Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 22/TFNT del 18 Novembre 2021 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC proposto dal calciatore sig. F.A. (n. 5.8.2002 - matr. FIGC 6.929.149) contro la società ASD Lodigiani Calcio per apocrifia della firma del genitore sig.ra S.S.sul modulo di tesseramento

Massima: Accolto il ricorso ex art. 89 CGS proposto dai genitori del calciatore e per l’effetto dichiarata la nullità del vincolo pluriennale di tesseramento intercorso in data 14.07.2020 tra il minore e la società per apocrifia della firma della madre del calciatore sul relativo modulo di tesseramento come risultante dalla scritture comparative allegate, infatti, con riferimento alla pluriennalità del vincolo e, più in generale, alla vicenda che ci occupa, l’art. 39 NOIF, nell’attuale formulazione, prevede la necessità che il modulo di tesseramento sia sottoscritto da entrambi i genitori. Diversamente, perché si origini un vincolo di durata solo annuale, è necessaria e sufficiente la sottoscrizione di uno soltanto dei coesercenti. Posta, quindi, la presenza di un vizio formale, riguardante il difetto di sottoscrizione di uno dei due genitori, quale presupposto richiesto dalla norma per la validità ed efficacia di un vincolo pluriennale, rimane da valutare, per come è stata ricostruita la dinamica degli occorsi, la sorte del modulo di tesseramento sottoscritto esclusivamente ed unicamente dal padre del calciatore, oltre che da quest’ultimo. Come già anticipato, con riguardo al tesseramento di minori, l’ordinamento sportivo prevede due distinte ipotesi di validità ed efficacia: annuale o pluriennale, e ciò a seconda che il modulo stesso rechi la sottoscrizione di uno soltanto degli esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero quella di entrambi. Non appare, pertanto, rispondente alla reale ed effettiva volontà delle parti, né necessario in conseguenza della tipologia di vizio venutosi a determinare, dichiararsi l’assoluta nullità del tesseramento. Richiamando, infatti, i principi generali in tema di nullità parziale del contratto ed il principio, ancor più generale, di conservazione degli effetti giuridici del regolamento di interessi, ove solo parzialmente viziato, deve ritenersi solo in parte nullo il tesseramento impugnato, e più precisamente, nullo ed inefficace nella parte in cui ha previsto la estensione del vincolo del calciatore A.con la ASD Lodigiani Calcio 1972 per più annualità. Rimane in tal modo salvaguardata e impregiudicata la validità del tesseramento, ma con durata ed efficacia limitate e circoscritte ad un solo anno, in ossequio al noto brocardo utile per inutile non vitiatur e in modo corrispondente all’incontro della volontà della parti che risulta sorretto da regolarità formale; apparendo, di contro, ultronea ed eccessiva la risposta sanzionatoria da parte dell’ordinamento, consistente nella assoluta nullità del vincolo, in quanto frustrante quella parte dell’accordo intervenuto tra le parti, in relazione al quale le risultanze probatorie hanno consentito di ritenere pacifico l’incontro delle rispettive volontà e che risulta essersi realizzato nel rispetto degli adempimenti di forma richiesti dalla normativa.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 079 CFA del 26 Giugno 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione tesseramenti n. 44/TFN-ST 2019/2020 del 9.03.2020, che ha dichiarato nullo il tesseramento pluriennale del calciatore minore N. C.

Impugnazione Istanza: ASD FC Meridien Larciano/N.C..

Massima: Confermata la decisione del TFN-ST che ha rilevando “ictu oculi”, dalle scritture di comparazione depositate, la falsità della firma sul modulo di aggiornamento del tesseramento in questione e accoglieva il ricorso proposto dai genitori del calciatore per l’effetto dichiarava la nullità di tale tesseramento pluriennale ed il conseguente svincolo.…il Collegio….. ritiene che, per quanto riguarda la sottoscrizione contestata, dalla documentazione “comparativa” depositata in questa sede nonché da quella di cui al giudizio di primo grado, la relativa statuizione del Tribunale Federale deve essere confermata, nel senso della non corrispondenza “ictu oculi” delle firme. Ciò in principal modo per quanto riguarda le firme dei genitori del calciatore, palesemente diverse nel modulo di richiesta dell’aggiornamento della posizione di tesseramento – da annuale a pluriennale – rispetto a quelle dei documenti di identità e a quelle di cui al ricorso di primo grado, ma anche per quel che riguarda il calciatore stesso, secondo quanto depositato agli atti del presente reclamo (docc. nn. 5 e 6) e in primo grado.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 44 - TFN del 10.03.2020

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentato dai signori C.M. e F.R. per il calciatore minore C.N. (n. 01.08.2003 - matr. FIGC 2769166) tendente ad ottenere lo svincolo dalla società ASD FC Meridien Larciano (matr. FIGC 943526) per apocrifia delle firme del calciatore e dei genitori sul modulo di tesseramento,

Massima: … il Tribunale … rilevata, ictu oculi, anche con l’utilizzo delle scritture di comparazione fornite dal ricorrente, la falsità della firma sul modulo di aggiornamento del tesseramento in questione, ha deciso…P.Q.M….dichiara nullo il tesseramento pluriennale dello stesso a favore della società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 39/TFN del 17.02.2020

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentato dai signori M.F. e T.C. tendente ad ottenere l’annullamento del tesseramento del calciatore minore M.N. (n. 22.03.2005 – matr. FIGC 6747476) in favore della società ASD Pro Pontedecimo Calcio (matr. FIGC 934657) per apocrifia della firma del padre,

Massima: Viene rigettato il ricorso proposto dai genitori del calciatore minorenne con il quale  lamentano la nullità e/o inesistenza del rinnovo di tesseramento a favore della società per la stagione sportiva 2019/20, per non averlo sottoscritto, così disconoscendo la firma apposta in calce al medesimo documento….La ricostruzione storica del rapporto del calciatore reclamante con la … sposta l’attenzione del  Tribunale  su  di  un  aspetto  formativo  e  sicuramente  concludente,  ossia  il  principio  consensualistico,  atto  a considerare l’incontro delle manifestazioni di volontà di tutti i soggetti di avvalersi di quel tesseramento, funzionale alla formazione progressiva del vincolo, che trova la sua natura proprio per facta concludentia che sia ha, come nel caso di specie, quando il consenso è manifestato attraverso comportamenti inequivocabilmente diretti ad accettare il vincolo, mediante esecuzione diretta della prestazione sportiva. Nel caso di specie risulta che il calciatore … è stato ininterrottamente tesserato per la ASD Pro Pontedecimo Calcio al decorrere dall’anno sportivo 2015/2016 e il ricorso in esame risulta inoltrato a stagione ampiamente in corso. Per quanto sopra l’elemento in oggetto (facta concludentia) determina il lato di equilibrio raggiunto dalle parti in sede di formazione del vincolo, nella congiunta volontà di scambiarsi diritti ed obblighi di cui alla natura della prestazione.  Orbene tale convincimento ad opera del Tribunale è strettamente legato al caso di specie e, in alcun modo, può essere inteso quale implicita adesione alla formazione del vincolo di tesseramento in assenza dei requisiti formali, quali la sottoscrizione, giuste Norme Federali…P.Q.M...Il Tribunale…rigetta il ricorso proposto dai signori … per il calciatore …. e, per l’effetto, conferma il tesseramento del calciatore

