Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 2 Agosto 2004 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 29/C del 26.1.2004

Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione del Cagliari Calcio in ordine alla declaratoria d’inammissibilità del reclamo proposto dalla reclamante avanti la C.A.F. avverso la risoluzione del contratto stipulato con il Cosenza Calcio per il calciatore R.S.

Massima: L’accordo di trasferimento e l’accordo di partecipazione danno luogo a due operazioni distinte, la prima delle quali ha per oggetto la cessione definitiva del contratto, mentre l’altra prevede la cessione di un “diritto futuro ed eventuale di natura economica”. Conseguentemente, pur dovendosi ritenere annullato l’accordo di partecipazione in presenza dello svincolo di autorità di cui all’art. 110 N.O.I.F., la cessione del contratto conservava piena validità.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 39/C Riunione del 18 Aprile 2005 n. 11 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 18/D del 31.1.2005

Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Lanciano avverso decisioni inerenti la posizione di tesseramento del calciatore D.G.F.

Massima: L’accordo preliminare deve intendersi risolto per facta concludentia che si verifica allorquando dopo un lungo lasso di tempo (sette mesi dalla stipula), la società non ha proceduto a richiedere il visto di esecutività. (Il caso di specie: La società ha stipulato un accordo preliminare con il calciatore, nel frattempo il calciatore si è accasato altrove e la società ben sette mesi dopo la stipula sollecitava alla Lega il rilascio del visto di esecutività sull’accordo preliminare. Tale situazione denota una risoluzione per facta concludentia. In ogni caso la risoluzione consensuale è stata poi successivamente formalizzata con la conseguenza che è stato fatto rivivere il tesseramento del calciatore per la precedente società, che a sua volta lo aveva legittimamente trasferito ad altra società, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dalle norme federali. Il tardivo rilascio del visto di esecutività, e tanto più gli atti successivi a questo, non possono in alcun modo inficiare la validità e la legittimità della posizione del calciatore nei confronti di tale ultima società).

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 28 luglio 1997 - n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 25/D - Riunioni del 20/21 .6.1997

Impugnazione - istanza: Appello del Pisa Calcio avverso la declaratoria di validità della variazione di tesseramento del calciatore G.M. in favore dell’A.C. Siena.

Massima: Non è la data di sottoscrizione del preliminare che vale ai fini della ratifica, bensì quella di inoltro alla Lega competente.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 5/C Riunione del 19 settembre 1996 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 30/D - Riunione del 31.5.1996

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Nocerina avverso la convalida del trasferimento del calciatore P.F. da essa reclamante all’ A.C. Parma.

Massima: L’accordo preliminare di contratto, stipulato in sostituzione di un altro accordo preliminare precedentemente annullato dalla Lega perché viziato dalla previsione di un'opzione, è perfettamente valido, purché ritualmente redatto e depositato nei termini, secondo le norme federali.

 

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