Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 108/CFA del 1 Giugno 2021 (motivazioni)

Decisione Impugnata: decisione del Tribunale Federale Nazionale (Sezione Tesseramenti), n. 21/TFN-ST/2020/2021

Impugnazione – istanza:  Presidente Federale-sig. L.C.-G.S.D. Castelfidardo-Dipartimento Interregionale LND-Lega Nazionale Dilettanti LND

Massima: La Corte su ricorso del Presidente Federale dà la corretta lettura e interpretazione della normativa federale relativa al limite di tesseramenti cui possono essere sottoposti i calciatori professionisti, giovani di serie e dilettanti, nel senso che nella medesima stagione sportiva i calciatori giovani dilettanti o non professionisti possono tesserarsi anche per più di tre società e giocare per ciascuna di queste, salvo che richiedano il tesseramento per una società professionistica.…L’art. 95, comma 2, delle N.O.I.F., rubricato «norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto», così come modificato dal Consiglio Federale nella riunione del 25 giugno 2020 (v. comunicato ufficiale n. 238/A pubblicato il 26 giugno 2020), testualmente recita: «nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tessera per società professionistica ed il calciatore giovane di serie sono soggetti alla medesima disposizione». A differenza, dunque, del precedente testo dell’art. 95, comma 2, delle N.O.I.F., che disponeva che «nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società», la nuova previsione normativa prevede che il limite di tre tesseramenti si applica solo ai calciatori professionisti, mentre per i calciatori che iniziano e finiscono la stagione sportiva con status di giovani dilettanti o non professionisti non è previsto alcun limite ai tesseramenti. Tale limite trova ingresso nel solo caso in cui, così come disposto dalla seconda parte del comma 2 dell’art. 95 delle N.O.I.F., il calciatore dilettante si tesseri per una società professionistica. In altri termini, la nuova disposizione contenuta nell’art. 95 delle N.O.I.F. prevede che nella stessa stagione sportiva: - i calciatori professionisti ed i giovani di serie possono tesserarsi per un massimo di tre diverse società e possono giocare in gare ufficiali soltanto per due di queste; - i calciatori giovani dilettanti o non professionisti possono tesserarsi anche per più di tre società e giocare per ciascuna di queste, salvo che richiedano il tesseramento per una società professionistica. In tale quadro normativo deve essere inquadrata ed interpretata la decisione del Consiglio Federale, approvata nella riunione del 25 giugno 2020 (v. comunicato ufficiale n. 239/A 7 pubblicato il 26 giugno 2020), ove, nel solco di quanto previsto dalla Circolare FIFA n. 1720 dell’11.6.2020, è stato testualmente deliberato: «con effetti a valere per la sola stagione sportiva 2020/2021: 95. a) di consentire, in deroga all’art. 95.2 delle N.O.I.F., che un calciatore professionista o giovane di serie possa tesserarsi, a titolo definitivo o a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società e giocare in gare ufficiali per tre società; 96. b) di considerare, ai fini di quanto previsto al capoverso precedente, i trasferimenti tra società dilettantistiche e società professionistiche intervenuti a partire dal 1° settembre 2020». Detta deroga, dunque, si riferisce ai soli calciatori professionisti, a cui, limitatamente alla stagione sportiva 2020/2021, è consentito tesserarsi per tre diverse società e giocare in gare ufficiali per tutte e tre dette società. I calciatori dilettanti, invece, ai sensi del novellato art. 95 delle N.O.I.F., possono tesserarsi e disputare gare ufficiali anche per tre o più società nell’arco della stessa stagione, salvo che si tesserino per una società professionista.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 21/TFNT del 05 Marzo 2021

Decisione impugnata: Diniego opposto dall’Ufficio Tesseramenti della FIGC – LND al tesseramento per la società GSD Castelfidardo (matr. FIGC 81864)

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS del calciatore L.C. (n. 22.01.2001 – matr. FIGC 5893754

Massima: Viene rigettato il ricorso presentato dal calciatore avverso il diniego opposto dall’Ufficio Tesseramenti della FIGC – LND al tesseramento per nuova società, essendo questa la quarta della stagione sportiva 2020-2021, dopo un breve periodo di svincolo…Alcuna disposizione viene emanata nei riguardi dei calciatori dilettanti, per i quali pertanto rimango i limiti imposti dal testo originario dell’art. 95 secondo comma NOIF: “Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società.” La ratio della norma è quella di evitare uno scambio incontrollato di calciatori tra società diverse nell’ambito della medesima stagione sportiva, a tutela anche dello stesso calciatore. Inoltre va evidenziato che, se è pur vero che l’ultimo dei suddetti tesseramenti ha avuto una durata assolutamente limitata, non per questo lo stesso non debba essere ritenuto valido e produttivo di effetti. Va infine precisato che la norma in esame fa inequivoco ed esclusivo riferimento al tesseramento, sia a titolo definitivo che temporaneo. Essa prevede, come già evidenziato, la possibilità per il calciatore/calciatrice di tesserarsi, nella stessa stagione sportiva, al massimo per tre diverse società, potendo però essere utilizzato in gare ufficiali solo per due di esse.  Dalla lettura della norma in esame, art. 95 NOIF, risulta insuperabile il riferimento al tesseramento, istituto tipico e tipizzato delle NOIF…In tal senso le Sezioni Unite della Corte Federale di Appello con sentenza depositata in data 26 giugno 2020, ritengono che “l’art. 95 comma 2 delle NOIF debba essere interpretato nel senso che, nella stessa stagione sportiva, un calciatore/calciatrice può tesserarsi sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società, rientrando nel computo anche i tesseramenti conseguenti a istituti diversi dai trasferimenti e dalle cessioni di contratto”.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV:  DECISIONE N. 070 CFA del 14 Gennaio 2021

