale Flaminio, 9 – 00196 Roma>> Missiva questa che risponde a quella della Società (del 13.06.2023, alle ore 12:50) del seguente tenore:<<Gentile …, Dopo colloquio intercorso con …, erroneamente interpellato per le pratiche di competenza U.S. Grosseto, con la presente, la società U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L., ai fini di una corretta ricostruzione delle posizioni dei tesserati della stagione sportiva 2022-2023, complice anche i tre cambi di proprietà intercorsi, richiede gentilmente nella lettera in allegato informazioni sulle pratiche di svincolo per accordo ex art. 108 N.O.I.F. di numero 6 calciatori che risultano generate nel sistema del portale L.N.D. …U.S. Grosseto 1912 S.S.ARL.>>. L’intero carteggio (inserito nel doc. 1 della ricorrente) intercorso tra la società calcistica e l’Organo Federale attesta presso la ricorrente: - la conoscenza del procedimento di cui all’art. 108 delle N.O.I.F.; - il ruolo significativo dell’Organo Federale nell’ambito del procedimento stesso. Da ciò segue che risulta illegittimamente omessa la notifica all’Organo Federale competente, nonostante sia stato reiteratamente interpellato. Notifica da ritenersi necessaria ai sensi dell’art. 49, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva - FIGC. Le Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello (decisione/0095/CFA-2022-2023 Registro procedimenti n. 0122/CFA/2022-2023, del 03.05.2023) hanno sottolineato, infatti, come il ricorso di primo grado vada notificato tempestivamente anche, ed in primo luogo, agli organi competenti (ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS) nella loro qualità di soggetti che hanno adottato il provvedimento. Soggetti che, pertanto, costituiscono parte necessaria, legittimata a sostenere le ragioni del provvedimento dinanzi agli organi della Giustizia sportiva. Da tale omissione la Corte ha fatto derivare l’inammissibilità del ricorso. Si badi al riguardo che la decisione n. 95 delle Sezioni Unite della Corte è del 03.05.2023, ben anteriore alla stesura del ricorso (datato 04.07.2023). L’orientamento giurisprudenziale ora richiamato ha trovato conferma, nel segno del consolidamento, nella Decisione/0125/CFA2022-2023 Registro procedimenti n. 0148/CFA/2022-2023, del 28.06.2023, della Prima Sezione della Corte Federale d’Appello laddove si motiva la decisione in tal modo: <<CONSIDERATO IN DIRITTO 7. Il Collegio ritiene che il reclamo vada respinto. Non sussistono infatti i vizi della decisione reclamata prospettati mentre, nei termini di seguito esposti, ricorrono le condizioni per fare applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte federale di appello n. 0095/CFA/2022-2023, cui la decisione impugnata ha fatto ampio rinvio. 8.Sotto un profilo sistematico, è in discussione la legittimità della omessa notificazione del ricorso di primo grado al Comitato regionale del Lazio - LND, quale organo competente alla emissione del provvedimento di svincolo impugnato. Non vi è dubbio sul fatto che il ricorso di primo grado debba essere tempestivamente notificato (entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento) anche agli organi competenti (ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS) nella loro qualità di soggetti che hanno adottato il provvedimento e che, perciò, costituiscono parte necessaria, legittimata a sostenerne le ragioni dinanzi agli organi della giustizia sportiva.>>. Si osservi ancora che anche tale decisione n. 125 della Sezione Prima della Corte è del 28.06.2023, dunque, anteriore alla stesura del ricorso (datato 04.07.2023). La detta decisione n. 125 ribadisce l’orientamento delle Sezioni Unite puntualizzando, inoltre, che: <<9.1. In primo luogo, va considerato che l’art. 49, comma 4, CGS prevede, per ogni tipologia di ricorso o reclamo, che esso debba essere trasmesso agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53 (via pec) e che copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso debba essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. È quindi inequivoco il CGS nell’individuare come parti necessarie per la legittima costituzione del giudizio tanto l’organo competente che ha emesso il provvedimento impugnato quanto la controparte.>>. La Corte Federale a significativo corollario di quanto disposto rimarca ancora che:<< La natura perentoria del termine sarebbe inefficace qualora non fosse assistita dalla sanzione della inammissibilità del ricorso che non sia stato tempestivamente comunicato a tutti i soggetti necessari del giudizio entro i termini previsti dal Codice.>>. La diversità degli ambiti nei quali le due decisioni sopra richiamate sono state adottate non pare consentire un discostamento dall’indirizzo giurisprudenziale detto. Nel caso in esame, infatti, dalla lettura del testo dell’art. 108 delle N.O.I.F. (nel testo attuale ed in quello previgente) emerge come nella fattispecie in esame l’Organo federale eserciti un potere nell’esercizio di una propria funzione. Esso, infatti, opera lo svincolo (nel testo previgente) – la decadenza (nel testo attuale). La norma, stabilendo che l’esercizio di tale potere avviene “ nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale”, sottolinea, di riflesso, come la funzione dell’Organo Federale sia compiutamente inserita in un sistema di più ampia portata ed articolazione. Sistema finalizzato, come evidente, allo svolgimento dell’attività sportiva che si presenti organizzata in modo ordinato quanto alla militanza degli atleti nelle varie compagini sociali. Ecco, dunque, che il testo dell’art. 108 delle N.O.I.F. pare caratterizzarsi da un tenore evidentemente asciutto e stringato, ma non certo per la eventuale flessibilità del contenuto, bensì in virtù della linearità ed inderogabilità delle esigenze alla cui tutela è finalizzato. A tale linearità del procedimento sembrerebbe dover corrispondere altrettanta linearità, e speditezza, sul piano processuale, allorquando l’attività dell’Organo Federale sia messa in discussione, seppur in via mediata. La partecipazione di esso al processo sportivo si presenterebbe, dunque, necessaria proprio per “esigenze di sistema”. Tale corrente lettura delle norme del procedimento sportivo, d’altronde, si ispira e si conforma in modo evidente ai principi generali del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e agli altri principi del giusto processo che indiscutibilmente governano e informano anche i procedimenti dinnanzi agli organi della giustizia sportiva. Ciò, al momento presente, se da un lato sembra apparentemente abbreviare gli spazi dei consociati federali, dall’altro lato, invece, produce l’effetto voluto di una maggiore compattezza dell’ordinamento sportivo, rendendo imprescindibile la necessità dell’adattamento della vita materiale degli stessi consociati ai principi generali, grazie alla valorizzazione della capacità statica di questi ultimi, impiegata come strumento di certezza del diritto sportivo, in ragione della sua autonomia. Ma c’è di più. L’art. 108 contempla la possibilità per le Società di addivenire con alcuni calciatori a pattuizioni per il loro svincolo (ora decadenza). L’ordinamento federale riconosce, pertanto, in tale ipotesi, autonomia negoziale finalizzata alla “liberazione” della Società e del calciatore dagli impegni reciprocamente assunti. Gli impegni assunti sono solo quelli consentiti dall’ordinamento federale perché riconosciuti meritevoli di tutela. Quanto contemplato dalle N.O.I.F. vede, pertanto, la sua ragion d’essere in un “momento civilistico” ben preciso del rapporto tra società e calciatore, rinvenuto nella maturazione delle volontà dei due soggetti, presi in considerazione quali “centri di interesse”. La possibilità che costoro maturino dei conati volitivi orientati in direzioni contrapposte (infrangendo il legame che dava una direzione unica alle loro attività) non è, pertanto, collocata in un ambito di libertà discrezionale delle scelte, come avremmo potuto ritenere laddove vi fosse stato il completo silenzio del normatore federale. Quest’ultimo, invece, consente, espressamente la maturazione e l’incontro di tali volontà proiettate verso lo scioglimento del vincolo, perché ritenute meritevoli di protezione nell’ambito dell’ordinamento sportivo. All’ordinata appartenenza del calciatore ad una certa compagine sociale, viene posta in controbilanciamento la libertà di costui di liberarsi dagli impegni assunti, allorquando vi sia la concorde volontà della società. Il presupposto indicato dall’art. 108, pertanto, (anche in virtù della sua collocazione sistematica all’interno delle N.O.I.F.) non è una mera presa d’atto della divergenza dei progetti della Società e del Calciatore, ma rappresenta il riconoscimento di tale evenienza come meritevolmente produttiva di effetti in presenza di determinati requisiti ed adempimenti, secondo una ben individuata scansione temporale. È evidente, infatti, che l’inserimento (e, specularmente, la dipartita) del calciatore da una determinata compagine sociale, produce, già solo in via potenziale, delle conseguenze anche nei confronti di altri consociati federali, su più piani. L’appartenenza o meno di un atleta ad una Società determina riflessi sul piano amministrativo, sportivo, progettuale, della stessa Società, dei compagni, degli altri soggetti che fanno parte della compagine, nonché delle altre squadre che partecipano al campionato. L’inserimento o meno di un atleta in una squadra incide, conseguentemente, su un “sistema” di ragioni convergenti, divergenti, o contrapposte, che devono necessariamente essere mantenute in condizioni di stabilità, compresse, e regolate, in ragione dello svolgimento dei campionati (e più in generale dell’attività sportiva) in maniera composta. La valorizzazione posta dall’art. 108 delle N.O.I.F. alla possibilità di “ convenire…accordi” non è, quindi, la mera “enunciazione” di un possibile fatto dinamico che sia da ritenersi scontato nel suo eventuale verificarsi, siccome naturalmente appartenente alla fisiologia della vita dell’ordinamento. La considerazione degli “accordi” è, in realtà, l’attribuzione alle manifestazioni di volontà di società e calciatore del riconoscimento della possibilità di produrre effetti nelle sfere giuridiche degli interessati, in ragione della consapevolezza dell’inserimento di queste in un “sistema” che deve restare in equilibrio. La ragione ultima della necessità della protezione di tale caratteristica trova la sua ragion d’essere nella natura del contesto di riferimento, che è per sua indole fortemente caratterizzato da una logica di leale “contrapposizione”. Lo svolgimento dei campionati, il compimento dell’attività agonistica, le prestazioni sportive, ma anche le scelte di gestione amministrativa e tecnica, hanno tra gli scopi dichiarati quello di vedere riconosciuti i propri meriti e le proprie capacità agonistiche all’esito delle varie competizioni, tramite il raggiungimento della vittoria sul campo. Riconoscimento, certamente non fine a sé stesso, variamente conseguibile, ma quale prospettiva finale di un percorso durante il quale il cimento deve essere caratterizzato dalla lealtà di tutti i consociati federali negli ambiti di rispettiva appartenenza. È, dunque, naturale parte essenziale della costruzione di tale prospettiva, da parte della Società, l’inserimento di un certo determinato atleta all’interno della propria compagine sportiva, al fine dell’esito positivo dell’attività agonistica della squadra. Le norme federali, conseguentemente, tendono a disciplinare le tensioni, generate dalle legittime ambizioni contrapposte dei partecipanti ai campionati, attraverso regole volte al mantenimento del sistema in una situazione di stabilità, che non venga alterata da scelte di singoli che siano potenzialmente lesive delle posizioni degli altri consociati posti in competizione. Pare evidente che, sul piano operativo, la tutela di tale equilibrio venga presidiata dagli Organi Federali. La possibilità che le Società possano convenire con i calciatori accordi per la loro liberazione dagli impegni assunti viene, pertanto, “procedimentalizzata” al fine di puntualizzarne i requisiti, i tempi, le modalità, e le possibilità di contestazione. E, così, è previsto che: - gli accordi tutelati abbiano un contenuto normativamente delimitato, cioè lo svincolo (“…PER…” lo svincolo - “ora decadenza”); - gli accordi debbano (“DA depositare”) essere depositati presso i competenti Organi Federali; - gli accordi vengano consacrati in moduli appositamente predisposti dalla Federazione; - l’effettuazione del deposito consacri l’iniziativa procedimentale degli interessati, che vengono così a proporre istanza alla Federazione; - il termine del deposito sia stabilito dalla norma che lo fissa in venti giorni; - il termine decorra da un momento espressamente determinato (“la stipulazione”); - sia stabilita una sanzione, la nullità dell’accordo nel caso del mancato rispetto del termine; - lo svincolo (“ora decadenza”) avvenga in virtù (“CONSEGUENTEMENTE”) della sussistenza dei detti presupposti; - sia, pertanto, rilevante la data dell’accordo, poiché la produzione di effetti dipende dal rispetto del termine; - vi sia la verifica degli elementi dell’“accordo” (i soggetti, la volontà, il contenuto, il rispetto dei termini); - la produzione dello svincolo (“ora decadenza”) si ponga come risultato di una condotta attiva da parte degli Organi Federali (“avviene conseguentemente da parte degli organi federali competenti” - nel vecchio testo, “2. La decadenza dal tesseramento viene disposta conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale”, - nel testo attuale); - sia effettuata la restituzione di copia dell’accordo all’interessato; - dalla restituzione di copia dell’accordo all’interessato decorra il termine per la proposizione del reclamo; - vi sia conclusivamente l’inserimento (con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale) o meno del calciatore nel novero degli svincolati del periodo di riferimento. La presenza degli Organi Federali nei momenti salienti del procedimento sopra detto evidenzia che costoro operano con equidistanza in ragione del “buon andamento” delle attività volte alla liberazione del calciatore dagli impegni assunti, in funzione del rispetto delle sfere giuridiche di tutti i consociati potenzialmente attinti dagli effetti dell’accordo. Ecco, dunque, che la presenza degli Organi Istituzionali nell’iter delineato dall’art 108 si ha in ragione del fatto che in quel contesto gli viene demandata la cura di interessi federali , da ultimo rivolti al regolare svolgimento dell’attività dei campionati e, più in generale, dell’attività sportiva. Il fatto che il prodotto finale del corretto svolgimento dell’iter abbia un contenuto normativamente determinato (lo svincolo – decadenza), non suscettibile di limitazioni od ampliamenti ad opera degli Organi Federali, non è sintomo della irrilevanza della loro attività. Esso, piuttosto, è confacente all’ambito al quale si riferisce ed agli effetti che è volto a produrre, cioè l’appartenenza o meno di quel calciatore a quella società, in vista del campionato. Si tratta di una alternativa che potendo produrre solo due risultati tecnicamente vincolati dell’attività “amministrativa” degli organi federali (svincolo oppure permanenza del vincolo), informa di sé il relativo iter, che, pertanto, vede motivazione (giustificazione) e forma semplificate. Motivazione e forma, del resto, desumibili dalla verifica (di segno positivo o negativo) della sussistenza dei presupposti e dalla produzione dell’esito di essa (svincolo oppure permanenza del vincolo), risultante dall’inserimento o meno nel novero degli svincolati del periodo di riferimento. In tale contesto, per sua natura agile, gli Organi Federali, con riguardo a tale fisiologica alternativa, operano, però, con assoluta indiscutibile pienezza. Il risultato della loro attività ha, conseguentemente, attitudine a produrre con certezza effetti giuridici nella sfera operativa della società e del calciatore, ed effetti mediati in quella degli altri consociati federali, in ragione, della tipicità conferitagli dalla consacrazione normativa da parte dell’art. 108 poiché rispondente ad interessi della Federazione. In ordine al provvedimento osserviamo che il risultato dell’attività degli Organi Federali viene a trovare una consacrazione finale, mediante un comportamento tipizzato, l’inserimento del calciatore nel novero degli svincolati e la comunicazione che viene rivolta alle parti interessate con cui viene loro restituita copia dell’accordo, momento, quest’ultimo dal quale il legislatore federale ha inteso far decorrere il termine di trenta giorni per proporre reclamo a questo Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti – per l’ipotesi di contestazione sulla validità degli accordi depositati. Tale esito procedimentale a ben vedere rappresenta anche un quid pluris rispetto a quanto da tempo posto dall’ordinamento statuale allorquando nella L. 7 agosto 1990 n. 241, all’art. 20, già si stabiliva (Silenzio assenso) <<1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.  Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.>>.

