Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0045/CFA del 31 Ottobre 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione Tesseramenti n. 2 del 19 settembre 2024

Impugnazione – istanza: U.S. Cremonese S.p.A.- FIGC-LNPB

Massima: Rigettato il ricorso avverso la decisione del TFN che a sua volta aveva rigettato il ricorso della società ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS avverso e/o per la revoca e/o per l'annullamento della comunicazione notificata, in data 31 luglio 2024, dall'Ufficio tesseramento della Lega nazionale professionisti Serie B, relativamente alla posizione di tesseramento del calciatore…Giova premettere che il nucleo della questione oggetto del presente giudizio è evidentemente costituito, da un lato, dalla interpretazione da attribuire al disposto dell’art. 31, comma 1, del decreto legislativo 28/02/2021, n. 36 (“Inizio modulo Fine modulo Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”) recante “Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica” e, dall’altro lato, dalla interpretazione della clausola del contratto sottoscritto tra la reclamante e la U.S. Fiorenzuola 1922 S.r.l. con cui quest’ultima ha ceduto temporaneamente alla U.S. Cremonese S.p.a.  la proprietà del giovane atleta …. e, in particolare, al diritto di opzione della reclamante U.S. Cremonese S.p.a. con cui tale società si riservava la facoltà di acquistare definitivamente la titolarità del predetto calciatore. Orbene, la citata disposizione di fonte primaria, nella sua attuale e vigente formulazione (frutto di ripetuti rimaneggiamenti finalizzati a posticiparne la piena operatività) prevede, come noto, che “Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al 1° luglio 2025 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito”. La struttura precettiva della disposizione contempla, pertanto, l’eliminazione (entro una certa data, attualmente fissata al 1 luglio 2023) del vincolo sportivo limitante la libertà contrattuale dell’atleta e, al contempo, stabilisce tuttavia una proroga di validità di tale vincolo (allo stato sino al prossimo 1° luglio 2025) per i tesseramenti che costituiscano “rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti”. Ne deriva che, affinché un determinato rapporto contrattuale tra atleta e società sportiva possa continuare a contemplare un valido vincolo sportivo, esso deve porsi in rapporto di continuità, privo di soluzione, con un precedente tesseramento, di cui deve costituire mero rinnovo. Soltanto in tal caso, infatti, risulterebbe rispettata la natura di norma transitoria propria di tale previsione, evidentemente introdotta con la precipua finalità di consentire un graduale impatto dell’effetto abolitivo del vincolo sportivo sui rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore della norma. Ne consegue - venendo alla fattispecie oggetto del presente gravame - che affinché la proroga del vincolo sportivo potesse trovare rituale esplicazione, sarebbe stato necessario che alla data del 1° luglio 2023 fosse già in essere (per essere stato precedentemente sottoscritto) un contratto pluriennale tra la società calcistica U.S. Cremonese S.p.a. ed il calciatore …, ciò costituendo il presupposto indefettibile per qualificare ogni successiva manifestazione di volontà delle parti (tesa a prolungare ulteriormente la durata di tale contratto) quale mero rinnovo del precedente ed originario vincolo, come tale sottratto alla subitanea dichiarazione legislativa di invalidità del vincolo sportivo. Così circoscritta l’interpretazione della disposizione rilevante ai fini della soluzione del presente gravame, si rende necessario verificare se effettivamente il contratto di trasferimento temporaneo sottoscritto tra la società reclamante e la U.S. Fiorenzuola 1922 S.r.l. in data 26 gennaio 2023 e l’esercizio del diritto di opzione ivi previsto in favore della - e poi esercitato dalla - U.S. Cremonese S.p.a.  potesse effettivamente dar vita ad una fattispecie contrattuale idonea a qualificarsi in termini di “rinnovo, senza soluzione di continuità, di un precedente tesseramento”. Al riguardo, il proposto reclamo, con apprezzabile dovizia di argomenti, tendenzialmente perviene (anche per effetto del reiterato rinvio al precedente di queste SS.UU. della Corte federale di appello - ribadito anche in sede di udienza - costituito dalla decisione n. 4/2024-2025) alla equiparazione degli effetti prodotti sul contratto di prestazione sportiva dalla condizione sospensiva e dall’esercizio del diritto di opzione, ritenendo che in entrambi i casi sarebbe preservata la unitarietà del contratto e, conseguentemente, assicurata la continuità del contratto, come detto rilevante al fine di consentire l’operatività della proroga di validità del vincolo sportivo. Tale tesi, per quanto suggestiva, non può essere condivisa. La sovrapponibilità degli effetti giuridici derivanti dall’avveramento dell’evento dedotto in condizione (sospensiva) e dall’esercizio del diritto di opzione è, infatti, circoscritta esclusivamente alla perduranza del rapporto contrattuale tra le medesime parti; il che, tuttavia, è effetto ben diverso dalla