Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 39/TFNT del 05 Marzo 2023 (motivazioni)

Decisione impugnata: Decisione della Lega Pro, di reiezione dell’istanza di tesseramento

Impugnazione Istanza: Ricorso ex ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore G.S. (18.11.2001 - matr. 6839772) nei confronti della società US Viterbese 1908 Srl (matr. 937950)

Massima: Accolto il ricorso del calciatore proposto avverso la decisione della CAE che aveva negato la risoluzione del tesseramento poiché “Il tesseramento in deroga di calciatori professionisti con rapporto consensualmente risolto, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento di calciatori e del punto 12 del C.U. FIGC n. 251 del 19 maggio 2022, è consentito a condizione che il rapporto con la precedente società sia consensualmente risolto entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti, circostanza che non sembra ricorrere nel caso in esame. Si evidenzia, infatti, che il calciatore risulta aver risolto il contratto con decorrenza 1° febbraio 2023 mentre la campagna trasferimenti si è conclusa in data 31 gennaio 2023” e, per l’effetto, dichiarata la risoluzione del tesseramento con la società US Viterbese 1908 Srl, a far data dal 31 gennaio 2023, ai fini del conseguente tesseramento con la società SS Audace Cerignola Srl del 21 febbraio 2023….In particolare, questo Collegio ritiene di non poter condividere l’assunto della Lega Pro secondo il quale il calciatore avrebbe risolto il contratto con decorrenza 1° febbraio 2023 e, pertanto, dopo la chiusura della campagna trasferimenti, come noto conclusasi il giorno prima. La circostanza temporale evidenziata dalla Lega, di fatto, risulta ampiamente contraddetta dalla documentazione in atti, comprovante, al contrario, la risoluzione del rapporto tra il calciatore e la US Viterbese 1908 Srl già alla data del 31 gennaio 2023 (id est, entro la chiusura della campagna trasferimenti, così come d’altra parte indicato dai richiamati art. 6 del Regolamento FIFA e punto 12 del CU FIGC n. 251 del 19 maggio 2022). Va da sé che, appurata la risoluzione del rapporto nei termini di cui alla indicata normativa, la posizione del S., rispetto all’istanza di tesseramento con la nuova società, appare del tutto legittima. Non v’è dubbio infatti, che la richiesta di tesseramento avanzata in data 21 febbraio 2023 dalla SS Audace Cerignola Srl, sia stata preceduta da un atto di risoluzione consensuale con la US Viterbese 1908 Srl perfezionatosi già alla data 31 gennaio 2023; e ciò malgrado dall’esame del “Modulo Recesso Rapporto di Lavoro” - che pur conferma quale data di trasmissione dell’atto di risoluzione il 31 gennaio 2023 - si evinca una diversa data di decorrenza e precisamente il 1° febbraio 2023, giorno successivo alla chiusura della più volte citata campagna trasferimenti. In realtà - va rimarcato - ai fini del procedimento de quo poco importa che la data di inizio della decorrenza degli effetti della risoluzione, a causa di una procedura telematica ministeriale che ne impedisce la decorrenza immediata nella ipotesi di atti trasmessi dopo una certa ora (v. Attestazione I.N.A.P.A. Ufficio Provinciale di Viterbo), sia nella specie diversa rispetto alla data di invio degli atti medesimi; una tale circostanza, invero, non incide sull’atto risolutivo, il cui perfezionamento resta incontestabilmente ancorato alla data del 31 gennaio 2023. L’indicata conclusione, d’altra parte, è in linea con quanto previsto in generale dall’art. 117 NOIF, secondo il quale “ La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori/calciatrici “professionisti” determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno atto ufficialmente”. Ora, che in data 31 gennaio 2023 vi sia stata la presa d’atto ufficiale della risoluzione del rapporto da parte dell’Ufficio Tesseramento FIGC, è compiutamente documentato in atti (v. riscontri Ufficio Tesseramento FIGC del 31 gennaio 2023, delle ore 17:40 e 17:42; Modulo Recesso di Lavoro; Attestazione I.N.A.P.A. Ufficio Provinciale di Viterbo); e che, in ragione di ciò, vada applicato al caso in esame l’art. 117 NOIF, risulta perfino consequenziale. Ciò che, al contrario, non risulta condivisibile è il fatto che la Lega Pro voglia attribuire rilievo alla supposta decorrenza dell’atto di risoluzione - come detto posticipata per i motivi innanzi evidenziati - piuttosto che alla sua effettiva trasmissione, seguita, peraltro, dal relativo riscontro circa il suo avvenuto deposito. Pertanto, in presenza della prova offerta dallo stesso Ufficio Tesseramento della FIGC, dimostrativa dell’avvenuta ricezione in data 31 gennaio 2023, sia dell’atto di cessazione del rapporto, sia dell’incentivo all’esodo, come pure nella totale assenza di contrarie deduzioni, tanto basta per ritenere che alla data del 31 gennaio 2023, l’organo federale è stato posto nella condizione di poter prendere ufficialmente atto della risoluzione del rapporto e della relativa decadenza, a quella stessa data, del tesseramento del Santoni con l’US Viterbese 1908 Srl.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 20/TFN del 15.02.2021