Tale tipo di approccio interpretativo viene ora indicato dalla stessa Sezione Prima della Corte nella detta decisione n. 125 con riguardo al processo sportivo. Difatti, la Corte ha espressamente richiamato sotto altro profilo la decisione della Terza Sezione della Corte di Giustizia federale, con Comunicato Ufficiale n. 292/CGF (2008/2009) allorquando: <<omissis […] Né va dimenticato, soprattutto, che il giudizio sportivo non presenta carattere civile, né penale, ma tipicamente amministrativo, per cui in ipotesi semmai è soltanto a quest’ultima branca dell’ordinamento statale che dovrebbe aversi riguardo. …>>. In conclusione il giudizio sportivo, pur nella sua autonomia e nella sua peculiare identità, si approssima per alcuni tratti salienti al giudizio amministrativo. Quanto sin qui espresso trova conferma tramite l’analisi del procedimento di cui all’art 108 delle N.O.I.F. (sindacato nel processo) effettuata dai punti di vista del calciatore e della società. Dopo il “momento civilistico” del procedimento, vale a dire la conclusione dell’accordo con la “stipulazione” (perfetta in ogni suo requisito: soggetti, forma, contenuto-causa tipizzata, data – collocazione temporale rilevante nell’ordinamento) vi è il deposito del modulo nelle forme di rito. Con il deposito il soggetto manifesta l’interesse pretensivo nei confronti dell’Organo Federale poiché attende da questo un facere, siccome il “bene della vita” che intende conseguire non è nella sua disponibilità, ma è oggetto del potere della Federazione, la quale sola può operare o meno lo svincolo-decadenza, previe le opportune verifiche. C’è, pertanto, una relazione dinamica tra l’interesse dei soggetti (calciatore – società) e l’attività dell’Organo Federale. Alla relazione di tipo “orizzontale” intercorsa tra calciatore e società, segue, pertanto, una relazione di tipo “verticale” con l’Organo Federale che (in ragione dei compiti di verifica) si pone su un piano di costruttiva supremazia, poiché, all’esito dell’attività istituzionale demandatagli dall’ordinamento, incide (anzi è tenuto ad incidere) unilateralmente sulle sfere giuridiche degli istanti, producendo la soddisfazione o l’insoddisfazione delle ragioni di cui costoro sono portatori. Emblematico al riguardo è il precedente giurisprudenziale offerto dalla Decisione/0002/TFNST-2023-2024 - Registro procedimenti n. 0046/TFNST/2022-2023 (Relatore Avv. Filippo Crocè), maturato in ambito dilettantistico, relativo al ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS dell’8 maggio 2023 proposto dal calciatore avverso il provvedimento di annullamento dello svincolo ex art. 108 NOIF emesso dal Comitato Regionale Campania – LND. Difatti, in tale fattispecie concreta, dapprima, il Comitato Regionale Campania, con provvedimento del 24 marzo 2023, confermava il regolare deposito dell’accordo di svincolo ai sensi dell’art. 108, comma 3 delle NOIF, (formulando contestualmente gli avvisi di rito), successivamente con provvedimento del 22 aprile 2023, il medesimo Comitato, tuttavia, dichiarava “nullo” l’accordo di svincolo in quanto: “visionata la documentazione…risulta essere stata apportata una modifica in ordine alla data di stipula (?? .10.2022)……” In tale fattispecie concreta, l’immediato sviluppo critico della vicenda, poneva in evidenza la preminenza del ruolo istituzionale dell’Organo Federale, tanto che il Comitato Regionale era stato destinatario della notifica. Laddove, invece, nel caso che qui ci occupa, la contestazione che ha dato origine al processo ha riguardato il rapporto “orizzontale” tra l’incontro delle volontà degli interessati, ponendo solo apparentemente in secondo piano l’esercizio della funzione istituzionale da parte dell’Organo. Contribuisce ad ingenerare l’erronea percezione della superfluità della partecipazione degli Organi Federali la circostanza che il Tribunale abbia i riscontri documentali delle loro attività. Per cui la consacrazione per iscritto dell’operato di costoro induce a ritenere sufficiente la disponibilità (o la possibilità di acquisizione) dei documenti (rectius atti) degli organi amministrativi, in luogo della loro partecipazione effettiva al giudizio. Ma così non è. La natura parzialmente (o prevalentemente) documentale del processo sportivo non è tale da giustificare la pretermissione di costoro dal processo stesso. Ciò darebbe inopinatamente luogo a dei distinguo (non previsti dalle norme di rito della Sezione designata come competente per materia) da formularsi addirittura ab origine al momento dell’introduzione del giudizio, basati di volta in volta sul tipo di provvedimento dedotto in contestazione, sul tipo di motivazione, sulla sua forma espressa o meno (tacita, silenzio significativo ecc.) snaturando il processo stesso a causa dell’infrazione evidente dei principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e degli altri principi del giusto processo (art. 44, comma 1, CGS). La stessa individuazione operata dal terzo comma dell’art. 108 delle N.O.I.F. circa la competenza del Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti, pone in evidenza l’omogeneità dello stesso procedimento amministrativo  In buona sostanza l’uniformità del procedimento di cui all’art. 108 delle N.O.I.F. vive parallelamente all’uniformità del rito del processo di cui all’art. 89 del CGS manifestamente richiamato (e dei più ampi principi e meccanismi di riferimento). Se, dunque, i soggetti del procedimento di cui all’art. 108 sono il calciatore, la società, gli Organi Federali, gli stessi soggetti sono quelli necessariamente coinvolti dal processo finalizzato alla soluzione delle criticità tra loro insorte. L’analisi di tipo comparativo della superiore giurisprudenza maturata sul punto acclara tale lettura attuale dell’art. 108 delle N.O.I.F. nella sua portata generale, che si presenta di sempre più progressiva diffusa applicazione. Si osservi, infatti, che le “decisioni guida” in materia si sono formate con riferimento ad ambiti diversi, pervenendo, in ogni caso alla stessa puntualizzazione in ordine alla necessità della partecipazione degli Organi Federali al processo sportivo. Difatti, la decisione 0095/CFA-2022-2023 - Registro procedimenti n. 0122/CFA/2022-2023 ha riguardato la Lega Pro nell’esercizio della sua attività funzionale. In tale fattispecie l’attività agonistica considerata è stata quella del calcio “Professionistico” e l’operato dedotto in contestazione è stato il trasferimento (con “tesseramento in deroga”) del calciatore il quale, una volta risolto consensualmente il rapporto con la compagine di appartenenza, aveva provveduto ad un nuovo tesseramento con altra società. Il contesto nel quale è maturata la fattispecie concreta posta al vaglio della Corte è stato, pertanto, privo di posizioni conflittuali tra calciatore e società sportive. E, però, la Lega Pro proponeva reclamo avverso la decisione di primo grado ritenendosi illegittimamente pretermessa dal procedimento dinanzi al Tribunale, siccome non destinataria della notifica del ricorso proposto dal calciatore. Ecco, dunque, che l’iniziativa processuale della Lega ha preso le mosse dalla necessità, istituzionalmente avvertita, di tutelare gli interessi sottesi alle norme del procedimento del “tesseramento in deroga”. Di contro, la decisione 0125/CFA-2022-2023 Registro procedimenti n. 0148/CFA/2022-2023 ha riguardato il Comitato Regionale del Lazio - LND nell’esercizio della sua attività funzionale. In tale fattispecie l’attività agonistica considerata è stata quella del calcio dilettantistico e l’operato dedotto in contestazione è stato lo svincolo del calciatore ex art. 109 delle N.O.I.F., contestato dalla società A.S.D. Atletico Vescovio RN presso la quale era tesserato. La pronuncia del Tribunale statuente l’inammissibilità del ricorso proposto dalla società per la mancata notifica di questo al Comitato Regionale del Lazio, veniva impugnata dinanzi alla Corte che, respingendo il reclamo, confermava la rilevata inammissibilità. La giurisprudenza sopra richiamata offre all’interprete un ulteriore dato significativo. Dalla disamina, infatti, del testo delle decisioni emerge evidente la contiguità delle linee difensive dei reclamanti, assimilabili perfettamente a quella della ricorrente del caso in esame. Tutti coloro che hanno adito la Corte hanno in prima istanza affidato a tale Organo la censura sintetizzabile in quella per la quale gli Organi Federali non sarebbero normativamente considerati, in modo espresso, quali destinatari della notifica del ricorso. La Corte in tutti i casi ha respinto tale manifesta doglianza (affidata all’interpretazione letterale delle norme) indicando una lettura del dato testuale delle regole del procedimento diversa da quella simultaneamente proposta dai vari difensori, in diversi ambiti. Da questo è doveroso ricavare l’inidoneità dell’approccio “storico” per la disamina delle norme del procedimento, quale probabile strumento di conferma dell’interpretazione letterale del testo disciplinante il rito, così come proposta dalle difese dei reclamanti. Il canone “storico”, ancorato alla volontà originaria del Legislatore Federale (ed al vissuto delle dette norme presso gli operatori del diritto sportivo) è risultato, infatti, dichiaratamente smentito dalla Corte laddove, nel motivare le pronunce, ha richiamato espressamente il rispetto e la necessità di tutela dei “principi generali” posti quale criterio di riferimento. In conclusione, all’attualità, i detti precedenti giurisprudenziali, nella loro univocità, nonostante siano stati adottati con riferimento ad ambiti diversi tra loro, confermano la necessità della partecipazione degli Organi Federali ai “processi sportivi” relativi ai procedimenti da questi stessi curati. Tale necessità emerge, dunque, come propria del diritto sportivo odierno e dotata di una propria identità in ragione delle peculiari esigenze che esso è volto a disciplinare in funzione del corretto svolgimento dei campionati e, più in generale dell’attività sportiva. Ciò posto, si deve conseguentemente ritenere che la Giurisprudenza superiore della Corte Federale d’Appello abbia già esplorato, sotto ogni profilo, le ragioni profonde della necessità della partecipazione degli Organi Federali ai procedimenti sportivi, ed abbia già risolto le relative questioni, ponendola come inderogabile; indicando, conseguentemente, ai consociati contemporanei il “dover essere” ritenuto giusto dalla Federazione nell’ambito del diritto processuale sportivo.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 6/TFNT del 4 Agosto 2023 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Ricorso  ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società US Grosseto 1912 SSARL (matr. 936109) nei confronti dei sig.ri M.B. e A.A., genitori del calciatore F.B. (6.2.2006 – matr. 2537087) al fine di ottenere il riconoscimento della declaratoria di nullità dello svincolo per accordo ex art. 108 NOIF

