Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 10/C Riunione del 10 ottobre 2005 n. 7 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 5/D del 3.8.2005

Impugnazione - istanza:Fermana Calcio avverso il provvedimento relativo al diritto di opzione del calciatore M.A. nei confronti della società Chievo Verona

Massima: Deve essere provato in giudizio che la società ha esercitato il diritto di opzione del calciatore. L’invio del fax è richiesto a pena di nullità in subiecta materia. Per cui qualora viene prodotta una ricevuta di fax contraddistinta da “error” è come se il fax non fosse stato inviato.

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