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 32/TFN del 12.12.2019

Decisione impugnata: Svincolo dalla società ASD Audace 1919 (matr. FIGC 937827) per mancata sottoscrizione del modulo di tesseramento da parte della madre

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentato da S.S. e S.A. (genitori) per S.M. (n. 21.04.2003 - matr. FIGC 7027708) / ASD Audace 1919

Massima: Il Tribunale … rileva che, sulla scheda di tesseramento, presumibilmente sottoscritta in data 2 settembre 2019, risultano apposte le firme di entrambi i genitori, … e … nonché quella del calciatore …. di anni 16. Tuttavia, dalla comparazione della firma della ricorrente, apposta sul modulo di tesseramento con quella apposta, dalla medesima, sul proprio documento di identità, appare, ictu oculi, l’assoluta difformità con conseguente logica fondatezza e veridicità delle proprie affermazioni. A tale proposito va rilevato che, il tesseramento ivi impugnato, imponendo un vincolo pluriennale al calciatore …., avendo egli compiuto 16 anni in epoca anteriore alla data di sottoscrizione del medesimo, deve essere firmato obbligatoriamente da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale, a norma del secondo comma del novellato art. 39 NOIF,  che  ravvisa,  evidentemente,  in  relazione  alla  precitata  circostanza  temporale,  un  atto  di  non  ordinaria amministrazione. Peraltro non sussistono comportamenti sostanziali, delle parti in causa, diversamente concludenti (facta concludentia) che lascino spazio a contraria determinazione, laddove invece emerge chiaramente, dalle indagini processuali, che il calciatore … non ha partecipato ad alcuna competizione sportiva con la società … e che il ricorso  è  stato  tempestivamente  e  rapidamente  proposto,  dopo  (soltanto)  16  giorni  dalla  data  di  registrazione  del tesseramento. PQM  il Tribunale…dichiara nullo il tesseramento

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 29/TFN del 5.12.2019

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS, proposto dal calciatore M.G. (n. 23.2.2001 - matr. FIGC 5810505) al fine di ottenere lo svincolo dalla società ACD Lucento (matr. FIGC 62289) per apocrifia della firma del padre sul modulo di tesseramento,

Massima: Il ricorso è inammissibile. L’art. 89 CGS, che regola il procedimento innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, al comma 1 lett. a) stabilisce che il procedimento è instaurato su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare. L’art. 44, comma 6, CGS stabilisce, a sua volta, che tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori. Nel caso di specie, il suddetto termine di trenta giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare non è stato rispettato. Dall’esame degli atti prodotti in giudizio si evince, difatti, che il ricorso è stato depositato presso il Tribunale Federale Nazionale in data 18 novembre 2019. La conoscenza dell’atto da impugnare, ossia il modulo di tesseramento n. DL7419560, si è avuta in data 30 settembre 2019.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 28/TFN del 5.12.2019

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS, proposto dal calciatore G.S.V. (n. 27.8.2001 - matr. FIGC 5625077) al fine di ottenere lo svincolo dalla società ACD Lucento (matr. FIGC 62289) per apocrifia della firma della madre sul modulo di tesseramento,

Massima: Il ricorso è inammissibile. Va infatti evidenziato che lo stesso ricorrente ammette di avere avuto notizia ed avere potuto verificare l’apocrifia della firma apposta sul modulo federale in data 4 ottobre 2019 (infatti è lo stesso perito di parte che conferma tale data laddove, con la sua relazione del 17.10.2019 (in atti di parte ricorrente) ammette che il modulo federale risulta essere stato consegnato in copia a colori in data 4.10.2019). Risulta di tutta evidenza che, ai sensi e per gli effetti di cui art. 89, comma 1, lett. a, CGS il ricorso andava proposto entro “trenta giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare” evento che si è verificato, per stessa ammissione del ricorrente, in data 4 ottobre 2019 di guisa che il ricorso doveva essere tempestivamente proposto entro la data del 4 novembre 2019.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 21/TFN del 23.10.2019

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS, proposto da F.P. (madre) per il calciatore D.L. (n. 29.9.2003 - matr. FIGC 6548154) al fine di richiedere l’annullamento del tesseramento dalla società ASD GSP Vigo (matr. FIGC 81992) per apocrifia delle firme dei genitori e del calciatore,

Massima: Esaminato il modulo di tesseramento il Tribunale ha rilevato che sussiste difformità tra la sottoscrizione della ricorrente in calce alla modulo di trasferimento nello spazio riservato alla firma dei genitori e quella apposta sul ricorso, nonché con quelle apposte sul documento di identità in corso di validità e rilasciato prima della sottoscrizione del detto modulo, nonché delle altre firme autenticate trasmesse in allegato al ricorso. I suddetti elementi appaiono sufficienti a suffragare l’apocrifia delle firme in questione…P.Q.M…Il Tribunale ..accoglie il ricorso presentato da … (madre) per … (calciatore) e, per l’effetto, dichiara nullo il tesseramento in favore della società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 19/TFN del 23.10.2019

Decisione impugnata: Annullamento del tesseramento dalla società ASD Città di Acireale 1946 (matr. FIGC 949314) per apocrifia delle firme dei genitori e del ricorrente, all’epoca minorenne.

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS, proposto dal calciatore D.P.G. (n. 17.12.2000 – matr. FIGC 5628469) / ASD Città di Acireale 1946

