F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 073/CSA del 07 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 051/CSA del 07 Dicembre 2016 (dispositivo) RICORSO A.S.D. A.V. HERCULANEUM 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA U.S.D. CITTÀ DI CIAMPINO/A.V. HERCULANEUM 1924 DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 23.11.2016)
RICORSO A.S.D. A.V. HERCULANEUM 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA U.S.D. CITTÀ DI CIAMPINO/A.V. HERCULANEUM 1924 DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 23.11.2016)
La A.S.D. A.V. Herculaneum 1924 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicato sul Com. Uff. n. 49 del 23.11.2016, con il quale, a seguito della gara U.S.D. Città di Ciampino/A.V. Herculaneum 1924 del 20.11.2016, è stata inflitta alla reclamante la seguente sanzione:
- ammenda di € 1.000,00 (mille) "per indebita presenza, nell'area antistante gli spogliatoi, di alcune persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, le quali rivolgevano reiterate espressioni offensive e triviali all'indirizzo del Direttore di gara rendendo necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine".
La reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo in via principale la riduzione della sanzione irrogata, esplicitando nel reclamo che le espressioni non possono reputarsi "reiterate" trattandosi di un unicum fenomenologico in quanto pronunciate nell'ambito di un unico contesto senza soluzione di continuità e quindi nell'arco di un solo ed unico spazio temporale.
Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, ritenendo la gravità degli stessi per le numerose espressioni proferite e reiterate da più persone non identificate, ma chiaramente riconducibili alla società, respinge il ricorso.
Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D.
A.V. Herculaneum 1924 di Ercolano (Napoli).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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