F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 073/CSA del 07 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 051/CSA del 07 Dicembre 2016 (dispositivo) RICORSO F.C. RIETI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TIENGO GIOVAMBATTISTA SEGUITO CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA ALBALONGA/RIETI DEL 19.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 23.11.2016)

RICORSO F.C. RIETI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TIENGO GIOVAMBATTISTA SEGUITO CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA ALBALONGA/RIETI DEL 19.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 23.11.2016)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 23.11.2016 ha inflitto le sanzioni della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Tiengo Giovanbattista.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Albalonga/Rieti disputato il 19.11.2016, il calciatore veniva espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressione ingiuriosa all’indirizzo del direttore di gara. Nella circostanza, inoltre, uscendo dal terreno di gioco colpiva con un calcio il bidone dell’immondizia

Avverso tale provvedimento la Società F.C. Rieti ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 24.11.2016, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 5.12.2016, inoltrava formale rinuncia all’azione

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

La C.S.A., preso atto della rinuncia al il ricorso, come sopra proposto dalla società F.C. Rieti di Rieti, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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