F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 094/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 060/CSA del 22 Dicembre 20016 (dispositivo) – RICORSO S.S.D. ALBALONGA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DI NUNNO ALESSANDRO SEGUITO GARA ALBALONGA/OSTIA MARE DEL 3.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 07.12.2016)

RICORSO S.S.D. ALBALONGA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DI NUNNO ALESSANDRO SEGUITO GARA ALBALONGA/OSTIA MARE DEL 3.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 07.12.2016)

Con reclamo del 13.12.2016 la SSD Albalonga impugnava la decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 34 del 7.12.2016 con la quale era stata comminata al Sig. Di Nunno Alessandro la sanzione della squalifica per 5 gare effettive in conseguenza del comportamento (consistente nell’aver espresso ripetute espressioni ingiuriose verso l’arbitro dopo essere stato allontanato per proteste e nell’aver successivamente, dopo la fine della gara, ostacolato il rientro negli spogliatoi del direttore di gara) tenuto in occasione della gara disputata in data 3 dicembre contro l’Ostiamare Lidocalcio.

Sosteneva la reclamante, che i fatti erano stati sostanzialmente travisati dal direttore di gara, perché l’atteggiamento del Di Nunno era stato in realtà di tenore del tutto diverso essendosi risolto in una serena discussione sulla conduzione arbitrale.

Chiedeva, pertanto, la revoca della decisione di primo grado e, in subordine una congrua riduzione della sanzione.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Dal chiaro tenore del referto arbitrale, che costituisce sotto ogni profilo fonte di prova privilegiata, emergono con evidenza gli elementi che hanno caratterizzato il comportamento del Di Nunno. Puntualmente l’arbitro rileva il tenore delle reiterate volgari offese rivolte dal Di Nunno, così come chiara è la verbalizzazione in ordine all’atteggiamento ostruzionistico tenuto da quest’ultimo al momento del rientro dell’arbitro negli spogliatoi. Nessuna prova o elemento anche indiretto autorizza a considerare erroneo o anche soltanto frutto di errore prospettico, il referto arbitrale e, conseguentemente, la decisione di primo grado deve essere pienamente confermata.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Albalonga Calcio di Albano Laziale (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it