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, CGS del sig. V.A. (tutore) per il calciatore minore B.D. (n. 20.02.2003 – matr. FIGC 6795233) al fine di richiedere la revoca del tesseramento in favore della società ASD Città di Caorle – La Salute (matr. FIGC 25120) per sottoscrizione del modulo da parte di soggetto differente rispetto al tutore legale del calciatore minore,

Massima: Il Tribunale, su istanza del tutore del calciatore autorizza lo svincolo del calciatore minore dalla società in virtù del provvedimento del Sindaco che, disponeva l’affido eterofamiliare consensuale del minore alla famiglia di costui ove in detto  provvedimento veniva  però specificato che  le  decisioni concernenti  la vita del  minore  dovessero essere sottoposte alla vigilanza della AULSS 4 competente del luogo di residenza del minore, che aveva il compito di riferire al Giudice Tutelare sull’andamento dell’affido e di aggiornare a tale scopo i Servizi Sociali Comunali competenti. Nel termine indicato è pervenuto il parere richiesto da parte dell’azienda sanitaria, dalla lettura della quale è emerso che la scelta di abbandonare il calcio era provenuta dallo stesso ragazzo in ragione degli scarsi risultati sportivi ottenuti e che comunque egli aveva deciso di abbandonare tutto il contesto, superato anche il parere negativo del padre che, nonostante l’investimento emotivo verso il figlio, aveva accettato la sua decisione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione n. 13/TFN del 19.10.2020

Decisione impugnata: Provvedimento della Lega Italiana Calcio Professionistico di diniego al tesseramento n. 0000891202/20,

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a) CGS presentato da M.M.L.A. (calciatore n. 15.05.1996 - matr. FIGC 6777143) e dalla società Calcio Catania Spa (matr. FIGC 11700) / Lega Pro - Reg. Prot. 5/TFN-ST)

