F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 071/CSA del 07 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 045/CSA del 01 Dicembre 2016 (dispositivo) RICORSO POL. D. SAMMICHELE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CATANZARO C5 STEFANO GALLO 79/POL.D. SAMMICHELE DELL’1.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 127 del 28.10.2016)

RICORSO POL. D. SAMMICHELE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CATANZARO C5 STEFANO GALLO 79/POL.D. SAMMICHELE DELL’1.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 127 del 28.10.2016)

Con atto, spedito il 4.11.2016, la Società Polisportiva Dilettantistica Sammichele proponeva ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 127 del 28.10.2016) con la quale il predetto Giudice aveva omologato il risultato alla gara Catanzaro Stefano Gallo C5/ Polisportiva Dilettantistica Sammichele  del 1.10.2016, respingendo il reclamo, proposto dalla medesima Società Polisportiva Dilettantistica Sammichele, con il quale si denunciava la posizione irregolare del calciatore della società Catanzaro Stefano Gallo C5, Murillo Trobia.

La società Catanzaro Stefano Gallo C5si costituiva in giudizio, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso avversario in considerazione del fatto che con l’originario reclamo la Società Polisportiva Dilettantistica Sammichele aveva denunciato la tardività del tesseramento del calciatore del Catanzaro Stefano Gallo C5, Murillo Trobia, mentre, con il ricorso proposto avanti a questa Corte, aveva denunciato l’irregolarità del tesseramento del predetto calciatore, per mancanza del transfert da parte della Federazione straniera; nel merito, la società Catanzaro Stefano Gallo C5 contestava la fondatezza del ricorso, evidenziando che il calciatore Murillo Trobia era stato regolarmente tesserato.

All’esito della riunione dell’11.11.2016, questa Corte, ritenuta la necessità di richiedere chiarimenti all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. in ordine alla posizione del calciatore Trobia Murillo, mandava alla Segreteria di trasmettere l’ordinanza istruttoria, unitamente agli atti del giudizio, all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., riservando, all’esito dell’istruttoria, ogni decisione.

L’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. faceva pervenire i chiarimenti richiesti, evidenziando che, prima del tesseramento da parte della società Catanzaro Stefano Gallo C5, il calciatore Murillo Trobia risultava svincolato.

Alla luce delle predette risultanze, questa Corte non può che dichiarare l’infondatezza, nel merito, del ricorso dalla Società Polisportiva Dilettantistica Sammichele; il che consente di ritenere assorbita l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, avanzata dalla società Catanzaro Stefano Gallo C5.

Purtuttavia, questa Corte ritiene - anche in considerazione di quanto rappresentato dalla Società Polisportiva Dilettantistica Sammichele con le osservazioni formulate in ordine agli esiti dell’istruttoria disposta da questa Corte - di trasmettere la presente decisione, unitamente agli atti del presente giudizio, alla Procura Federale, ai fini delle valutazioni di competenza, atteso che la Società Polisportiva Dilettantistica Sammichele ha prodotto un documento (ficha de atleta), che sembrerebbe provenire dalla Federazione calcistica brasiliana dal quale sembra emergere, contrariamente a quanto attestato dall’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., che il calciatore Murillo Trobia risultava tesserato, nell’anno 2015, per la società Associazione Caramuru Esportes De Castro.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Pol. D. Sammichele di Sammichele di Bari (Bari).

Trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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