Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 15/TFNT del 11 Ottobre 2021 (motivazioni) 

Decisione impugnata:  Al fine di accertare e dichiarare nullo e privo di effetti il tesseramento della stessa in favore della società ACD Imolese FM (matr. FIGC 911028)

Impugnazione Istanza: Ricorso  ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS - FIGC proposto dai sigg.ri A.F. e S.G., genitori della calciatrice minore A.F. (n. 23.11.2004 - matr. FIGC 2.695.779)

Massima:…..in merito alle contestazioni di presunta illegittimità del tesseramento pluriennale di un soggetto minore, questo Tribunale, nella valutazione di un caso similare, ha già espressamente osservato come “la nuova versione dell’art. 39 NOIF impone l’obbligo di sottoscrizione del Tesseramento per entrambi i genitori del calciatore minorenne, adeguandosi quindi alle disposizioni in materia, contenute nel codice civile e nelle leggi collegate e conseguenti, che ravvisano l’obbligatorietà dell’assenso o consenso, di entrambi i responsabili genitoriali per gli atti di non ordinaria amministrazione, quali ad esempio […] la scelta dell’attività sportiva” (Decisione 15/TFNST 2019/2020).

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 6/TFNT del 3 Settembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Provvedimento per ottenere l'annullamento del tesseramento della calciatrice minorenne per mancata sottoscrizione del modulo di tesseramento da parte della madre.

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS - FIGC della calciatrice M.O. (n. 18.11.2004 – matr. FIGC 6.974.361) contro la società ASD UP Comunale Tavagnacco (matr. FIGC 77830)

Massima: Accolto il ricorso proposto  dai genitori della calciatrice minorenne e per l’effetto annullato il tesseramento pluriennale in favore della società, a far data dalla presentazione del ricorso e ciò per la mancata sottoscrizione della scheda di tesseramento da parte di entrambi i genitori, infatti,…. la nuova versione dell’art. 39 NOIF impone l’obbligo di sottoscrizione della scheda di Tesseramento Pluriennale per entrambi i genitori del calciatore minorenne, adeguandosi quindi alle disposizioni in materia, contenute nel codice civile e nelle leggi collegate e conseguenti, che ravvisano l’obbligatorietà dell’assenso o consenso, di entrambi i responsabili genitoriali per gli atti di non ordinaria amministrazione, quali ad esempio, la richiesta di passaporto o carta di identità valida per l’espatrio ovvero l’iscrizione ad un corso extrascolastico culturale o sportivo, la scelta stessa dell’attività sportiva. Questioni, tutte, che vanno decise di comune accordo tra gli esercenti la responsabilità genitoriale. Inconcepibile, quindi, che la sottoscrizione della scheda di tesseramento con vincolo pluriennale, a favore di Società Calcistica, Dilettantistica o di Serie, possa sottrarsi all’obbligo della firma congiunta dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, salvo l’esistenza di eventuali limiti alla medesima responsabilità, disposti preventivamente e tassativamente dall’Autorità Giudiziaria competente. Il tesseramento pluriennale della calciatrice minorenne …. è pertanto nullo e privo di effetti nella stagione sportiva 2020/2021, a far data dalla presentazione del ricorso, conservando ogni efficacia, anche per tacito assenso delle parti interessate, il tesseramento annuale e le attività svolte nella stagione precedente e fino alla presentazione del ricorso.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 9/C Riunione del 29 settembre 2005 n. 6 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 17/D del 20.1.2005

Impugnazione - istanza: Appello della Solbiatese Arno Calcio S.r.l. avverso la declaratoria di nullità del tesseramento del calciatore G.C. in favore della stessa reclamante

Massima: L’art. 39 comma 2 N.O.I.F. prevede che la richiesta di tesseramento di calciatore minore deve essere sottoscritta anche dall’esercente la potestà genitoriale. Orbene quando dagli atti risulta che la lista di trasferimento è manchevole del tutto la firma della madre esercente la potestà genitoriale del calciatore il vincolo del calciatore con la società è stato giustamente annullato dalla Commissione Tesseramenti.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/Cf del 4 Agosto 2004.n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Richiesta della commissione disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto L.N.D. di interpretazione dell’art. 39 delle N.O.I.F.

Interpretazione: L’art. 39 delle N.O.I.F., dispone che la richiesta di tesseramento debba essere sottoscritta dal calciatore “e, nel caso di minori, anche dall’esercente la potestà genitoriale”. La prassi applicativa della disposizione è stata nel senso che i moduli di tesseramento e dei contratti professionistici di calciatori minori di età debbano essere sottoscritti da entrambi i genitori. La relativa fonte è costituita dalla circolare del Segretario Federale del 7 novembre 1988 che pone in rilievo che “il vincolo (da tesseramento o da contratto) che grava sul calciatore rappresenta pur sempre una limitazione di libertà, come tale certamente ascrivibile alla straordinaria amministrazione, e la constatazione che quel vincolo impone anche nei più ampi concetti di affidamento, educazione e disciplina del figlio, certamente estranei alla natura patrimoniale dell’ordinaria amministrazione.”