Massima: Annullato il provvedimento della Lega Italiana Calcio Professionistico del 21.9.2020 di diniego di tesseramento del suddetto calciatore in favore del Calcio Catania SpA…A parere del Tribunale la norma da prendere in considerazione è l’art. 117 NOIF, quinto comma. Detta norma, difatti, disciplina la fattispecie in esame, laddove al quinto comma prevede che la risoluzione del contratto con  un  calciatore  professionista  consegue  di  diritto  alla  retrocessione  della  Società  dal  Campionato  Serie  C  al Campionato Nazionale Serie D ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue per la stessa Società con l’assunzione della qualifica di “non professionista”. Il calciatore già tesserato come “professionista” e quello già tesserato come “giovane di serie”, al quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società delle Leghe Professionistiche, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabilite per le cessioni di contratto. Secondo tale norma, dunque, nel caso di risoluzione di un contratto professionistico  a seguito della retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D, il calciatore, pur avendo perso lo status di professionista a causa della retrocessione, può tesserarsi per altre Società delle Leghe Professionistiche purché lo faccia entro determinati termini. Nel caso di specie, il calciatore …, ha perso lo status di professionista esclusivamente a seguito della retrocessione al Campionato di serie D della società di appartenenza e si è tesserato per la società Calcio Catania nei termini stabiliti dalla vigente normativa. Nei suoi confronti, dunque, non può che ritenersi applicabile il quinto comma dell’art. 117 NOIF. Né, per sostenere il contrario può avere rilevanza quanto stabilito dalla lett. E del CU 33/A del 5 agosto 2020. E ciò per più di una ragione. In  primo  luogo,  l’art.  117  NOIF,  nel  disciplinare  quanto  sopra,  non  fa  alcuna  distinzione  tra  calciatori  italiani  o extracomunitari, né fa salve le norme relative al tesseramento di questi ultimi. In secondo luogo, è proprio dalla interpretazione letterale delle disposizioni previste dall’art. 117 NOIF e dal CU suddetto che si evince come il CU 33/a 2020 non possa ritenersi applicabile al caso di specie. Come si è detto, l’art. 117, al quinto comma, dà la possibilità di tesserarsi per altre società professionistiche al calciatore già tesserato come “professionista” che ha subito la retrocessione. Se si va a leggere la lettera E del CU 33/A 2020, si vede che le limitazioni per i calciatori di paesi non aderenti alla UE o alla EEE riguardano solo quei calciatori (provenienti dai detti paesi) già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista. In altri termini, allorquando la lettera E del CU si riferisce ai calciatori già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista, non può certo riferirsi ai calciatori che hanno perso lo status di professionista a seguito della retrocessione (i quali dall’art. 117 NOIF sono appunto definiti già tesserati come professionisti), ma a quelli che, nel campionato precedente, rivestivano uno status diverso da quello di professionista.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 50/TFN del 17.07.2020

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentato dal sig. C.A. (calciatore n. 16.01.2000 – matr. FIGC 2158035) al fine di ottenere lo svincolo dalla società ASD Calcio Flaminia (matr. FIGC 920607),

Massima:… deve darsi atto che, se è vero che il rapporto tra calciatore e società è retto e disciplinato dalle norme delle NOIF, è altrettanto vero che nulla vieta di applicare al suddetto rapporto anche i principi generali disciplinati dal codice civile in materia di contratti. In ogni caso, nella fattispecie in esame, non sussistono i presupposti dell’art. 1467 cod.civ. Va detto, difatti, che l’eccessiva onerosità sopravvenuta, idonea a determinare la risoluzione di un contratto, sussiste solo  allorquando  l’alterazione  delle  condizioni  dello  scambio  negoziale  originariamente  convenuto  tra  le  parti  sia riconducibile a circostanze assolutamente imprevedibili e straordinarie (Cass. 7407/2017). Nel caso di specie, la sede della … non ha mai subito modifiche ed il calciatore, all’atto del tesseramento, era consapevole di quale fosse la sede effettiva della società. La circostanza che sia stato modificato il luogo ove si svolgevano gli allenamenti e portato presso la sede della società, non può essere considerato un evento straordinario ed imprevedibile, tale da legittimare la risoluzione ex art. 1467 cod.civ. Nè può ravvisarsi alcun errore essenziale che abbia viziato il contratto. Non è dubitabile, difatti, che il calciatore, all’atto del tesseramento, fosse a conoscenza di quella che era la sede della società ed il relativo campo sportivo. Né, del resto, il calciatore ha provato che lo stesso sia stato indotto alla stipula del contratto proprio in base ad una distorta rappresentazione della realtà.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 104 CFA del 6 Agosto 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti del 17.07.2020 n. 50/TFNST Impugnazione Istanza: Sig. A.C.- ASD Calcio Flaminia

