Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 35/TFNT del 13 Marzo 2023 (motivazioni)

Decisione impugnata: Provvedimento di revoca del tesseramento del calciatore emesso dal Comitato Regionale Lombardia – LND in data 20 gennaio 2023

Impugnazione Istanza: Ricorso ex  ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal sig. D.L.L. (8.05.1991 - matr. 3947171)

Massima: Accolto il ricorso del calciatore e per l’effetto annullato il provvedimento del CR con il quale era stato revocato il tesseramento - sul presupposto di aver sottoscritto prima il tesseramento come calciatore e poi iscrittosi nell’Albo dei Tecnici con la qualifica di allenatore UEFA C tesserato come collaboratore del settore giovanile sempre per la medesima società – in quanto è regolare il tesseramento come calciatore essendo stato sottoscritto prima di iscriversi all’Albo…Il Collegio ritiene di non poter condividere tale interpretazione resa dal Segretario del Settore Tecnico e fatta propria dal CR Lombardia – LND con il provvedimento di revoca del tesseramento da calciatore non professionista del sig. …., in quanto il complesso delle norme regolamentari che disciplinano, in particolare, il tesseramento di un calciatore/tecnico, è evidentemente orientato al rispetto dei principi statutari – di cui all’art. 2, comma 3, dello Statuto FIGC – tesi a facilitare l’attività agonistica di coloro che risultano abilitati come tecnici e iscritti nell’apposito ruolo presso il Settore Tecnico, con la sola limitazione consistente nell’evitare che possano verificarsi ipotesi di “conflitto di interessi” per il tramite di tesseramenti contemporanei per società diverse o anche tesseramenti successivi per società diverse nell’ambito della medesima stagione sportiva, ma in qualità di tecnico attivo. La natura giuridica che discende dal provvedimento di revoca oggetto del presente giudizio rinvia espressamente all’art. 40, comma 2, delle NOIF, che disciplina le limitazioni del tesseramento di calciatori e calciatrici. Infatti, tale disposizione prevede espressamente che “Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori/calciatrici solo per la società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori/calciatrici per qualsiasi società”.  Analogamente, l’art. 38 delle NOIF, nel disciplinare il tesseramento dei tecnici, prevede, al comma 4, che “ Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici...non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società”. Pertanto, in ragione di tali disposizioni normative, il “tecnico” non può tesserarsi nell’ambito della stessa stagione sportiva per più di una società, mentre il calciatore/tecnico può svolgere entrambe tali attività purché in favore della medesima società sportiva; e può anche tesserarsi, nella medesima stagione sportiva, per altra Società, ma limitatamente alle prestazioni di “calciatore dilettante” e a condizione che, al momento di tale nuovo tesseramento, non svolga più alcuna funzione di tecnico. Questa corretta interpretazione trova, altresì, il suo conforto anche nell’assetto normativo previsto dal Regolamento del Settore Tecnico, in particolare a seguito della modifica apportata alla Parte II dal Consiglio Federale, nella seduta del 25 novembre 2021 (C.U. n. 126/A del 30 novembre 2021). Nello specifico, l’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all’art. 18, comma 3, del medesimo Regolamento, disciplina la “sospensione volontaria” dall’Albo del Settore Tecnico (ipotesi ricorrente nel caso all’esame di questo Tribunale), prevedendo espressamente che “I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di inserimento nel Ruolo dei Sospesi volontari precisando la natura della nuova attività. La sospensione non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna società, intenda svolgere attività di calciatore”. Con l’ulteriore precisazione che “I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall’iscrizione all’Albo del Settore Tecnico (comma 2)”. Inoltre, l’art. 36 del Regolamento del Settore Tecnico, nel disciplinare l’attività dei tecnici quali calciatori, al comma 2 dispone che “Le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società”, con la precisazione che gli allenatori “tesserati quali calciatori dilettanti, possono ottenere lo svincolo secondo le Norme Organizzative Interne della FIGC”. Dal complesso quadro regolamentare appare evidente, quindi, come il calciatore/tecnico possa tesserarsi con la duplice funzione, nella medesima stagione sportiva, per la stessa società sportiva; essendo, invece, preclusa l’espletamento della sola attività di tecnico, nella stessa stagione sportiva, per più di una società sportiva. Diversamente, il calciatore/tecnico che non svolga più il ruolo di tecnico (essendosi, nel frattempo, anche sospeso dall’iscrizione all’Albo del settore tecnico) può tesserarsi, come calciatore, con altra società sportiva, nell’ambito della medesima stagione sportiva. Nel caso di specie, appare evidente, dalla documentazione acquisita in atti, come il sig. …., al momento della sottoscrizione del tesseramento da calciatore non professionista (n. …) con la Società Pol. Ciliverghe Mazzano, fosse perfettamente legittimato a farlo, in quanto in primis sospeso dall’Albo dei Tecnici presso il Settore Tecnico FIGC – e quindi inibito a svolgere qualsiasi funzione e/o attività di natura tecnica presso qualsiasi società sportiva – e inoltre, trovandosi libero da qualsiasi vincolo di tesseramento precedentemente sottoscritto, atteso che, nella corrente stagione sportiva, la Società FC Verbano Calcio aveva provveduto, in data 14 dicembre 2022, ad inserirlo nella lista di svincolo.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/FTN del 31 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.20/FTN del 23 Aprile 2019 (dispositivo)

Impugnazione istanza: RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE MILANO C/O CR LOMBARDIA – LND IN ORDINE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE B.M. (N. 5.8.1996 – MATR. FIGC 4611605) PER LA SOCIETÀ ASD OSAL NOVATE.