continuità contrattuale di contro richiesta dalla previsione dell’art. 31, comma 1, d.lgs. 36/2021 quale indefettibile presupposto per rendere operativa la proroga del vincolo sportivo. Invero, la condizione è, come noto, elemento accidentale del contratto che volontariamente le parti appongono al regolamento contrattuale, così incidendo ab origine sullo stesso ed accettandone consapevolmente un mutamento, con effetti ex tunc, in conseguenza del verificarsi di un accadimento indipendente dalla loro volontà. Sicché, trasponendo tali considerazioni al contratto di prestazione sportiva, l’apposizione di una condizione al verificarsi della quale il contratto di prestazione sportiva temporaneo possa novarsi in contratto pluriennale, anche in considerazione dell’efficacia retroattiva insita nell’avveramento della condizione, comporta naturaliter la emersione di un rapporto di continuità tra l’originario contratto temporaneo ed il successivo contratto pluriennale; invero, affinché si produca tale effetto (i.e. la novazione del rapporto da temporaneo a pluriennale) non è in tal caso necessaria alcuna ulteriore manifestazione di volontà, essendo sufficiente quanto dalle parti voluto (e manifestato) all’atto della conclusione dell’accordo recante condizione sospensiva. Di contro, è noto che, secondo la ricostruzione operata dalla migliore dottrina e dalla assolutamente prevalente giurisprudenza, il patto di opzione costituisce esso stesso autonomo negozio giuridico bilaterale (“Il patto di opzione, disciplinato dall'art. 1331, c.c., costituisce, a differenza della proposta irrevocabile, un negozio giuridico bilaterale, la cui causa consiste nell'assunzione dell'obbligo per una delle parti di mantenere ferma per il tempo pattuito la proposta relativamente alla conclusione di un ulteriore contratto, con correlativa attribuzione all'altra parte del diritto di decidere circa la conclusione del contratto entro quel medesimo tempo. Per tale ragione, esso deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto finale, in modo da consentire la conclusione di tale contratto nel momento e per effetto dell'adesione dell'altra parte senza necessità di ulteriori pattuizioni, profilandosi in caso contrario l'ipotesi di un mero "accordo preparatorio" destinato ad inserirsi nell'iter formativo del nuovo contratto. In sostanza, il patto di opzione si risolve in un contratto "strumentale", gratuito od oneroso, destinato a realizzare e ad esaurire la sua funzione con il perfezionamento del contratto finale, finalità perseguita con l'attribuzione al promissario di un potere di scelta in ordine alla stipula o meno del medesimo entro un tempo determinato, potere a fronte del quale il promittente è posto in una situazione di mera soggezione. In quanto dotato di propria funzione e di propri effetti, il patto di opzione conserva dunque un suo grado di autonomia strutturale e funzionale, nel senso che, mentre resta pur sempre vincolato o collegato al contratto finale, rispetto al quale svolge la funzione di negozio preparatorio, non è tuttavia assorbito dal contratto stesso” (Tribunale Bari sez. II, 30/06/2009, n.2218; in termini anche, ex multis, Cassazione civile sez. I, 10/10/2003, n.15142; Cassazione civile sez. III, 12/12/2002, n.17737). Ne deriva che l’effettiva operatività dell’opzione e la conseguente produzione degli effetti che le parti avevano pattuito che si producano per effetto dell’esercizio di essa da parte dell’opzionario, presuppone un’autonoma, ulteriore e diversa manifestazione di volontà (del solo opzionario), da cui consegue la formazione di un nuovo ed ulteriore vincolo contrattuale, avente oggetto ben diverso e, soprattutto, efficace (solo) dal momento dell’esercizio dell’opzione stessa. Pertanto, anche in tal caso, trasponendo gli appena enunciati principi alla fattispecie per cui è causa alla vicenda contrattuale tra la reclamante e la U.S. Fiorenzuola 1922 s.r.l., queste SS.UU. ritengono che (i) il vincolo pluriennale sia venuto in essere esclusivamente in data 14 giugno 2023 (i.e. alla data di esercizio da parte della reclamante società calcistica del diritto di opzione); (ii) in considerazione della natura temporanea del contratto di trasferimento sino a quel momento in essere tra le parti, non è possibile qualificare il contratto di trasferimento definitivo venuto ad esistenza per effetto dell’esercizio del diritto di opzione quale mero rinnovo di un precedente vincolo pluriennale (invero a quella data inesistente). Di qui la conseguente inapplicabilità alla vicenda oggetto del presente gravame della fattispecie transitoria dell’art. 31, comma 1, d.lgs. 36/2021 e, dunque, l’infondatezza del proposto reclamo.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 2/TFNT del 16 Settembre 2024  (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società US Cremonese Spa (14660) avverso e/o per la revoca e/o per l'annullamento della Comunicazione notificata, in data 31 luglio 2024, dall'Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Professionisti Serie B alla società esponente, relativamente alla posizione di tesseramento del calciatore T.A. (2192622)