Massima: E’ inammissibile il ricorso proposto dalla società nei confronti della calciatrice al fine di ottenere il riconoscimento della declaratoria di nullità dello svincolo per accordo ex art. 108 NOIF per la mancata notifica del ricorso al Dipartimento Interregionale – LND, ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS…Questa omissione assume autonoma rilevanza ai fini del decidere e porta questo Tribunale a dichiarare l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Società. La rilevazione preliminare di tale vizio e la possibilità di valutare lo stesso all’odierna udienza solleva questo Tribunale dall’onere di delibare in ordine all’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, per la quale, peraltro, non sembrano potersi ravvisare i rischi di un danno grave e irreparabile, posto che il tesseramento successivo per una nuova società del calciatore interessato risulta essere già avvenuto e lo stesso, comunque, verrebbe in ipotesi travolto dall’eventuale invalidità dello svincolo dalla società Grosseto che dovesse essere rilevata anche successivamente all’odierna decisione.  Al tempo stesso, la declaratoria di inammissibilità del ricorso rende non attuali le richieste di compimento di attività istruttoria e, in particolare, di audizione del sig. Gorelli in merito ai fatti di causa. L’omessa notifica del ricorso all’Organo Federale competente è, infatti, rilevabile d’ufficio, con la conseguente pronuncia dell’inammissibilità del ricorso stesso, da ritenersi assorbente rispetto allo scrutinio di ogni altra questione. Ciò secondo quanto viene di seguito illustrato. È da sottolineare come la disciplina normativa di riferimento (art. 108 delle N.O.I.F.) ponga un procedimento ben delineato, pur nella sua snellezza. Esso, secondo il testo attuale e quello previgente prevedeva, e prevede, come soggetti titolati a “partecipare” all’iter, gli “organi federali”, “Leghe, Comitati e Divisioni”. La partecipazione di tali soggetti è presente in tutti e tre i momenti nei quali è scandito il procedimento e precisamente: - (comma 1) l’accordo è da depositare, a pena di nullità, presso le competenti Leghe, Comitati e Divisioni entro venti giorni dalla stipulazione; - (comma 2) lo svincolodecadenza operano conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale; - (comma 3) le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo al Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione ha provveduto a restituire all’interessato copia dell’accordo. Ciò detto, bisogna osservare ulteriormente quanto segue. La necessità del “coinvolgimento” degli Organi Federali nel procedimento per reclamo ex art. 108 delle N.O.I.F. di cui si tratta emerge dagli stessi dati a disposizione del Tribunale. Vi è in atti la copia del modulo compilato relativo all’ “Svincolo per accordo” relativo alla S.S. 2022-2023, accompagnato dalla fotocopia della busta di spedizione (a mezzo raccomanda “uno”) pervenuto a mezzo mail al Dipartimento Interregionale per tramite del Comitato Regionale Toscana LND. Le dette copie dell’accordo e delle missive, che in questa sede assurgono al rango di “documento”, dimostrano l’effettuazione dell’adempimento di cui al comma primo dell’art. 108 delle N.O.I.F. con il raggiungimento dello scopo (“l’accordo è da depositare, a pena di nullità, presso le competenti Leghe, Comitati e Divisioni entro venti giorni dalla stipulazione”). La stessa ricorrente ha interpellato (a mezzo pec del 12/06/2023) la “Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale” con una missiva (recante in oggetto: “Richiesta chiarimenti svincolo per accordo tesserati U.S. Grosseto”) al fine di conoscere la posizione di alcuni Calciatori “…per i quali risultano generate, ma non firmate elettronicamente, pratiche di svincolo per accordo ex art. 108 delle N.O.I.F. per la stagione sportiva 2022-2023”. Nella missiva si prosegue dicendo “Vorremmo gentilmente sapere se gli svincoli per accordo in questione risultino depositati presso la sede competente e, in caso affermativo, di inviarcene per conoscenza una copia, dato che la precedente proprietà U.S. Grosseto sostiene di non aver mai prodotto la sopraindicata documentazione”, (missiva inserita nel doc. 1 della ricorrente). Significativa è la e-mail (inserita nel doc. 1 della ricorrente) del 13.06.2023, ore 14:34 del seguente tenore:<< …I nominativi di vostro interesse saranno svincolati dal sistema Operativo gestionale a far data 1° Luglio p.v. (documentazione pervenuta Via inoltro cartaceo) Copie delle istanze inoltrate, saranno prodotte entro la giornata di giovedì p.v. Cordiali saluti. FIGC LEGA NAZIONALE DILETTANTI …Serie D – Tesseramento Calciatori Piazzale Flaminio, 9 – 00196 Roma>> Missiva questa che risponde a quella della Società (del 13.06.2023, alle ore 12:50) del seguente tenore:<<Gentile …, Dopo colloquio intercorso con …, erroneamente interpellato per le pratiche di competenza U.S. Grosseto, con la presente, la società U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L., ai fini di una corretta ricostruzione delle posizioni dei tesserati della stagione sportiva 2022-2023, complice anche i tre cambi di proprietà intercorsi, richiede gentilmente nella lettera in allegato informazioni sulle pratiche di svincolo per accordo ex art. 108 N.O.I.F. di numero 6 calciatori che risultano generate nel sistema del portale L.N.D. …U.S. Grosseto 1912 S.S.ARL.>>. L’intero carteggio (inserito nel doc. 1 della ricorrente) intercorso tra la società calcistica e l’Organo Federale attesta presso la ricorrente: - la conoscenza del procedimento di cui all’art. 108 delle N.O.I.F.; - il ruolo significativo dell’Organo Federale nell’ambito del procedimento stesso. Da ciò segue che risulta illegittimamente omessa la notifica all’Organo Federale competente, nonostante sia stato reiteratamente interpellato. Notifica da ritenersi necessaria ai sensi dell’art. 49, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva - FIGC. Le Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello (decisione/0095/CFA-2022-2023 Registro procedimenti n. 0122/CFA/2022-2023, del 03.05.2023) hanno sottolineato, infatti, come il ricorso di primo grado vada notificato tempestivamente anche, ed in primo luogo, agli organi competenti (ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS) nella loro qualità di soggetti che hanno adottato il provvedimento. Soggetti che, pertanto, costituiscono parte necessaria, legittimata a sostenere le ragioni del provvedimento dinanzi agli organi della Giustizia sportiva. Da tale omissione la Corte ha fatto derivare l’inammissibilità del ricorso. Si badi al riguardo che la decisione n. 95 delle Sezioni Unite della Corte è del 03.05.2023, ben anteriore alla stesura del ricorso (datato 04.07.2023). L’orientamento giurisprudenziale ora richiamato ha trovato conferma, nel segno del consolidamento, nella Decisione/0125/CFA2022-2023 Registro procedimenti n. 0148/CFA/2022-2023, del 28.06.2023, della Prima Sezione della Corte Federale d’Appello laddove si motiva la decisione in tal modo: <<CONSIDERATO IN DIRITTO 7. Il Collegio ritiene che il reclamo vada respinto. Non sussistono infatti i vizi della decisione reclamata prospettati mentre, nei termini di seguito esposti, ricorrono le condizioni per fare applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte federale di appello n. 0095/CFA/2022-2023, cui la decisione impugnata ha fatto ampio rinvio. 8.Sotto un profilo sistematico, è in discussione la legittimità della omessa notificazione del ricorso di primo grado al Comitato regionale del Lazio - LND, quale organo competente alla emissione del provvedimento di svincolo impugnato. Non vi è dubbio sul fatto che il ricorso di primo grado debba essere tempestivamente notificato (entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento) anche agli organi competenti (ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS) nella loro qualità di soggetti che hanno adottato il provvedimento e che, perciò, costituiscono parte necessaria, legittimata a sostenerne le ragioni dinanzi agli organi della giustizia sportiva.>>. Si osservi ancora che anche tale decisione n. 125 della Sezione Prima della Corte è del 28.06.2023, dunque, anteriore alla stesura del ricorso (datato 04.07.2023). La detta decisione n. 125 ribadisce l’orientamento delle Sezioni Unite puntualizzando, inoltre, che: <<9.1. In primo luogo, va considerato che l’art. 49, comma 4, CGS prevede, per ogni tipologia di ricorso o reclamo, che esso debba essere trasmesso agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53 (via pec) e che copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso debba essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. È quindi inequivoco il CGS nell’individuare come parti necessarie per la legittima costituzione del giudizio tanto l’organo competente che ha emesso il provvedimento impugnato quanto la controparte.>>. La Corte Federale a significativo corollario di quanto disposto rimarca ancora che:<< La natura perentoria del termine sarebbe inefficace qualora non fosse assistita dalla sanzione della inammissibilità del ricorso che non sia stato tempestivamente comunicato a tutti i soggetti necessari del giudizio entro i termini previsti dal Codice.>>. La diversità degli ambiti nei quali le due decisioni sopra richiamate sono state adottate non pare consentire un discostamento dall’indirizzo giurisprudenziale detto. Nel caso in esame, infatti, dalla lettura del testo dell’art. 108 delle N.O.I.F. (nel testo attuale ed in quello previgente) emerge come nella fattispecie in esame l’Organo federale eserciti un potere nell’esercizio di una propria funzione. Esso, infatti, opera lo svincolo (nel testo previgente) – la decadenza (nel testo attuale). La norma, stabilendo che l’esercizio di tale potere avviene “ nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale”, sottolinea, di riflesso, come la funzione dell’Organo Federale sia compiutamente inserita in un sistema di più ampia portata ed articolazione. Sistema finalizzato, come evidente, allo svolgimento dell’attività sportiva che si presenti organizzata in modo ordinato quanto alla militanza degli atleti nelle varie compagini sociali. Ecco, dunque, che il testo dell’art. 108 delle N.O.I.F. pare caratterizzarsi da un tenore evidentemente asciutto e stringato, ma non certo per la eventuale flessibilità del contenuto, bensì in virtù della linearità ed inderogabilità delle esigenze alla cui tutela è finalizzato. A tale linearità del procedimento sembrerebbe dover corrispondere altrettanta linearità, e speditezza, sul piano processuale, allorquando l’attività dell’Organo Federale sia messa in discussione, seppur in via mediata. La partecipazione di esso al processo sportivo si presenterebbe, dunque, necessaria proprio per “esigenze di sistema”. Tale corrente lettura delle norme del procedimento sportivo, d’altronde, si ispira e si conforma in modo evidente ai principi generali del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e agli altri principi del giusto processo che indiscutibilmente governano e informano anche i procedimenti dinnanzi agli organi della giustizia sportiva. Ciò, al momento presente, se da un lato sembra apparentemente abbreviare gli spazi dei consociati federali, dall’altro lato, invece, produce l’effetto voluto di una maggiore compattezza dell’ordinamento sportivo, rendendo imprescindibile la necessità dell’adattamento della vita materiale degli stessi consociati ai principi generali, grazie alla valorizzazione della capacità statica di questi ultimi, impiegata come strumento di certezza del diritto sportivo, in ragione della sua autonomia. Ma c’è di più. L’art. 108 contempla la possibilità per le Società di addivenire con alcuni calciatori a pattuizioni per il loro svincolo (ora decadenza). L’ordinamento federale riconosce, pertanto, in tale ipotesi, autonomia negoziale finalizzata alla “liberazione” della Società e del calciatore dagli impegni reciprocamente assunti. Gli impegni assunti sono solo quelli consentiti dall’ordinamento federale perché riconosciuti meritevoli di tutela. Quanto contemplato dalle N.O.I.F. vede, pertanto, la sua ragion d’essere in un “momento civilistico” ben preciso del rapporto tra società e calciatore, rinvenuto nella maturazione delle volontà dei due soggetti, presi in considerazione quali “centri di interesse”. La possibilità che costoro maturino dei conati volitivi orientati in direzioni contrapposte (infrangendo il legame che dava una direzione unica alle loro attività) non è, pertanto, collocata in un ambito di libertà discrezionale delle scelte, come avremmo potuto ritenere laddove vi fosse stato il completo silenzio del normatore federale. Quest’ultimo, invece, consente, espressamente la maturazione e l’incontro di tali volontà proiettate verso lo scioglimento del vincolo, perché ritenute meritevoli di protezione nell’ambito dell’ordinamento sportivo. All’ordinata appartenenza del calciatore ad una certa compagine sociale, viene posta in controbilanciamento la libertà di costui di liberarsi dagli impegni assunti, allorquando vi sia la concorde volontà della società. Il presupposto indicato dall’art. 108, pertanto, (anche in virtù della sua collocazione sistematica all’interno delle N.O.I.F.) non è una mera presa d’atto della divergenza dei progetti della Società e del Calciatore, ma rappresenta il riconoscimento di tale evenienza come meritevolmente produttiva di effetti in presenza di determinati requisiti ed adempimenti, secondo una ben individuata scansione temporale. È evidente, infatti, che l’inserimento (e, specularmente, la dipartita) del calciatore da una determinata compagine sociale, produce, già solo in via potenziale, delle conseguenze anche nei confronti di altri consociati federali, su più piani. L’appartenenza o meno di un atleta ad una Società determina riflessi sul piano amministrativo, sportivo, progettuale, della stessa Società, dei compagni, degli altri soggetti che fanno parte della compagine, nonché delle altre squadre che partecipano al campionato. L’inserimento o meno di un atleta in una squadra incide, conseguentemente, su un “sistema” di ragioni convergenti, divergenti, o contrapposte, che devono necessariamente essere mantenute in condizioni di stabilità, compresse, e regolate, in ragione dello svolgimento dei campionati (e più in generale dell’attività sportiva) in maniera composta. La valorizzazione posta dall’art. 108 delle N.O.I.F. alla possibilità di “ convenire…accordi” non è, quindi, la mera “enunciazione” di un possibile fatto dinamico che sia da ritenersi scontato nel suo eventuale verificarsi, siccome naturalmente appartenente alla fisiologia della vita dell’ordinamento. La considerazione degli “accordi” è, in realtà, l’attribuzione alle manifestazioni di volontà di società e calciatore del riconoscimento della possibilità di produrre effetti nelle sfere giuridiche degli interessati, in ragione della consapevolezza dell’inserimento di queste in un “sistema” che deve restare in equilibrio. La ragione ultima della necessità della protezione di tale caratteristica trova la sua ragion d’essere nella natura del contesto di riferimento, che è per sua indole fortemente caratterizzato da una logica di leale “contrapposizione”. Lo svolgimento dei campionati, il compimento dell’attività agonistica, le prestazioni sportive, ma anche le scelte di gestione amministrativa e tecnica, hanno tra gli scopi dichiarati quello di vedere riconosciuti i propri meriti e le proprie capacità agonistiche all’esito delle varie competizioni, tramite il raggiungimento della vittoria sul campo. Riconoscimento, certamente non fine a sé stesso, variamente conseguibile, ma quale prospettiva finale di un percorso durante il quale il cimento deve essere caratterizzato dalla lealtà di tutti i consociati federali negli ambiti di rispettiva appartenenza. È, dunque, naturale parte essenziale della costruzione di tale prospettiva, da parte della Società, l’inserimento di un certo determinato atleta all’interno della propria compagine sportiva, al fine dell’esito positivo dell’attività agonistica della squadra. Le norme federali, conseguentemente, tendono a disciplinare le tensioni, generate dalle legittime ambizioni contrapposte dei partecipanti ai campionati, attraverso regole volte al mantenimento del sistema in una situazione di stabilità, che non venga alterata da scelte di singoli che siano potenzialmente lesive delle posizioni degli altri consociati posti in competizione. Pare evidente che, sul piano operativo, la tutela di tale equilibrio venga presidiata dagli Organi Federali. La possibilità che le Società possano convenire con i calciatori accordi per la loro liberazione dagli impegni assunti viene, pertanto, “procedimentalizzata” al fine di puntualizzarne i requisiti, i tempi, le modalità, e le possibilità di contestazione. E, così, è previsto che: - gli accordi tutelati abbiano un contenuto normativamente delimitato, cioè lo svincolo (“…PER…” lo svincolo - “ora decadenza”); - gli accordi debbano (“DA depositare”) essere depositati presso i competenti Organi Federali; - gli accordi vengano consacrati in moduli appositamente predisposti dalla Federazione; - l’effettuazione del deposito consacri l’iniziativa procedimentale degli interessati, che vengono così a proporre istanza alla Federazione; - il termine del deposito sia stabilito dalla norma che lo fissa in venti giorni; - il termine decorra da un momento espressamente determinato (“la stipulazione”); - sia stabilita una sanzione, la nullità dell’accordo nel caso del mancato rispetto del termine; - lo svincolo (“ora decadenza”) avvenga in virtù (“CONSEGUENTEMENTE”) della sussistenza dei detti presupposti; - sia, pertanto, rilevante la data dell’accordo, poiché la produzione di effetti dipende dal rispetto del termine; - vi sia la verifica degli elementi dell’“accordo” (i soggetti, la volontà, il contenuto, il rispetto dei termini); - la produzione dello svincolo (“ora decadenza”) si ponga come risultato di una condotta attiva da parte degli Organi Federali (“avviene conseguentemente da parte degli organi federali competenti” - nel vecchio testo, “2. La decadenza dal tesseramento viene disposta conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale”, - nel testo attuale); - sia effettuata la restituzione di copia dell’accordo all’interessato; - dalla restituzione di copia dell’accordo all’interessato decorra il termine per la proposizione del reclamo; - vi sia conclusivamente l’inserimento (con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale) o meno del calciatore nel novero degli svincolati del periodo di riferimento. La presenza degli Organi Federali nei momenti salienti del procedimento sopra detto evidenzia che costoro operano con equidistanza in ragione del “buon andamento” delle attività volte alla liberazione del calciatore dagli impegni assunti, in funzione del rispetto delle sfere giuridiche di tutti i consociati potenzialmente attinti dagli effetti dell’accordo. Ecco, dunque, che la presenza degli Organi Istituzionali nell’iter delineato dall’art 108 si ha in ragione del fatto che in quel contesto gli viene demandata la cura di interessi federali , da ultimo rivolti al regolare svolgimento dell’attività dei campionati e, più in generale, dell’attività sportiva. Il fatto che il prodotto finale del corretto svolgimento dell’iter abbia un contenuto normativamente determinato (lo svincolo – decadenza), non suscettibile di limitazioni od ampliamenti ad opera degli Organi Federali, non è sintomo della irrilevanza della loro attività. Esso, piuttosto, è confacente all’ambito al quale si riferisce ed agli effetti che è volto a produrre, cioè l’appartenenza o meno di quel calciatore a quella società, in vista del campionato. Si tratta di una alternativa che potendo produrre solo due risultati tecnicamente vincolati dell’attività “amministrativa” degli organi federali (svincolo oppure permanenza del vincolo), informa di sé il relativo iter, che, pertanto, vede motivazione (giustificazione) e forma semplificate. Motivazione e forma, del resto, desumibili dalla verifica (di segno positivo o negativo) della sussistenza dei presupposti e dalla produzione dell’esito di essa (svincolo oppure permanenza del vincolo), risultante dall’inserimento o meno nel novero degli svincolati del periodo di riferimento. In tale contesto, per sua natura agile, gli Organi Federali, con riguardo a tale fisiologica alternativa, operano, però, con assoluta indiscutibile pienezza. Il risultato della loro attività ha, conseguentemente, attitudine a produrre con certezza effetti giuridici nella sfera operativa della società e del calciatore, ed effetti mediati in quella degli altri consociati federali, in ragione, della tipicità conferitagli dalla consacrazione normativa da parte dell’art. 108 poiché rispondente ad interessi della Federazione. In ordine al provvedimento osserviamo che il risultato dell’attività degli Organi Federali viene a trovare una consacrazione finale, mediante un comportamento tipizzato, l’inserimento del calciatore nel novero degli svincolati e la comunicazione che viene rivolta alle parti interessate con cui viene loro restituita copia dell’accordo, momento, quest’ultimo dal quale il legislatore federale ha inteso far decorrere il termine di trenta giorni per proporre reclamo a questo Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti – per l’ipotesi di contestazione sulla validità degli accordi depositati. Tale esito procedimentale a ben vedere rappresenta anche un quid pluris rispetto a quanto da tempo posto dall’ordinamento statuale allorquando nella L. 7 agosto 1990 n. 241, all’art. 20, già si stabiliva (Silenzio assenso) <<1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.  Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.>>.

