Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 12/TFNT del 7 Dicembre 2022 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla calciatrice S.R.R. (n. 26.5.1989 - matr. 1012081) nei confronti della società ASD Royal Team Lamezia (matr. 937025) per apocrifia della firma apposta sul modulo di tesseramento

Massima: Accolto il ricorso e per l’effetto dichiarato nullo il tesseramento per apocrifia della firma della calciatrice, difforme da quella risultante dalla carta d’identitàNell’inerzia, e conseguente acquiescenza, della controparte, e visto il formale disconoscimento della firma da parte della calciatrice, risultante dal ricorso, da cui risulta espressamente che la stessa dichiara di non averlo mai firmato, come confermato anche in udienza dal suo difensore, deve, pertanto, accedersi alla tesi offerta dalla ricorrente, secondo la quale, la calciatrice ….., ad oggi si trova ad essere tesserata con la società Royal Team Lamezia (a sua insaputa), senza aver mai firmato un regolare tesseramento volto a confermare la sua volontà di partecipare al campionato di Serie A2 femminile di calcio a 5 con il predetto sodalizio.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 36/TFNT del 29 Marzo 2022 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Ricorso ricorso ex art. 89, comma 1, CGS proposto dal calciatore M.D.(n. 18.7.2000 - matr. 2.317.489) contro la società ASD Sporting Club Nave 1966 (matr. 952.772) al fine di richiedere lo svincolo per apocrifia della firma sul modulo di “Richiesta di tesseramento alla FIGC o aggiornamento posizione di tesseramento”

Impugnazione Istanza: M.D./ ASD Sporting Club Nave 1966 - Reg. Prot. 38/TFN-ST

Massima: Accolto il ricorso del calciatore e per l’effetto dichiarato nullo il tesseramento con la società per non aver lo stesso mai sottoscritto alcun tesseramento ed essendo pertanto apocrifa la sottoscrizione…La denunciata apocrifia delle firme appare evidente anche ictu oculi se poste in comparazione con la firma del calciatore …. per come riportata nei documenti di identità personale, depositati in atti. Inoltre, tale denunciata apocrifia delle firme risulta ben evidenziata dagli esiti della perizia calligrafica redatta dalla Dott.ssa …., depositata agli atti, che ne rafforza i caratteri di contestazione prospettati nel Ricorso introduttivo. Per tali evidenti ragioni oggettive, ritiene questo Tribunale di non dover disporre ulteriori accertamenti tecnici e/o di indagine, in quanto gli elementi di prova acquisiti in atti risultano idonei e sufficienti ai fini del decidere. Infine, a maggiore ed ulteriore elemento valutativo, deve osservarsi come la Società Sporting Club Nave 1966 abbia prestato una sostanziale acquiescenza ai motivi di censura prospettati dal calciatore …, non ritenendo di costituirsi in giudizio per contestare e contrastare, con argomentazioni e prove avverse, quanto sostenuto e dichiarato dal ricorrente. È altresì significativo osservare come il calciatore Mourtala Diagne, in posizione di svincolato, abbia precisato nel corso della udienza di non aver partecipato ad alcuna attività ufficiale con la Società ASD Sporting Club Nave 1966, ma di aver svolto soltanto alcuni allenamenti nel periodo compreso tra la metà del mese di novembre 2021 e la fine del mese di gennaio del 2022.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 26/TFNT del 03 Dicembre 2021 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS – FIGC presentato dal sig. G.L.F.D.S. (calciatore n. 25.6.1999 – matr. 1018469) per la declaratoria di nullità del tesseramento in favore della società SSDARL Aosta Calcio 511 (matr. 937821)