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale, sezione tesseramenti, n. 16/TFN-ST 2020/2021, in data 21.12.2020;

Impugnazione – istanza: Carpi F.C. 1909 Srl/Spezia Calcio Srl/Sig. J.G..

Massima: Riformata la decisione del TFN-ST che aveva dichiarato valida la variazione di tesseramento in ordine al trasferimento definitivo del calciatore a far data dal 5 Ottobre 2020, data di sottoscrizione del contratto e per l’effetto ne viene dichiarata l’inefficacia in quanto a tale data il presidente, non aveva la delega da parte del cda a compiere autonomamente l’operazione, esorbitante i limiti di spesa, per cui era necessaria anche la sottoscrizione da parte del consigliere all’uopo nominato che manca nel caso in esame per cui il trasferimento è inefficace. Nel caso di specie il contratto di trasferimento e quello di lavoro sportivo sono stati sottoscritti dal solo Presidente del c.d.a. e non sono stati poi ratificati dal medesimo consiglio. La limitazione dei poteri di rappresentanza descritti nella citata delibera è stata comunicata a mezzo pec alla Lega Italiana Calcio Professionistico prima del deposito del contratto presso la stessa. Ai sensi dell’art. 2384, secondo comma, c.c. disposizione contenuta nell’ambito del capo del Libro V del codice civile dedicato alle società per azioni e applicabile anche alle s.r.l., le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. Tuttavia, l’art. 95 NOIF introduce un regime speciale e differente rispetto a quello previsto all’interno del Codice civile. Il differente regime si giustifica con la necessità di depositare il contratto presso la Lega e che questa adotti il conseguente visto di esecutività. Pertanto, qualora la stessa Lega venga a conoscenza di un vizio ovvero di un difetto di potere rappresentativo in capo al soggetto o all’organo che ha sottoscritto un determinato contratto non può attribuire a tale atto alcuna efficacia, non essendo stato firmato che può impegnare la società agli effetti sportivi. Effettivamente, il comma ottavo del citato art. 95 NOIF prevede che “L’accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la potestà genitoriale”. Il comma 13 della medesima disposizione prevede che “Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, nonché le Divisioni ed i Comitati, concedono o meno esecutività all’accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono l’originale di propria pertinenza; curano le variazioni di tesseramento. Avverso il procedimento delle Leghe, delle Divisioni o dei Comitati è ammesso reclamo al Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa”. Le previsioni in oggetto trovano un fondamento normativo primario nell’art. 5 della legge n. 91 del 1981 ai sensi del quale tra l’altro è ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali. Non è quindi in dubbio la validità e l’efficacia dell’art. 95 NOIF, comma 8, così come la possibilità per l’ordinamento sportivo di subordinare l’efficacia dei contratti conformi all’ordinamento civilistico a requisiti più stringenti. Nel caso di specie, le citate disposizione introducono un regime speciale e differenziato. Il parametro di riferimento utilizzato dal legislatore è rappresentato dal fatto che l’accordo per il trasferimento o la cessione di contratto sia sottoscritto da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali. La conoscenza da parte della federazione della mancanza di potere rappresentativo in capo al soggetto che ha stipulato il contratto è effettivamente idonea a integrare i presupposti costitutivi della citata fattispecie. La Lega, pertanto, legittimamente, anche a seguito delle verifiche e dei controlli di sua competenza – e quindi dalla conoscenza acquisita della mancanza del potere rappresentativo -, non ha apposto il visto di esecutività al contratto, in quanto non avrebbe potuto attribuire efficacia ed esecutività a un contratto del quale era consapevole essere stato concluso da un soggetto non legittimato. Le conclusioni che precedono escludono che possa attribuirsi rilievo, in tali ipotesi, a un legittimo affidamento dello Spezia idoneo a incidere, secondo i reclamati, sulla stessa validità ed efficacia dell’atto per l’ordinamento sportivo. Il sistema di controlli di competenza della Lega calcio consente di ritenere che non si crei alcun legittimo affidamento in capo alla società sulla efficacia nell’ordinamento sportivo del contratto di trasferimento prima dell’adozione da parte di quest’ultima del visto di esecutività. Discorso differente può immaginarsi, sotto il profilo risarcitorio, nei rapporti tra le società, ma si tratta di profilo estraneo all’odierno giudizio.