Interpretazione: L’art. 39 delle N.O.I.F., dispone che la richiesta di tesseramento debba provenire “anche dall’esercente la potestà genitoriale”. Ora, l’individuazione di questa categoria di soggetti giuridici non può che essere affidata al diritto comune ed in particolare all’art. 316 c.c. (intitolato “ Esercizio della potestà dei genitori”), il cui secondo comma prevede che “ la potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori”. A questa stregua, l’uso da parte del legislatore federale al singolare dell’espressione “esercente la potestà genitoriale” deve essere correlazionata con gli artt. 316 e 320 c.c. L’art. 320 c.c. prevede che solo gli atti di ordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possano essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore. Tutti gli altri atti vanno, in simmetrica coerenza con la regola dell’esercizio congiunto della potestà genitoriale posta dall’art. 316 c.c. citato, posti in essere congiuntamente da entrambi i genitori. Ora, il tesseramento di un calciatore implica una serie di effetti giuridici di sicura rilevanza per l’atleta, sia in termini di esecuzione di prestazioni sportive, sia in termini di individuazione del soggetto a cui favore renderle, sia in termini di modalità e garanzie dei successivi trasferimenti o tesseramenti. Ed inoltre, il tesseramento comporta una sorta di scelta esistenziale per il minore, nel senso che la destinazione di una quota significativa delle sue energie e del suo tempo ad una attività sportiva determina il rischio di un suo possibile disimpegno scolastico e legittima, anzi rende doveroso, il concorso della volontà di entrambi i genitori, nell’irrinunciabile esercizio della propria potestà. Questo basta per dire che, certamente, il tesseramento esula dalla categoria di atti per i quali è possibile una rappresentanza disgiunta dei genitori e rientra in quella più ampia e comprensiva di atti incidenti tanto sul patrimonio (nel senso civilistico di aggregazione di posizioni giuridiche attive e passive), quanto sulla persona del minore, per il valido compimento dei quali è necessario il concorso della volontà di entrambi i genitori, da palesarsi attraverso la sottoscrizione congiunta della relativa richiesta.

Interpretazione: La giurisprudenza della C.A.F. è nel senso che costituisce causa di nullità del tesseramento del calciatore minore di età la circostanza che la relativa richiesta non sia stata sottoscritta da entrambi i genitori, (cfr. C.A.F. 14.10.1999 in Com. Uff. n. 9/C).Interpretazione: La richiesta di tesseramento di calciatori minori d’età deve essere sottoscritta da entrambi i genitori.

Interpretazione: Assume carattere straordinario l’ipotesi di esercizio disgiunto della potestà genitoriale, che consegue unicamente alla designazione, da parte del giudice ed in relazione a questioni di particolare importanza, del genitore titolare del potere di decisione nel singolo caso. Ciò comporta, che ad un tesseramento sottoscritto da uno solo dei genitori potrebbe validamente pervenirsi solo ove ricorresse il caso di contrasto descritto e disciplinato dagli artt. 316 c.c. e seguenti e non nella fisiologia dei rapporti tra i genitori e tra di essi ed i figli.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/C Riunione del 20 luglio 2000 n. 11 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 27/D - Riunione del 30.3.2000

Impugnazione - istanza:Appello della sig.ra Z.G. avverso la declaratoria di convalida del tesseramento del figlio minore M.E. in favore del G.S. Quarticciolo Lazio.

Massima: La patria potestà consiste nel dovere di sostituzione in tutti gli atti dichiarativi del minore e comprende quelli a lui utili e che egli compirebbe se fosse capace. In ossequio a tale principio, il Legislatore Sportivo ha disposto che la richiesta di tesseramento in favore del minore debba essere sottoscritta dall’esercente la “potestà genitoriale” ed è ius receptum che tale potestà venga esercitata da entrambi i genitori.

Massima: La nullità del tesseramento del calciatore minorenne deve essere impugnata da entrambi i genitori, firmatari del tesseramento, i quali devono concordemente esprimere la volontà di inficiare l’atto ed ottenere, quindi, la nullità del tesseramento del figlio minore.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 9/C Riunione del 14 ottobre 1999 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 27/D - Riunione del 6.5.1999

Impugnazione - istanza:Appello della P.S.F. Sant’Elena avverso la declaratoria di annullamento del tesseramento del calciatore M.S..