Massima: Confermata la decisione del TFN-ST che ha disposto il rigetto del ricorso di primo grado promosso dal medesimo calciatore ai sensi dell’art 89, comma 1, lett. a) del CGS. per insussistenza dei presupposti per dichiarare la risoluzione del rapporto per eccessiva onerosità sopravvenuta (ex art. 1467 c.c.)…Va premesso che le fattispecie di svincolo in ambito non professionistico appaiono espressamente tipizzate dall’art. 106 NOIF. Il sistema delle norme sportive appare poi completato dall’art. 42(1) NOIF, che opera quale norma di chiusura e a mente della quale “II tesseramento può essere revocato dallo stesso ufficio che lo ha effettuato: […] per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione”. Il combinato disposto delle norme ora richiamate appare dunque rivolto ad un assetto che non sembra consentire - come invece ammesso con eccessiva facilità dal Tribunale di primo grado l’applicazione di principi civilistici che non siano effettivamente richiamati dalle NOIF o che non siano destinati a regolare ambiti del tutto non regolati dalle NOIF….Peraltro, e per mera completezza di decisione, è comunque da dire che il reclamo di cui si discute resterebbe non fondato anche nell’ipotesi in cui si volessero applicare gli istituti civilistici richiamati dal ricorrente. Come rilevato dal Tribunale di primo grado e dalla difesa della ASD Flaminia Calcio, è vero infatti che la ASD Flaminia Calcio non ha mai modificato la propria sede legale. La ASD Flaminia Calcio ha effettivamente modificato il campo di allenamento e di gioco; ma ciò è avvenuto - come risulta agli atti di causa - nel senso di tornare al campo originario e nel rispetto delle norme federali. Non appare dunque configurabile né un evento straordinario, né soprattutto un evento imprevedibile (usando la normale diligenza), dal quale far derivare lo svincolo dal tesseramento. Non v’è dunque spazio per il richiamo ad una eccessiva onerosità sopravvenuta o impossibilità della prestazione. Del resto, lo stesso ricorrente si esprime in toni sostanzialmente dubitativi, ovvero di assenza di certezze sulla possibilità per la ASD Flaminia Calcio di tornare al campo in origine revocato dal Comune di Civita Castellana: il che, però, contraddice la natura imprevedibile di un tale evento. Il cambio del campo di allenamento o di gioco non era forse certo, ma non poteva dirsi imprevedibile. Neppure appare configurabile un errore o vizio del consenso nella sottoscrizione del tesseramento. Del resto, è pacifico che il calciatore fosse a conoscenza, proprio all’atto del tesseramento, di quale fosse la sede della ASD Flaminia Calcio e non risulta che la società avesse in un qualche modo assicurato o dedotto come presupposto del contratto la mancata modifica futura (secondo le norme federali) del campo di allenamento o di gioco. Né simili condizioni erano state in qualche modo apposte o dichiarate dal sig. … al momento del tesseramento. Inoltre, nessuna concreta prova di riconoscibilità del proprio asserito errore è stata dedotta dal ricorrente, divenendo per ciò stesso detto errore - ove pure intervenuto - irrilevante.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 027/CFA del 11 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale – Sezione TesseramentiCom. Uff. n. 22/TFN Sez. Tess. Del 7.04.2017 testo della decisione relativa al Com Uff. n. 21/TFN Sez. Tess. del 20.03.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DEL CALCIATORE MATTEO CERICOLA AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA F.C. RIETI

Massima: Ai sensi dell’art. 117, comma 4, N.O.I.F è nullo il nuovo tesseramento da non professionista per il calciatore che nella stessa stagione abbia già stipulato un contratto da professionista, qualora il nuovo tesseramento avvenga con la squadra con la quale il calciatore era tesserato prima di stipulare il contratto da professionista. Sul punto la Cassazione ha testualmente stabilito che Quando l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad esprimere un significato chiaro ed univoco, l'interprete non deve ricorrere all'interpretazione logica, specie se attraverso questa si tenda a modificare la volontà di legge chiaramente espressa.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 22/TFNT del 07 Aprile 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Reclamo 041 - CERICOLA MATTEO/F.C. RIETI (richiesta declaratoria di validità proprio tesseramento con F.C. Rieti)

