F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 072/CSA del 07 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 046/CSA del 01 Dicembre 2016 (dispositivo) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., VENEZIA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE VICARIO GUGLIELMO SEGUITO GARA VENEZIA/PADOVA DEL 28.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 29.11.2016)
RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., VENEZIA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE VICARIO GUGLIELMO SEGUITO GARA VENEZIA/PADOVA DEL 28.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 84/DIV del 29.11.2016)
Con reclamo d’urgenza ex art.36 bis, comma 7, C.G.S., ritualmente proposto in data 1.12.2016, la Società Venezia FC impugnava nell’interesse, inter alia, del tesserato Guglielmo Vicario, la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 84/DIV del 29.11.2016) a seguito della gara Venezia/Padova del 28.11.2016, applicava al predetto la sanzione della squalifica per due gare effettive al Vicario “per comportamento offensivo verso la terna arbitrale”.
Nei motivi di reclamo si contesta l’eccessività della sanzione per “erroneità dei provvedimenti assunti dal direttore di gara” in danno dei propri tesserati, in difformità ai principi e ai criteri di valutazione dettati dalle disposizioni AIA. In particolare, la Società reclamante contesta l’attendibilità del referto arbitrale sia per mancanza di serenità del direttore di gara, sia perché “quanto attribuito ai propri tesserati non corrisponde al reale svolgimento dei fatti”.
All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Società, il quale ha ulteriormente illustrato i motivi di reclamo chiedendo una valutazione critica della decisione del Giudice Sportivo.
La Corte, esaminati gli atti, sentito il reclamante, osserva.
Le doglianze illustrate nell’atto di reclamo, a giudizio della Corte, si risolvono in mere censure dell’operato del direttore di gara inammissibili in questa sede. Asserire infatti l’erroneità dei provvedimenti disciplinari assunti nel corso della gara per “assenza di serenità” dell’arbitro (e financo per violazione dei criteri di valutazione delle gare calcistiche previste dalle disposizioni AIA) equivale a disconoscere i principi fondanti dell’ordinamento sportivo in materia di “mezzi di prova”. Giova sempre ribadire infatti che a norma dell’art. 35, 1.1, C.G.S., “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale di gara e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Di tal ché, l’apodittica contestazione circa l’erroneità delle decisioni assunte da un lato e la veridicità di quanto riportato nel referto dall’altro, risulta del tutto priva di pregio e irrimediabilmente estranea all’ambito di valutazione di questo organo di giustizia sportiva.
Pertanto, considerata anche la congruità della misura della sanzione, unitariamente considerata, ritiene la Corte che il reclamo, così come formulato, si ponga al limite dell’ammissibilità (per la genericità dei motivi addotti che, comunque, per i motivi sopra esposti, si appalesano anche del tutto infondati) e debba essere rigettato.
Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36 bis comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla società Venezia F.C. di Venezia.
Dispone addebitarsi le tasse reclamo.
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