Massima: E’ nullo l’aggiornamento della posizione di tesseramento del calciatore per apocrifia della firma dello stesso sul relativo modulo…Questo Tribunale non può che prendere atto del formale ed espresso disconoscimento, da parte del diretto interessato, della firma risultante apposta, in nome e per conto del calciatore….sull’aggiornamento del modulo di tesseramento con la società SSDARL Aosta Calcio 511 per la corrente stagione sportiva. La denunciata aprocrifia della firma appare, peraltro, avvalorata dagli esiti della perizia calligrafica depositata agli atti, che corrobora la tesi del ricorrente. Inoltre, la società potenziale controinteressata non ha inteso costituirsi in giudizio per contestare e contrastare con argomentazioni e prove avverse quanto sostenuto e dichiarato dal ricorrente, avendo, peraltro, espressamente rappresentato all’udienza, per il tramite del Segretario sig. F., di non volersi opporre all’annullamento del tesseramento. Ogni altra dichiarazione resa dal F. nel corso dell’udienza circa la autenticità della firma da parte del calciatore non può essere presa in considerazione da questo Tribunale, sia per la mancata rituale costituzione in giudizio della società in questione, sia perché le affermazioni del Fea non sono in alcun modo supportate da riscontri probatori di sorta. Su tali basi, considerato che l’art. 95, comma 8, NOIF (Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto) prevede che “L’accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la potestà genitoriale”, questo Tribunale non può che addivenire alla declaratoria di nullità dell’aggiornamento della posizione di tesseramento del calciatore Sa Silva con la società SSDARL Aosta Calcio 511 riguardante la stagione sportiva in corso. Si ritiene di dover, inoltre, trasmettere alla competente Procura Federale, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del CGS, copia degli atti relativi al ricorso in questione, al fine di accertare le condotte in ipotesi perpetrate ai danni del calciatore …, in riferimento alla sottoscrizione apposta sulla lista di trasferimento n. .. e le connesse responsabilità disciplinari in capo a soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 24/TFNT del 12 Aprile 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Nullità della richiesta di tesseramento n. DL10318149 del 21 gennaio 2021 presentata dalla società Pol. Olympia Agnonese ASD (matr. FIGC 34690) per apocrifia della firma del calciatore

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS – FIGC del calciatore B.D.D. (n. 29.1.2002 - matr. FIGC 1033207)

Massima: Accolto il ricorso del calciatore francese ed annullato il tesseramento per apocrifia della sua firma come risulta da perizia grafologica di parte

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 23/TFNT del 12 Aprile 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Nullità del tesseramento in favore della società US Albaronco ASD (matr. FIGC 67736) per apocrifia della firma del calciatore sul modulo di “Richiesta di tesseramento alla FIGC o Aggiornamento di Posizione di Tesseramento” n. DL9478342, s.s. 2019/2020, nonché sulla “Dichiarazione del Calciatore”

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS - FIGC del calciatore P.L.B.L. (n. 14.1.2002 - matr. FIGC 3.507.742)

Massima: Accolto il ricorso del calciatore brasiliano ed annullato il tesseramento per apocrifia della sua firma come risulta dalle firme apposte sulla scheda di tesseramento, depositata presso la LND - FIGC e sulla dichiarazione del calciatore ex art 40 n.6, NOIF, che non sono autentiche.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione n. 17/TFN del 21.12.2020

Decisione impugnata: Avverso il trasferimento in prestito dalla società ASD Real Dem C5 (matr. FIGC 600183) alla società SSDARL Tenax Castelfidardo (matr. FIGC 918896) per apocrifia della firma del calciatore,

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a) CGS del calciatore L.R.(n. 03.08.1999 – matr. FIGC 6670826) / ASD Real Dem C5 - SSDARL Tenax Castelfidardo - Reg. Prot. 10/TFN-ST