 

DECISIONE C.F.A. –  SEZIONI UNITE:  DECISIONE N. 087CFA del 6 Luglio 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale (Sezione Tesseramenti), n. 41/TFN- ST/2019/2020 – Reg. Prot. 45/TFN-ST, pubblicata in data 20.2.2020

Impugnazione Istanza: Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A./A.S. Viterbese Castrense/Lega Italiana Calcio Professionistico

Massima: Confermata la decisione del TFN-ST che ha respinto il ricorso della società e confermato il provvedimento della Lega Italiana Calcio Professionistico che aveva respinto il trasferimento a titolo definitivo del calciatore, in quanto avvenuto in violazione dell’art. 95 NOIF il quale al secondo comma, così recita: Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società….Con riferimento al tesseramento presso il Montespaccato nel periodo 1.7.2019 - 12.7.2019, il Giudice di prime cure ha osservato che la prima parte del mese di Luglio segna, ai sensi dell’art. 47 NOIF, l'inizio di una nuova stagione sportiva e, dunque, è del tutto irrilevante il mancato inizio delle attività preparatorie al campionato da parte della società Montespaccato. Quanto ai tesseramenti avvenuti in data 12 Luglio 2019 e 9 Gennaio  2020, il Tribunale ha osservato che sia la normativa nazionale che la normativa internazionale non contemplano o disciplinano, neppure indirettamente, l'ipotesi del "tesseramento tecnico", né tale pratica è riscontrabile nella prassi. Del resto, la stessa FIFA, nel parere prodotto dall’Atalanta, dal quale emergerebbe l'irrilevanza, ai fini dell'applicabilità dell'art. 5.3 RSTP, del tesseramento di un giocatore all'esclusivo scopo di concederlo in prestito ad altra società, ha affermato che detta considerazione non è vincolante e pregiudicante per altri casi futuri. Appurata, dunque, l'inesistenza di un fondamento giuridico del cd. "tesseramento tecnico", il Tribunale ha evidenziato che, se è pur vero che i tesseramenti intervenuti in data 12 Luglio 2019 e 9 Gennaio  2020 hanno avuto una durata assolutamente limitata, non per questo gli stessi non debbono essere ritenuti validi e produttivi di effetti ai fini dell’art. 95, comma 2, NOIF. Con riferimento alla stagione sportiva, il Tribunale, richiamato il disposto dell'art. 47 NOIF, ha ritenuto priva di rilievo la tesi avanzata dall’Atalanta, secondo la quale l'inizio della stagione sportiva coinciderebbe con la prima partita ufficiale del campionato di riferimento. Secondo il Giudice di prime cure accogliere una diversa interpretazione significherebbe ammettere l'esistenza di diverse stagioni sportive a seconda dei campionati di riferimento…Appare opportuno passare preliminarmente in rassegna il quadro normativo di riferimento. L’art. 5.3 (che, a partire dal 1.3.2020, è diventato art. 5.4) del FIFA RSTP dispone che “I giocatori possono essere registrati con un massimo di tre squadre durante una stagione. Durante questo periodo, il giocatore può giocare solo partite ufficiali per due squadre”. L’art. 1.3 del FIFA RSTP dispone che: “a) Le seguenti disposizioni sono vincolanti a livello nazionale e devono essere incluse senza modifiche nel regolamento dell'associazione: articoli 2-8, 10, 11, 12bis, 18, 18bis, 18ter, 19 e 19bis”. La FIFA, al punto 3 della circolare n. 1673 del 28.5.2019, ha precisato che “La registrazione dei giocatori e la domanda sull'ammissibilità di questi giocatori a giocare partite ufficiali per le loro squadre rientrano nelle competenze di ciascuna federazione. Si deve prestare attenzione alle disposizioni contenute nel Regolamento che sono vincolanti a livello nazionale (cfr. Art. 1 comma 2 e 3 a) del Regolamento), Ai sensi dell'art. 1 par. 3 a) del Regolamento, le associazioni sono tenute, tra l'altro, a includere, senza modifiche, l'art. 5 par. 3 del Regolamento nei rispettivi regolamenti nazionali”. Così ricostruito il quadro normativo sovranazionale, si osserva che l’art. 5.3 del FIFA RSTP è stato integralmente trasposto nell’art. 95, comma 2, delle NOIF, ove è testualmente disposto: “Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società”. In merito alla ratio della previsione dei limiti massimi di tesseramento, le Sezioni Unite di questa  Corte hanno recentemente affermato che “la disposizione tende a tutelare i calciatori da una migrazione incontrollata tra plurime società sportive che finirebbe per compromettere anche la regolarità dei campionati” (in tal senso, decisione del 26.6.2020, n. 82/2019-2020). Più in particolare, si osserva che la previsione in esame sembra finalizzata a trovare un equilibrio tra il diritto alla libera circolazione dei giocatori e il principio di stabilità contrattuale che costituisce uno dei pilastri del regolamento ed è uno dei principi contenuti nel “Gentlemen's Agreement” firmato tra la FIFA / UEFA e la Commissione Europea nel Marzo 2001. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, il Collegio ritiene che non sussista alcuna discrasia tra la normativa FIFA e quella nazionale, sia con riferimento al c.d. tesseramento tecnico, sia con riferimento al concetto di effettività della stagione sportiva. Innanzitutto, la normativa nazionale ed internazionale applicabile ratione temporis non contemplano o disciplinano, neppure indirettamente, l’ipotesi del c.d. “tesseramento tecnico”. Non esiste, pertanto, alcuna previsione normativa a cui ancorare i concetti di estemporaneità e di strumentalità del tesseramento e, in assenza di detta disciplina, data l’indeterminatezza del concetto di durata, non risulta possibile, come correttamente evidenziato dal Tribunale Federale, attribuire carattere di neutralità ai trasferimenti c.d. "tecnici", pena la totale arbitrarietà non consentita nella scelta dei tesseramenti da prendere in considerazione. Non esiste neppure un'interpretazione nomofilattica chiarificatrice dei casi di c.d. tesseramenti tecnici, necessariamente tassativi, e dei limiti temporali per la relativa applicazione. Il precedente giurisprudenziale di questa Corte (decisione n. 87/CFA del 10.4.2019) richiamato dalla reclamante, non risulta conferente ai fini della soluzione di caso in esame, in quanto si riferisce ad un’ipotesi di tesseramento ritenuto giuridicamente “inefficace”, ove, invece, nel caso de qua, la reclamante assume che non possano computarsi ai fini dell’art. 95 NOIF tesseramenti perfettamente “efficaci”, ma giuridicamente “irrilevanti”, in quanto estemporanei e strumentali ad un successivo trasferimento. Per quanto concerne la normativa internazionale, la reclamante rappresenta che nell’art. 5.2 della nuova versione del FIFA RSTP, entrata in vigore nel Marzo 2020, vi è un richiamo espresso al c.d. “technical transfer” e, dunque, detto richiamo confermerebbe la tesi secondo cui i c.d. tesseramenti tecnici sarebbero riconosciuti a livello internazionale. L’esame della nuova previsione normativa conduce ad un risultato interpretativo opposto a quello indicato dalla