Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 11/TFNT del 24 Settembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Declaratoria di nullità del trasferimento definitivo dello stesso dalla società Srl Futsal Cobà Sportiva Dil. (matr. FIGC 937919) alla società SSDARL Tenax Castelfidardo (matr. FIGC 918896) ora ASD Porto San Giorgio C5 (matr. FIGC 953841)

Impugnazione Istanza Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC proposto dal calciatore L.F.F. (n. 2.8.1998 – matr. FIGC 1.008.412)

Massima: Accolto il ricorso del calciatore e, per l’effetto, dichiarata la nullità del trasferimento definitivo ad altra società per mancanza di firma dello stesso sulla lista di trasferimento….D'altronde, secondo quanto stabilito dall'art. 95, c. 8, NOIF (Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto) "L’accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la potestà genitoriale".Anche la pec inviata in data 26 luglio 2021 dal presidente della Tenax Castelfidardo (All. 5) con cui veniva richiesto l'annullamento del tesseramento dell'atleta F. costituisce ulteriore inequivocabile elemento a conferma del mancato coinvolgimento del calciatore nella procedura di trasferimento alla nuova società ed evidenzia una condotta non trasparente da parte delle società chiamate in causa, che merita un adeguato e opportuno approfondimento, attesa la espressa dichiarazione di disconoscimento della firma da parte del giocatore. A tal ultimo riguardo, in ragione di quanto emerso, questo Tribunale ritiene di dover trasmettere alla competente Procura federale, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del CGS, copia degli atti inerenti alle modalità del trasferimento oggetto di impugnazione, al fine di accertare le condotte perpetrate ai danni del calciatore F. in riferimento alla sottoscrizione apposta sulla lista di trasferimento …. e le connesse responsabilità disciplinari in capo a soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo.          

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione n. 16/TFN del 21.12.2020

Decisione impugnata: Provvedimento n. 0001253202/20 del 13.10.2020 della LICP di diniego alla variazione di tesseramento in ordine al trasferimento a titolo definitivo in favore della società Carpi FC 1909 Srl (matr. FIGC 630587) e relativo accordo economico del calciatore J.G. (n. 09.01.1999 – matr. FIGC 5376693),

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC della società Spezia Calcio Srl (matr. FIGC 920975) / Carpi FC 1909 Srl - Reg. Prot. 9/TFN-ST

Massima: Annullata la decisione della Lega Italiana Calcio Professionistico di diniego della variazione di tesseramento del calciatore…Il verbale del consiglio di amministrazione del Carpi è stato notificato alla lega solo in data 10 ottobre 2020 ovvero 5 giorni dopo la sottoscrizione del contratto di trasferimento del calciatore ….al Carpi. Questo è peraltro l’unico elemento di certezza sulla data della delibera CdA che modifica i poteri di rappresentanza del Presidente. In atti non emerge prova contraria. Ovvero il documento avente ad oggetto la limitazione dei poteri di rappresentanza del Presidente in carica non possiede data certa e non può essere quindi opposto alla controparte che giustamente ne contesta l’inutilizzabilità e l’inefficacia. Ne consegue che il contratto avente ad oggetto la cessione al Carpi dallo Spezia del calciatore … è valido, nonché idoneo a produrre gli effetti giuridici di natura patrimoniale e non, in esso stabiliti.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 40/TFN del 19.02.2020

Impugnazione istanza: a seguito della richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentata dal Giudice Sportivo Territoriale del CR Sicilia LND in ordine alla validità del tesseramento del calciatore C.M. (n. 06.10.1990 matr. FIGC 5725647) in favore della società ASD Nuova Pol. Acquedolci (matr. FIGC 938359),

Massima: La posizione del calciatore è perfettamente regolare perché anche se il trasferimento fosse stato sottoscritto dal presidente allorquando era ancora inibito è stato depositato in periodo successivo ovvero quando aveva scontato la squalifica….Il momento costitutivo del tesseramento di un calciatore va individuato in coincidenza della sua decorrenza che – ai sensi dell’art. 39 terzo comma delle NOIF - produce la sua efficacia, ovvero la sua idoneità a produrre effetti giuridici, in corrispondenza della data di trasmissione del documento. Nel caso concreto che qui si occupa, la trasmissione agli uffici federali del tesseramento è materialmente avvenuta in via telematica in data 18 Agosto 2019, peraltro come da ulteriore previsione espressamente contemplata sempre dall’art. 39 delle NOIF. In ogni caso, il tesseramento è pervenuto a destinazione quando il dirigente della società cedente aveva finito di scontare la sanzione inibitoria federale; al riguardo è assolutamente necessario confermare la necessità di applicare i principi generali a salvaguardia dei terzi, facendosi principalmente riferimento a quello di conservazione degli atti. In particolare, ogni possibile vizio che possa mai inficiare un atto perfettamente realizzato con la volontà delle parti e validamente destinato a perseguire il suo scopo, lascia residuare il mero  effetto  prodromico di esso  a  beneficio automatico dell’effetto sanante che, nel caso di specie, si è poi correttamente concretizzato nei termini di legge.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 27/TFN del 28.11.2019 – (U.V. per L.A. / ASD US Arbus Calcio - Reg. Prot. 34/TFN-ST)

