F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 071/CSA del 07 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 045/CSA del 01 Dicembre 2016 (dispositivo) RICORSO S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BUGARI YURI SEGUITO GARA JESINA/SAN NICOLÒ DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 23.11.2016)

 

RICORSO S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BUGARI YURI SEGUITO GARA JESINA/SAN NICOLÒ DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 23.11.2016)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n.49 del 23.11.2016, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale applicava a Bugary Yuri, tesserato per la società S.S.D. Jesina Calcio di Jesi, la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara, “per avere colpito un calciatore della squadra avversaria con una gomitata allo sterno”.

Avverso tale provvedimento proponeva reclamo la società d’appartenenza rilevando l’assenza di intenzionalità nel comportamento del proprio tesserato che avrebbe “solo allargato istintivamente il braccio sinistro per proteggersi” con l’unico scopo di recuperare il pallone. Evidenziava inoltre la reclamante l’assenza di conseguenze lesive per il calciatore colpito e concludeva pertanto per l’annullamento della squalifica e, in subordine, la riduzione della stessa.

La Corte, esaminati gli atti, osserva.

La condotta del tesserato così come ricostruita negli atti ufficiali, e non contestata nella sua materialità, integra certamente gli estremi della fattispecie sanzionata. Di tal ché, non può trovare accoglimento la domanda di annullamento del provvedimento formulata in via principale dalla reclamante.

Meritevole di accoglimento, invece, a giudizio della Corte, risulta la richiesta subordinata di riduzione della sanzione che, attesa la tenuità del fatto, deve essere rideterminata nella misura indicata in dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposti dalle società S.S.D. Jesina Calcio di Jesi (Ancona) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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