reclamante. Innanzitutto, il rinvio al c.d. tesseramento tecnico è espressamente qualificato come eccezione prevista al solo ed unico fine di garantire la trasparenza in singole transazioni consecutive e, quindi, per obiettivi totalmente estranei alla questione in esame. Nessun rinvio né esplicito, né implicito al c.d. tesseramento tecnico si rinviene nel comma 4 del medesimo art. 5 (già comma 3 dell’art. 5), relativo alla disciplina dei limiti massimi dei tesseramenti. Dal combinato disposto di dette previsioni, si evince, dunque, che il legislatore sovranazionale abbia inteso dare un riconoscimento formale a detto tipo di tesseramento al solo ed esclusivo fine per il quale è richiamato nel comma 2 e non anche ai fini del comma 4, con conseguente irrilevanza di detta modifica normativa al fine della soluzione della questione in esame. Né appare utile il richiamo al parere FIFA del 5.1.2016, dal quale, secondo la reclamante, emergerebbe l’irrilevanza, ai fini dell’applicabilità dell’art. 5.3 RSTP, del tesseramento di un giocatore all’esclusivo scopo di concederlo in prestito ad altra società. Innanzitutto, la stessa FIFA ha evidenziato che le considerazioni ivi esposte, basate solo sulle informazioni fornite, sono meramente generiche e non vincolanti e pregiudicanti per altri casi futuri. In secondo luogo, detto parere si riferisce ad un caso diverso da quello in esame, in quanto si trattava del trasferimento di un giocatore tra squadre appartenenti a federazioni diverse, con stagioni sportive con differente inizio. Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi corretta la decisione del Tribunale Federale per aver affermato l’inesistenza di un fondamento giuridico del c.d. tesseramento tecnico e, per l’effetto, per aver considerato validi e produttivi di effetti i tesseramenti del calciatore …avvenuti in data 12 Luglio 2019 e 9 Gennaio  2020 presso l’Atalanta. In particolare, il tesseramento intervenuto in data 12 Luglio 2019 ha fatto sì che il calciatore … acquistasse lo status di calciatore professionista con l’assunzione di tutti i conseguenti diritti ed obblighi derivanti dal nuovo status, sia a carico del calciatore e sia a carico della società. Tale tesseramento ha, quindi, consentito all’Atalanta di cedere in prestito ad altra società professionistica (il Catanzaro) il giocatore. E’ evidente che detto tesseramento perfettamente valido ed efficace deve necessariamente essere computato ai fini dell’art. 95 NOIF. Analoghe considerazioni valgono con riferimento al tesseramento presso l’Atalanta in data 9 Gennaio  2020, che ha consentito a detta società di stipulare un nuovo contratto di cessione con la Viterbese, con tutte le relative conseguenze economiche. Come correttamente evidenziato dal Tribunale Federale, il medesimo risultato poteva essere ottenuto mediante il trasferimento diretto dal Catanzaro alla Viterbese, essendo tale facoltà espressamente prevista nel contratto stipulato tra il Catanzaro e l’Atalanta. La discrasia tra le disposizioni FIFA e le disposizioni endofederali non si rinviene nemmeno con riferimento al concetto di stagione sportiva, diversamente definita nel n. 9 del FIFA RSTP e nell’art. 43 NOIF. Come sopra detto, l’art. 1.3 del FIFA RSTP e la circolare n. 1673 del 28.5.2019 hanno disposto la vincolatività a livello nazionale ed il conseguente obbligo di recepimento senza modifiche dell’art. 5.3 del FIFA RSTP, che fissa in un massimo di numero tre le società sportive con cui il calciatore può tesserarsi nell’ambito della medesima stagione e di numero due le società sportive con cui lo stesso può disputare le gare ufficiali. Dette prescrizioni sono state esattamente ed integralmente recepite dall’art. 95 delle NOIF. Non può, invece, convenirsi con la tesi della reclamante secondo cui l’obbligo di recepimento riguarderebbe anche il concetto di stagione sportiva, così come definito nel n. 9 del FIFA RSTP. Detta definizione deve, infatti, ritenersi estranea al contenuto precettivo dell’art. 5.3, che investe unicamente il numero dei tesseramenti ed i limiti di utilizzabilità dei giocatori all’interno della medesima stagione. Tale soluzione esegetica trova conferma nella lettura del Commentario FIFA al RSTP, ove è espressamente evidenziato che la definizione di cui al n. 9, differente rispetto alla definizione "normale/abituale", secondo cui la stagione inizia il giorno seguente l’inizio della stagione precedente, è richiesta principalmente per l'applicazione del capitolo IV del regolamento (“Mantenimento della stabilità contrattuale tra professionisti e club”), ovvero per finalità del tutto estranee a quelle in esame. Se ne ricava, dunque, che, ai fini dell’art. 5.3 la definizione n. 9 del FIFA RSTP abbia esclusivamente natura generale e descrittiva, certamente derogabile. Un ulteriore elemento che conferma la legittimità della tesi per cui la definizione FIFA di stagione non sia vincolante e che spetta alle singole federazioni individuare l’arco temporale di riferimento della stagione sportiva, è dato proprio dalla modifica dell’art. 5.3 del FIFA RSTP invocata dalla reclamante, ove l’arco temporale del 1° Luglio - 30 Giugno è stato sostituito con la parola “stagione”. Il Collegio ritiene, infatti, che la ratio della modifica non sia stata, come vorrebbe la reclamante, quella di voler imporre il rinvio alla definizione di stagione di cui al n. 9 del FIFA RSTP, ma piuttosto proprio quella di voler prevedere un rinvio dinamico alla definizione di stagione sportiva prevista nelle differenti disposizioni federali. Le stagioni calcistiche delle diverse federazioni, infatti, differiscono in lunghezza e periodo dell'anno di riferimento. Alla previsione è stato, difatti, anche aggiunto un’ulteriore inciso, secondo cui, in deroga alla regola del limite massimo dei tesseramenti, un giocatore che simuove tra due squadre appartenenti a federazioni con stagioni sovrapposte (ovvero inizio della stagione in estate/autunno anziché inverno/primavera) può essere ammesso a giocare in partite ufficiali per una terza squadra durante la stagione in questione, a condizione che lo stesso abbia pienamente adempiuto agli obblighi contrattuali nei confronti dei club precedenti. Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene che, ai fini dell’art. 95, comma 2, NOIF, debba farsi riferimento alla definizione di stagione prevista dall’art. 47 NOIF. Nel caso in esame, dunque, il tesseramento del calciatore … presso il Montespaccato dal 1° Luglio al 12 Luglio 2019 rientra a tutti gli effetti nel computo dei limiti massimi di tesseramento previsti dall’art. 95, comma 2, NOIF. Si ritiene, infine, che non abbia alcuna valenza la modifica normativa dell’art. 95, comma 2, delle NOIF richiamata in udienza dalla reclamante, in quanto meramente chiarificatrice ed esplicativa di quanto già normativamente previsto.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 48/TFN del 01.07.2020