Massima: Viene rigettato il ricorso del calciatore con il quale ha lamentato la nullità e/o inesistenza del tesseramento a favore della società per la stagione sportiva 2017/18, per non averlo sottoscritto, così disconoscendo la firma apposta, in quanto il calciatore….,da anni impegnato nell’attività calcistica dilettantistica regionale, per sua stessa ammissione innanzi al Tribunale, è senz’altro a conoscenza che per praticare tale attività sportiva a favore di una società di calcio si necessita del tesseramento, la cui formazione è senz’altro progressiva e, nel caso di minorenni, interessava anche i genitori, quali soggetti esercenti la potestà genitoriale. Nonostante la consapevolezza di non aver sottoscritto alcun vincolo il calciatore, minorenne prima ma maggiorenne poi, ha dichiarato di essere stato impiegato per la stagione sportiva 2017/18 dalla ASD Acireale, società poi cessata e, successivamente, dalla ASD Citta di Acireale nata per scissione e, a favore di quest’ultima, di essere stato impiegato per  tutta  la  restante  stagione  sportiva  ed,  anche,  per  quella  successiva,  nonché  per  aver  partecipato  sia  alla preparazione del precampionato, sia alla prima partita di Coppa Italia, appunto per la stagione sportiva 2019/2020. Orbene tale ricostruzione storica del rapporto del calciatore reclamante con la ASD Acireale prima e la ASD Città di Acireale poi, sposta l’attenzione del Tribunale su di un aspetto formativo e sicuramente concludente, ossia il principio consensualistico, atto a considerare l’incontro delle manifestazioni di volontà di tutti i soggetti di avvalersi di quel tesseramento, funzionale alla formazione progressiva del vincolo, che trova la sua natura proprio per facta concludentia che sia ha, come nel caso di specie, quando il consenso è manifestato attraverso comportamenti inequivocabilmente diretti ad accettare il vincolo, mediante esecuzione diretta della prestazione sportiva. Per quanto sopra l’elemento in oggetto (facta concludentia) determina il lato di equilibrio raggiunto dalle parti in sede di formazione del vincolo, nella congiunta volontà di scambiarsi diritti ed obblighi di cui alla natura della prestazione. Orbene tale convincimento ad opera del Tribunale è strettamente legato al caso di specie ed, in alcun modo, può essere inteso quale implicita adesione alla formazione del vincolo di tesseramento in assenza dei requisiti formali, quali la sottoscrizione, giuste Norme Federali….P.Q.M. Il Tribunale…rigetta il ricorso

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 14/TFN del 19.9.2019

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS proposto da G.M. e P.R. (genitori) per il calciatore G.G. (n. 10.6.2004 - matr. FIGC 2266357) al fine di richiedere l’annullamento del tesseramento dalla società ASD Academy Plateola (matr. FIGC 951406) per apocrifia della firma del padre,

Massima: Invero, dalla comparazione della firma del sig. M. G. apposta in calce al ricorso e sul documento di identità con quella presente sul modulo di tesseramento si evidenzia una totale divergenza tra le stesse, sia riguardo alla altezza delle lettere e sia riguardo alla loro inclinazione. L’apocrifia della firma del genitore esercente la potestà genitoriale rende, pertanto, nullo e privo di effetti l’atto di tesseramento del figlio minore. Né, per superare tale nullità, può valere quanto sostenuto dalla società in ordine al comportamento tenuto dal sig. M. G., il quale avrebbe, implicitamente, aderito all’atto di tesseramento del figlio. Difatti, è pacifico che un atto nullo non può essere ratificato..P.Q.M. Il Tribunale…accoglie il ricorso … e, pertanto, dichiara nullo e privo di effetti il tesseramento del calciatore

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 13/TFN del 19.9.2019

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS proposto da B.F. e D.A.M. (genitori) per il calciatore  B.F.  (n.  31.10.2001  -  matr.  FIGC  3348036)  al  fine  di  richiedere  l’annullamento  del tesseramento dalla società ASD San Francesco (matr. FIGC 936057) per apocrifia delle firme dei genitori e del calciatore,

Massima: Acquisito il modulo di tesseramento il Tribunale ha rilevato che sussiste difformità tra le sottoscrizioni in calce alla modulo di trasferimento nello spazio riservato alla firma dei genitori e quelle apposte sul reclamo, nonché con quelle apposte sui documenti di identità in corso di validità e rilasciati prima della sottoscrizione del detto modulo. I suddetti elementi appaiono sufficienti a suffragare l’apocrifia delle firme in questione…P.Q.M….dichiara nullo e privo di effetti il tesseramento del suddetto calciatore a favore della società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 12/TFN del 19.9.2019

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS proposto da S.L. e V.A. (genitori) per il calciatore  S.A.  (n.  8.2.2002  -  matr.  FIGC  3348030)  al  fine  di  richiedere  l’annullamento  del tesseramento dalla società ASD San Francesco (matr. FIGC 936057) per apocrifia delle firme dei genitori e del calciatore,

Massima: Il Tribunale…rileva preliminarmente che non vi è prova in atti dell’avvenuta comunicazione delle controdeduzioni alla parte ricorrente. Le stesse venivano in realtà trasmesse, telematicamente alla segreteria del Tribunale adito, in data 27 Agosto 2019, ma alcun documento veniva prodotto relativamente all’inoltro delle predette controdeduzioni alle parti ricorrenti. L’art. 89 CGS al punto 3 concede infatti, il diritto alla controparte di inviare, al Tribunale, proprie controdeduzioni entro 7 giorni dalla ricezione del ricorso o dell’avviso di fissazione dell’udienza, trasmettendone, in tal caso, obbligatoriamente, copia anche al ricorrente con le modalità di cui all’art. 53…P.Q.M….accoglie il ricorso .. e, pertanto, dichiara nullo e privo di effetti il tesseramento del suddetto calciatore a favore della società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 11/TFN del 19.9.2019

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS proposto da U.R. e C.D. (genitori) per il calciatore U.T. (n. 17.3.2002 – matr. FIGC 3348039) al fine di richiedere l’annullamento del tesseramento dalla società ASD San Francesco (matr. FIGC 936057) per apocrifia delle firme dei genitori e del calciatore,

Massima:…. il Tribunale ha rilevato che sussiste difformità tra le sottoscrizioni in calce al modulo di trasferimento nello spazio riservato alla firma dei genitori e quelle apposte sul reclamo, nonché con quelle apposte sui documenti di identità in corso di validità e rilasciati prima della sottoscrizione del detto modulo.  I suddetti elementi appaiono sufficienti a suffragare l’apocrifia delle firme in questione…P.Q.M…dichiara nullo e privo di effetti il tesseramento

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione pubblicata sul C.U. n. 4/FTN del 23 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 2/FTN del 16 Luglio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: SVINCOLO PER APOCRIFIA DELLA FIRMA APPOSTA SUL MODULO DI TRASFERIMENTO N. DL 6078164 DALLA AS GUBBIO 1910 ALLA ASD PETRIGNANO DATATO 21.1.2017).

Impugnazione istanza: E.E.K. E I.H.I. (GENITORI) PER E.E.C. (CALCIATORE - N. 28.6.2002 – MATR. FIGC 7019522) CONTRO ASD PETRIGNANO - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS

Massima:…. il Tribunale ha rilevato che sussiste difformità tra le sottoscrizioni in calce alla modulo di trasferimento nello spazio riservato alla firma dei genitori e quelle apposte sul reclamo, nonché con quelle apposte sui documenti di identità in corso di validità e rilasciati prima della sottoscrizione del detto modulo. I suddetti elementi appaiono sufficienti a suffragare l’apocrifia delle firme in questione..P.Q.M... dichiara svincolato il calciatore

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/FTN del 20 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.16/FTN del 4 Marzo 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO PER APOCRIFIA DELLA FIRMA DEI GENITORI.