Massima: Il Tribunale accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il trasferimento in prestito del calciatore…Il ricorso è fondato e deve quindi essere accolto per palese apocrifia della firma apposta del giocatore. Non sussistono infatti dubbi di sorta sulla nullità del tesseramento del giocatore …, vittima inconsapevolmente di una vicenda non del tutto chiara. Non si spiega infatti, come sia stata giuridicamente possibile la richiesta di annullamento del tesseramento in questione da parte della Real Dem, che la stessa ha inviato con l’email in atti del 15 ottobre 2020 agli organi preposti dalla FIGC, volta ad annullare un documento federale che non si era ancora giuridicamente formato, avendo il giocatore fatto espresso riferimento alla data del 27 ottobre 2020 riguardo la sua mancata sottoscrizione del tesseramento, esso risultando falsamente firmato. Sotto il profilo decisorio, non sono di scarso rilevo i precedenti analoghi a carico della Real Dem, sia sotto il profilo disciplinare (Decisone TFN n. 147/TFN-SD 2019/2020) che in ordine alla regolarità dei tesseramenti (Decisone TFN n. 4/TFN-ST 2020/2021), ove le recidive poste in essere dalla stessa Real Dem assumono rilevanza tale da necessitare l’ulteriore l’invio degli atti alla Procura Federale per l’espletamento delle opportune indagini di rito sul caso.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 46 - TFN del 10.03.2020

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentato dal calciatore L.G. (n. 12.05.1994 - matr. FIGC 5425162) tendente ad ottenere lo svincolo dalla società ASD Futball Cava Ronco (matr. FIGC 630613) per apocrifia della firma sul modulo di tesseramento,

Massima: Non vi è alcun dubbio sulla nullità del tesseramento del calciatore …avendo il suo Presidente … confessato che la sottoscrizione di esso era apocrifa per sua stessa mano.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:   Decisione n. 4/TFN del 07.09.2020

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a) CGS presentato dal sig. F.B. (calciatore n. 07.11.1996 – matr. FIGC 6736329) tendente ad ottenere lo svincolo dalla società ASD Real Dem Calcio a 5 (matr. FIGC matr. FIGC 600183) per apocrifia della firma sul modulo di tesseramento,

Massima: Non sussistono dubbi sulla nullità del tesseramento del giocatore … che è risultato nuovamente tesserato per l’anno sportivo 2020/21 con la ASD Real Dem Calcio a 5 a sua totale insaputa, stante l’eccezione non contestata della apocrifia della sua firma sul relativo modulo. Detta constatazione da parte dell’atleta avveniva in occasione del suo imminente tesseramento con l’ASD Or.Sa. Viggiano che, in data 24 giugno 2020 aveva formalizzato la volontà di avvalersi delle prestazioni sportive del ….Si rileva che la ASD Real Dem Calcio a 5 aveva già commesso il medesimo illecito sportivo nei confronti del …per l’anno sportivo precedente ed era già stata condannata da questa sezione del Tribunale Federale Nazionale Decisione n. 5 TFN 2019/2020 pronunciata in data 2 settembre 2019 sulla base di una perizia calligrafica che confermava la falsità della firma del …ed ove veniva già una volta annullato il tesseramento de quo con contestuale invio degli atti alla Procura Federale. A seguito del deferimento n. 11778/289 del 9.3.2020, veniva quindi pronunciata la sanzione disciplinare con ammenda di € 1.500,00 a carico della ASD Real Dem Calcio a 5 e l’inibizione di sei mesi a carico dei suoi dirigenti …. ed …con Decisione n. 147/TFN-SD 2019/2020 depositata il 24 giugno 2020 dalla Sezione Disciplinare di questo Tribunale. La particolare gravità del comportamento recidivo posto in essere dal sodalizio assume rilievo tale da necessitare nuovamente l’invio degli atti alla Procura Federale per l’adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n.  43 - TFN del 10.03.2020

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentato dal calciatore C.C. (n. 01.01.1999 - matr. FIGC 6978597) tendente ad ottenere lo svincolo dalla società SSDSRL Virtus Ciseranobergamo 1909 (matr. FIGC

2870) per apocrifia della firma sul modulo di tesseramento,

Massima: Il Tribunale …ritiene che la firma presente sulla richiesta di tesseramento dello stesso per la società … di cui si vuole ricondurre l’autenticità in danno del calciatore, non è stata dallo stesso apposta, per grafia ed andamento, laddove le differenti caratteristiche fanno emergere una sicura incompatibilità scrittoria, atta a consentire la formazione del dissenso. Pertanto …il tesseramento non è riconducibile alla figura del calciatore..P.Q.M….dichiara nullo il tesseramento