Tale tipo di approccio interpretativo viene ora indicato dalla stessa Sezione Prima della Corte nella detta decisione n. 125 con riguardo al processo sportivo. Difatti, la Corte ha espressamente richiamato sotto altro profilo la decisione della Terza Sezione della Corte di Giustizia federale, con Comunicato Ufficiale n. 292/CGF (2008/2009) allorquando: <<omissis […] Né va dimenticato, soprattutto, che il giudizio sportivo non presenta carattere civile, né penale, ma tipicamente amministrativo, per cui in ipotesi semmai è soltanto a quest’ultima branca dell’ordinamento statale che dovrebbe aversi riguardo. …>>. In conclusione il giudizio sportivo, pur nella sua autonomia e nella sua peculiare identità, si approssima per alcuni tratti salienti al giudizio amministrativo. Quanto sin qui espresso trova conferma tramite l’analisi del procedimento di cui all’art 108 delle N.O.I.F. (sindacato nel processo) effettuata dai punti di vista del calciatore e della società. Dopo il “momento civilistico” del procedimento, vale a dire la conclusione dell’accordo con la “stipulazione” (perfetta in ogni suo requisito: soggetti, forma, contenuto-causa tipizzata, data – collocazione temporale rilevante nell’ordinamento) vi è il deposito del modulo nelle forme di rito. Con il deposito il soggetto manifesta l’interesse pretensivo nei confronti dell’Organo Federale poiché attende da questo un facere, siccome il “bene della vita” che intende conseguire non è nella sua disponibilità, ma è oggetto del potere della Federazione, la quale sola può operare o meno lo svincolo-decadenza, previe le opportune verifiche. C’è, pertanto, una relazione dinamica tra l’interesse dei soggetti (calciatore – società) e l’attività dell’Organo Federale. Alla relazione di tipo “orizzontale” intercorsa tra calciatore e società, segue, pertanto, una relazione di tipo “verticale” con l’Organo Federale che (in ragione dei compiti di verifica) si pone su un piano di costruttiva supremazia, poiché, all’esito dell’attività istituzionale demandatagli dall’ordinamento, incide (anzi è tenuto ad incidere) unilateralmente sulle sfere giuridiche degli istanti, producendo la soddisfazione o l’insoddisfazione delle ragioni di cui costoro sono portatori. Emblematico al riguardo è il precedente giurisprudenziale offerto dalla Decisione/0002/TFNST-2023-2024 - Registro procedimenti n. 0046/TFNST/2022-2023 (Relatore Avv. Filippo Crocè), maturato in ambito dilettantistico, relativo al ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS dell’8 maggio 2023 proposto dal calciatore avverso il provvedimento di annullamento dello svincolo ex art. 108 NOIF emesso dal Comitato Regionale Campania – LND. Difatti, in tale fattispecie concreta, dapprima, il Comitato Regionale Campania, con provvedimento del 24 marzo 2023, confermava il regolare deposito dell’accordo di svincolo ai sensi dell’art. 108, comma 3 delle NOIF, (formulando contestualmente gli avvisi di rito), successivamente con provvedimento del 22 aprile 2023, il medesimo Comitato, tuttavia, dichiarava “nullo” l’accordo di svincolo in quanto: “visionata la documentazione…risulta essere stata apportata una modifica in ordine alla data di stipula (?? .10.2022)……” In tale fattispecie concreta, l’immediato sviluppo critico della vicenda, poneva in evidenza la preminenza del ruolo istituzionale dell’Organo Federale, tanto che il Comitato Regionale era stato destinatario della notifica. Laddove, invece, nel caso che qui ci occupa, la contestazione che ha dato origine al processo ha riguardato il rapporto “orizzontale” tra l’incontro delle volontà degli interessati, ponendo solo apparentemente in secondo piano l’esercizio della funzione istituzionale da parte dell’Organo. Contribuisce ad ingenerare l’erronea percezione della superfluità della partecipazione degli Organi Federali la circostanza che il Tribunale abbia i riscontri documentali delle loro attività. Per cui la consacrazione per iscritto dell’operato di costoro induce a ritenere sufficiente la disponibilità (o la possibilità di acquisizione) dei documenti (rectius atti) degli organi amministrativi, in luogo della loro partecipazione effettiva al giudizio. Ma così non è. La natura parzialmente (o prevalentemente) documentale del processo sportivo non è tale da giustificare la pretermissione di costoro dal processo stesso. Ciò darebbe inopinatamente luogo a dei distinguo (non previsti dalle norme di rito della Sezione designata come competente per materia) da formularsi addirittura ab origine al momento dell’introduzione del giudizio, basati di volta in volta sul tipo di provvedimento dedotto in contestazione, sul tipo di motivazione, sulla sua forma espressa o meno (tacita, silenzio significativo ecc.) snaturando il processo stesso a causa dell’infrazione evidente dei principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e degli altri principi del giusto processo (art. 44, comma 1, CGS). La stessa individuazione operata dal terzo comma dell’art. 108 delle N.O.I.F. circa la competenza del Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti, pone in evidenza l’omogeneità dello stesso procedimento amministrativo  In buona sostanza l’uniformità del procedimento di cui all’art. 108 delle N.O.I.F. vive parallelamente all’uniformità del rito del processo di cui all’art. 89 del CGS manifestamente richiamato (e dei più ampi principi e meccanismi di riferimento). Se, dunque, i soggetti del procedimento di cui all’art. 108 sono il calciatore, la società, gli Organi Federali, gli stessi soggetti sono quelli necessariamente coinvolti dal processo finalizzato alla soluzione delle criticità tra loro insorte. L’analisi di tipo comparativo della superiore giurisprudenza maturata sul punto acclara tale lettura attuale dell’art. 108 delle N.O.I.F. nella sua portata generale, che si presenta di sempre più progressiva diffusa applicazione. Si osservi, infatti, che le “decisioni guida” in materia si sono formate con riferimento ad ambiti diversi, pervenendo, in ogni caso alla stessa puntualizzazione in ordine alla necessità della partecipazione degli Organi Federali al processo sportivo. Difatti, la decisione 0095/CFA-2022-2023 - Registro procedimenti n. 0122/CFA/2022-2023 ha riguardato la Lega Pro nell’esercizio della sua attività funzionale. In tale fattispecie l’attività agonistica considerata è stata quella del calcio “Professionistico” e l’operato dedotto in contestazione è stato il trasferimento (con “tesseramento in deroga”) del calciatore il quale, una volta risolto consensualmente il rapporto con la compagine di appartenenza, aveva provveduto ad un nuovo tesseramento con altra società. Il contesto nel quale è maturata la fattispecie concreta posta al vaglio della Corte è stato, pertanto, privo di posizioni conflittuali tra calciatore e società sportive. E, però, la Lega Pro proponeva reclamo avverso la decisione di primo grado ritenendosi illegittimamente pretermessa dal procedimento dinanzi al Tribunale, siccome non destinataria della notifica del ricorso proposto dal calciatore. Ecco, dunque, che l’iniziativa processuale della Lega ha preso le mosse dalla necessità, istituzionalmente avvertita, di tutelare gli interessi sottesi alle norme del procedimento del “tesseramento in deroga”. Di contro, la decisione 0125/CFA-2022-2023 Registro procedimenti n. 0148/CFA/2022-2023 ha riguardato il Comitato Regionale del Lazio - LND nell’esercizio della sua attività funzionale. In tale fattispecie l’attività agonistica considerata è stata quella del calcio dilettantistico e l’operato dedotto in contestazione è stato lo svincolo del calciatore ex art. 109 delle N.O.I.F., contestato dalla società A.S.D. Atletico Vescovio RN presso la quale era tesserato. La pronuncia del Tribunale statuente l’inammissibilità del ricorso proposto dalla società per la mancata notifica di questo al Comitato Regionale del Lazio, veniva impugnata dinanzi alla Corte che, respingendo il reclamo, confermava la rilevata inammissibilità. La giurisprudenza sopra richiamata offre all’interprete un ulteriore dato significativo. Dalla disamina, infatti, del testo delle decisioni emerge evidente la contiguità delle linee difensive dei reclamanti, assimilabili perfettamente a quella della ricorrente del caso in esame. Tutti coloro che hanno adito la Corte hanno in prima istanza affidato a tale Organo la censura sintetizzabile in quella per la quale gli Organi Federali non sarebbero normativamente considerati, in modo espresso, quali destinatari della notifica del ricorso. La Corte in tutti i casi ha respinto tale manifesta doglianza (affidata all’interpretazione letterale delle norme) indicando una lettura del dato testuale delle regole del procedimento diversa da quella simultaneamente proposta dai vari difensori, in diversi ambiti. Da questo è doveroso ricavare l’inidoneità dell’approccio “storico” per la disamina delle norme del procedimento, quale probabile strumento di conferma dell’interpretazione letterale del testo disciplinante il rito, così come proposta dalle difese dei reclamanti. Il canone “storico”, ancorato alla volontà originaria del Legislatore Federale (ed al vissuto delle dette norme presso gli operatori del diritto sportivo) è risultato, infatti, dichiaratamente smentito dalla Corte laddove, nel motivare le pronunce, ha richiamato espressamente il rispetto e la necessità di tutela dei “principi generali” posti quale criterio di riferimento. In conclusione, all’attualità, i detti precedenti giurisprudenziali, nella loro univocità, nonostante siano stati adottati con riferimento ad ambiti diversi tra loro, confermano la necessità della partecipazione degli Organi Federali ai “processi sportivi” relativi ai procedimenti da questi stessi curati. Tale necessità emerge, dunque, come propria del diritto sportivo odierno e dotata di una propria identità in ragione delle peculiari esigenze che esso è volto a disciplinare in funzione del corretto svolgimento dei campionati e, più in generale dell’attività sportiva. Ciò posto, si deve conseguentemente ritenere che la Giurisprudenza superiore della Corte Federale d’Appello abbia già esplorato, sotto ogni profilo, le ragioni profonde della necessità della partecipazione degli Organi Federali ai procedimenti sportivi, ed abbia già risolto le relative questioni, ponendola come inderogabile; indicando, conseguentemente, ai consociati contemporanei il “dover essere” ritenuto giusto dalla Federazione nell’ambito del diritto processuale sportivo.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 5/TFNT del 4 Agosto 2023 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Ricorso  ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società US Grosseto 1912 SSARL (matr. 936109), nei confronti della sig.ra I.C., genitore del calciatore D.D.D. (10.5.2005 – matr. 6851759) al fine di ottenere il riconoscimento della declaratoria di nullità dello svincolo per accordo ex art. 108 NOIF