Impugnazione istanza: a seguito della richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. b CGS presentata dalla Corte Sportiva d’Appello FIGC in ordine alla validità del tesseramento del calciatore S.S.C. (n. 08.11.1985 - matr. FIGC 5904587) in favore della società SSDARL Città di Sestu C5 (matr. FIGC 945608),

Massima: E’ nullo l’ultimo tesseramento del calciatore avendo egli sottoscritto nella medesima stagione ben quattro tesseramenti e ciò in violazione dell’art. 95 comma 2 NOIF, giusto art. 5 co 3 del Regolamento Fifa…Il Tribunale … rileva…come il calciatore abbia, effettivamente, sottoscritto per la stagione sportiva 2019/20 ben quattro tesseramenti per quattro diverse società che, nell’ordine, appaiono essere Orchei Pevele Futsal Club militante nella prima categoria del campionato francese, la Toulon Elite partecipante al medesimo torneo, la SSD Petrarca Calcio a 5 laddove, nella sessione di mercato di dicembre, è stato trasferito alla SSDARL Città di Sestu. Orbene tale posizione, accertata nella sua completezza e non smentita da alcuna parte, effettivamente lede il principio di cui all’art. 95 comma 2 NOIF, laddove si cita come “Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre società diverse, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società” e, quindi, ogni limite ammesso.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 41/TFN del 20.02.2020

Decisione impugnata:

