F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 073/CSA del 07 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 051/CSA del 07 Dicembre 2016 (dispositivo) RICORSO POL. D. SAMMICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POL. D. SAMMICHELE /META C5 DEL 19.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 244 del 23.11.2016)

RICORSO POL. D. SAMMICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00  INFLITTA  ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  POL.  D.  SAMMICHELE /META C5 DEL 19.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. n. 244 del 23.11.2016)

La società POL.D. Sammichele ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 pubblicato sul Com. Uff. n. 244 del 23.11.2016, con il quale, a seguito della gara POL.D. Sammichele/Meta C5 del 19.11.2016, è stata inflitta alla reclamante la seguente sanzione:

- ammenda di € 800,00 (ottocento) "perché i propri sostenitori nel corso del secondo tempo rivolgevano agli arbitri ingiurie e minacce attingendoli con sputi in più parti del corpo".

La reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo in via principale l'annullamento o la riduzione dell'ammenda irrogata anche in considerazione "dell'imponente servizio d'ordine" posto in essere.

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, ritenendo la gravità degli stessi per le numerose espressioni proferite e reiterate e per l'avvenuto lancio di sputi che attingevano più volte un arbitro, conferma la sanzione già inflitta, respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Pol. D. Sammichele di Sammichele di Bari (Bari)

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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