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS proposto dalla signora U.V. (madre) per L.A. (calciatore n. 01.08.2003 - matr. FIGC 6644512) al fine di ottenere l’annullamento del tesseramento in favore della ASD US Arbus Calcio (matr. FIGC 2680) del figlio minore per mancata sottoscrizione del modulo di tesseramento da parte della madre,

Massima:…è ben chiaro il tenore e contenuto dell’art. 39 NOIF relativo al tesseramento del calciatore laddove, e nel caso di specie, lo stesso vincolo annuale appare legittimamente sottoscritto dal calciatore e dal solo padre, sig. …, esercente la potestà genitoriale, ma necessariamente deve essere valutato nell’ottica di specie, a seguito della separazione dei genitori …Ovviamente in un contesto familiare simile la considerazione di un impegno così assorbente per il minore, quale l’attività calcistica, laddove potrebbe impegnare lo stesso oltre il dovuto ed a discapito del rendimento scolastico e/o la coltivazione di altri interessi e/o relazioni interpersonali, anche in considerazione che la disciplina sportiva scelta è caratterizzata da una dose più o meno elevata di pericolosità, pertanto colui che prende parte ad una partita di calcio ha la consapevolezza del rischio cui va incontro nel caso di incidente durante una fase di gioco, per essere il rischio connaturato alla specifica attività sportiva prestata, il Tribunale Federale ritiene necessaria anche l’espressa manifestazione di volontà della madre e per il noto affido condiviso, circostanza mancante nel caso di specie ove, la sig.ra … manifesta il proprio totale dissentire. Per quanto sopra, ossia la convinzione del consenso di entrambi i genitori al vincolo del tesseramento di un minore di anni sedici, in un noto contesto codicistico di specie, costituisce un’eccezione legata al caso specifico e non può, in alcun modo, determinare un preciso e diverso orientamento. P.Q.M…Il Tribunale…accoglie il ricorso presentato dalla signora …. per conto di …. e, per l’effetto, dichiara nullo e privo di effetti il tesseramento del calciatore

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 15/TFN del 19.9.2019

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS proposto da P.C. e F.C. (genitori) per il calciatore F.A. (n. 19.10.2001 – matr. FIGC 6852194) al fine di richiedere l’annullamento del tesseramento dalla società US Tonara (matr. FIGC 65059) per mancata sottoscrizione del modulo di tesseramento da parte della madre,

Massima: Il Tribunale …. osserva che l’art. 39 NOIF, nella stesura precedente, obbliga l’esercente la responsabilità genitoriale alla sottoscrizione della scheda di tesseramento, per il figlio minore. Nulla veniva disposto sull’obbligo di raccogliere le firme di coloro che avessero la responsabilità genitoriale sul minore. Il Legislatore Sportivo tacitamente rinvia tale circostanza alle norme in materia, contenute nella Legge Nazionale con vis normativa prevalente, la cui violazione o diversa interpretazione avrebbe certamente comportato questione di legittimità della norma sportiva in contrasto con fonte normativa primaria ovvero in taluni casi, di livello costituzionale. La lacuna normativa oggi è stata decisamente colmata ed infatti, la nuova versione dell’art. 39 NOIF impone l’obbligo di sottoscrizione del Tesseramento per entrambi i genitori del calciatore minorenne, adeguandosi quindi alle disposizioni in materia, contenute nel codice civile e nelle leggi collegate e conseguenti, che ravvisano l’obbligatorietà dell’assenso o consenso, di entrambi i responsabili genitoriali per gli atti di non ordinaria amministrazione, quali ad esempio, la richiesta di passaporto o carta di identità valida per l’espatrio ovvero l’iscrizione ad un corso extrascolastico culturale o sportivo, la scelta stessa dell’ attività sportiva. Ed ancora il mero cambio dell’istituto scolastico privato e/o statale, ecc. ecc. Questioni, tutte, che vanno decise di comune accordo tra gli esercenti la responsabilità genitoriale. Impensabile, quindi, che la sottoscrizione della scheda di tesseramento con vincolo pluriennale, a favore di Società Calcistica, Dilettantistica o di Serie, possa sottrarsi all’obbligo della firma congiunta dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale salvo l’esistenza di limiti alla medesima responsabilità, disposti tassativamente dall’Autorità Giudiziaria competente. P.Q.M. Il Tribunale …accoglie il ricorso presentato .. e, pertanto, dichiara nullo e privo di effetti il tesseramento del calciatore