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentato dalla società Atalanta BC Spa (matr. FIGC 3580) avverso la decisione dell’Ufficio Tesseramento della Lega Pro di diniego al trasferimento a titolo definitivo in favore della società AS Viterbese Castrense Srl (matr. FIGC 937950) per il calciatore C.A. (n. 11.02.1997 – matr. FIGC 4620414),

Massima: Viene confermato il provvedimento della Lega Italiana Calcio Professionistico che aveva respinto il trasferimento a titolo definitivo del calciatore, in quanto avvenuto in violazione dell’art. 95 NOIF il quale al  secondo comma, così recita: Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società….La ratio della norma è, come riconosciuto dalla stessa Atalanta, quella di evitare uno scambio incontrollato di calciatori tra società diverse nell’ambito della medesima stagione sportiva, a tutela anche dello stesso calciatore. Ciò precisato, per ciò che concerne i tesseramenti relativi al Calciatore …, va evidenziato che non può condividersi l’assunto della ricorrente secondo la quale il tesseramento presso il Montespaccato nel periodo 1.7.2019 – 12.7.2019  sarebbe irrilevante,  in quanto in detto  periodo dell’anno le attività sportive delle  società  dilettantistiche sarebbero sospese per riprendere a fine Luglio. Come si vedrà meglio in seguito, la prima parte del mese di Luglio segna l’inizio di una nuova stagione sportiva. La circostanza che alcune società in detta parte della stagione sportiva, non abbiano ancora iniziato l’attività, non può avere influenza alcuna sulla validità ed efficacia dei tesseramenti in essere. In altri termini, la circostanza che dall’1.7.2019 al 12.7.2019, la società Montespaccato non avesse ancora iniziato le attività preparatorie al campionato, non consente di ritenere invalido ed inefficace il tesseramento del calciatore …presso la stessa società Montespaccato. Quanto ai tesseramenti avvenuti in data 12 Luglio 2019 e 9 gennaio 2020 presso l’Atalanta, la ricorrente ritiene detti tesseramenti del tutto irrilevanti, definendoli “tesseramenti tecnici”, in quanto strumentali al contestuale trasferimento del calciatore presso un’altra società sportiva (nel primo caso il Catanzaro, nel secondo la Viterbese). Sul punto, occorre rilevare che sia la normativa nazionale e sia la normativa internazionale, citata dalla stessa ricorrente, non contempla o disciplina, neppure indirettamente, l’ipotesi del “tesseramento tecnico”. Né tale pratica è riscontrabile nella prassi. Del resto, la stessa FIFA, nel parere prodotto dalla ricorrente, dal quale emergerebbe l’irrilevanza, ai fini dell’applicabilità dell’art. 5.3 RSTP, del tesseramento di un giocatore all’esclusivo scopo di concederlo in prestito ad altra società, afferma che detta considerazione non è vincolante e pregiudicante per altri casi futuri. Appurata, dunque, l’inesistenza di un fondamento giuridico del cd. “tesseramento tecnico”, va evidenziato che, se è pur vero che i suddetti tesseramenti hanno avuto una durata assolutamente limitata, non per questo gli stessi non debbano essere ritenuti validi e produttivi di effetti. Il tesseramento presso l’Atalanta, intervenuto in data 12 Luglio 2019, ha fatto sì che il calciatore … acquistasse lo status di calciatore professionista con l’assunzione di tutti i conseguenti diritti ed obblighi derivanti dal nuovo status, sia a carico del calciatore e sia a carico della società. Tale tesseramento, ha, inoltre, consentito alla Atalanta di cedere in prestito il calciatore ad altra società professionistica (il Catanzaro), cessione che, quantomeno da un punto di vista patrimoniale, non può non essere produttiva di effetti. Analogo discorso deve farsi in ordine al trasferimento del 9 gennaio 2020 del calciatore … dal Catanzaro in favore della medesima Atalanta, che secondo la ricorrente sarebbe avvenuto al solo scopo di consentire alla stessa di trasferire il calciatore alla Viterbese. Il suddetto trasferimento, invero, ha permesso all’Atalanta di stipulare un nuovo contratto di cessione con la Viterbese, con tutte le relative conseguenza anche in termini economici per la stessa Atalanta, laddove il medesimo risultato poteva essere ottenuto tramite il trasferimento diretto dal Catanzaro alla Viterbese, essendo tale facoltà espressamente prevista nel contratto stipulato tra il Catanzaro e l’Atalanta. In definitiva, deve ritenersi che i trasferimenti de quibus, pur se di durata limitata, non possono non aver avuto effetti diversi ed ulteriori rispetto al mero passaggio del calciatore tra società diverse. A ciò si aggiunga che anche il riferimento alla durata non può essere considerato elemento idoneo a giustificare il mancato computo di un tesseramento ex art. 95 NOIF. Nel caso di specie, uno dei trasferimenti è avvenuto in pari data al tesseramento del calciatore presso l’Atalanta, l’altro trasferimento è avvenuto il giorno successivo al tesseramento presso la medesima Atalanta. È evidente che utilizzare la durata quale elemento idoneo ai fini suddetti determinerebbe una arbitrarietà assolutamente non consentita nella scelta dei tesseramenti da prendere in considerazione. In definitiva, dei trasferimenti indicati dall’Atalanta nel proprio ricorso occorre tener conto ai fini dell’applicabilità dell’art. 95 NOIF. Rebus sic stantibus! Attribuire, in altri termini, carattere di neutralità ai trasferimenti definiti dalla ricorrente “tecnici”, significherebbe consentire alle società di aggirare i limiti posti dalla normativa vigente al trasferimento dei calciatori per il soddisfacimento di propri interessi, generalmente di natura patrimoniale. Tale conclusione, del resto, trova conferma nella decisione della Corte Federale di Appello citata dalla ricorrente, secondo la quale affinché un tesseramento possa costituire un limite all’attività calcistica, occorre che lo stesso sia non solo valido, ma anche efficace sotto il profilo della concreta possibilità per il calciatore di svolgere tale attività (la Corte, in particolare, nell’accogliere l’impugnazione, aveva ritenuto inefficace il tesseramento in quanto l’impossibilità di svolgere l’attività derivava da cause non imputabili al calciatore).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 18/TFN del 9.10.2019