Impugnazione istanza: L.E.F. CALCIATORE MINORE – N. 8.9.2003 –    MATR. FIGC 2525030) LANGELLOTTI VINCENZO/CASCAS ROSA ANNA (GENITORI) – ASD REAL MILETO -

Massima: Il Tribunale …  rileva  ictu  oculi,  l’apocrifia  delle  firme  poste sulla scheda di tesseramento, assolutamente difformi da quelle portate in comparazione. Osserva inoltre il Tribunale che, le firme apocrife possiedono identicità di caratteri (marcatamente adolescenziali) con la firma, anch’essa  apposta  in  calce  alla  scheda  di tesseramento, del calciatore minorenne ….P.Q.M. Il Tribunale … dichiara nullo e privo di effetti il tesseramento

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/FTN del 6 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 7/FTN del 29 Ottobre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata:

Impugnazione istanza: M.J.  – (CALCIATORE – MATR. FIGC 2067932 - 9.10.2001) – ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO PER APOCRIFIA DELLA FIRMA).

Massima: Il Tribunale … rileva che, effettivamente, la firma apposta in calce al tesseramento e riconducibile alla madre è dissimile da quella che si evince dal documento fornito e dal ricorso. Di contro risulta che il calciatore ha partecipato all’attività agonistica dell’anno calcistico in corso con la Società sportiva di riferimento, partecipando a gare ufficiali. Tale partecipazione, così come rappresentato anche dalla ASD Fortitudo Futsal Pomezia, costituisce un comportamento concludente dimostrativo del calciatore che, indipendentemente dalla regolarità formale del tesseramento, ha posto in essere una specifica volontà costitutiva, laddove la partecipazione con la squadra ad eventi sportivi di riferimento, pur non costituendo direttamente un mezzo di comunicazione e di espressione, presuppone e realizza una volontà e, così, indirettamente la manifesta. ….P.Q.M….rigetta il reclamo .. e, per l’effetto, conferma il tesseramento

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 10/FTN del 6 Dicembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 7/FTN del 29 Ottobre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata:

Impugnazione istanza: M.S. (CALCIATORE – MATR. FIGC N. 5615224 - 24.8.2001) – ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO PER APOCRIFIA DELLA FIRMA).

Massima: Il Tribunale … rileva che, effettivamente, la firma apposta in calce al tesseramento e riconducibile alla madre è dissimile da quella che si evince dal documento fornito e dal ricorso. Di contro risulta che il calciatore, tesserato a favore della medesima Società sin dalla stagione sportiva 2016/2017, ha partecipato all’attività agonistica dell’anno calcistico in corso, partecipando a gare ufficiali. Tale partecipazione, così come rappresentato anche dalla Società sportiva, costituisce un comportamento concludente dimostrativo del calciatore che, indipendentemente dalla regolarità formale  del  tesseramento,  ha  posto  in  essere  una  specifica  volontà  costitutiva,  laddove  la partecipazione con la squadra ad eventi sportivi di riferimento, pur non costituendo direttamente un mezzo di comunicazione e di espressione, presuppone e realizza una volontà e, così, indirettamente la manifesta….P.Q.M….rigetta il reclamo .. e, per l’effetto, conferma il tesseramento

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 13/TFNT del  06 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 19 DEL CALCIATORE SIG. T.J. E DEI GENITORI SIG.RI  T.E. E S.A. CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNION CALCIO SG –  RICHIESTA SVINCOLO PER APOCRIFIA FIRMA.

Massima: Il calciatore divenuto maggiorenne non può ottenere lo svincolo eccependo l’apocrifia delle firme dei genitori sulla richiesta di tesseramento poichè risulta provato che entrambi i genitori fossero a conoscenza del tesseramento e che gli stessi hanno altresì avuto un atteggiamento confermativo dello stesso. Va infatti osservato che il ricorso interviene dopo la preparazione pre campionato e dopo che il calciatore ha regolarmente disputato vari gare di campionato. Inoltre e non solo è confermato che lo stesso calciatore ha effettivamente usufruito dei servizi della Società con l’autorizzazione dei genitori ed il padre ha anche effettivamente assistito sia agli allenamenti che ad alcune gare. Circostanze che si pongono in netto contrasto con quanto affermato nel ricorso de qua. Fermo quanto innanzi le circostanze di cui sopra giustificano però la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 13/TFNT del  06 Febbraio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 17 DEL CALCIATORE SIG. P.A. E DEI GENITORI SIG.RI P.P. E B.A. CONTRO LA SOCIETÀ ASD PONTE VILLA – RICHIESTA SVINCOLO PER  APOCRIFIA FIRMA.

Massima: Il calciatore divenuto maggiorenne non può ottenere lo svincolo eccependo l’apocrifia delle firme dei genitori sulla richiesta di tesseramento alla luce della pacifica circostanza che il calciatore ha partecipato a numerosissime gare nel corso degli anni con la società, circostanza ben nota ai ricorrenti e non contestata né dagli stessi né dal loro legale che la ha dichiarata “pacifica”. Alla luce di quanto sopra poiché la norma invocata dai reclamanti è sicuramente posta a tutela dei calciatori minori per la loro posizione nel caso di “abusi” nei loro confronti o delle loro famiglie, la stessa non può operare allorquando tutti, e si ripete tutti, non solo erano a conoscenza dell’avvenuto Tesseramento per la  società ma per oltre due stagioni sportive sapevano che il calciatore regolarmente partecipava alle gare che loro stessi quantificavano essere oltre 100.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 11/TFNT del  09 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 15 DEL CALCIATORE SIG. R.S.CONTRO LA SOCIETÀ ASD ATLETICO  FIUMICINO – RICHIESTA SVINCOLO PER APOCRIFIA FIRMA.

Massima: Viene annullato il tesseramento del calciatore in quanto sussiste una difformità tra le sottoscrizioni in calce alla modulo di tesseramento nello spazio riservato alla firma dei genitori e quelle apposte sul reclamo, nonché di quelle fornite dagli stessi ricorrenti (patente di guida e carta d’identità in corso di validità e rilasciati prima della sottoscrizione del modulo di tesseramento) e tale difformità non consente alcuna similitudine di grafia nella operazione di diretta comparazione. I suddetti elementi appaiono sufficienti a suffragare l’apocrifìa delle firme in questione con il conseguente annullamento del tesseramento del calciatore. Il Tribunale osserva, altresì, che il modulo di tesseramento impugnato risale alla stagione sportiva 2016/2017 e che, pertanto, il ridotto lasso di tempo intercorso unitamente al fatto che la Società nulla deduce in proposito, non consente di ritenere che da parte del calciatore e/o dei suoi genitori ci sia stata acquiescenza al tesseramento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 07/TFNT del 09 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo 004 - PIROLA LORENZO/A.S .D. BRUGHERIO (richiesta svincolo per apocrifia di firma)

Massima: E’ valido il tesseramento del calciatore pur non essendo stato sottoscritto all’epoca dalla madre perché lo stesso divenuto maggiorenne ha continuato ad essere tesserato con la medesima società per le stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 e solo in data 30/7/2017, nonostante il gran lasso di tempo trascorso, si duole di tale circostanza  e dunque bisogna necessariamente dare valore al comportamento concludente del calciatore.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 27/TFNT del 13 Giugno 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo 047 -      MALATESTA GIOVANNI e SANTORO EMILIA/ ROBUR CASERTA (annullamento tesseramento per apocrifìa di firma tesseramento Malatesta Domenico)