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 23/TFN del 8.11.2019

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS proposto dal calciatore O.Z. (n. 22.7.1976 – matr. FIGC 2684828) al fine di richiedere l’annullamento del tesseramento dalla società AC CM Conselice ASD (matr. FIGC 13930) per apocrifia della firma apposta sul modulo di aggiornamento della posizione,

Massima: il Tribunale … rilevava, ictu oculi, con l’utilizzo delle scritture di comparazione fornite dal ricorrente, la falsità della firma sul modulo di aggiornamento del tesseramento in questione, decideva come da seguente dispositivo…P.Q.M.…accoglie il ricorso presentato dal calciatore … e, per l’effetto, dichiara nullo il tesseramento dello stesso dalla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 17/TFN del 9.10.2019

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS proposto dal calciatore D.P. (n. 23.9.1996 – matr. FIGC 6535634) al fine di ottenere l’annullamento del tesseramento dalla società ASD Futsal 4 Mori (matr. FIGC 934603) per apocrifia della propria firma,

Massima: il Tribunale … rileva la tardività della proposizione del ricorso, proposto solo in data 27 Agosto 2019, in ragione della violazione del termine perentorio di giorni trenta, previsto e sancito dall’art. 89 comma 1 CGS. La norma richiamata impone a pena di improcedibilità, la proposizione del ricorso nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare. Ex tabula risulta che il calciatore ricorrente fosse a conoscenza della mancanza della propria sottoscrizione sulla lista di tesseramento, già prima del 24 Luglio 2019 (data della lettera raccomandata di contestazione spedita alla Futsal – ut supra). Infatti alla pagina 1 del proprio ricorso afferma che “a giugno 2019 si è mossa alla ricerca delle mie prestazioni, la società …” quindi “ho incaricato i dirigenti del CUS Cagliari a provvedere al mio immediato tesseramento, ma con clamorosa sorpresa, vengono a scoprire che io ero tesserato con la società …” - “in merito a questo, chiedo immediate spiegazioni alla Federazione di Cagliari, dove mi forniscono la presunta lista firmata dal sottoscritto”. Va comunque precisato per mere ragioni di completezza che, la condotta concludente - aver partecipato ad alcune competizioni sportive tra le fila della Futsal 4 Mori - posta in essere dal calciatore, di anni ventidue, con maturata esperienza pluriennale nel calcio dilettantistico, non avrebbe potuto lasciare spazio ad un pronunciamento in suo favore sulla invalidità del tesseramento anche se non sottoscritto formalmente né tantomeno sarebbe stato possibile prendere in degna considerazione l’invalidità della pluriennalità del vincolo in assenza di un preventivo accordo scritto in deroga alla norma di carattere generale che lo impone, ipso iure, al compimento del sedicesimo anno di età.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 5/TFN del 11.9.2019

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS proposto dal calciatore B.F. (n. 7.11.1996 - matr. FIGC 6736329) al fine di richiedere l’annullamento del tesseramento dalla società ASD Real Dem Calcio a 5 (matr.FIGC 600183) per apocrifia della firma del calciatore,

Massima: Il  Tribunale … a seguito della verifica delle firme apposte sui documenti acquisiti di cui, alcuni, per la sola comparazione, il Tribunale ritiene che la firma presente sul tesseramento di cui si vuole ricondurre l’autenticità in danno del calciatore, non è stata dallo stesso apposta, per grafia ed andamento, laddove le differenti caratteristiche fanno emergere una sicura incompatibilità scrittoria, atta a consentire la formazione del dissenso. Pertanto ….il tesseramento non è riconducibile alla figura del calciatore e…PQM…dichiara nullo il tesseramento dello stesso a favore della società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 17/TFNT del  04 Aprile  2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 42 – B.M. – 02.06.1991 – MATR. FIGC 1019074 – ASD PATERNÒ  CALCIO (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL  TESSERAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ ASD PATERNÒ CALCIO PER APOCRIFIA DELLA FIRMA);