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/FTN del 2 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/FTN del 29 Luglio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: ANNULLAMENTO TESSERAMENTO PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI TESSERAMENTO DA PARTE DELLA MADRE, IN QUANTO ALL’EPOCA MINORENNE).

Impugnazione istanza: C.A.D. (CALCIATORE - N. 11.6.2001 – MATR. FIGC 6790229) CONTRO USD USINESE (MATR. FIGC 53860) - (RICORSO EX ART. 89, COMMA 1, LETT. A NUOVO CGS –

Massima: Il Tribunale … nel valutare il reclamo così come proposto rileva che il C.U. n°. 135/A del Consiglio Federale in data 30/5/19 ha apportato sostanziali modifiche all’art. 39 NOIF e per quanto concerne il “Tesseramento dei calciatori” richiedendo, espressamente, come il relativo modulo di tesseramento debba essere “sottoscritto da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale”. Quello esibito non reca la firma della madre che, per la minore età del calciatore all’epoca della sottoscrizione, esercitava la relativa potestà genitoriale….P.Q.M...dichiara lo svincolo di quest’ultimo dalla società USD Usinese.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/FTN del 2 Agosto 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 5/FTN del 29 Luglio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: ANNULLAMENTO TESSERAMENTOPER MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI TESSERAMENTO DA PARTE DELLA MADRE, IN QUANTO ALL’EPOCA MINORENNE).

Impugnazione istanza: P.M. (CALCIATORE - N. 12.1.2001 – MATR. FIGC 6877927) CONTRO USD USINESE (MATR. FIGC 53860) - (RICORSO EX ART. 89, COMMA 1, LETT. A NUOVO CGS –

Massima: Il Tribunale …. nel valutare il reclamo così come proposto rileva che il C.U. n°. 135/A del Consiglio Federale in data 30/5/19 ha apportato sostanziali modifiche all’art. 39 NOIF e per quanto concerne il “Tesseramento dei calciatori” richiedendo, espressamente, come il relativo modulo di tesseramento debba essere “sottoscritto da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale”. Quello esibito non reca la firma della madre che, per la minore età del calciatore all’epoca della sottoscrizione, esercitava la relativa potestà genitoriale…P.Q.M… dichiara lo svincolo di quest’ultimo dalla società USD Usinese.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione pubblicata sul C.U. n. 3/FTN del 23 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 1/FTN del 16 Luglio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: ANNULLAMENTO TESSERAMENTO PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA RECLAMANTE).

Impugnazione istanza: S.S. (GENITORE) PER M.G. (CALCIATORE - N. 10.7.2001 – MATR. FIGC 6790173) CONTRO USD USINESE - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS –

Massima: Il Tribunale … nel valutare il reclamo così come proposto rileva che il C.U. n. 135/A del Consiglio Federale in data 30/5/19 ha apportato sostanziali modifiche all’art. 39 NOIF e per quanto concerne il “Tesseramento dei calciatori” richiedendo, espressamente, come il relativo modulo di tesseramento debba essere “sottoscritto da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale”. Quello esibito non reca la firma della reclamante, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale…P.Q.M…. dichiara lo svincolo di quest’ultimo dalla società USD Usinese.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione pubblicata sul C.U. n. 3/FTN del 23 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 1/FTN del 16 Luglio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: ANNULLAMENTO TESSERAMENTO PER MANCATA SOTTOSCRIZIONEDELLA RECLAMANTE).

Impugnazione istanza: D.A.(GENITORE) PER M.F. (CALCIATORE - N. 13.11.2001 MATR. FIGC 6893085) CONTRO USD USINESE - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS –

Massima: Il Tribunale…nel valutare il reclamo così come proposto rileva che il C.U. n°135/A del Consiglio Federale in data 30/5/19 ha apportato sostanziali modifiche all’art. 39 NOIF e per quanto concerne il “Tesseramento dei calciatori” richiedendo, espressamente, come il relativo modulo di tesseramento debba essere “sottoscritto da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale”. Quello esibito non reca la firma della reclamante, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale….P.Q.M….dichiara lo svincolo

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione pubblicata sul C.U. n. 3/FTN del 23 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 1/FTN del 16 Luglio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: ANNULLAMENTO TESSERAMENTO PER MANCATA SOTTOSCRIZIONEDELLA RECLAMANTE.