Massima: E’ nullo il tesseramento del calciatore per l’apocrifia delle firme dei genitori come risultanti dai documenti di comparazione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 22/TFNT del 07 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo 044 - TOTA CLAUDIO e RIZZA ANNAMARIANIGOR  PERCONTI (annullamento tesseramento per apocrifìa di firma calciatore Tota Alessandro)

Massima: E’ nullo il tesseramento del calciatore per l’apocrifia delle firme dei genitori come risultanti dai documenti di comparazione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 17/TFNT del 01 Febbraio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo 031 - CASCIO, TORRIONI, CASCIO/SIEPELUNGA BELLARIA (apocrifìa di firma)

Massima: E’ valido il tesseramento del calciatore ancorchè risulti l’apocrifia della firma dei genitori, in quanto diventato maggiorenne ha continuato a prestare il proprio contributo calcistico sino  alla  corrente stagione sportiva, senza aver mai lamentato una diversa soluzione contrattuale. Orbene il calciatore, maggiorenne sin dalla stagione sportiva il cui tesseramento, solo di recente, risulta contestato, con il proprio comportamento concludente e dimostrativo, ha posto in essere una forma di manifestazione tacita di rinnovo della volontà  negoziale, il cui contegno è incompatibile con una volontà diversa da quella che si può dedurre dai fatti stessi. In tal modo bisogna collegare tale atto negoziale non tanto alla volontà del suo autore, quanto al significato oggettivo che il suo comportamento assume in quell'ambiente sociale e sportivo.

 

Decisione C.F.A. Sezione IV: C. U. n. 126/CFA del 20 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale FederaleSezione TesseramentiCom. Uff. n. 17/TFN Sez. Tess. dell’1.02.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLASD SPORTING CLUB AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALC. BENEDETTO ANDREA IN FAVORE DELL’ASD SPORTING CLUB

Massima: La CFA annulla la decisione del TFN e dichiara valido il tesseramento del calciatore minore anche se risulta l’apocrifia della firma di un genitore. La Corte non vede motivo di discostarsi, nella decisione del caso in esame, dal consolidato indirizzo della giurisprudenza federale (CGF, Sez. V, 5.10.2009 Com. Uff. n. 175/CGF CAF, Sez. V, Com. Uff. n. 76/CFA 31.7.2015), secondo il quale la richiesta di tesseramento del calciatore minorenne è un atto di ordinaria amministrazione che, in quanto tale, può essere autonomamente posto in essere anche soltanto da uno dei due genitori esercenti la potestà genitoriale. Ne consegue che, ai fini della validità del tesseramento di un minore, è necessario ma ad un tempo anche sufficiente che il modulo di tesseramento risulti sottoscritto da parte anche di uno solo dei due genitori. Nella fattispecie, è pacificamente sorta contestazione in ordine alla autenticità della firma apposta in calce al modulo di tesseramento da parte della sola madre del calciatore minorenne, così che, in disparte la questione – la cui soluzione è in ogni caso meno agevole di quanto abbia ritenuto la decisione impugnata, ciò che esime questa Corte dal disporre l’invio degli atti alla Procura Federale – se la firma in questione sia o meno effettivamente attribuibile alla madre, vi è che il modulo di tesseramento risulta comunque validamente sottoscritto anche da parte del padre del calciatore.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 17/TFNT del 01 Febbraio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo 028 -  SCAGLIONE KATIUSCIA/A.S .D. SPORTING CLUB (apocrifìa di firma)

Massima: E’ nullo il tesseramento del calciatore minore per apocrifia della firma di un genitore risultante dai documenti di comparazione allegati

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 15/TFNT del 18 Gennaio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo 016 - MONTANARI MANUELE E PELLONI ANNA/F .C. LEVIZZANO (mancanza firme sul tesseramento del calciatore Montanari Riccardo) .

Massima: E’ nullo il tesseramento del calciatore per apocrifia della firma di entrambi i genitori. Nel silenzio della società  e  dalle  comparazione  delle  firme  apposte  sui  documenti  di identità va dichiarata la nullità del tesseramento per apocrifia delle firme ivi apposte. Tuttavia il ricorso interviene dopo vari campionati regolarmente disputati dal giocatore e cioè a fare data dal 2012/2013; 2013/2014 ; 2014/2015 ; 2015/2016, circostanze  queste  che  giustificano  la  trasmissione  degli  atti  alla  Procura  Federale per  quanto  di  competenza.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 15/TFNT del 18 Gennaio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo 023 - CARDIAS PIETRO e PORCU CINZINS.E.F. TORRES 1903 SRL (apocrifìa di firma)

Massima: E’ nullo il tesseramento del calciatore minore per apocrifie delle firme dei genitori come risultanti dai documenti di comparazione allegati al ricorso

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 07/TFNT del 09 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo 011 – S. M./A.C.D. TREVISO (richiesta svincolo per apocrifìa di firma)

Massima: Ai sensi dell’art. 33 CGS è inammissibile il reclamo al TFN per l’omessa notifica dello stesso alla controparte

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 23/TFNT del 10 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo 035 F.N./ASD PROGETTO FUTSAL CALCIO A5 (annullamento tesseramento per  apocrifìa di firma)

Massima: Il reclamo deve essere dichiarato improcedibile con riferimento all'omesso rispetto delle prescrizioni previste dall'art33 commi 5 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva F.l.G.C. .

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 13/TFNT del 30 Novembre 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo 024 -  R.M./A.S.D. G.C. C.  P. (apocrifìa di firma)