Massima: E’ nullo il tesseramento del calciatore per la società dilettantistica perché nella medesima stagione sportiva aveva stipulato un contratto da professionista, poi risolto. Il quarto comma dell'art. 117 N.O.I.F. così recita: Il calciatore "non professionista" che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da ''professionista" e ne ottenga - per qualsiasi ragione - la  risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da "non professionista" fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116. Secondo tale norma, dunque, il calciatore non professionista che, nella medesima stagione, abbia stipulato un contratto da professionista che si sia poi risolto, non può, fino al termine della stagione sportiva in corso, richiedere un nuovo tesseramento da non professionista. Tale regola subisce una deroga solo nelle ipotesi considerate dall'art. 116 N.O.I.F. Nel caso di specie, il calciatore, nella medesima stagione sportiva (2016/2017), è passato dalla società dilettantistica alla società professionistica. E' evidente, dunque, che, una volta risolto il contratto quest’ultima e non essendo applicabile nel caso di specie l'art. 116 N.O.I.F., il calciatore, alla luce del chiaro disposto della norma, non poteva, fino al termine della stagione 2016/2017, tesserarsi con una società dilettantistica.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 038/CFA del 23 Marzo 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 062/CFA del 28 Maggio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 4/TFN – Sez. Tess. del 17.2.2015

Impugnazione – istanza:2. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA A.P.D. AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALC. P.S.SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE SEGUITO GARA BISCEGLIE 1913/MONOPOLI 1966 DEL 7.12.2014

Impugnazione – istanza:3. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA A.P.D. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO PROPOSTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE AL TESSERAMENTO DEL CALC. P.S.IN PROPRIO FAVORE

Massima: E’ nullo il tesseramento posto in violazione dell’art. 117, comma 4, N.O.I.F. Nel caso in esame il calciatore in data 16.7.2014 ha sottoscritto il tesseramento con la società con lo status di dilettante e in data 27.8.2014 il tesseramento ed il contratto economico con la società con lo status di professionista. Tanto basta perché, dopo aver risolto in data 3.12.2014 tale ultimo contratto di professionista, allorchè il successivo 6.12.2014 è intercorso il tesseramento con altra società dilettantistica, tale tesseramento fosse affetto da nullità in quanto effettivamente intercorso in violazione dell’art. 117, comma 4, delle N.O.I.F..

 

Decisione C.G.F.:  Comunicato ufficiale n. 60/CGF del 06 novembre 2008 n. 6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 02 marzo 2009  n. 6 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 4/D del 17.9.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del calc. G. G. avverso la reiezione del reclamo proposto dalla S.S.C. Napoli tendente ad ottenere l’annullamento e/o la modifica del provvedimento ex art. 117 NOIF emesso dall’ufficio tesseramento della Lega Nazionale Professionisti in ordine al proprio tesseramento in favore della S.S.C. Napoli