Impugnazione istanza: S.G.A. (GENITORE) PER R.L. (CALCIATORE - N. 30.11.2001 MATR. FIGC 6790119) CONTRO USD USINESE - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS –

Massima: Il Tribunale … nel valutare il reclamo così come proposto rileva che il C.U. n°135/A del Consiglio Federale in data 30/5/19 ha apportato sostanziali modifiche all’art. 39 NOIF e per quanto concerne il “Tesseramento dei calciatori” richiedendo, espressamente, come il relativo modulo di tesseramento debba essere “sottoscritto da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale”. Quello esibito non reca la firma della reclamante, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale….P.Q.M…dichiara lo svincolo

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 15/TFNT del 18 Gennaio 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo 027 - PIACENZA ANTONELLA /F.C. INTERPORTUALE PISANA ASD (reclamo avverso annullamento tesseramento minore Russo Michael)

Massima: E’ valido ed efficace il tesseramento del calciatore minore sottoscritto solo dalla madre affidataria con la sentenza con la quale il Tribunale ha dichiarando la cessazione degli effetti civili del suo matrimonio.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 11/TFNT del 16 Novembre 2016 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo 021 - CAPISSI ELIA/F.C. HERMES CASAGIOVE (mancato accoglimento trasferimento).

Massima: Il Comitato Regionale ha correttamente rigettato la richiesta di trasferimento del calciatore in quanto  la lista di trasferimento risulta firmata, ad opera della società cedente ed alla data di invio, da un soggetto privo dei necessari poteri, in contrapposizione agli artt. 39 e 95 N.O.I.F.; né la lista integrativa presentata dalla società sana tale vizio essendo, tra l'altro, pervenuta in data successiva al termine ultimo indicato dal C.U. 363/A del 16/9/2016.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 250/CGF del 31 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 328/CGF del 17 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 7.2.2014

Impugnazione – istanza:  4) RICORSO A.S.D. FOOTBALL CLUB ACIREALE AVVERSO DECISIONE IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEI CALC. G.L., G.M., C.F., R.C., M.F.G., C.D., N.S., C.G., C.O., TESSERATI PER A.S.D. FOOTBALL CLUB ACIREALE, E C.G.TESSERATO SPORT CLUB SIRACUSA; ADOTTATA SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DEL C.R. SICILIA

Massima: E’ invalido ex tunc il tesseramento del calciatore a seguito di trasferimento con atto sottoscritto  dal Presidente nel periodo durante il quale allo stesso era stata inflitta la sanzione dell’inibizione, infatti: 1) Il chiaro tenore letterale dell’art.19 comma 2 C.G.S. sancisce il divieto, per i soggetti sanzionati con la sanzione dell’inibizione, di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.  2) L’attività di tesseramento non può essere ricondotta tra gli atti amministrativi consentiti dall’art. 19 comma 8 C.G.S., in quanto attività rilevante per l’ordinamento sportivo nazionale. 3) L’invalidità degli atti (rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale) posti in essere dal soggetto inibito sono invalidi ex tunc.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 250/CGF del 31 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 328/CGF del 17 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 7.2.2014

Impugnazione – istanza:  3) RICORSO A.S.D. SICULA LEONZIO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INVALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEI CALC. C.M.G. E M.A.IN PROPRIO FAVORE, SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DEL C.R. SICILIA

Massima: E’ invalido ex tunc il tesseramento del calciatore a seguito di trasferimento con atto sottoscritto  dal Presidente nel periodo durante il quale allo stesso era stata inflitta la sanzione dell’inibizione, infatti: 1) Il chiaro tenore letterale dell’art.19 comma 2 C.G.S. sancisce il divieto, per i soggetti sanzionati con la sanzione dell’inibizione, di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.  2) L’attività di tesseramento non può essere ricondotta tra gli atti amministrativi consentiti dall’art. 19 comma 8 C.G.S., in quanto attività rilevante per l’ordinamento sportivo nazionale. 3) L’invalidità degli atti (rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale) posti in essere dal soggetto inibito sono invalidi ex tunc.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 22/C Riunione del 6 Dicembre 2004 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 9/D del 20.10.2004

Impugnazione - istanza:Appello A.S.D. Augusta F.C. avverso l’accoglimento della richiesta di svincolo, ex art. 32 bis N.O.I.F., del calciatore V.F.A.