Massima: E’ improcedibile il ricorso proposto dal calciatore con il quale chiede l'annullamento del tesseramento in favore della società cessionaria per non essere stato lo stesso inoltrato anche alla società cedente ex art. 33 C.G.S.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 31/CGF del 05 Ottobre 2009 n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 09 Marzo 2010 n. 1 e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 7.12.2007 Impugnazione – istanza:1) Reclamo F.C. Monteponi Iglesias avverso la declaratoria di nullità del tesseramento in proprio favore del calciatore T. F. nato il 18.11.1988 Massima: E’ valido il tesseramento del calciatore minore quando è sottoscritto dalla mamma e reca la firma apocrifa del padre. L’ art. 39 comma 2 N.O.I.F. stabilisce che “la richiesta di tesseramento è redatta su moduli …., debitamente sottoscritta dal calciatore, e, nel caso di minori, anche dall’esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante la società.”. La norma non dispone espressamente la sottoscrizione di ciascun titolare della potestà genitoriale. Bisogna, allora, verificare se  la richiesta di tesseramento costituisca atto che entrambi i genitori devono congiuntamente porre in essere. Il quesito trova risposta nella natura degli atti del minorenne. Il codice civile (art. 320) distingue tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Atti di ordinaria amministrazione sono quelli he non possiedono un rilevante valore economico, sia in assoluto sia in relazione alla composizione del patrimonio, e comportano un margine di rischio moderato per il patrimonio medesimo, garantendone la conservazione del valore (cfr. Cass., sez. III, 15 maggio 2003, n. 7546). Atti di straordinaria amministrazione sono quelli che non possiedono dette caratteristiche. Atti, quindi, di disposizione che, soprattutto per il valore economico, determinano un elevato rischio per la consistenza del patrimonio. Ai sensi dell’art. 320, con elencazione non tassativa, rientrano in questo gruppo gli atti di alienazione di beni, costituzione di ipoteche, dazione di pegni,  accettazione o rinunzia di eredità, scioglimento di comunioni, contrattazione di mutui o locazioni ultranovennali, nonché la promozione, la transazione e la compromissione in arbitri di giudizi relativi a tali atti. La classificazione compiuta dal legislatore si traduce in un differente regime normativo. Il primo comma dell’art. 320 sancisce: “I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore”. Ciascun genitore, quindi, ha il potere di compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione. Nelle restanti ipotesi, ovvero per gli atti di straordinaria amministrazione, i genitori devono agire congiuntamente. Tutto ciò premesso, la richiesta di tesseramento di un calciatore minorenne deve essere considerata come atto di ordinaria amministrazione. La Corte sostiene che la richiesta di tesseramento non presenta le caratteristiche necessarie per una differente qualificazione. Si tratta di atto che, inserendosi nella vita quotidiana di una persona, possiede una rilevanza economica tale da cagionare un limitato rischio per la consistenza del patrimonio. Del resto, da un paragone tra questa fattispecie e i casi tipizzati dal codice civile, emerge che gli atti di straordinaria, visto il valore economico, pongono un pericolo ben maggiore per il patrimonio del minore. Ne deriva come conseguenza che la richiesta di trasferimento costituisce atto che ciascun genitore ha il potere di porre in essere autonomamente. E’ sufficiente la sottoscrizione di uno dei due genitori, esercenti la potestà genitoriale, per la validità del contratto. La firma del padre del calciatore non era necessaria per la validità della richiesta di tesseramento, debitamente sottoscritta dalla madre. L’apocrifia della firma, quindi, non inficia la legittimità del contratto. Ad ulteriore sostegno del giudizio, è possibile richiamare l’art. 317 del codice civile. La norma, sotto la rubrica “Impedimento di uno dei genitori”, sancisce: “Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della potestà, questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro”. Al fine di garantire l’esercizio della potestà genitoriale, il legislatore stabilisce che ciascun genitore può agire esclusivamente, nel caso di impedimento dell’altro. Per impedimento si intende una circostanza di carattere oggettivo, quale la lontananza o l’incapacità, che non renda possibile l’esercizio della potestà genitoriale. Nel nostro caso, il padre del calciatore, come dallo stesso affermato, si trovava all’estero per lavoro, al momento della sottoscrizione della richiesta di tesseramento. In applicazione dell’ art. 317, la madre del giocatore diveniva automaticamente titolare del potere di agire in modo esclusivo. Il padre, impedito dalla permanenza all’estero, non aveva oggettivamente possibilità di esercitare la potestà genitoriale. La richiesta di tesseramento, quindi, veniva validamente sottoscritta dalla madre, legittimata ad agire in via autonoma. Il caso di specie: Il calciatore, adiva la Commissione Tesseramenti per chiedere l’annullamento del proprio tesseramento, lamentando che la richiesta di tesseramento, era stata validamente sottoscritta esclusivamente dalla madre, in quanto la firma del padre era apocrifa. La Commissione Tesseramenti accoglieva il reclamo. Il Giudice, verificata l’apocrifia della firma riferita al padre, stabiliva che, in applicazione dell’ art. 39 comma 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.), per la validità del tesseramento di minori, fosse necessaria la firma di entrambi i genitori, esercenti la potestà genitoriale. La società proponeva ricorso davanti alla Corte di Giustizia Federale.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 10/CGF del 21 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 48/CGF del 21 ottobre 2009 www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 26.2.2009 Impugnazione - istanza: 3) Reclamo dell’A.S.D. Pontenurese avverso la declaratoria di nullità del tesseramento del calciatore E. A. in proprio favore

Massima: E’ valido il tesseramento del calciatore minore nonostante sia stata accertata dalla Commissione Tesseramenti l’apocifica della firma della madre del calciatore apposta in calce al modulo di richiesta di tesseramento. Costituiscano atti di straordinaria amministrazione quelli suscettibili di incidere sul patrimonio del minore o di dar luogo a rilevanti modifiche dello stesso, laddove, per converso, rientrano nell’ordinaria amministrazione quelli diretti alla conservazione dell’integrità di tale patrimonio e che comunque comportino margini di rischio modesti. Premesso pertanto che, a ben vedere, il ricorso alla categoria giuridica degli atti di ordinaria/straordinaria amministrazione appare di dubbia utilità ai fini della soluzione del caso di specie, atteso che l’atto della cui natura si discute assume rilievo più sul piano delle scelte in senso lato educative e della formazione ed espressione della personalità del minore che non patrimoniale, v’è che, in ogni caso, alla luce della distinzione sopra operata, è improprio ascrivere il tesseramento del minore alla F.I.G.C. nell’ambito degli atti di straordinaria amministrazione. In considerazione, comunque, degli atti che, ai sensi dell’art. 320 c.c., la giurisdizione statale ritiene possano essere posti in essere anche da uno solo dei genitori esercenti la potestà genitoriale, atti tra i quali sono annoverati quelli concernenti le scelte educative sul presupposto che per essi non si configurano gli estremi della straordinaria amministrazione, questa Corte ritiene necessario aggiornare il proprio indirizzo e prendere atto che, all’attualità, non sussistono obiettivamente significative ragioni meritevoli di giuridica considerazione, in virtù delle quali continuare a qualificare in termini di sostanziale atto di straordinaria amministrazione il tesseramento di un calciatore minorenne. Ne consegue che un simile atto può essere legittimamente compiuto anche disgiuntamente da ciascuno dei genitori esercenti la potestà genitoriale, nel caso di specie anche per l’esigenza di salvaguardare l’affidamento che la società tesserante può aver riposto nella autenticità delle sottoscrizioni da parte di entrambi i genitori del calciatore minorenne, sottoscrizione da uno di essi disconosciuta solo a distanza di anni dal tesseramento e nella dichiarata consapevolezza ed accettazione della sua esistenza, ciò che non può non rilevare quale circostanza sintomatica di un effettivo e concorde consenso degli esercenti la potestà genitoriale.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 171/CGF del 20 aprile 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 26/D del 21.8.08 Impugnazione - istanza: 2) Reclamo Pol. Boys Melito avverso la declaratoria di nullità del tesseramento in proprio favore del calciatore E.A. a seguito di richiesta di giudizio del Comitato Regionale Campania

Massima: E’ nullo il tesseramento del calciatore minore quando viene accertata l’apocrifia della firma anche di un solo genitore esercente la potestà genitoriale, né vale ad inficiare dette conclusioni la circostanza non contestata che i genitori del calciatore ebbero a sottoscrivere una istanza di revoca del tesseramento con la società, in quanto l’atto, che non si caratterizza per la sua univocità non implica necessariamente il riconoscimento della regolarità del tesseramento in favore della polisportiva, ma costituisce un modo pragmatico, peraltro non riuscito, per risolvere una situazione ostativa costituita dal doppio tesseramento.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 58/C Riunione del 17 maggio 2006 n.6 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 21/D del 10.3.2006

Impugnazione - istanza: 6. APPELLO DELL’A.C. CARPANETO A.S.D. AVVERSO LA DECLARATORIA DI SVINCOLO DEL CALCIATORE G.A..