Massima: E’ inammissibile il ricorso proposto dalla società nei confronti della calciatrice al fine di ottenere il riconoscimento della declaratoria di nullità dello svincolo per accordo ex art. 108 NOIF per la mancata notifica del ricorso al Dipartimento Interregionale – LND, ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS…Questa omissione assume autonoma rilevanza ai fini del decidere e porta questo Tribunale a dichiarare l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Società. La rilevazione preliminare di tale vizio e la possibilità di valutare lo stesso all’odierna udienza solleva questo Tribunale dall’onere di delibare in ordine all’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, per la quale, peraltro, non sembrano potersi ravvisare i rischi di un danno grave e irreparabile, posto che il tesseramento successivo per una nuova società del calciatore interessato risulta essere già avvenuto e lo stesso, comunque, verrebbe in ipotesi travolto dall’eventuale invalidità dello svincolo dalla società Grosseto che dovesse essere rilevata anche successivamente all’odierna decisione.  Al tempo stesso, la declaratoria di inammissibilità del ricorso rende non attuali le richieste di compimento di attività istruttoria e, in particolare, di audizione del sig. Gorelli in merito ai fatti di causa. L’omessa notifica del ricorso all’Organo Federale competente è, infatti, rilevabile d’ufficio, con la conseguente pronuncia dell’inammissibilità del ricorso stesso, da ritenersi assorbente rispetto allo scrutinio di ogni altra questione. Ciò secondo quanto viene di seguito illustrato. È da sottolineare come la disciplina normativa di riferimento (art. 108 delle N.O.I.F.) ponga un procedimento ben delineato, pur nella sua snellezza. Esso, secondo il testo attuale e quello previgente prevedeva, e prevede, come soggetti titolati a “partecipare” all’iter, gli “organi federali”, “Leghe, Comitati e Divisioni”. La partecipazione di tali soggetti è presente in tutti e tre i momenti nei quali è scandito il procedimento e precisamente: - (comma 1) l’accordo è da depositare, a pena di nullità, presso le competenti Leghe, Comitati e Divisioni entro venti giorni dalla stipulazione; - (comma 2) lo svincolodecadenza operano conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale; - (comma 3) le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo al Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione ha provveduto a restituire all’interessato copia dell’accordo. Ciò detto, bisogna osservare ulteriormente quanto segue. La necessità del “coinvolgimento” degli Organi Federali nel procedimento per reclamo ex art. 108 delle N.O.I.F. di cui si tratta emerge dagli stessi dati a disposizione del Tribunale. Vi è in atti la copia del modulo compilato relativo all’ “Svincolo per accordo” relativo alla S.S. 2022-2023, accompagnato dalla fotocopia della busta di spedizione (a mezzo raccomanda “uno”) pervenuto a mezzo mail al Dipartimento Interregionale per tramite del Comitato Regionale Toscana LND. Le dette copie dell’accordo e delle missive, che in questa sede assurgono al rango di “documento”, dimostrano l’effettuazione dell’adempimento di cui al comma primo dell’art. 108 delle N.O.I.F. con il raggiungimento dello scopo (“l’accordo è da depositare, a pena di nullità, presso le competenti Leghe, Comitati e Divisioni entro venti giorni dalla stipulazione”). La stessa ricorrente ha interpellato (a mezzo pec del 12/06/2023) la “Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale” con una missiva (recante in oggetto: “Richiesta chiarimenti svincolo per accordo tesserati U.S. Grosseto”) al fine di conoscere la posizione di alcuni Calciatori “…per i quali risultano generate, ma non firmate elettronicamente, pratiche di svincolo per accordo ex art. 108 delle N.O.I.F. per la stagione sportiva 2022-2023”. Nella missiva si prosegue dicendo “Vorremmo gentilmente sapere se gli svincoli per accordo in questione risultino depositati presso la sede competente e, in caso affermativo, di inviarcene per conoscenza una copia, dato che la precedente proprietà U.S. Grosseto sostiene di non aver mai prodotto la sopraindicata documentazione”, (missiva inserita nel doc. 1 della ricorrente). Significativa è la e-mail (inserita nel doc. 1 della ricorrente) del 13.06.2023, ore 14:34 del seguente tenore:<< …I nominativi di vostro interesse saranno svincolati dal sistema Operativo gestionale a far data 1° Luglio p.v. (documentazione pervenuta Via inoltro cartaceo) Copie delle istanze inoltrate, saranno prodotte entro la giornata di giovedì p.v. Cordiali saluti. FIGC LEGA NAZIONALE DILETTANTI …Serie D – Tesseramento Calciatori Piazzale Flaminio, 9 – 00196 Roma>> Missiva questa che risponde a quella della Società (del 13.06.2023, alle ore 12:50) del seguente tenore:<<Gentile …, Dopo colloquio intercorso con …, erroneamente interpellato per le pratiche di competenza U.S. Grosseto, con la presente, la società U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L., ai fini di una corretta ricostruzione delle posizioni dei tesserati della stagione sportiva 2022-2023, complice anche i tre cambi di proprietà intercorsi, richiede gentilmente nella lettera in allegato informazioni sulle pratiche di svincolo per accordo ex art. 108 N.O.I.F. di numero 6 calciatori che risultano generate nel sistema del portale L.N.D. …U.S. Grosseto 1912 S.S.ARL.>>. L’intero carteggio (inserito nel doc. 1 della ricorrente) intercorso tra la società calcistica e l’Organo Federale attesta presso la ricorrente: - la conoscenza del procedimento di cui all’art. 108 delle N.O.I.F.; - il ruolo significativo dell’Organo Federale nell’ambito del procedimento stesso. Da ciò segue che risulta illegittimamente omessa la notifica all’Organo Federale competente, nonostante sia stato reiteratamente interpellato. Notifica da ritenersi necessaria ai sensi dell’art. 49, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva - FIGC. Le Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello (decisione/0095/CFA-2022-2023 Registro procedimenti n. 0122/CFA/2022-2023, del 03.05.2023) hanno sottolineato, infatti, come il ricorso di primo grado vada notificato tempestivamente anche, ed in primo luogo, agli organi competenti (ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS) nella loro qualità di soggetti che hanno adottato il provvedimento. Soggetti che, pertanto, costituiscono parte necessaria, legittimata a sostenere le ragioni del provvedimento dinanzi agli organi della Giustizia sportiva. Da tale omissione la Corte ha fatto derivare l’inammissibilità del ricorso. Si badi al riguardo che la decisione n. 95 delle Sezioni Unite della Corte è del 03.05.2023, ben anteriore alla stesura del ricorso (datato 04.07.2023). L’orientamento giurisprudenziale ora richiamato ha trovato conferma, nel segno del consolidamento, nella Decisione/0125/CFA2022-2023 Registro procedimenti n. 0148/CFA/2022-2023, del 28.06.2023, della Prima Sezione della Corte Federale d’Appello laddove si motiva la decisione in tal modo: <<CONSIDERATO IN DIRITTO 7. Il Collegio ritiene che il reclamo vada respinto. Non sussistono infatti i vizi della decisione reclamata prospettati mentre, nei termini di seguito esposti, ricorrono le condizioni per fare applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte federale di appello n. 0095/CFA/2022-2023, cui la decisione impugnata ha fatto ampio rinvio. 8.Sotto un profilo sistematico, è in discussione la legittimità della omessa notificazione del ricorso di primo grado al Comitato regionale del Lazio - LND, quale organo competente alla emissione del provvedimento di svincolo impugnato. Non vi è dubbio sul fatto che il ricorso di primo grado debba essere tempestivamente notificato (entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento) anche agli organi competenti (ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS) nella loro qualità di soggetti che hanno adottato il provvedimento e che, perciò, costituiscono parte necessaria, legittimata a sostenerne le ragioni dinanzi agli organi della giustizia sportiva.>>. Si osservi ancora che anche tale decisione n. 125 della Sezione Prima della Corte è del 28.06.2023, dunque, anteriore alla stesura del ricorso (datato 04.07.2023). La detta decisione n. 125 ribadisce l’orientamento delle Sezioni Unite puntualizzando, inoltre, che: <<9.1. In primo luogo, va considerato che l’art. 49, comma 4, CGS prevede, per ogni tipologia di ricorso o reclamo, che esso debba essere trasmesso agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53 (via pec) e che copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso debba essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. È quindi inequivoco il CGS nell’individuare come parti necessarie per la legittima costituzione del giudizio tanto l’organo competente che ha emesso il provvedimento impugnato quanto la controparte.>>. La Corte Federale a significativo corollario di quanto disposto rimarca ancora che:<< La natura perentoria del termine sarebbe inefficace qualora non fosse assistita dalla sanzione della inammissibilità del ricorso che non sia stato tempestivamente comunicato a tutti i soggetti necessari del giudizio entro i termini previsti dal Codice.>>. La diversità degli ambiti nei quali le due decisioni sopra richiamate sono state adottate non pare consentire un discostamento dall’indirizzo giurisprudenziale detto. Nel caso in esame, infatti, dalla lettura del testo dell’art. 108 delle N.O.I.F. (nel testo attuale ed in quello previgente) emerge come nella fattispecie in esame l’Organo federale eserciti un potere nell’esercizio di una propria funzione. Esso, infatti, opera lo svincolo (nel testo previgente) – la decadenza (nel testo attuale). La norma, stabilendo che l’esercizio di tale potere avviene “ nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale”, sottolinea, di riflesso, come la funzione dell’Organo Federale sia compiutamente inserita in un sistema di più ampia portata ed articolazione. Sistema finalizzato, come evidente, allo svolgimento dell’attività sportiva che si presenti organizzata in modo ordinato quanto alla militanza degli atleti nelle varie compagini sociali. Ecco, dunque, che il testo dell’art. 108 delle N.O.I.F. pare caratterizzarsi da un tenore evidentemente asciutto e stringato, ma non certo per la eventuale flessibilità del contenuto, bensì in virtù della linearità ed inderogabilità delle esigenze alla cui tutela è finalizzato. A tale linearità del procedimento sembrerebbe dover corrispondere altrettanta linearità, e speditezza, sul piano processuale, allorquando l’attività dell’Organo Federale sia messa in discussione, seppur in via mediata. La partecipazione di esso al processo sportivo si presenterebbe, dunque, necessaria proprio per “esigenze di sistema”. Tale corrente lettura delle norme del procedimento sportivo, d’altronde, si ispira e si conforma in modo evidente ai principi generali del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e agli altri principi del giusto processo che indiscutibilmente governano e informano anche i procedimenti dinnanzi agli organi della giustizia sportiva. Ciò, al momento presente, se da un lato sembra apparentemente abbreviare gli spazi dei consociati federali, dall’altro lato, invece, produce l’effetto voluto di una maggiore compattezza dell’ordinamento sportivo, rendendo imprescindibile la necessità dell’adattamento della vita materiale degli stessi consociati ai principi generali, grazie alla valorizzazione della capacità statica di questi ultimi, impiegata come strumento di certezza del diritto sportivo, in ragione della sua autonomia. Ma c’è di più. L’art. 108 contempla la possibilità per le Società di addivenire con alcuni calciatori a pattuizioni per il loro svincolo (ora decadenza). L’ordinamento federale riconosce, pertanto, in tale ipotesi, autonomia negoziale finalizzata alla “liberazione” della Società e del calciatore dagli impegni reciprocamente assunti. Gli impegni assunti sono solo quelli consentiti dall’ordinamento federale perché riconosciuti meritevoli di tutela. Quanto contemplato dalle N.O.I.F. vede, pertanto, la sua ragion d’essere in un “momento civilistico” ben preciso del rapporto tra società e calciatore, rinvenuto nella maturazione delle volontà dei due soggetti, presi in considerazione quali “centri di interesse”. La possibilità che costoro maturino dei conati volitivi orientati in direzioni contrapposte (infrangendo il legame che dava una direzione unica alle loro attività) non è, pertanto, collocata in un ambito di libertà discrezionale delle scelte, come avremmo potuto ritenere laddove vi fosse stato il completo silenzio del normatore federale. Quest’ultimo, invece, consente, espressamente la maturazione e l’incontro di tali volontà proiettate verso lo scioglimento del vincolo, perché ritenute meritevoli di protezione nell’ambito dell’ordinamento sportivo. All’ordinata appartenenza del calciatore ad una certa compagine sociale, viene posta in controbilanciamento la libertà di costui di liberarsi dagli impegni assunti, allorquando vi sia la concorde volontà della società. Il presupposto indicato dall’art. 108, pertanto, (anche in virtù della sua collocazione sistematica all’interno delle N.O.I.F.) non è una mera presa d’atto della divergenza dei progetti della Società e del Calciatore, ma rappresenta il riconoscimento di tale evenienza come meritevolmente produttiva di effetti in presenza di determinati requisiti ed adempimenti, secondo una ben individuata scansione temporale. È evidente, infatti, che l’inserimento (e, specularmente, la dipartita) del calciatore da una determinata compagine sociale, produce, già solo in via potenziale, delle conseguenze anche nei confronti di altri consociati federali, su più piani. L’appartenenza o meno di un atleta ad una Società determina riflessi sul piano amministrativo, sportivo, progettuale, della stessa Società, dei compagni, degli altri soggetti che fanno parte della compagine, nonché delle altre squadre che partecipano al campionato. L’inserimento o meno di un atleta in una squadra incide, conseguentemente, su un “sistema” di ragioni convergenti, divergenti, o contrapposte, che devono necessariamente essere mantenute in condizioni di stabilità, compresse, e regolate, in ragione dello svolgimento dei campionati (e più in generale dell’attività sportiva) in maniera composta. La valorizzazione posta dall’art. 108 delle N.O.I.F. alla possibilità di “ convenire…accordi” non è, quindi, la mera “enunciazione” di un possibile fatto dinamico che sia da ritenersi scontato nel suo eventuale verificarsi, siccome naturalmente appartenente alla fisiologia della vita dell’ordinamento. La considerazione degli “accordi” è, in realtà, l’attribuzione alle manifestazioni di volontà di società e calciatore del riconoscimento della possibilità di produrre effetti nelle sfere giuridiche degli interessati, in ragione della consapevolezza dell’inserimento di queste in un “sistema” che deve restare in equilibrio. La ragione ultima della necessità della protezione di tale caratteristica trova la sua ragion d’essere nella natura del contesto di riferimento, che è per sua indole fortemente caratterizzato da una logica di leale “contrapposizione”. Lo svolgimento dei campionati, il compimento dell’attività agonistica, le prestazioni sportive, ma anche le scelte di gestione amministrativa e tecnica, hanno tra gli scopi dichiarati quello di vedere riconosciuti i propri meriti e le proprie capacità agonistiche all’esito delle varie competizioni, tramite il raggiungimento della vittoria sul campo. Riconoscimento, certamente non fine a sé stesso, variamente conseguibile, ma quale prospettiva finale di un percorso durante il quale il cimento deve essere caratterizzato dalla lealtà di tutti i consociati federali negli ambiti di rispettiva appartenenza. È, dunque, naturale parte essenziale della costruzione di tale prospettiva, da parte della Società, l’inserimento di un certo determinato atleta all’interno della propria compagine sportiva, al fine dell’esito positivo dell’attività agonistica della squadra. Le norme federali, conseguentemente, tendono a disciplinare le tensioni, generate dalle legittime ambizioni contrapposte dei partecipanti ai campionati, attraverso regole volte al mantenimento del sistema in una situazione di stabilità, che non venga alterata da scelte di singoli che siano potenzialmente lesive delle posizioni degli altri consociati posti in competizione. Pare evidente che, sul piano operativo, la tutela di tale equilibrio venga presidiata dagli Organi Federali. La possibilità che le Società possano convenire con i calciatori accordi per la loro liberazione dagli impegni assunti viene, pertanto, “procedimentalizzata” al fine di puntualizzarne i requisiti, i tempi, le modalità, e le possibilità di contestazione. E, così, è previsto che: - gli accordi tutelati abbiano un contenuto normativamente delimitato, cioè lo svincolo (“…PER…” lo svincolo - “ora decadenza”); - gli accordi debbano (“DA depositare”) essere depositati presso i competenti Organi Federali; - gli accordi vengano consacrati in moduli appositamente predisposti dalla Federazione; - l’effettuazione del deposito consacri l’iniziativa procedimentale degli interessati, che vengono così a proporre istanza alla Federazione; - il termine del deposito sia stabilito dalla norma che lo fissa in venti giorni; - il termine decorra da un momento espressamente determinato (“la stipulazione”); - sia stabilita una sanzione, la nullità dell’accordo nel caso del mancato rispetto del termine; - lo svincolo (“ora decadenza”) avvenga in virtù (“CONSEGUENTEMENTE”) della sussistenza dei detti presupposti; - sia, pertanto, rilevante la data dell’accordo, poiché la produzione di effetti dipende dal rispetto del termine; - vi sia la verifica degli elementi dell’“accordo” (i soggetti, la volontà, il contenuto, il rispetto dei termini); - la produzione dello svincolo (“ora decadenza”) si ponga come risultato di una condotta attiva da parte degli Organi Federali (“avviene conseguentemente da parte degli organi federali competenti” - nel vecchio testo, “2. La decadenza dal tesseramento viene disposta conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale”, - nel testo attuale); - sia effettuata la restituzione di copia dell’accordo all’interessato; - dalla restituzione di copia dell’accordo all’interessato decorra il termine per la proposizione del reclamo; - vi sia conclusivamente l’inserimento (con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale) o meno del calciatore nel novero degli svincolati del periodo di riferimento. La presenza degli Organi Federali nei momenti salienti del procedimento sopra detto evidenzia che costoro operano con equidistanza in ragione del “buon andamento” delle attività volte alla liberazione del calciatore dagli impegni assunti, in funzione del rispetto delle sfere giuridiche di tutti i consociati potenzialmente attinti dagli effetti dell’accordo. Ecco, dunque, che la presenza degli Organi Istituzionali nell’iter delineato dall’art 108 si ha in ragione del fatto che in quel contesto gli viene demandata la cura di interessi federali , da ultimo rivolti al regolare svolgimento dell’attività dei campionati e, più in generale, dell’attività sportiva. Il fatto che il prodotto finale del corretto svolgimento dell’iter abbia un contenuto normativamente determinato (lo svincolo – decadenza), non suscettibile di limitazioni od ampliamenti ad opera degli Organi Federali, non è sintomo della irrilevanza della loro attività. Esso, piuttosto, è confacente all’ambito al quale si riferisce ed agli effetti che è volto a produrre, cioè l’appartenenza o meno di quel calciatore a quella società, in vista del campionato. Si tratta di una alternativa che potendo produrre solo due risultati tecnicamente vincolati dell’attività “amministrativa” degli organi federali (svincolo oppure permanenza del vincolo), informa di sé il relativo iter, che, pertanto, vede motivazione (giustificazione) e forma semplificate. Motivazione e forma, del resto, desumibili dalla verifica (di segno positivo o negativo) della sussistenza dei presupposti e dalla produzione dell’esito di essa (svincolo oppure permanenza del vincolo), risultante dall’inserimento o meno nel novero degli svincolati del periodo di riferimento. In tale contesto, per sua natura agile, gli Organi Federali, con riguardo a tale fisiologica alternativa, operano, però, con assoluta indiscutibile pienezza. Il risultato della loro attività ha, conseguentemente, attitudine a produrre con certezza effetti giuridici nella sfera operativa della società e del calciatore, ed effetti mediati in quella degli altri consociati federali, in ragione, della tipicità conferitagli dalla consacrazione normativa da parte dell’art. 108 poiché rispondente ad interessi della Federazione. In ordine al provvedimento osserviamo che il risultato dell’attività degli Organi Federali viene a trovare una consacrazione finale, mediante un comportamento tipizzato, l’inserimento del calciatore nel novero degli svincolati e la comunicazione che viene rivolta alle parti interessate con cui viene loro restituita copia dell’accordo, momento, quest’ultimo dal quale il legislatore federale ha inteso far decorrere il termine di trenta giorni per proporre reclamo a questo Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti – per l’ipotesi di contestazione sulla validità degli accordi depositati. Tale esito procedimentale a ben vedere rappresenta anche un quid pluris rispetto a quanto da tempo posto dall’ordinamento statuale allorquando nella L. 7 agosto 1990 n. 241, all’art. 20, già si stabiliva (Silenzio assenso) <<1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.  Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.>>.