Massima: Rigettato il ricorso della società con il quale è stato impugnato il provvedimento reso dall’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. che ha respinto la richiesta di tesseramento del calciatore con la stessa…Infatti… ritiene questo Tribunale che, nel caso di specie, non possa parlarsi di tesseramento in continuità del calciatore …per la stagione sportiva 2023-24 rispetto alla precedente 2022-2023, come asserisce la ricorrente, giacché il tesseramento pluriennale del calciatore …. per la società …. ha efficacia e decorrenza giuridica solo dalla data del 1° luglio 2023, quale tesseramento pluriennale a titolo definitivo. Occorre a tal proposito richiamare quanto stabilito dall’art. 31, comma 1, D. L. n. 89/2024 (Riforma dello sport) intitolato “abolizione del vincolo e premio di formazione tecnica” il quale espressamente prevede che “le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2022”. Ciò ad indicare che ci si trova, in questo caso, di fronte all’abolizione del vincolo sportivo solo per i tesseramenti che costituiscono rinnovo di precedenti tesseramenti senza soluzione di continuità. Ciò presupporrebbe che, nel caso di specie, si trattasse di un vincolo in continuità preesistente alla data del 30 giugno 2023, mentre a tale ultima data il calciatore ….. apparteneva, come tesseramento originario annuale, alla …. essendo stato ceduto soltanto a titolo temporaneo alla …. per tale stagione sportiva; tanto è vero che la stessa …S.p.a. ha dovuto esercitare il suo diritto di opzione e scegliere di acquisire il calciatore … a titolo definitivo, ma a far data dal 1° luglio 2023, successivamente quindi alla data del 30 giugno 2023 indicata come limite temporale per l’applicazione della normativa che la ricorrente pretenderebbe di far valere, data ultima nella quale, invece, si ribadisce non esisteva alcun vincolo definitivo pluriennale del calciatore …. per la società …, non essendo, conseguentemente, quest’ultimo in regime di “vincolo sportivo” e quindi beneficiario della proroga nella stagione 2022/2023.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 10/C Riunione del 10 ottobre 2005 n. 7 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 5/D del 3.8.2005

Impugnazione - istanza:Fermana Calcio avverso il provvedimento relativo al diritto di opzione del calciatore M.A. nei confronti della società Chievo Verona

Massima: Deve essere provato in giudizio che la società ha esercitato il diritto di opzione del calciatore. L’invio del fax è richiesto a pena di nullità in subiecta materia. Per cui qualora viene prodotta una ricevuta di fax contraddistinta da “error” è come se il fax non fosse stato inviato.

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