Massima: Il calciatore minorenne viene svincolato per apocrifia della firma del padre. Il tesseramento di un calciatore minorenne vincola lo stesso alla società di appartenenza fino all’età di 25 anni, quindi per un termine di gran lunga superiore al compimento della sua maggiore età limitandone conseguentemente la sua libera autodeterminazione. In quanto tale, devesi quindi considerare atto di straordinaria amministrazione che può essere posto in essere solo con il consenso congiunto di entrambi i genitori e detto consenso, deve avere indefettibile requisito formale di firma. Nella fattispecie, mentre il genitore ha fornito una prova diretta a dimostrare che la sua firma fosse apocrifa, controparte non ha dato alcuna prova diretta a contrastare l’avversa tesi. Conformemente alla vigente normativa giusprocessualistica in materia di disconoscimento di firma, quando interviene il detto disconoscimento, è la parte che intende avvalersi del documento disconosciuto ad avere l’onere di dover dimostrare la sua veridicità.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 019/C Riunione del 31 Ottobre 2006 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 3/D del 28.7.2006

Impugnazione - istanza: 2. RECLAMO F.C. ENOTRIA 1908 AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE N.M.IN PROPRIO FAVORE

Massima: E’ nullo il tesseramento del calciatore per la carenza del requisito formale ovvero per l’apocrifia della firma anche di uno soltanto dei genitori del minore. Il tesseramento vincola infatti l’interessato per un periodo piuttosto lungo e deve pertanto essere considerato atto di straordinaria amministrazione che, quindi, necessita indefettibilmente delle firme di entrambi i genitori. Ciò anche nel caso in cui la firma della madre del minore sia stata apposta dal marito stesso.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 034/C Riunione del 09 Febbraio 2007 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 7/D dell’11.10.2006

Impugnazione - istanza: 1. RECLAMO DEL CALCIATORE C.A. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA VALIDITÀ DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELL’A.S.D. CASARANO S.P.A.

Massima: Il calciatore divenuto maggiorenne, non può disconoscere la firma apposto sul modulo di tesseramento sostenendo che quando era minorenne aveva apposto egli stesso la firma in luogo dei genitori, in quanto, il relativo onere grava esclusivamente sul soggetto che appare essere autore della sottoscrizione del documento e non già sul soggetto che ne contesta la apponibilità, in quanto non recante alcuna sottoscrizione a lui riferibile.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione del 9 febbraio 2006 n. 5 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 25.11.2005

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Triestina 1946 avverso l’annullamento del tesseramento della calciatrice S.V. in proprio favore

Massima: Il tesseramento del calciatore minore è nullo per apocrifia della firma della madre dello stesso.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 37/C Riunione del 16 febbraio 2006 n. 4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. 15/D del 15.12.2005

Impugnazione - istanza:Appello dei signori B.G.L. e G.L. avverso la reiezione della richiesta di annullamento del tesseramento del figlio minore R.B. favore della Pol. Monte San Pietro.

Massima: Il disconoscimento delle firme da parte dei genitori del minore apposte sul modulo di tesseramento, è tardivo quando viene sollevato per la prima volta innanzi alla CAF.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 9/C Riunione del 29 settembre 2005 n. 9 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 2/D dell’ 11.7.2005

Impugnazione - istanza:Appello dell’ A.S. Melfi S.r.l. avverso la declaratoria di nullità della variazione di tesseramento del calciatore C.F. dall’A.S.D. Fo.Ce.Vara all’ A.S. Melfi S.r.l. del 31.8.2004

Massima: Il tesseramento del calciatore minore è nullo, stante l’evidente difformità, per andamento e tratto grafico, delle firme genitoriali apposte sull’atto di variazione del tesseramento rispetto a quelle apposte sui documenti di riconoscimento, risalenti a data anteriore.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 9/C Riunione del 20 Settembre 2004 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 32/D del 24.6.2004

Impugnazione - istanza:Appello dei sigg.ri G.F. e S.S. per il figlio minore S. avverso la declaratoria di validità del tesseramento del calciatore G.S. in favore dell’A.S. Posillipo Virgilio per la stagione sportiva 2001/2002

Massima: Quando il Collaboratore dell’Ufficio Indagini (incaricato), ha appurato in modo chiaro ed inequivocabile che le firme apposte sul cartellino del calciatore minorenne, non sono quelle dei propri genitore e, pertanto, sono apocrife, il documento deve essere dichiarato nullo e privo di effetti.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 43/C Riunione del 15 Aprile 2004 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 19/D del 13.2.2004

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Comelico avverso la declaratoria di annullamento del tesseramento del calciatore Z.D.

Massima: La Commissione Tesseramenti, su ricorso della madre del calciatore all’epoca dei fatti minori, annulla il tesseramento a tempo indeterminato quando risulta provato che la stessa non lo ha sottoscritto.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 34/C Riunione del 26 Febbraio 2004 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 14/D - Riunione del 9.12.2003

Impugnazione - istanza: Appello del G.I.P.S. Salizzole avverso l’annullamento del tesseramento del calciatore E.R. in proprio favore

Massima: La Commissione Tesseramenti, su istanza del genitore del calciatore, dichiara nullo il tesseramento del figlio minore poiché dalla comparazione della firma offerta dal reclamante con quella apposta in calce al modulo di tesseramento emerge una diversità nell’andamento grafico e nel tratto che confermavano la tesi del reclamante circa l’apocrifia della propria sottoscrizione. A nulla rileva, la diversità riscontrata tra le più firme di comparazione del genitore del calciatore sottoposte alla Commissione Tesseramenti, essendo comunque tutte queste firme di comparazione diverse dalla sottoscrizione disconosciuta né deponendo tale circostanza, di per sé sola, nel senso della sussistenza di una studiata mala fede del padre del minore. A nulla rileva, inoltre, il fatto che il genitore del calciatore nei sette mesi successivi nulla aveva avuto da eccepire circa la partecipazione del figlio alle attività sportive ed associative. Non può, infatti,, condividersi la tesi che postula a fondamento del rapporto associativo l’affectio societatis e non tanto l’aspetto contrattualistico. Anche a prescindere dalla condivisibilità in astratto di tale ricostruzione, è evidente come essa risulti smentita, nell’ordinamento interno della F.I.G.C. (art. 39, comma 2, N.O.I.F.), dalla necessità che il tesseramento si fondi sull’elemento volontaristico della manifestazione del consenso, manifestazione di volontà che deve assumere ad validitatem la forma scritta, ciò che preclude ogni spazio alla configurabilità di una costituzione del rapporto associativo per facta concludentia.