Tale tipo di approccio interpretativo viene ora indicato dalla stessa Sezione Prima della Corte nella detta decisione n. 125 con riguardo al processo sportivo. Difatti, la Corte ha espressamente richiamato sotto altro profilo la decisione della Terza Sezione della Corte di Giustizia federale, con Comunicato Ufficiale n. 292/CGF (2008/2009) allorquando: <<omissis […] Né va dimenticato, soprattutto, che il giudizio sportivo non presenta carattere civile, né penale, ma tipicamente amministrativo, per cui in ipotesi semmai è soltanto a quest’ultima branca dell’ordinamento statale che dovrebbe aversi riguardo. …>>. In conclusione il giudizio sportivo, pur nella sua autonomia e nella sua peculiare identità, si approssima per alcuni tratti salienti al giudizio amministrativo. Quanto sin qui espresso trova conferma tramite l’analisi del procedimento di cui all’art 108 delle N.O.I.F. (sindacato nel processo) effettuata dai punti di vista del calciatore e della società. Dopo il “momento civilistico” del procedimento, vale a dire la conclusione dell’accordo con la “stipulazione” (perfetta in ogni suo requisito: soggetti, forma, contenuto-causa tipizzata, data – collocazione temporale rilevante nell’ordinamento) vi è il deposito del modulo nelle forme di rito. Con il deposito il soggetto manifesta l’interesse pretensivo nei confronti dell’Organo Federale poiché attende da questo un facere, siccome il “bene della vita” che intende conseguire non è nella sua disponibilità, ma è oggetto del potere della Federazione, la quale sola può operare o meno lo svincolo-decadenza, previe le opportune verifiche. C’è, pertanto, una relazione dinamica tra l’interesse dei soggetti (calciatore – società) e l’attività dell’Organo Federale. Alla relazione di tipo “orizzontale” intercorsa tra calciatore e società, segue, pertanto, una relazione di tipo “verticale” con l’Organo Federale che (in ragione dei compiti di verifica) si pone su un piano di costruttiva supremazia, poiché, all’esito dell’attività istituzionale demandatagli dall’ordinamento, incide (anzi è tenuto ad incidere) unilateralmente sulle sfere giuridiche degli istanti, producendo la soddisfazione o l’insoddisfazione delle ragioni di cui costoro sono portatori. Emblematico al riguardo è il precedente giurisprudenziale offerto dalla Decisione/0002/TFNST-2023-2024 - Registro procedimenti n. 0046/TFNST/2022-2023 (Relatore Avv. Filippo Crocè), maturato in ambito dilettantistico, relativo al ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS dell’8 maggio 2023 proposto dal calciatore avverso il provvedimento di annullamento dello svincolo ex art. 108 NOIF emesso dal Comitato Regionale Campania – LND. Difatti, in tale fattispecie concreta, dapprima, il Comitato Regionale Campania, con provvedimento del 24 marzo 2023, confermava il regolare deposito dell’accordo di svincolo ai sensi dell’art. 108, comma 3 delle NOIF, (formulando contestualmente gli avvisi di rito), successivamente con provvedimento del 22 aprile 2023, il medesimo Comitato, tuttavia, dichiarava “nullo” l’accordo di svincolo in quanto: “visionata la documentazione…risulta essere stata apportata una modifica in ordine alla data di stipula (?? .10.2022)……” In tale fattispecie concreta, l’immediato sviluppo critico della vicenda, poneva in evidenza la preminenza del ruolo istituzionale dell’Organo Federale, tanto che il Comitato Regionale era stato destinatario della notifica. Laddove, invece, nel caso che qui ci occupa, la contestazione che ha dato origine al processo ha riguardato il rapporto “orizzontale” tra l’incontro delle volontà degli interessati, ponendo solo apparentemente in secondo piano l’esercizio della funzione istituzionale da parte dell’Organo. Contribuisce ad ingenerare l’erronea percezione della superfluità della partecipazione degli Organi Federali la circostanza che il Tribunale abbia i riscontri documentali delle loro attività. Per cui la consacrazione per iscritto dell’operato di costoro induce a ritenere sufficiente la disponibilità (o la possibilità di acquisizione) dei documenti (rectius atti) degli organi amministrativi, in luogo della loro partecipazione effettiva al giudizio. Ma così non è. La natura parzialmente (o prevalentemente) documentale del processo sportivo non è tale da giustificare la pretermissione di costoro dal processo stesso. Ciò darebbe inopinatamente luogo a dei distinguo (non previsti dalle norme di rito della Sezione designata come competente per materia) da formularsi addirittura ab origine al momento dell’introduzione del giudizio, basati di volta in volta sul tipo di provvedimento dedotto in contestazione, sul tipo di motivazione, sulla sua forma espressa o meno (tacita, silenzio significativo ecc.) snaturando il processo stesso a causa dell’infrazione evidente dei principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e degli altri principi del giusto processo (art. 44, comma 1, CGS). La stessa individuazione operata dal terzo comma dell’art. 108 delle N.O.I.F. circa la competenza del Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti, pone in evidenza l’omogeneità dello stesso procedimento amministrativo  In buona sostanza l’uniformità del procedimento di cui all’art. 108 delle N.O.I.F. vive parallelamente all’uniformità del rito del processo di cui all’art. 89 del CGS manifestamente richiamato (e dei più ampi principi e meccanismi di riferimento). Se, dunque, i soggetti del procedimento di cui all’art. 108 sono il calciatore, la società, gli Organi Federali, gli stessi soggetti sono quelli necessariamente coinvolti dal processo finalizzato alla soluzione delle criticità tra loro insorte. L’analisi di tipo comparativo della superiore giurisprudenza maturata sul punto acclara tale lettura attuale dell’art. 108 delle N.O.I.F. nella sua portata generale, che si presenta di sempre più progressiva diffusa applicazione. Si osservi, infatti, che le “decisioni guida” in materia si sono formate con riferimento ad ambiti diversi, pervenendo, in ogni caso alla stessa puntualizzazione in ordine alla necessità della partecipazione degli Organi Federali al processo sportivo. Difatti, la decisione 0095/CFA-2022-2023 - Registro procedimenti n. 0122/CFA/2022-2023 ha riguardato la Lega Pro nell’esercizio della sua attività funzionale. In tale fattispecie l’attività agonistica considerata è stata quella del calcio “Professionistico” e l’operato dedotto in contestazione è stato il trasferimento (con “tesseramento in deroga”) del calciatore il quale, una volta risolto consensualmente il rapporto con la compagine di appartenenza, aveva provveduto ad un nuovo tesseramento con altra società. Il contesto nel quale è maturata la fattispecie concreta posta al vaglio della Corte è stato, pertanto, privo di posizioni conflittuali tra calciatore e società sportive. E, però, la Lega Pro proponeva reclamo avverso la decisione di primo grado ritenendosi illegittimamente pretermessa dal procedimento dinanzi al Tribunale, siccome non destinataria della notifica del ricorso proposto dal calciatore. Ecco, dunque, che l’iniziativa processuale della Lega ha preso le mosse dalla necessità, istituzionalmente avvertita, di tutelare gli interessi sottesi alle norme del procedimento del “tesseramento in deroga”. Di contro, la decisione 0125/CFA-2022-2023 Registro procedimenti n. 0148/CFA/2022-2023 ha riguardato il Comitato Regionale del Lazio - LND nell’esercizio della sua attività funzionale. In tale fattispecie l’attività agonistica considerata è stata quella del calcio dilettantistico e l’operato dedotto in contestazione è stato lo svincolo del calciatore ex art. 109 delle N.O.I.F., contestato dalla società A.S.D. Atletico Vescovio RN presso la quale era tesserato. La pronuncia del Tribunale statuente l’inammissibilità del ricorso proposto dalla società per la mancata notifica di questo al Comitato Regionale del Lazio, veniva impugnata dinanzi alla Corte che, respingendo il reclamo, confermava la rilevata inammissibilità. La giurisprudenza sopra richiamata offre all’interprete un ulteriore dato significativo. Dalla disamina, infatti, del testo delle decisioni emerge evidente la contiguità delle linee difensive dei reclamanti, assimilabili perfettamente a quella della ricorrente del caso in esame. Tutti coloro che hanno adito la Corte hanno in prima istanza affidato a tale Organo la censura sintetizzabile in quella per la quale gli Organi Federali non sarebbero normativamente considerati, in modo espresso, quali destinatari della notifica del ricorso. La Corte in tutti i casi ha respinto tale manifesta doglianza (affidata all’interpretazione letterale delle norme) indicando una lettura del dato testuale delle regole del procedimento diversa da quella simultaneamente proposta dai vari difensori, in diversi ambiti. Da questo è doveroso ricavare l’inidoneità dell’approccio “storico” per la disamina delle norme del procedimento, quale probabile strumento di conferma dell’interpretazione letterale del testo disciplinante il rito, così come proposta dalle difese dei reclamanti. Il canone “storico”, ancorato alla volontà originaria del Legislatore Federale (ed al vissuto delle dette norme presso gli operatori del diritto sportivo) è risultato, infatti, dichiaratamente smentito dalla Corte laddove, nel motivare le pronunce, ha richiamato espressamente il rispetto e la necessità di tutela dei “principi generali” posti quale criterio di riferimento. In conclusione, all’attualità, i detti precedenti giurisprudenziali, nella loro univocità, nonostante siano stati adottati con riferimento ad ambiti diversi tra loro, confermano la necessità della partecipazione degli Organi Federali ai “processi sportivi” relativi ai procedimenti da questi stessi curati. Tale necessità emerge, dunque, come propria del diritto sportivo odierno e dotata di una propria identità in ragione delle peculiari esigenze che esso è volto a disciplinare in funzione del corretto svolgimento dei campionati e, più in generale dell’attività sportiva. Ciò posto, si deve conseguentemente ritenere che la Giurisprudenza superiore della Corte Federale d’Appello abbia già esplorato, sotto ogni profilo, le ragioni profonde della necessità della partecipazione degli Organi Federali ai procedimenti sportivi, ed abbia già risolto le relative questioni, ponendola come inderogabile; indicando, conseguentemente, ai consociati contemporanei il “dover essere” ritenuto giusto dalla Federazione nell’ambito del diritto processuale sportivo.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 2/TFNT del 24 Luglio 2023 (motivazioni)