Massima: Viene dichiarato lo svincolo del calciatore per nullità del tesseramento non avendolo sottoscritto ed avendo svolto per la società un'unica seduta di allenamento immediatamente successiva al suo arrivo. Ai sensi dell’art. 30, comma 21 CGS viene disposta la trasmissione degli atti alla Procura Federale

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 23/TFNT del 10 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo 043 - FOIS SALVATORE e PIRASTRU ANNA MARIA/S.E.F. TORRES SASSARI (annullamento tesseramento per apocrifìa di firma calciatore Fois  Marco)

Massima: Il tesseramento del minorenne calciatore è avvenuto a decorrere dalla stagione sportiva 2014/2015, vale a dire oltre due stagioni sportive or sono, nel corso delle quali, come documentato (senza contestazioni da parte dei reclamanti) il calciatore ha preso parte ad oltre cento incontri di calcio, anche in epoca recente (l'ultima gara è quella dello scorso 5 marzo 2017). Pertanto, anche prescindendo da una verifica certa dell'apocrifìa delle firme dei reclamanti che appaiono sul modulo di variazione del tesseramento , deve ragionevolmente escludersi ogni possibilità che i genitori del minore fossero all'oscuro della militanza calcistica del figlio minorenne, che quindi hanno accettato e confermato di fatto, senza mai manifestare opposizioni nonostante il lungo lasso di tempo trascorso.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 11/TFNT del 19 Aprile 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO 037- ENARSI FEDERICO ETABOLACCI OLGA/A.5.D.ATLETICO ZAGAROLO (richiesta annullamento tesseramento per apocrifìa della firma di Enarsi Ludovico -15.4.2000).

Massima: E’ nullo il tesseramento del calciatore minorenne per apocrifia della sua firma con conseguente remissione degli atti ai sensi dell'art. 30 comma 21 C.G.S., alla Procura Federale per l'accertamento dei comportamenti tenuti ed eventuali deferimenti.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 076/CFA del 22 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CFA del 31 Luglio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 4/TFN – Sez. Tess. del 17.2.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIGG. M.A. E O.P.(NELL’INTERESSE DEL MINORE M.J.V.) AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO TENDENTE AD OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALC. M.J.V. IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.S.D. CERTOSA CALCIO

Massima: E’ valido il tesseramento del calciatore minorenne anche se è accertata l’apocrifia della firma del calciatore e del padre, in quanto è sufficiente che sia vera quella della madre atteso che il tesseramento deve essere considerato come atto di ordinaria amministrazione. L’art. 39, comma 2, N.O.I.F., prevede che la richiesta di tesseramento debba essere sottoscritta dal calciatore, “e, nel caso di minori, anche dall’esercente la potestà genitoriale”. La norma non dispone espressamente la sottoscrizione da parte di ciascun titolare della potestà genitoriale.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 068/CGF del 21 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 156/CGF del 10 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della  Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 5/D del 13.9.2013

Impugnazione – istanza: RICORSO U.S. ANCONA 1905 S.R.L. S.S.D. AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL  TESSERAMENTO DEL CALC. A.A. IN PROPRIO FAVORE

Massima: L’apocrifia della firma apposta in calce al modulo di tesseramento del calciatore minorenne, disconosciuta dalla madre – al pari della mancanza di sottoscrizione tout court da parte del secondo genitore – non rileva ai fini della validità del tesseramento,  risultando incontestata la sottoscrizione del modulo di tesseramento del calciatore minorenne da parte del padre esercente la potestà genitoriale.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 52/CGF Riunione del  4 dicembre 2007 n. 4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 03 marzo 2009 n. 4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 11/D del 12.10.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’ A.S.D. Anzolavino Calcio avverso la declaratoria di nullità del tesseramento del calciatore M. L., nato il 15.6.1989, in proprio favore