Massima:.. il Tribunale … osserva che la norma richiamata (art. 40 co. 1 NOIF) che contiene il divieto per allenatori ed arbitri di tesserarsi come calciatori, non ha come unica ratio quella di opporsi all’elusione delle norme che disciplinano gli svincoli dei calciatori dilettanti e comunque il divieto in essa è tassativamente espresso salvo deroghe specifiche che nel caso di specie non emergono. Peraltro, il calciatore, in ragione di quanto dichiarato e documentato dalla Società reclamante, avrebbe arbitrato nella stessa stagione l’incontro Novatese – Ador Bollate, svoltosi in data 7 Ottobre 2018, valevole per la quinta giornata dello stesso campionato (gir. Q), determinando un palese conflitto di interessi. L’AIA da parte Sua, puntualmente, con comunicazione del 18 Aprile 2019, certifica che il signor …. nato il 5 agosto 1996, è stato Loro associato dal 11 Aprile 2017 al 24 Dicembre 2018, data in cui avrebbe spontaneamente rassegnato le proprie dimissioni…P.Q.M….Il Tribunale …dichiara nullo e privo di effetti ab origine il tesseramento del calciatore

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/FTN del 31 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.19/FTN del 4 Aprile 2019 (dispositivo)

Impugnazione istanza: RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MILANO C/O CR LOMBARDIA – LND IN ORDINE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE I.N. (N. 26.10.1982 – MATR. FIGC 3362761) PER LA SOCIETÀ POL. LISCATE ASD.

Massima: Il Tribunale….osserva che la norma richiamata (art. 40 co. 1 NOIF) che contiene l’ostatività per allenatori ed arbitri di tesserarsi come calciatori, non ha come unica ratio quella di opporsi all’elusione delle norme che disciplinano gli svincoli dei calciatori dilettanti e comunque il divieto in essa è tassativamente espresso salvo deroghe specifiche che, nel caso di specie non esistono…P.Q.M…Il Tribunale…dichiara nullo e privo di effetti il tesseramento del calciatore

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 4/FTN del 23 Ottobre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 1/FTN del 16 Luglio  2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: RICORSO AVVERSO IL MANCATO TRASFERIMENTO ALLA SOCIETÀ ASD NAPOLI NORD IN QUANTO TESSERATO COME DIRIGENTE PER ALTRA SOCIETÀ.

Impugnazione istanza: M.L.- (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS –

Massima: Riformata la decisione del CR Campanaia che aveva rigettato la richiesta di trasferimento quale calciatore in quanto sarebbe risultato inserito nell’archivio dirigenti, poiché dimessosi appunto da dirigente… lo stesso ricorrente provvedeva a dimettersi con propria nota del 21.11.2017 (in atti) e sempre in tale data la Società … ratificava tali dimissioni (verbale assembleare in atti). Va sul punto osservato che con nota del 14.11.2017 lo stesso calciatore non risultava però indicato quale dirigente accompagnatore da parte della Società ….e che la richiesta di trasferimento oggetto di diniego risulta essere regolarmente pervenuta in data 27.12.2017 al Comitato Campano.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 19/TFNT del 23 Febbraio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo     042       - RICHIESTA            DI        GIUDIZIO       CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE. (posizione di tesseramento calciatrice Domenichetti Giulia).

Massima: L’atleta tesserata con la medesima società prima come calciatrice e poi come tecnico, avendo rassegnato le dimissioni come tecnico e ratificate ben poteva essere trasferita come calciatrice ad altra società

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 053/C Riunione del 17 Maggio 2007 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 18/D del 23.2.2007

Impugnazione - istanza: 9. RECLAMO A.S.D. ISCHIA BENESSERE E SPORT AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE E.V., NATO IL 5.4.1974, DALLA DATA DEL 25.8.2006, SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL COMITATO INTERREGIONALE

Massima: E’ nullo il tesseramento del calciatore dalla data del 25.8.2006, in quanto gli effetti della declaratoria di nullità del tesseramento devono necessariamente retroagire “ex tunc” dal momento che all’atto del tesseramento l’ordinamento federale (art. 21 comma 3 N.O.I.F.) non consentiva in modo assoluto allo stesso, dirigente di una società affiliata alla F.I.G.C. di essere tesserato quale calciatore di altra società affiliata nella stessa Lega. In tale contesto infatti la invalidità del tesseramento fin dalla sua formazione ne impedisce gli effetti, anche se la sua declaratoria avviene soltanto successivamente, posto che il bene protetto dalla norma regolamentare ha per oggetto il rispetto delle regole da parte degli associati e perciò stesso la salvaguardia dei diritti di tutti gli affiliati alla reciproca osservanza delle norme federali affinchè nessuno possa trarre vantaggio dalla loro violazione. L’effetto risolutivo della declaratoria di nullità del tesseramento”ex tunc”, nei termini qui ritenuti, costituisce peraltro principio consolidato nella giurisprudenza della CAF.

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