F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 093/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 054/CSA del 16 Dicembre 20016 (dispositivo) – RICORSO SIG. NOFRI ONOFRI FEDERICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FORLÌ/TERAMO DEL 4.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 90/DIV del 5.12.2016)

RICORSO SIG. NOFRI ONOFRI FEDERICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FORLÌ/TERAMO DEL 4.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio ProfessionisticoCom. Uff. n. 90/DIV del 5.12.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, infliggeva all’allenatore Federico Nofri Onofri la sanzione della squalifica per 4 gare effettive per la condotta dallo stesso tenuta nella partita Forlì/Teramo Calcio S.r.l..

Il Giudice ha così motivato la propria decisione: “per comportamento offensivo e minaccioso verso un assistente arbitrale; allontanato, ritardava l’uscita dal recinto di gioco costringendo l’arbitro ad ulteriore ritardo nella ripresa del gioco”.

Avverso la decisione il Sig. Federico Nofri Onofri, con atto del 15.12.2016, proponeva reclamo, eccependo l’illogicità, l’infondatezza e l’illegittimità del provvedimento adottato  nei propri confronti, perché sarebbero stati travisati i fatti in quanto le “offese” e “minacce” sarebbero state rivolte ad un calciatore della propria squadra e non ad un assistente arbitrale, ed inoltre non sarebbe stata ritardata l’uscita dal recinto di gioco. Per tale ragione la sanzione inflitta sarebbe stata illogica e sproporzionata.

Ritiene la Corte che il ricorso debba essere parzialmente accolto.

La ricostruzione degli eventi, come riportata nel referto arbitrale, il quale ha valore di prova privilegiata, come più volte dichiarato da codesta Corte Sportiva di Appello, non può essere oggetto di contestazione, in assenza di altri elementi probatori.

In relazione ai fatti contestati, però, la Corte ritiene la sanzione irrogata particolarmente gravosa, atteso che dagli stessi risulta che l’Onofri, più che un comportamento offensivo, abbia tenuto nei confronti dell’assistente arbitrale un atteggiamento minaccioso.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig.

Nofri Onofri Federico riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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