Massima: Ai sensi dell’art. 39, comma 2, N.O.I.F., la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta dal calciatore, “e, nel caso di minori, anche dall’esercente la potestà genitoriale”. La eventuale consapevolezza, da parte della madre, del tesseramento del figlio non vale a sanare il vizio di forma. Se la sottoscrizione fu falsificata, allora non può che derivarne la invalidità dell’atto. Il giudizio di conformità della sottoscrizione rispetto all’originale è accertamento di fatto. Atto di intelligenza e non di volontà, che si compie attraverso il confronto tra firma apposta sul tesseramento e originale della sottoscrizione. Tale accertamento non è influenzato, né potrebbe, da valutazioni ulteriori. Non si esce dalla stringente alternativa. La firma, se non è originale, è apocrifa. La circostanza che a falsificare la firma della madre fu il padre del calciatore non significa affatto che egli abbia così esercitato la patria potestà. Il padre, infatti, non ha firmato in proprio, ma usando il nome della madre, e così commettendo il falso. Codesto falso ben avrebbe potuto compiersi da parte di qualsiasi terzo, senza che per ciò si sarebbe giunti ad altro e diverso risultato. La qualità di padre, in altri termini, non vale mutare la qualificazione giuridica del fatto. La sottoscrizione apocrifa, da chiunque provenga, è sempre un falso, che determina la nullità dell’atto, cui è apposta.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 52/CGF Riunione del  4 dicembre 2007 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 03 marzo 2009 n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 9/D del 27.9.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.C. Pogliano 1950 avverso la declaratoria di nullità del tesseramento del calciatore F. A., nato il 24.4.1991, in proprio favore

Massima: E’ nullo il tesseramento del calciatore per apocrifia della firma da parte della madre del calciatore

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 59/C Riunione del 24 Giugno 2004 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 20/D del 26.2.2004

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Avellino avverso l’annullamento del trasferimento a titolo temporaneo del calciatore B.C. dall’U.S. Avellino alla A.C. Martina

Massima: La mancata sottoscrizione contestuale del modulo federale, secondo le norme vigenti in materia di trasferimenti e di cessioni di contratto, può causare, unitamente alla falsità della firma del calciatore, la compilazione di un atto falso e del tutto inefficace.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 43/C Riunione del 15 Aprile 2004 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 42 del 4.3.2004

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.P. Scicli avverso la sanzione dell’inibizione del sig. G.P. fino al 31.12.2004 a seguito di deferimento della Commissione Tesseramenti

Massima: Nel caso in cui la Commissione Tesseramenti accerta la nullità del tesseramento per non essere lo stesso stato sottoscritto dal calciatore, deferisce alla Commissione disciplinare il Presidente della società e la società per la violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S. per avere, in violazione delle norme di lealtà, correttezza e probità, formato o concorso a formare un atto di tesseramento sul quale era stata apposta falsamente la firma apocrifa. Consegue la sanzione dell’inibizione a carico del presidente e quella dell’ammenda a carico della società.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 13/C Riunione del 11 novembre 2002 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 24/D del 9.5.2002

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. San Lorenzo avverso decisioni seguito trasferimento del calciatore B.A. dall’U.S. San Lorenzo all’A.C. Bovolenta.

Massima: E’ inammissibile il reclamo con il quale la società impugna alla CAF la decisione della Commissione Tesseramenti, in merito al deferimento da questa disposto in seguito alla declaratoria di nullità del contratto del calciatore per apocrifia della firma.

 

 Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/C Riunione del 12 ottobre 2000 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 10/D - Riunione del 4.11.1999

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Procalcio Italia avverso la declaratoria di annullamento del tesseramento del calciatore C.L. ed il deferimento alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio.

Massima: La Commissione Tesseramenti, in applicazione della normativa federale che prevede il consenso di entrambi i genitori per il tesseramento dei calciatori minorenni, quando dichiara la nullità del tesseramento per falsità nella sottoscrizione da parte di un genitore, deferisce il calciatore, la società ed il Presidente di detta società alla Commissione Disciplinare.