Massima: Ai fini della risoluzione consensuale del rapporto con il calciatore professionista occorre considerare il giorno in cui la Lega ha avuto conoscenza della risoluzione. Ai sensi del primo comma del citato art. 117 “La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori ‘professionisti’ determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno ufficialmente atto.” Secondo l’ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo, inoltre, “Gli atti comprovanti le risoluzioni consensuali sono validi ed efficaci unicamente se depositati entro cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione”. (Il caso di specie: Il calciatore ha chiesto alla CGF la riforma della decisione, con la quale la Commissione Tesseramenti ha rigettato il reclamo proposto dalla società avverso la decisione dell’Ufficio Tesseramenti della Lega Nazionale Professionisti relativa alla decadenza del tesseramento del calciatore. Ebbene, la società ha inviato alla Lega Nazionale Professionisti per fax l’atto di risoluzione consensuale del contratto economico in data 28.8.2008, giorno di sottoscrizione del contratto medesimo. L’originale dell’atto di risoluzione è pervenuto alla Lega Nazionale Professionisti in data 3.9.2008 e dunque proprio il quinto giorno lavorativo successivo alla sua sottoscrizione, fissato dal terzo comma dell’art. 117 N.O.I.F.. In assenza di contrarie deduzioni da parte della Lega Nazionale Professionisti ed in presenza del rapporto di avvenuta regolare trasmissione del telefax, deve ritenersi che la Lega Nazionale Professionisti abbia ricevuto via fax l’atto di risoluzione consensuale in data 28.8.2008 e dunque da questo giorno essa è stata posta nella condizione di poterne prendere atto. Tanto basta, per ritenere che la decadenza del tesseramento del calciatore si sia determinata lo stesso giorno 28.8.2008, una volta appurato che, nel termine di cinque giorni lavorativi successivi alla firma dell’atto di risoluzione, l’originale di quest’ultimo sia poi effettivamente pervenuto – ciò equivalendo al suo deposito – presso gli uffici della Lega Nazionale Professionisti. Il tempestivo deposito dell’atto di risoluzione consensuale è infatti previsto dal terzo comma dell’art. 117 N.O.I.F. senza dubbio quale adempimento idoneo a conferire validità ed efficacia all’accordo intercorso tra le parti, ma è il primo comma della norma in esame a stabilire che, ove il deposito intervenga poi tempestivamente, l’efficacia della decadenza del tesseramento decorra dal giorno – eventualmente antecedente a quello di deposito – in cui i competenti Organi Federali prendono o danno ufficialmente atto dell’intervenuto accordo risolutivo. Tale giorno, tuttavia, avuto riguardo alla fattispecie, deve intendersi correttamente quale giorno in cui detti Organi federali sono stati posti nella documentata e non contestata condizione di poter anche solo prendere e non già necessariamente anche dare atto di tale circostanza).

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 1/C Riunione del 5 Luglio 2004 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 23/D del 26.3.2004

Impugnazione - istanza:Appello del San Marino Calcio avverso l’annullamento della risoluzione consensuale del contratto della reclamante con il calciatore C.P.P.

Massima: E’ nullo l’atto di risoluzione consensuale del contratto economico tra il calciatore e la società parti, quando è appurato che le sottoscrizioni risultanti in calce all’atto di risoluzione contrattuale ed alla dichiarazione liberatoria relativa agli emolumenti della stagione precedente, apparentemente del calciatore, erano state invece apposte dal padre del calciatore, il quale, nel corso delle approfondite indagini, aveva riconosciuto altresì di avere apposto le firme di girata degli assegni che, per conto del figlio,era solito ricevere dalla Società.

Massima: La nullità della risoluzione consensuale è assoluta e non potrebbe essere sanata neppure in seguito all’accertamento dell’esistenza di un apparente potere di rappresentanza del padre del calciatore nei confronti del figlio. L’affidamento eventualmente ingenerato nei confronti della Società dal padre del calciatore in ordine al proprio apparente potere di rappresentanza può essere produttivo di effetti, se del caso, nei rapporti privatistici tra le parti, ma non incide minimamente sul fatto che l’atto di risoluzione contrattuale, essendo stato sottoscritto da persona diversa dal calciatore è nullo e come tale non intacca la validità ed efficacia del contratto economico stipulato tra le parti.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 36/C Riunione del 4 Marzo 2004 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Pistoiese avverso la declaratoria di validità del tesseramento del calciatore O.I.