Massima: Il tesseramento del calciatore minore deve essere sottoscritto da entrambi i genitori, per cui è affetto da nullità, anche nel caso una sola firma sia apocrifa (falsa). Non ha pregio, infatti, la pretesa di qualificare il consenso prestato al tesseramento quale atto di ordinaria amministrazione affidato all’esercizio disgiunto dell’uno o dell’altro genitore, pretesa che - oltre a risultare in contrasto con la giurisprudenza costante di Commissione (v. Com. Uff. n. 4/C del 25 luglio 1991, App. U.S. Cerea; Com. Uff. n. 10/C del 17 ottobre 1991, App. Garlaschelli Maria) - pretermette all’evidenza le stabili conseguenze che discendono dalla costituzione del rapporto associativo (art. 32 N.O.I.F.: vincolo a tempo indeterminato).

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 22/C Riunione del 27 gennaio 2003 n. 10 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 4/D del 12.9.2002

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Albula avverso l’annullamento del tesseramento del calciatore L.R.D.

Massima: Il tesseramento del calciatore minore è nullo quando la Commissione Tesserament appura l’apocrifia della firma della madre. Pertanto, il tesseramento non fu sottoscritto dalla madre del calciatore, ma solo dal padre. In questo caso le deduzioni della società appellante, tutte incentrate sulla circostanza che il calciatore da tempo era in forza alla compagine societaria e che i genitori esercenti la potestà genitoriale non potevano essere all’oscuro di tale situazione relativa al figlio minorenne, non possono valere a superare il dato essenziale, immediatamente rilevabile anche senza l’ausilio di perizie calligrafiche, della evidente differenza esistente tra la firma apposta all’atto con il quale è stato proposto il reclamo di prime cure dalla madre e la sottoscrizione del modulo di tesseramento.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 21/C - Riunione del 5 marzo 1998 - n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 17/D - Riunioni del 5/6.12.1997Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Pro Cisterna avverso la dichiarazione di nullità del tesseramento del calciatore F.A. in proprio favore.

Massima: Il tesseramento del minore comporta un vincolo limitativo della libertà di costui e, pertanto, è un atto di particolare importanza per le conseguenze che comporta e ciò rende necessario il comune accordo dei genitori. La falsità della firma della madre sul modulo di richiesta di tesseramento non può di conseguenza produrre alcun effetto giuridico, perché equivale alla mancata apposizione e, come tale, esclude che sia stata espressa anche la volontà di uno dei due genitori. La Commissione Tesseramenti in questi casi decide di annullare il tesseramento del calciatore minorenne per violazione dall'art. 39 N.O.I.F, quando la firma della madre del calciatore, apposta sul modulo di richiesta di tesseramento in favore della suddetta società, è falsa. (Nel caso di specie a nulla rileva la circostanza dedotta dalla società che il modulo di tesseramento è stato regolarmente firmato in sede dal calciatore e dal padre, il quale si è riservato di farlo firmare dalla moglie, riconsegnandolo con la firma, a suo dire, di costei e contesta il fatto che la madre del calciatore solo dopo 14 mesi sì è ricordata di chiederne l'annullamento).

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 9/C Riunione del 6 novembre 1997 - n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 7/D - Riunioni del 12/13.9.1997

Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Flumini Quartu avverso la declaratoria di annullamento del tesseramento della calciatrice F.A. in favore di essa reclamante.

Massima: Al fine di verificare l’autenticità delle firme dei genitori del calciatore, la Commissione Tesseramenti può richiedere l’autentica delle firme che deve avvenire in presenza del pubblico ufficiale e confrontarle con quelle apposte sul tesseramento. Qualora siano differenti deve essere dichiarata la nullità del tesseramento con conseguente deferimento del calciatore e della società alla Commissione Disciplinare.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 39/C Riunione del 26 Giugno 1997 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 20/D- Riunioni del 18/19.4.1997

Impugnazione - istanza: Appello del G.S. Castenese avverso l’annullamento del tesseramento del calciatore minorenne I.L.

Massima: Il tesseramento è da ritenere sottoscritto dai genitori del calciatore allorquando non si rileva nessuna discordanza tra le firme autenticate e quelle apposte nell'atto di tesseramento, nonostante i genitori ne contestino la paternità dell’atto.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 25/C Riunione del 20 marzo 1997 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 18/D Riunioni del 24/25.1.199

7Impugnazione - istanza: Appello del G.S. Collatino avverso l’annullamento del tesseramento del calciatore minorenne D.L.C. ed il deferimento disposto a proprio carico.

Massima: La falsità della firma della madre del calciatore minorenne, apposta sul modulo federale, comporta il deferimento a carico della società e del calciatore per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 20/C Riunione del 13 febbraio 1997 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 14/D - Riunione del 13.12.1996

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Peppe Viola Autopitagora Filadelfia avverso la declaratoria di annullamento del tesseramento del calciatore minorenne B.R.

Massima: L'acclarata apocrifia della sottoscrizione della madre di un calciatore minorenne, risultante ictu oculi dal rapporto tra la firma della reclamante sicuramente autografa, in quanto autenticata, e quella apposta in calce alla richiesta - impedisce la convalida del modulo di tesseramento, rilevando, a tal fine, il solo fatto obiettivo della falsificazione e non quello della sua imputabilità al vero autore. Pertanto, lamadre del giovane calciatore è legittimata a chiedere alla Commissione Tesseramenti l’annullamento del tesseramento per non averlo mai sottoscritto (la lista di tesseramento deve essere sempre sottoscritta contestualmente da tutte le parti per avere la certezza dell’autore della sottoscrizione).

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 16 Gennaio 1997 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 12/D – Riunioni del 8/9.11.1996

Impugnazione - istanza: Appello dell’ A.S. La Quercia 88 avverso la declaratoria di annullamento del tesseramento del calciatore M.S. in proprio favore.

Massima: Per poter dichiarare l'apocrifia di una sottoscrizione in tema di tesseramento - fuori dell’ipotesi del falso manifesto - occorrono seri elementi di giudizio che in qualche modo rafforzino l'intervenuta denuncia e tali da giustificare eventuali altri accertamenti di natura tecnica (nella specie gli indicati elementi mancano del tutto, mentre depone a favore della tesi della reclamante -che nega ogni irregolarità - la circostanza che il calciatore abbia giocato per più stagioni agonistiche in suo favore, senza che gli esercenti la patria potestà sul tesseramento abbiano in qualche modo opposto volontà contraria).

 

 

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