Massima: Nel caso in cui la madre del calciatore disconosce la firma apposta in calce al modulo di tesseramento del calciatore minore, la Commissione Tesseramenti dichiara la nullità del tesseramento se evidenzia che la stessa si presenta assolutamente difforme, sia nel tratto che nella conformazione delle lettere, dalla scrittura comparativa fornita dalla stessa interessata. Non occorre, invero, ricorrere ad una perizia calligrafica in quanto la falsità della firma è rilevabile immediatamente, negli stessi elementi di difformità, essendo di immediata percepibilità senza ingenerare alcuna incertezza.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/C Riunione del 12 ottobre 2000 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 21/D – Riunione del 17.2.2000

Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Adriano Flacco Pescara avverso la declaratoria di annullamento del tesseramento del calciatore S.V.

Massima: La Commissione Tesseramenti, quando dichiara la nullità del tesseramento per non essere stato sottoscritto dal genitore del calciatore minore, dispone il deferimento dell’atleta, della società e del suo presidente agli organi competenti per la violazione dell’art. 1 C.G.S.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 11/C Riunione del 4 dicembre 1997 - n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D - Riunioni del 10/11.1.1997

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Vis Nova avverso la declaratoria di annullamento del trasferimento del calciatore B.M. dalla S.S. Pro Lissone ad essa reclamante e il deferimento disposto a proprio carico. Appello della S.S. Pro Lissone avverso il deferimento disposto a proprio carico in relazione all’annullamento del trasferimento del calciatore B.M. all’A.S. Vis Nova.

Massima: All'esito della perizia grafica disposta dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C. - cui é stato demandato il compito dalla Commissione Tesseramenti di esperire accertamenti in proposito alla firma apposta sulla lista di trasferimento dal calciatore, qualora la stessa risulti apocrifa perché tracciata in velocità da mano aliena con mal riuscito tentativo di generica imitazione di modelli autografi, il trasferimento viene annullato come richiesto dal calciatore, ma il calciatore, sarà deferito unitamente alla due società che hanno sottoscritto la lista di trasferimento per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 21/C - Riunione del 5 marzo 1998 - n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 17/D - Riunioni del 5/6.12.1997

Impugnazione - istanza: Appello dell’Udinese Calcio avverso la dichiarazione di nullità del tesseramento del calciatore S.D. in proprio favore.

Massima: Quando dal raffronto delle firme dei genitori apposte in calce all'impugnata variazione di tesseramento di un calciatore minorenne con quelle certamente autentiche risultanti agli atti emerge con chiarezza l'apocrifa delle prime, la Commissione Tesseramenti dichiara la nullità del tesseramento e deferisce la società ed il calciatore alla Commissione Disciplinare per violazione dell’art. 1 C.G.S.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 30/C Riunione dell’8 maggio 1997 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 121 D - Riunioni dell' 8/9.11.199

6Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Flumini Quartu avverso l’annullamento del tesseramento della calciatrice S.G. e avverso il deferimento a proprio carico.

Massima: La falsità della firma sull'atto di tesseramento può essere dimostrata a seguito della comparazione della stessa con quella apposta sul reclamo per andamento grafico e forma delle lettere.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 8/C Riunione del 24 ottobre 1996 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 2/D - Riunioni del 5/6.7.1996.

Impugnazione - istanza: Appello dell’ U.S. Salus avverso l’annullamento del tesseramento del calciatore B.P. in proprio favore e la convalida di quello in favore dell’A.B.A.C. Lanzo Calcio a 5.Massima: La falsità della firma del calciatore apposta sull’atto di trasferimento può essere provata mediante confronto con quella posta in calce al ricorso presentato dallo stesso calciatore.

Massima: La società viene deferita, ai sensi dall'art. 1 C.G.S., quando viene provata la falsa sottoscrizione del calciatore sul modulo di tesseramento.

 

 

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