Massima: Il tesseramento del calciatore può decadere, ai sensi del citato art. 117 NOIF, in presenza di una risoluzione (per qualsiasi ragione) del rapporto contrattuale di prestazione sportiva.Massima: Un’eventuale invalidità del tesseramento non determina automaticamente un’analoga invalidità del rapporto contrattuale, ma tutt’al più costituisce una causa sopravvenuta di risoluzione del contratto, mentre, per espressa previsione dell’art. 117, comma 1, N.O.I.F., la risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori professionisti, consensuale o per diversa ragione, determina la “decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi federali ne prendono o ne danno ufficialmente atto”

.Massima: Le vicende circa il presunto difetto del visto di ingresso sul passaporto non possono rivestire efficacia diretta ed automatica nell’ambito dell’organizzazione federale nel senso preteso dalla società reclamante, la quale, peraltro, ha continuato ad avvalersi dei contenuti dell’accordo stipulato con il calciatore e solo assai più tardi ha deciso di agire per la revoca del tesseramento.   Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 18/C Riunione del 30 gennaio 1997 n. 1 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 36 del 12.12.1996Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Atletico Trivento avverso decisioni merito gara Sabatella Riccia/Atletico Trivento del 27.10.1996Massima: In base all'art. 103 bis N.O.I.F. il calciatore, una volta ripristinati i rapporti con la società originaria, a seguito di risoluzione consensuale del trasferimento a titolo temporaneo, può da questa essere utilizzato e può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive, soltanto se l’accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (spedito a mezzo plico raccomandato) entro il giorno che precede l’inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Infatti, il calciatore non può essere schierato nel periodo antecedente a quello previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive, in caso contrario è prevista la punizione sportiva della perdita della gara.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale 3/CF del 2 luglio 1996 n. 4 – www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Pronuncia interpretativa in ordine alla norma di cui all'art. 98 comma 9 NOIF

Interpretazione: La risoluzione del contratto di prestazione sportiva società/calciatore è istituto ontologicamente diverso dallo "svincolo" considerato dell'art. 110, comma 1, N.O.I.F., con il quale ha in comune l'effetto finale e cioè la decadenza del vincolo con la società di appartenenza, ma non il momento genetico che è invece disciplinato dall'art. 117 N.O.I.F. e ricollegato a situazioni affatto diverse da quella che determina il suddetto svincolo. Perciò la non menzione dello "svincolo" nel testo dell'art. 98 citato, che fa un elenco tassativo dei casi di ablazione del diritto all'indennità, è sufficiente ad escludere quella sorta di risoluzione "ope legis", non dichiarata nè pronunciata, da quelle previste dall'art. 98, comma 9 N.O.I.F.

Interpretazione: La norma di cui all'art. 110, comma 1, N.O.I.F., non può essere utilizzata ai fini dell'interpretazione dell'art. 98, comma 9 NOIF.

Interpretazione: La norma contenuta nell'art. 110, comma 1, N.O.I.F., come tutta le disposizioni sullo "svincolo" (dall'art. 106 all'art. 113) non concernono calciatori "professionisti", i calciatori cioè che possano soltanto stipulare contratti di prestazioni sportive (art. 28 e 93 N.O.I.F.). Il "vincolo" per questi calciatori è stato abolito, anche se con gradualità nel tempo, con la Legge 23 marzo 1981 n. 91 (art. 16), la quale da un lato ha disegnato la nuova figura del "professionista sportivo" e dall'altro ha creato l'indennità di preparazione e promozione (art. 6), quale giusto indennizzo per la società che ha contribuito alla preparazione e promozione del calciatore, quindi non solo all'addestramento, ma al miglioramento del suo livello atletico e della sua carriera sportiva. La legge ha demandato la regolamentazione dell'indennità alle Federazioni Sportive e la F.I.G.C. ha adeguato le proprie Norme Organizzative Interne al dettato della legge, l'interpretazione delle quali, pertanto, va eseguita nel quadro normativo statuale. Perciò quel "vincolo" che ormai residua nell'ordinamento sportivo non riguarda i calciatori professionisti, ma soltanto quelli che esplicano attività dilettantistica (non professionisti) o che, essendo giovani, esplicano attività addestrativa ed agonistica fino al raggiungimento dello "status" di professionista, legato all'acquisizione di determinati requisiti quali l'età e/o la partecipazione ad un determinato numero di gare di campionato professionistico ("giovani di serie"), oppure "giovani" tout court tesserati per società di Lega Dilettanti.

