DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV: DECISIONE N. 016 CFA del 15 Settembre 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale, sezione tesseramenti, n. 54/TFN-ST del 5 agosto 2020;
Impugnazione – istanza: Cavese 1919 s.r.l.-Sig. R.G..
Massima: Confermata la decisione del TFN ST che ha respinto la richiesta di tesseramento in favore della società del calciatore, perché non risulta verificatasi la condizione di rinnovo, ovvero il raggiungimento della ventesima presenza in campionato, e ciò indipendentemente dall’emergenza COVID che ha impedito la disputa delle gare e la possibilità di raggiungimento della condizione…Sotto un profilo ermeneutico, deve precisarsi che il contratto integrativo deve essere interpretato ai sensi degli artt. 1362 ss. c.c. Ai sensi dell’art. 1362, primo comma, c.c., il senso letterale delle parole costituisce il primo criterio ermeneutico che gli interpreti devono utilizzare. Secondo un consistente orientamento dottrinale e giurisprudenziale, gli enunciati linguistici utilizzati dal legislatore costituiscono dei limiti all’attività dell’interprete, nel senso che questi non potrebbe selezionare significati e, quindi, pervenire a risultati ermeneutici contrastanti o non coerenti con il senso letterale delle parole. Ne discende che la comune intenzione delle parti, di cui al secondo comma dell’art. 1362 c.c., così come gli altri criteri ermeneutici indicati dal legislatore, costituirebbe uno strumento per sciogliere la polisemia linguistica e quindi selezionare uno devi vari significati della forma espressiva di fonte contrattuale. Nel caso di specie, le parti hanno utilizzato l’enunciato linguistico “ventesima presenza”, ne discende che non può aderirsi alla soluzione ermeneutica proposta da parte reclamante che vuole intendere il riferimento al numero di presenze come espressione di una percentuale di gare giocate su quelle concretamente disputate in campionato. In questo senso la giurisprudenza di legittimità, con orientamento pienamente condivisibile, ha ritenuto che “l'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile” (Cass. Civ., sez. II, 22 agosto 2019, n. 21576). Nel caso di specie, il senso letterale delle parole appare univoco nel senso di richiedere il raggiungimento delle venti presenze. Alla medesima conclusione si deve pervenire, in realtà, anche facendo riferimento al criterio ermeneutico della comune intenzione delle parti (la cui ricerca, secondo una ricostruzione, sarebbe in realtà il fine ultimo dell’attività dell’interprete). Non emergono, infatti, clausole contrattuali o comportamenti delle parti, precedenti o successivi alla stipulazione del contratto, che consentano in qualche modo di attribuire rilievo all’interpretazione proposta da parte reclamante, tenuto in ogni caso conto, argomentando a contrario, che qualora le parti avessero voluto far riferimento a una percentuale di presenze sul totale ben avrebbero potuto farlo. Da tale interpretazione delle clausole contrattuali discende il mancato avveramento dell’evento dedotto quale condizione del contratto, con la conseguenza che, non essendosi avverata la condizione sospensiva dedotta dalle parti, il contratto integrativo è destinato a rimanere inefficace. A questo proposito, parte reclamante sostiene che la condizione non si è verificata a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, chiedendo pertanto una manutenzione e modifica del contratto nei termini dalla stessa richiesti. Per quanto concerne il rapporto tra condizione ed impossibilità sopravvenuta deve osservarsi che, come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sez. III, 29 Gennaio 2003, n. 1288) l’impossibilità sopravvenuta della condizione, a differenza della condizione impossibile "ab initio" (che rende nullo il negozio ai sensi dell'art. 1354 cod. civ.), se trattasi di condizione sospensiva si traduce semplicemente nel mancato verificarsi dell'evento dedotto in condizione; ne consegue che il debitore che è obbligato ad effettuare la sua prestazione al verificarsi della condizione deve ritenersi definitivamente sciolto dalla obbligazione in caso di impossibilità sopravvenuta del verificarsi dell'evento dedotto in condizione. D’altra parte la condizione costituisce un elemento accidentale del contratto in base al quale si subordina l’efficacia o la risoluzione del contratto a un evento la cui realizzazione è futura e incerta; il mancato verificarsi dell’evento per impossibilità sopravvenuta rientra nel perimetro dell’incertezza richiesto dalla medesima norma.
Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 54/TFN del 05.08.2020
Decisione impugnata: Diniego da parte dell’Ufficio Tesseramento della Lega Pro al rinnovo del tesseramento “con vincolo in favore della Cavese 1919 Srl del calciatore R. G. (n. 07.05.1996 - matr. FIGC 4791818) per la s. s. 2020/2021 in ordine alla ritenuta operatività della condizione di rinnovo di cui all’accordo integrativo al contratto tipo n. 0000740102/19” datato 15.08.2019,
Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a) CGS presentato dalla società Cavese 1919 Srl (matr. FIGC 61766)
Massima: Viene confermato il provvedimento dell’Ufficio Tesseramenti della Lega Italiana Calcio Professionistico con cui era stata rigettata la richiesta di tesseramento del calciatore, per la stagione 2020/2021, per ritenuta operatività della condizione di rinnovo di cui all’accordo integrativo al contratto tipo… va rilevato che l’accordo integrativo sottoscritto dalle parti può essere qualificato come un contratto preliminare con il quale le parti condizionano la stipula dell’atto di tesseramento per la stagione 2020/2021 al verificarsi della condizione consistente nella partecipazione del calciatore ad almeno 20 partite nella stagione 2019/2020. A detto atto non può essere riconosciuta efficacia reale, tale da vincolare l’Ufficio Tesseramenti della Lega Pro, ma ha effetto meramente obbligatorio tra le parti. A prescindere da ciò, va detto che il Tribunale non ritiene essersi verificata la condizione dedotta nel suddetto atto integrativo. Preliminarmente, va rilevato che la condizione apposta all’atto integrativo in astratto avrebbe potuto realizzarsi, in quanto le gare di campionato regolarmente disputate dalla Cavese nella stagione 2019/2020 sono state 30. In ogni caso, ad avviso di questo Tribunale, sussiste una impossibilità sopravvenuta della condizione, la quale, come noto, si traduce nel mancato verificarsi dell’evento dedotto in condizione (Cass. 29.01.2003, n. 1288). Ne consegue che il calciatore che si era obbligato, al verificarsi della condizione, a rinnovare il contratto per la stagione 2020/2021, deve ritenersi definitivamente sciolto dalla obbligazione in caso attesa l’impossibilità sopravvenuta del verificarsi dell’evento dedotto in condizione. Né, per sostenere il contrario, può valere quanto sostenuto dalla … in ordine al ricalcolo del numero delle presenze dedotte in condizione, non trovando tale criterio nessun supporto normativo. Così come non può trovare applicazione l’art. 1362 cod.civ., non essendo in contestazione l’interpretazione del contratto, ma solo l’avveramento o meno della condizione in esso prevista.