Massima: Le richieste di tesseramento di calciatori minori debbono essere sottoscritte, per consenso, da entrambi i genitori esercenti la patria podestà, secondo il disposto della Circolare F.I.G.C. 7 novembre 1988, che ha impartito disposizioni agli uffici periferici sulla obbligatorietà delle firme di entrambi gli esercenti la potestà genitoriale per i moduli di tesseramento dei calciatori minorenni. Tale Circolare, che interpreta inequivocabilmente il disposto dell'art. 39, comma 2° delle N.O.I.F., pur non essendo fonte normativa primaria è comunque una disposizione dell'Ordinamento sportivo, che per la sua autonomia e specialità prevale sull'Ordinamento generale e vincola tutti i soggetti federali.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 9/C Riunione del 26 novembre 1998 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 91/D - Riunione dell'8.10.1998

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Pro Cisterna avverso la declaratoria di annullamento del tesseramento del calciatore V.E.

Massima: L'art. 39 N.O.I.F. nel fare riferimento alla "potestà genitoriale" comporta un vincolo limitativo all'assunzione di obbligazioni di carattere generale del minore e, quindi, è necessario il consenso congiunto di entrambi i genitori per la scelta dell'indirizzo sportivo e della società cui il minore intende appartenere. La disposizione in esame è stata integrata dalla circolare della FI.G.C. del novembre 1998, che ha confermato tale indirizzo giurisprudenziale, avendo impartito disposizioni sull'obbligatorietà delle firme di entrambi i genitori. La falsità della firma di uno di costoro è equiparata alla mancanza della sua volontà e di conseguenza come non apposta. A nulla rileva poi eccepire la buona fede della società.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 26/C - Riunione del 16 aprile 1998 - n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 24/D - Riunione del 19.2.1998

Impugnazione - istanza: Appello del G.S. Caldine avverso la declaratoria di annullamento del tesseramento del calciatore L.F.D’A. ed il deferimento a proprio carico.

Massima: L'art. 29 N.O.I.F. nel fare riferimento alla "potestà genitoriale" comporta un vincolo limitativo all'assunzione di obbligazioni di carattere generale del minore e, quindi, è necessario il consenso congiunto di entrambi i genitori per la scelta dell'indirizzo sportivo e della società cui il minore intende appartenere. La disposizione in esame è stata integrata dalla circolare della F.I.G.C. del 2 novembre 1988, che ha confermato tale indirizzo giurisprudenziale, avendo impartito disposizioni sull'obbligatorietà delle firme di entrambi i genitori. La falsità della firma di uno di costoro è equiparata alla mancanza della sua volontà e di conseguenza come non apposta. A nulla rileva poi eccepire in questa sede la buona fede della società, come è stato opposto dalla reclamante, perché al giudice del tesseramento nel caso in esame era demandato il compito di accertare la regolarità formale dell'atto. Essa potrà essere valutata, positivamente o negativamente, nel giudizio disciplinare cui è stata rinviata la società.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 20/C Riunione del 13 febbraio 1997 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti -Com. Uff. n. 13/D - Riunioni del 29/30.11.1996

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Marconi avverso la declaratoria di annullamento del tesseramento del calciatore minorenne D’A.F. e il deferimento disposto a proprio carico.

Massima: Per il tesseramento di un calciatore minorenne è posta a disposizione delle parti interessate una modulistica (dalla quale non può prescindersi) e che vincola le parti stesse al suo uso, pena la irregolarità dell' operazione la quale postula, oltre alla firma del tesserando, quella di entrambi i genitori. Per quanto non espressamente previsto, deve ritenersi che la sottoscrizione degli esercenti la patria potestà debba essere contestuale (impegnando entrambi) non solo con quella del figlio, ma anche fra l'uno e l’altro degli esercenti stessi. Ciò che le parti intendono raggiungere, difatti, è un accordo plurimo, il quale, in mancanza di tale contestualità, da luogo ad una richiesta di tesseramento che, formata in tempi diversi, risulta espressione di una volontà sopravvenuta in modo anomalo e che può prestarsi a fini diversi da quelli propri del tesseramento così disciplinato (nel caso di specie la società appellante ammette di aver consegnato la lista al tesserando, il quale, avendola poi riconsegnata con la sottoscrizione clamorosamente apocrifa della madre - come si evince dalle scritture di comparazione in atti - definitivamente convince della non contestualità oltre che della apocrifa, della formazione del documento. Pertanto, la decisione della Commissione Tesseramenti sulla irregolarità della richiesta di tesseramento in questione è corretta e va confermata).

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 1/C Riunione del 6 luglio 1995 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 20/D- Riunioni del 10/11.3.1995

Impugnazione - istanza: Appello della Sport Staggia Senese avverso il deferimento disposto dalla Commissione Tesseramenti in relazione alla declaratoria di annullamento del trasferimento a titolo temporaneo del calciatore M.V. dalla A.S. Lucchese Libertas ad essa reclamante.

Massima: La Commissione Tesseramenti dichiara la nullità del trasferimento del calciatore minore, quando è provato che non è sottoscritto né dal minore, né dai genitori. A ciò consegue il deferimento di entrambe le società ai competenti organi disciplinati, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S.

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