Interpretazione: Il riferimento alle Leghe Professionistiche contenuto nell'ultima parte dell'art. 110, comma 1, per gli adempimenti di pubblicazione dell'avvenuto svincolo d'autorità, non può costituire una sorta di implicita estensione dell'istituto ai calciatori professionisti. La norma non può non far carico di tali adempimenti anche alle Leghe Professionistiche per la semplice ragione che per le società delle stesse sono tesserati i "giovani di serie".

Interpretazione: Devono escludersi dalle ipotesi considerate dall'art. 98 comma 9 N.O.I.F. le risoluzioni "non dichiarate", perché la norma parla con puntuale espressione di "declaratoria di risoluzione".

Interpretazione: Le risoluzioni non dichiarate - di cui tuttavia gli Organi federali debbono pur prendere o dare atto (art. 117, comma 1, N.O.I.F.) perchè in ogni caso determinano conseguenze sul tesseramento - sono quelle "ope legis".Interpretazione: Le risoluzioni consensuali, ad esempio, sono fra quelle per le quali non necessita una “declaratoria” e, comunque, per essa prevista una specifica disciplina (art. 117, comma 3, in virtù del quale è necessaria una espressa rinunzia all'indennità da parte della società) che è incompatibile di per sè col disposto dall'art. 98, comma 9. Lo stesso è a dirsi di quella risoluzione "ope legis" che consegue alla retrocessione della società da un campionato professionistico a campionato della Lega Dilettanti, ove non è previsto l'impiego di calciatori professionisti, e ciò nonostante il calciatore è obbligato a subire la prosecuzione del tesseramento con la stessa società con l'assunzione della qualifica di "non professionista" a meno che non stipuli, nei termini stabiliti dal Consiglio Federale (ultimo periodo del comma 9 dall'art. 117 N.O.I.F.),contratto con altra società professionistica. Nella prima ipotesi, restando il calciatore vincolato come "non professionista" per la stessa società non possono sorgere problemi in ordine a corresponsione della indennità; nel caso di stipulazione del contratto con altra società professionistica vale il disposto di cui all'art. 97 comma 1 lett. a) N.O.I.F. Nè è possibile distinguere tra retrocessione per esito di classifica nel campionato e retrocessione dovuta a rinunzia a disputare il campionato di competenza, ai fini del regolamento della indennità; in entrambe le ipotesi si tratta di risoluzione "ope legis" e nessuna norma porta a soluzione diversa; anzi lo stesso art. 98, comma 1, conferma che l'indennità di preparazione e promozione spetta alla società, titolare del precedente contratto con calciatore, anche se retrocessa a campionato dilettantistico, senza precisare a che titolo tale retrocessione sia avvenuta.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 39/C Riunione del 13 giugno 1996 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 26/D - Riunione del 12.4.1996

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S.Lavagnese 1919 avverso decisioni a seguito di richiesta di giudizio alla commissione tesseramenti da parte del Comitato Regionale Liguria in ordine alla posizione di tesseramento del calciatore T.M.

Massima: Ai sensi dell'art. 117, comma 1 NOIF la risoluzione dal rapporto contrattuale con i calciatori professionisti determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno ufficialmente atto. Vi è, pertanto, una norma dell'ordinamento sportivo che specificatamente ed espressamente dispone l'efficacia ex nunc della risoluzione, per cui non è possibile il richiamo alle disposizioni od ai principi dell'ordinamento generale che prevedono la retroattività della risoluzione dei contratti. Ne consegue che è illegittimo il tesseramento del calciatore da parte della società, quando il contratto economico che lo legava con la società professionistica è stato risolto successivamente al tesseramento.

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