Decisione impugnata: Provvedimento di annullamento di svincolo ex art. 108 NOIF emesso dal Comitato Regionale Campania – LND

Impugnazione Istanza: Ricorso  ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore G.D.R.(27.09.2003 – matr. 2355750) contro la società ASD AC Savoia 1908 (matr. 949328)

Massima: Accolto il ricorso del calciatore avverso il provvedimento del CR di annullamento dello svincolo ex art. 108 NOIF e per l’effetto, dichiarato valido lo svincolo per accordo che risulta sottoscritto dall’ex presidente in data 25 ottobre 2022…Non si rilevano, infatti, elementi sufficienti ed idonei, atti a declarare la nullità della scheda di svincolo, in ragione della mera ricalcatura del numero 2, formante la data di sottoscrizione dello svincolo. Emerge, a supporto di questo convincimento, anche la testimonianza omogenea e coerente del teste P. (apparso teste genuino e scevro da interessi personali o da malanimo verso alcuna delle parti), come sopra riportata e suffragata dai fatti contingenti da egli richiamati e non contestati in modo rituale. Sul punto si evidenzia, infatti, una mancata allegazione di elementi probatori a rifugio della tesi contraria. È, quindi, dato per certo che il Comitato Regionale Campania ha ratificato, senza eccezione alcuna, tutti gli svincoli per accordo sottoscritti dal sig. P., ad eccezione di quello in esame, per il quale, correttamente, in ragione della non trascurabile circostanza preindicata, è stato necessario un più accurato esame. Ciò nondimeno, dalla circostanziata e approfondita disamina, eseguita anche da questo Tribunale, appare chiaro che la declaratoria di nullità, comminata dal CR Campano non è giustificata o giustificabile. Sotto il profilo formale e sostanziale, risulta, infatti, sufficientemente provato che lo svincolo per accordo è stato sottoscritto dalle parti in data 25 ottobre 2022, poi trasmesso dal calciatore (allegato 1c degli atti di causa) con plico raccomandato in data 27 ottobre 2022, quindi ricevuto presso l’Ufficio Federale Territoriale in data 31 ottobre 2022 e protocollato in data 3 novembre 2022. Alcuna rilevanza giuridica può essere attribuita alla sgranatura o “ricalcatura” di una parte (irrilevante) del numero che compone la data di sottoscrizione dell’accordo. Deve essere anche respinta l’eccezione sollevata dalla difesa della ASD AC Savoia 1908, riguardante la mancanza di poteri del sig. P., in forza della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, emessa in data 22 marzo 2023, non ancora passata in giudicato, che ha annullato la delibera assembleare del 26 agosto 2021 con la quale era stato nominato Presidente e legale rappresentante della odierna resistente il sig. …. L’eccezione è infondata, sia perché la sentenza, seppur provvisoriamente esecutiva, è ancora revocabile, non essendo spirato il termine ordinario per proporre l’appello (non vi è prova in atti, della notifica della stessa alla parte soccombente), ma soprattutto perché l’accoglimento dell’eccezione in esame, sarebbe in aperto contrasto con il principio di legittimo affidamento del terzo in buona fede. Infatti, da un breve esame della fattispecie giudiziaria che ci occupa, appaiono evidenti, coincidenti e soddisfatti tutti gli elementi che caratterizzano questa raegula iuris: - l’elemento oggettivo grazie al quale l’affidamento deve essere ritenuto ragionevole; - l’elemento soggettivo, mediante il quale il soggetto che difende un utilità ottenuta, agisca in buona fede; l’ elemento cronologico, in modo che, l’azione di conservazione dell’utilità protrattasi per un lungo “orizzontale temporale” possa convincere il beneficiario della sua stabilità. Ed infatti va rilevato sul punto che l’avvicendamento societario risulta portato a conoscenza del sistema sportivo, soltanto nell’aprile del corrente anno, laddove lo svincolo è stato sottoscritto nell’ottobre del 2022.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 42/TFNT del 12 Giugno 2023 (motivazioni)

Decisione impugnata: Provvedimento di svincolo per accordo ex art. 108 NOIF emesso dal Comitato Regionale Campania – LND

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS proposto dalla società ASD AC Savoia 1908 (matr. 949328) contro il calciatore A.S.(15.5.2003 – matr. 2075722)

Massima: Rigettato il ricorso della società avverso il provvedimento di svincolo del calciatore per accordo, ex art. 108 delle NOIF adottato dal Comitato Regionale motivato sul fatto che questi sarEbbe stato sottoscritto dal presidente non legittimato essendo stata annullata dal Tribunale ordinario la  delibera assembleare di nomina a presidente e ciò in quanto il calciatore era ignaro della pendenza del procedimento civile ed in quanto anche il tesseramento era stato firmato dal medesimo presidente che ha poi sottoscritto lo svincolo e poi l svincolo è intervenuto nel periodo di validità della delibera, solo successivamente annullata.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 4/TFNT del 3 Agosto 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Provvedimento di svincolo ex art. 108 NOIF emessi dal Comitato Regionale Lazio – LND (calciatori A.A. n. 20.9.2002 – matr. FIGC 2.285.981; F. C. n. 9.9.1998 -5.809.487; M.A. n. 29.7.1996 – matr. FIGC 5.109.094; A.R. n. 8.4.1993 – matr. FIGC 4.222.598; M.M. n. 5.3.1998 – matr. FIGC 5.610.684)

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC della società SSD Alatri Calcio arl (matr. FIGC 935676)

Massima: Il ricorso proposto è irricevibile stante la mancata allegazione della ricevuta del contributo di cui all’art. 48 CGS, che costituisce violazione dell’adempimento ivi previsto; inadempimento ammesso espressamente dallo stesso rappresentante della Società intervenuto nell’odierno dibattimento. Anche a voler prescindere da quanto rilevato, inoltre, l’omessa dimostrazione di aver notificato il ricorso ai controinteressati (circostanza anch’essa confermata a dibattimento dal difensore della società a seguito di espressa domanda del Presidente) rappresenta una violazione delle regole di instaurazione del contraddittorio, previste dall’art. 49 CGS, comportante l’inammissibilità del ricorso, che in questo caso può considerarsi assorbita dal precedente accertamento negativo sulla sua ricevibilità.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 16/TFN del 9.10.2019 

Decisione impugnata: Validità degli accordi di svincolo di propri tesserati per apocrifia della firma del Presidente,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS ed ex. art. 108, comma 3 NOIF presentato dalla Società ASD Cephaledium (matr. FIGC 935557) / A.N.; G.G. P.D. e Z.T.G. genitori per P.C.P.; M.R. e C.T. genitori per M.M.; G.G. e S.S. genitori per G.P. L; M.D.; D.P.P. e L.V.R. genitori per D.P.C.; S.F.e C.D. genitori per S.G., C. S ed I.R..

Massima: Gli accordi di svincolo ex art. 108 NOIF presentati dai calciatori al C.R. sono nulli per apocrifia della firma del presidente…Va rilevata la difformità tra le firme apposte in calce al mandato allegato al reclamo nonché quella apposta, innanzi alla autorità, in calce alla denunzia querela versata in atti con quelle sigle apposte in calce ai singoli moduli di svincolo oggi contestati. Orbene tale difformità, rilevabile ad una prima analisi visiva, consente di ritenerle non apposte dal Presidente della società ricorrente laddove quest’ultimo le ha per altro tempestivamente ed espressamente disconosciute. Orbene tale disconoscimento trova inoltre conferma nell’inerzia procedimentale dei reclamati i quali, sebbene regolarmente evocati in giudizio, non costituendosi nulla hanno ritenuto di obiettare e/o contestare ovvero controdedurre resistendo. P.Q.M…Il Tribunale accoglie il reclamo presentato dalla Società…e, per l’effetto, dichiara nulli i trasferimenti dei seguenti calciatori

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 2/TFN del 10.9.2019

Decisione impugnata: Provvedimento di svincolo ex art. 108 NOIF, di propri calciatori tesserati, emesso dal CR Puglia – LND e pubblicato sul CU n. 3 del 3.7.2019,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS proposto dalla società USD Alto Tavoliere San Severo (matr. FIGC 75704) / A.L. e altri

Massima: Il Tribunale…rilevato che alla data odierna non risulta il versamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva ex art. 48, comma 2 nuovo CGS, dichiara irricevibile il reclamo presentato dalla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/FTN del 27 Giugno 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.23/FTN del 3 Giugno 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO EX ART. 108 AD OPERA DEL CR VENETO – LND, PER APOCRIFIA DELLA FIRMA DELLA SOCIETÀ).

Impugnazione istanza: ACD TREPORTI CONTRO F.J. (CALCIATORE - N. 12.11.2002 – MATR. FIGC 6581592) (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS –

Massima: Dagli atti di causa emerge che la firma riferibile al sig…(delegato dalla società alla firma) apposta sul modulo ex art. 108 NOIF, è palesemente diversa dalla firma dello stesso apposta sia sul documento di riconoscimento prodotto e sia sul modulo dei soggetti delegati alla firma per conto della società ,,,. L’apocrifia della firma di una delle parti rende, pertanto, nullo l’accordo di svincolo ex art. 108 NOIF.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/FTN del 27 Giugno 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.23/FTN del 3 Giugno 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: AVVERSO LA MANCATA ESECUZIONE DELLO SVINCOLO EX ART. 108 NOIF E IL TESSERAMENTO PLURIENNALE).

Impugnazione istanza: M.T. (CALCIATRICE - N. 2.10.2001 – MATR. FIGC 6681873) E T.S./ P.M. (GENITORI) CONTRO ACF TORINO - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS E 30 CGS CONI –

Massima: Il Tribunale dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla calciatrice e dai genitori perché prodotto fuori termine ovvero oltre 30 giorni dalla conoscenza del tesseramento impugnato e disconosciuto dai ricorrenti come previsto ex dall’art. 30, comma 18 CGS, termine considerato come perentorio dal quale, in via ordinaria, non è possibile derogare.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 9/FTN del 6 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 3/FTN del 24 Settembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF DEI SEGUENTI CALCIATORI: A.B. – 9.04.1999 – MATR. FIGC 5061108 – C.F. – 5.04.2000 – MATR. FIGC 5216764 – C.A. – 12.12.2000 – MATR. FIGC 2175974 – C.R. – 6.07.2000 – MATR. FIGC 2904955 – M.E. – 9.11.2000 – MATR. FIGC 2908475 – M.M. – 24.3.2000 – MATR. FIGC 3066965 – M.M. – 15.2.2000 – MATR. FIGC 6574755 – N.D. – 3.08.2000 – MATR. FIGC 5651867 – P.A. – 4.11.2000 – MATR. FIGC 5241746 – S.F. – 16.10.2000 – MATR. FIGC 2542772 – S.M. – 2.07.2000 – MATR. FIGC 7041134 – S.F. – 12.11.2000 – MATR. FIGC 6525758 – T.A. – 17.4.1999 – MATR. FIGC 5155138 – V.F. – 8.02.2000 – MATR. FIGC 5252956.

