Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione dell’ 8 Settembre 2003 n. 14 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 28/D - Riunione del 16.4.2003

Impugnazione - istanza: Reclamo del calciatore D’.I.P.G. avverso l’invalidità del contratto economico depositato il 26.2.2003 con il Taranto Calcio ed il deferimento alla Commissione Disciplinare per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S

.Massima: La mancanza della data sul contratto economico del calciatore professionista non è motivo di nullità, in quanto, tra i requisiti previsti dall’art. 2 dell’Accordo Collettivo non è prevista a pena di nullità, la data di stipulazione.

Massima: Il contratto economico del calciatore professionista deve essere depositato presso la Lega entro il termine di 60 giorni previsto dall’art. 3, comma primo, dell’Accordo, in mancanza il contratto deve considerarsi non produttivo di effetto alcuno.

Massima: In assenza di prove certe della falsità della data, deve ritenersi che il contratto economico depositato dal calciatore presso la Lega Professionisti è stato sottoscritto nella data indicata e, di conseguenza, essendo il deposito avvenuto entro 60 giorni è tempestivo, pienamente valido ed efficace tra le parti.

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