Decisione impugnata: Provvedimento di diniego del trasferimento a titolo temporaneo del calciatore F.O.G. (n. 17.1.2001 – matr. FIGC 5608239) dalla società AS Livorno Calcio Srl (matr.FIGC 80895) emesso dal CR Toscana – LND perché già in prestito alla società SSDARL Aglianese Calcio 1923 (matr. FIGC 917375),

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 89, comma 1 lett. a, CGS con richiesta di misure cautelari ex art. 96 CGS, proposto dalla società USD Colligiana (matr. FIGC 71390) / F.O.G. - AS Livorno Calcio Srl - SSDARL Aglianese Calcio 1923

Massima: … il disposto di cui all’art. 101 comma 8 delle NOIF consente espressamente che (fermo restando il disposto di cui all’art. 95 comma 2)  un calciatore “giovane di serie”, dopo un precedente trasferimento temporaneo, venga nuovamente trasferito, con il consenso della originaria società cedente, sempre a titolo temporaneo, “nello stesso periodo della campagna trasferimenti”. Quindi, la norma riconosce il diritto al doppio trasferimento del giovane di serie nello stesso periodo della campagna di trasferimenti, ma se si segue letteralmente il disposto dell’art. 101 comma 8, sarebbe necessario che il secondo trasferimento a titolo temporaneo avvenisse con “l’espresso consenso dell’originaria società cedente”: quindi nei casi come quello in esame, la lista di trasferimento dovrebbe vedere come parti la società prima cessionaria e la società seconda cessionaria, mentre la originaria società cedente dovrebbe esprimere “espresso consenso” (ma in tal caso il calciatore non sarebbe più “giovane di serie”, ed avrebbe lo status di dilettante), contrariamente a quanto è avvenuto nel caso in ispecie, dove la lista è stata formata dal Livorno Calcio Srl, come società cedente, e dalla USD Colligiana come nuova cessionaria a titolo temporaneo, mentre la società Aglianese Calcio è intervenuta come prestatrice del consenso. Pertanto, per riconoscere il “Diritto al Doppio Trasferimento” di cui all’art. 101 comma 8, tenendo conto delle difficoltà “telematiche” indicate dal Comitato Regionale Toscana, non vi è, allo stato, altra possibilità di quella prescelta dalle tre società interessate: un unico modulo di lista, dove il Livorno è la società cedente del “giovane di serie” e la Colligiana la nuova cessionaria, con il consenso apposto in calce all’atto dalla società Aglianese. Per ovviare all’ostacolo telematico, che vede la società Aglianese ancora come titolare del primo trasferimento a titolo temporaneo, o si opera una “forzatura” del sistema (ove possibile) oppure occorre un intervento “giudiziario” che dichiari legittimo il doppio trasferimento così come effettuato nella fattispecie. A tale conclusione deve pervenirsi, a parere dell’adito Tribunale, per garantire la concreta “fruibilità” del diritto previsto dall’art. 101 comma 8 NOIF, nello stesso periodo della campagna tesseramenti, considerando il sostanziale accordo di tutte le parti. Tuttavia, la soluzione “giudiziaria” non può eliminare il danno sostanziale subito dal calciatore e dalla società Colligiana per il tempo ormai trascorso senza possibilità di utilizzazione del calciatore medesimo. “De jure condendo” va detto che sarebbe auspicabile trovare una soluzione o sul piano telematico (ove possibile) o sul piano della disciplina dell’esecuzione dei trasferimenti a titolo temporaneo di Giovani di Serie, avvenuti e risolti nel primo periodo estivo di mercato, esecuzione ora prevista per il mese di gennaio dell’anno successivo…P.Q.M.Il Tribunale..accoglie il reclamo presentato dalla società USD Colligiana e dichiara legittimo il tesseramento temporaneo del calciatore in favore della reclamante USD Colligiana, con effetto dal ricevimento della lista di trasferimento trasmessa al competente Comitato.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV: DECISIONE N. 87CFA DEL  10/04/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM UFF 079 IV SEZ DEL 20 03 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 13/TFN – ST dell’1.2.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL CALC. E.A.AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO EX ART. 30, COMMA 18 LETT. A) C.G.S. PER IL MANCATO TRASFERIMENTO DALLA SOCIETÀ USD VIGOR CARPENETO 1922 ALLA SOCIETA’ ASD VILLAFRANCA VR EX ART. 95 NOIF

