F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 100/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 085/CSA del 01 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SARANITI ANDREA SEGUITO GARA VIBONESE/JUVE STABIA DEL 18.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 146/DIV del 21.02.2017)

RICORSO U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SARANITI ANDREA SEGUITO GARA VIBONESE/JUVE STABIA DEL 18.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 146/DIV del 21.02.2017)

Con atto, spedito in data 21.2.2017, la Società U.S. Vibonese Calcio S.r.l. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (pubblicata sul Com. Uff. n. 146/DIV del 21.2.2017 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Vibonese/Juve Stabia, disputatasi in data 18.2.2017, era stata irrogata, a carico del calciatore della predetta Società, Saraniti Andrea, la squalifica per 3 giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società U.S. Vibonese Calcio S.r.l. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di reclamo, la ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dal tesserato, Saraniti Andrea, al termine della gara (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta offensiva, posta in essere dallo stesso nei confronti del Direttore di Gara.

Peraltro, contrariamente a quanto affermato dalla Società ricorrente, quanto refertato dal Direttore di Gara (referto che già di per sé sarebbe sufficiente a giustificare l’irrogazione della sanzione disciplinare nella misura stabilita dal Giudice Sportivo) trova conferma nel rapporto del Commissario di Gara dove si legge chiaramente che il Saraniti ha tenuto nei confronti del Direttore di Gara una condotta aggressiva e gravemente offensiva; il che esclude, all’evidenza, che il Direttore di Gara abbia potuto equivocare sulla condotta tenuta dal predetto calciatore, come affermato dalla Società ricorrente..

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Vibonese Calcio di Vibo Valentia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo

 

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