Massima: Non può essere ritenuto valido ed efficace l’accordo economico stipulato tra il calciatore e la società, quando in rappresentanza della società l’accordo è sottoscritto da soggetto inibito. Per l’accordo va giudicato, al contrario, nullo ed improduttivo di effetti.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 19/C Riunione del 9 gennaio 2003 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 21/D del 21.3.2002

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Città di Avezzano Calcio a Cinque avverso l’annullamento delle liste di trasferimento dei calciatori V.F., D.R.G. e F.G. dall’A.S. Avezzano Calcio a Cinque alla società reclamante.

Massima: Nel caso in cui le liste di trasferimento dei calciatori alla società che ne riceve le prestazioni non sono state sottoscritte dal Presidente o da un dirigente o collaboratore specificamente autorizzato dalla società, bensì da dirigente senza delega della società, esse sono nulle, con il conseguente ripristino del vincolo dei medesimi con la società dante causa. L’art. 100, comma 3, delle N.O.I.F., testualmente recita, quanto al trasferimento dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, che “il trasferimento di calciatori deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata”.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 8/C Riunione del 30 settembre 2002 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 31/D del 27.6.2002

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Falco Acqualagna avverso l’annullamento del tesseramento del calciatore R.G. in favore di essa reclamante.

Massima: E’ inesistente (e quindi come se non fosse mai stato compiuto) il tesseramento del calciatore sottoscritto dal presidente della società inibito il quale non può svolgere alcuna attività inerente la propria qualità di soggetto federale.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 15/C Riunione del 18 gennaio 2001 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 11/D - Riunione del 27.10.2000

Impugnazione - istanza:Appello del Civitavecchia Calcio avverso la conferma della validità del trasferimento dei calciatori B.M. e G.I. alla S.C. Cerretese.

Massima: Le liste di trasferimento dei calciatori sottoscritte dal Vice- Presidente al quale è stata revocata la delega di rappresentanza della società sono valide ed efficaci, qualora la revoca non è stata formalizzata nei modi e nelle forme di cui al citato art. 4 comma 4, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Infatti, la revoca di rappresentanza, conferita al Vice-Presidente nel foglio di censimento, deve essere revocata ai sensi e nelle forme di cui all’art. 4 comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, in mancanza non produce effetti.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/C Riunione del 15 luglio 1999 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 22/D - Riunione dell'11 .3.1999

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.C. Antonio Abate avverso la declaratoria di validità del trasferimento del calciatore D.S.A. da essa reclamante all’A.C. Olimpia Gragnano.

Massima: E’ regolare la lista di trasferimento del calciatore quando reca la data ed è sottoscritta per l’alienante società, dal presidente, anche se la lista è stata poi presentata al Comitato Regionale in data successiva, ovvero quando il Presidente aveva già rassegnato le proprie dimissioni dalla carica.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 9/C Riunione del 7 novembre 1996 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 7/D Riunioni del 27/28.9.1996

Impugnazione - istanza: Appelli della S.S: Lazio Calcio a Cinque e del calciatore P.M. avverso rispettivamente la dichiarazione di nullità della lista di trasferimento del calciatore P.M. dall’A.S. Augusta Calcio a Cinque ad essa reclamante ed il deferimento disposto dalla Commissione Tesseramenti.

Massima: Dagli stampati delle liste di trasferimento predisposti per le società della L.N.D. si desume che gli stessi presuppongono il perfezionamento di un accordo plurimo che deve essere stato raggiunto solo attraverso la contestuale presenza dei soggetti che lo hanno posto in essere (società cedente, calciatore, società cessionaria e, quando richiesto, l’ esercente la potestà genitoriale). Ed infatti sono previsti, nell'ordine, l’indicazione dei soggetti contraenti, il tipo di trasferimento (temporaneo o definitivo), la dichiarazione del presidente della società cessionaria attestante che il calciatore risulta, come da certificazione valida legalmente ed esistente agli atti della società, idoneo all'attività sportiva agonistica, la sottoscrizione dei contraenti ed un’ unica data di formazione dell'atto. Quindi la lista formata in tempi diversi risulta espressione di una volontà sopravvenuta in modo anomalo, irregolare, che può prestarsi a fini diversi da quelli propri dell'istituto del tesseramento. L'atto che ne deriva - fuori della previsione dell'atto tipico, il cui uso, secondo i tempi e i modi ivi previsti, è prescritto in via esclusiva e quindi a pena di nullità - dovrà essere ritenuto e definito conseguenzialmente nullo.

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