Massima: Accolto il ricorso del calciatore e per l’effetto dichiarato validato il tesseramento non trattandosi di quarto tesseramento posto in violazione dell’art. 95 NOIF…nel caso in esame, risultava pacifico dalla documentazione federale in atti, che nella stagione sportiva 2018/2019 il sig. …., tesserato inizialmente per la AC Reggiana 1919 S.p.A. e svincolato in data 24.7.2018, era stato, poi, tesserato, in data 27.7.2018, per la Levico Terme USD ed in data 13.9.2018 era transitato alla USD Vigor Carpaneto ed aveva presentato, infine, richiesta di ulteriore trasferimento alla ASD Villafranca VR in data 1.12.2018…Nella valutazione della fattispecie in relazione al dettato normativo non può essere, infatti, condivisa la preminente rilevanza data, dal giudice di prime cure, al dato letterale della prima parte del richiamato art. 95 NOIF, senza procedere al completo esame della norma. E' d'uopo richiamare in questa sede il disposto dell'art.12 delle disp. prel. c.c., che così recita: “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore". Tale disposizione obbliga l'interprete a non fermarsi al contenuto letterale della norma esaminata, ma a procedere all'interpretazione “logica” della stessa. Una corretta lettura logico-sistematica della disposizione in oggetto (2° comma dell'art. 95 NOIF) conduce a ritenere che il numero dei tesseramenti considerati deve essere valutato sotto il profilo della effettività, nel senso che, affinchè un tesseramento possa costituire un limite all'attività calcistica, occorre che lo stesso sia non solo valido, ma anche efficace sotto il profilo della concreta possibilità per il calciatore di svolgere tale attività. Nel caso di specie, tale non può essere considerato il tesseramento del calciatore … con la AC Reggiana, in quanto, per fatto non imputabile al calciatore, esso non ha prodotto alcun effetto nella stagione sportiva in corso. Appare palese, quindi, che il calciatore … ben può essere tesserato con la ASD Villafranca, fermo restando il divieto per lo stesso di giocare con tale ultima società qualora abbia già disputato gare ufficiali con le due precedenti società con le quali è stato tesserato nella corrente stagione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/FTN del 1 Febbraio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.12/FTN del 21 Gennaio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: – RICORSO AVVERSO IL MANCATO TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ ASD VILLAFRANCA VR, PER CONTRASTO CON L’ART. 95 NOIF);

Impugnazione istanza: E.A. (CALCIATORE – MATR. FIGC 5152481 – 3.06.1999) – USD VIGOR CARPANETO 1922 – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS

Massima: Confermato il provvedimento del Dipartimento Interregionale, con il quale era stato bloccato il trasferimento del calciatore in quanto, essendo questo il quarto tesseramento nel corso della corrente stagione, è da considerarsi in violazione dell’art. 95 NOIF… nel caso in esame risulta pacifico dalla documentazione federale in atti, che nella stagione sportiva 2018/2019 l’Errera, tesserato inizialmente per la AC Reggiana 1919 Spa e svincolato in data 24/07/2018, in data 27/07/2018 è stato tesserato per la Levico TERME USD ed in data 13/09/2018 è transitato alla USD Vigor Carpaneto, presentando, infine, richiesta di ulteriore trasferimento alla ASD Villafranca VR in data 1/12/2018. Sono quindi tre società per le quali il calciatore nel corso della stagione sportiva ha effettuato un nuovo tesseramento allorquando è stata presentata nuova richiesta in favore della ASD Villafranca (VR), richiesta non accettata dalla proceduta informatica in essere e disposta dalla FIGC. Sul punto devesi osservare che, essendo veritiera la circostanza che tutti i tesserati della società AC Reggiana in data 24/07/2018 sono stati svincolati con provvedimento del Commissario Straordinario della FIGC, da tale data - così come dettato dalla normativa vigente – ha effetto detto provvedimento, mentre la stagione sportiva 2018/2019 ha avuto inizio dalla data 1/07/2018 e terminerà in data 30/06/2019. Nel presente caso il calciatore …essendo stato già tesserato per la AC Reggiana anche nella stagione sportiva precedente (2017/2018) con vincolo pluriennale, nei primi giorni della stagione in corso deve essere considerato a tutti gli effetti nell’organico della predetta società, quindi sino all’avvenuto svincolo del 24/07/2018. ..È comunque giurisprudenza di carattere costante di questo Tribunale, considerare preminente, nell’esame delle questioni sottoposte al suo giudizio, il tenore letterale delle norme e di uniformare le proprie decisioni a quest’ultimo. L’art. 95, 2° comma NOIF recita testualmente che il “calciatore nella stessa stagione sportiva può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società appartenenti alle Leghe, ma potrà giocare in gare ufficiali di prima squadra solo per due delle predette società”, ponendo quindi due limiti ben precisi ovvero che le società non possano essere più di tre e (successivamente) comunque non può partecipare a gare ufficiali che con due delle stesse.

 

 

 

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