Impugnazione istanza: ASD ATHLETIC LANCIANO - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS –

Massima: Confermati gli svincoli ex art. 108 NOIF del 28/03/2018 e depositata il 30/03/2018 poiché sottoscritti dal Presidente in data in cui aveva la rappresentanza della società, mentre la revoca dei suoi poteri deliberata dall’assemblea il 22/03/2018 veniva comunicata allo stesso il 28/03/2018 ed al CR il 29/03/2018 data dalla quale la revoca produceva effetti

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/FTN del 16 Ottobre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 3/FTN del 24 Settembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF DEL CALCIATORE A.G. – 22.02.1999– MATR. FIGC 5585330).

Impugnazione istanza: ASD CALCIO FLAMINIA (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS

Decisione impugnata: SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF DEL CALCIATORE A.A. – 9.09.1999 – MATR. FIGC 5147166).

Impugnazione istanza: ASD CALCIO FLAMINIA (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS

Decisione impugnata: AVVERSO LO SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF DEL CALCIATORE C.M. – 11.07.1999 – MATR.  FIGC  5606506).

Impugnazione istanza: ASD CALCIO FLAMINIA (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS

Decisione impugnata: SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF DEL CALCIATORE G.R. – 4.01.1999 – MATR. FIGC 5530097).

Impugnazione istanza: ASD CALCIO FLAMINIA (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS

Decisione impugnata: SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF DEL CALCIATORE L.F. – 17.11.2000 – MATR. FIGC 6713745).

Impugnazione istanza: ASD CALCIO FLAMINIA (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS

Decisione impugnata: SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF DEL CALCIATORE M.M. – 1.08.2000 – MATR.  FIGC  5585772).

Impugnazione istanza: ASD CALCIO FLAMINIA (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS

Decisione impugnata: SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF DEL CALCIATORE M.D. – 16.05.2000 – MATR. FIGC 5613224).

Impugnazione istanza: ASD CALCIO FLAMINIA (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS

Decisione impugnata: SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF DEL CALCIATORE M.P. – 11.02.2000 – MATR. FIGC 6836410).

Impugnazione istanza: ASD CALCIO FLAMINIA (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS

Decisione impugnata: SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF DEL CALCIATORE R.C.– 26.04.1999 – MATR.  FIGC  5530156).

Impugnazione istanza: ASD CALCIO FLAMINIA (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS

Decisione impugnata: SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF DEL CALCIATORE R.D. – 22.07.2000 – MATR. FIGC 5613251).

Impugnazione istanza: ASD CALCIO FLAMINIA (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS

Decisione impugnata: SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF DEI SEGUENTI CALCIATORI: C.L. – 9.03.1998 – MATR. FIGC 5374140 – D.S.G.A. – 8.04.2001 – MATR. FIGC 2591503 – L.R. – 20.10.2000 – MATR. FIGC 6682323 – S.N. – 22.01.2001 – MATR. FIGC 2550252 – S.V. – 9.09.1999 – MATR. FIGC 5890926 – V.M. – 3.01.1998 – MATR. FIGC 5154523).

Impugnazione istanza: ASD CALCIO FLAMINIA (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS

Decisione impugnata: SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF DEI SEGUENTI CALCIATORI: A.F.12.06.2001 - MATR. FIGC 2734538 – B.F. – 17.08.1998 – MATR. FIGC 5376562 – B.M.– 19.05.1999 – MATR. FIGC 2026426 – C.A. –16.01.2000 – MATR. FIGC 2158035 – D.F.G. – 5.08.2000 – MATR. FIGC 5866778 – D.F.– 25.02.2000 – MATR. FIGC 5840882 – M.L. – 4.07.2000 – MATR. FIGC 6713740 – N.M. – 28.01.1999 – MATR. FIGC 6695617 – S.A.O – 19.03.1999 – MATR. FIGC 5829081).

Impugnazione istanza: ASD CALCIO FLAMINIA (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS

Decisione impugnata: SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF DEI SEGUENTI CALCIATORI: G.A. 10.04.1999 - MATR. FIGC 5570932 – G.G. – 9.05.2000 – MATR. FIGC 6923182 – L.F. – 28.09.2000 – MATR. FIGC 7084965 – S.V. – 9.01.1999 – MATR. FIGC 2148394 – T.L. – 2.07.1998 – MATR. FIGC 4937772).

Impugnazione istanza: ASD CALCIO FLAMINIA (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS

Decisione impugnata: SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF DEI SEGUENTI CALCIATORI: D.C.R. 20.01.2001 - MATR. FIGC 2773003 – L.A. – 13.10.1999 – MATR. FIGC 6926223 – S.L. – 20.08.1999 – MATR. FIGC 5785386).

Impugnazione istanza: ASD CALCIO FLAMINIA (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS

Decisione impugnata: SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF DEL CALCIATORE S.A.  8.01.1998 – MATR.  FIGC  5374620).

Impugnazione istanza: ASD CALCIO FLAMINIA (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS

Decisione impugnata: SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF DEI CALCIATORI B.M. – 10.12.2000 – MATR. FIGC 6923181 – M.K. – 9.06.1999 – MATR. FIGC 5161352).

Impugnazione istanza: ASD CALCIO FLAMINIA (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS

Decisione impugnata: SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF DEI CALCIATORI G.C.– 18.12.2000 – MATR. FIGC 5592540 – S.G. – 15.11.1999 – MATR. FIGC 5530095).

Massima: Riformato il provvedimento dell’Ufficio Tesseramento della LND che aveva confermato lo svincolo ex art. 108 NOIF dei calciatori poiché gli accordi risultano essere sottoscritti dal presidente nel 2018 in un periodo in cui lo stesso non rivestendo più alcuna carica all’interno della ASD Calcio Flaminia, non aveva il potere di impegnare la Società poiché in data 20 Novembre 2017, il Presidente della ASD Calcio Flaminia, Sig. …., nonché gli altri componenti del Consiglio Direttivo dell’associazione, avevano presentato le proprie dimissioni; - in data 22 Novembre 2017, l’assemblea ordinaria dell’associazione aveva provveduto alla nomina dei nuovi componenti e del nuovo presidente e legale rappresentante della associazione. 

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 4/FTN del 23 Ottobre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 1/FTN del 16 Luglio  2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO IL MANCATO SVINCOLO EX ART. 108 NOIF.

 Impugnazione istanza: M.F.M. (CALCIATORE – 5.03.2002 – MATR. FIGC 6579414) – M.E. – V.S. (GENITORI) – ROZZANO CALCIO SRL SSSD – VARESE CALCIO SSSD ARL -

Massima: Confermata la decisione del CR Lombardia che non ha disposto lo svincolo ex art. 108 NOIF poiché lo stesso dispone che l’accordo di svincolo stipulato tra la Società ed il calciatore dilettante o chi ne fa le veci, deve essere inoltrato a pena di nullità, al Comitato Regionale competente della Lega Nazionale Dilettanti, in questo caso quello della Lombardia, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di stipulazione. Nella odierna fattispecie risulta invece che l’accordo di svincolo di cui è causa, non è stato inoltrato al Comitato Regionale Lombardia ne dalla Società ne dagli odierni reclamanti, genitori del calciatore

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 4/FTN del 23 Ottobre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 1/FTN del 16 Luglio  2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: AVVERSO LO SVINCOLO PER ACCORDO EX ART. 108 NOIF

Impugnazione istanza: ASD TEAM ALTAMURA – N.C. – 12.6.2000 – MATR. FIGC7052184 - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS –

Massima:…. è assolutamente priva di fondamento l’altra eccezione di nullità del provvedimento di conferma dello svincolo, per il tempo trascorso tra il deposito dell’accordo ed il provvedimento di conferma (e notifica) da parte del Comitato Interregionale. Invero l’art. 108 NOIF prevede il termine perentorio di gg. venti per il deposito (a pena di nullità), ma non indica termini perentori per la ratifica dello svincolo da parte degli organi federali competenti, ma solo “i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale”, che nel caso in esame sono stati rispettati (e non contestati).

Massima: Viene rigettato il reclamo proposto dalla società avverso lo svincolo ex art. 108 NOIF del calciatore sulla base dell’apocrifia della firma del presidente in calce alla richiesta congiunta di svincolo per accordo… Nessuna prova ha invece fornito la Società ….circa l’asserita apocrifia della firma del Presidente, stante l’assenza di qualsiasi scrittura di comparazione. D’altro canto il modulo contenente lo svincolo per accordo presenta la firme di tutte le parti, comprese quelle dei genitori del calciatore, all’epoca minorenne, ed il timbro circolare della Società …. É vero che la firma del Presidente è rappresentata da una sigla, senza nome e cognome leggibili, ma come detto, in assenza di altre firme di comparazione, non vi è motivo di ritenere che tale sottoscrizione sia apocrifa.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 02/TFNT del 04 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo 049 -   VETRONE  NICOLA/U.S.D. CENTRO STORICO AVELLINO (ricorso avverso provvedimento di diniego svincolo per accordo)

Massima: Il calciatore viene svincolato ex art. 108 NOIF perché la richiesta di svincolo per accordo è stata depositata entro 20 giorni dalla sottoscrizione

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 02/TFNT del 04 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo 048 -   COZZOLINO SALVATORE/A.S.D . SCAFATESE CALCIO (ricorso avverso provvedimento di diniego svincolo per accordo)

Massima: Il calciatore viene svincolato ex art. 108 NOIF perché la richiesta di svincolo per accordo è stata depositata entro 20 giorni dalla sottoscrizione

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 037/CFA del 23 Settembre 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CFA del 10 Ottobre 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 14/TFN del 30.6.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELLA S.S.D. VITERBESE CASTRENSE S.R.L.AVVERSO LA RATIFICA DELLO SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. DEL CALC. Z.L.

Massima: La reclamante che, su sollecitazione della Corte, ha espressamente ammesso che nella raccomandata non vi era la variazione dell’organigramma, ha piena natura confessoria.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 02/TFNT del 28 Luglio 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo N.01-SSD VITERBESE CASTRENSE SRL/SAITTA SALVATORE MORENO- (Richiesta di nullità invalidità lista di svincolo- Art.108 N.O.I.F.)

Massima: E’ valido l’accordo di svincolo sottoscritto tra le parti, calciatore e società, a nulla rilevando l’eccezione della società che sostiene che alla data di sottoscrizione il proprio legale rappresentate non era più in carica per cui non aveva poteri di firma, allegando il verbale ordinario dell’assemblea dei soci tenutasi in precedenza, da cui risulterebbe tale circostanza, ma omettendone l’invio alla Federazione. Infatti, i documenti offerti in comunicazione dalla società ricorrente hanno una valenza meramente interna (endo-societaria), non sono opponibili ai terzi, ed in ogni caso non sono sufficientemente in grado di consentire al giudice di superare il principio dell'apparenza del diritto cui consegue la esigenza di tutela del terzo di buonafede. La omessa (negligente) comunicazione del cambiamento del legale rappresentante agli organi federali ha determinato, da un lato, la inopponibilità ai terzi della sopravvenuta carenza di potere di rappresentanza dell’amministratore, e dall'altro la esigenza di tutelare, alla luce del principio dell'apparenza del diritto, l'affidamento ragionevolmente posto dal calciatore nel potere dell’amministratore di impegnare la società.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 14/TFNT del 30 Giugno 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N.041 -SSD  VITERBESE CASTRENSE SRLIZONFILLI LORENZO -(Richiesta di nullità invalidità lista di svincolo- Art.108 N.O.I.F..)

Massima: E’ valido l’accordo di svincolo sottoscritto tra le parti, calciatore e società, a nulla rilevando l’eccezione della società che sostiene che alla data di sottoscrizione il proprio legale rappresentate non era più in carica per cui non aveva poteri di firma, allegando il verbale ordinario dell’assemblea dei soci tenutasi in precedenza, da cui risulterebbe tale circostanza, ma omettendone l’invio alla Federazione. Infatti, i documenti offerti in comunicazione dalla società ricorrente hanno una valenza meramente interna (endo-societaria), non sono opponibili ai terzi, ed in ogni caso non sono sufficientemente in grado di consentire al giudice di superare il principio dell'apparenza del diritto cui consegue la esigenza di tutela del terzo di buonafede. La omessa (negligente) comunicazione del cambiamento del legale rappresentante agli organi federali ha determinato, da un lato, la inopponibilità ai terzi della sopravvenuta carenza di potere di rappresentanza dell’amministratore, e dall'altro la esigenza di tutelare, alla luce del principio dell'apparenza del diritto, l'affidamento ragionevolmente posto dal calciatore nel potere dell’amministratore di impegnare la società.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 46/C Riunione del 6 aprile 2006 n. 1– www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com Uff. n. 9/D del 29.9.2005

Impugnazione - istanza: Appello del calciatore S.H.F. avverso la reiezione della richiesta di svincolo dalla U.S. Paolana ex art. 108 N.O.I.F.

Massima: E’ valido l’accordo di svincolo ex art. 108 N.O.I.F., nel caso in cui lo stesso è stato firmato dal presidente della società che al momento della stipula aveva già rassegnato le dimissioni comunicate al Comitato Regionale, quando da accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagini è risultato che lo stesso ha svolto effettivamente le funzioni di presidente fino alla fine della stagione sportiva.

 

 

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