F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 113/CSA del 11 Aprile 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 059/CSA del 22 Dicembre 2016 (dispositivo) – RICORSO A.S. VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA INFLITTA AL SIG. PAGLIARI DINO, SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/COMO DEL 18.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 106/DIV del 20.12.2016)
RICORSO A.S. VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA INFLITTA AL SIG. PAGLIARI DINO, SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/COMO DEL 18.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 106/DIV del 20.12.2016)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 106/DIV del 20.12.2016 ha inflitto la sanzione della squalifica per 1 giornate effettive di gara al signor Pagliardi Dino.
Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Viterbese Castrense/Como disputato il 18.12.2016, il Pagliardi profferiva più volte espressioni blasfeme.
Avverso tale provvedimento la Società A.S. Viterbese Castrense ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 21.12.2016, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.
Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 22.12.2016, inoltrava formale rinuncia all’azione.
La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.
Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Viterbese Castrense di Viterbo, dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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