F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 073/CSA del 07 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 051/CSA del 07 Dicembre 2016 (dispositivo) RICORSO A.C.D. CAMPODARSEGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SEVERGNINI NICCOLÒ SEGUITO GARA CAMPODARSEGO/U. ARZIGNANOCHIAMPO DEL 27.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 30.11.2016)

RICORSO A.C.D. CAMPODARSEGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SEVERGNINI NICCOLÒ SEGUITO GARA CAMPODARSEGO/U. ARZIGNANOCHIAMPO DEL 27.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 30.11.2016)

Con ricorso depositato in data 5.12.2016 l’A.C.D. Campodarsego impugna la delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in Com. Uff. n. 54 del 30.11.2016, con la quale veniva comminata la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Severgnini Niccolò per condotta violenta, in quanto al 33’ del 1 t. il calciatore «a gioco fermo, su ripresa di gioco con calcio d’angolo, dopo una breve discussione con un avversario gli poggiava le mani una sul viso e l’altra sul collo spingendolo indietro e facendolo cadere a terra».

Il ricorrente lamenta una sanzione eccessiva rispetto agli avvenimenti. Ad avviso dell’A.C.D. Campodarsego il calciatore sanzionato «si limitava ad appoggiare le mani al petto dell’avversario e nell’intento di allontanarlo lo faceva effettivamente cadere a terra. Contrariamente a quanto riportato dal referto il Severgnini non poggiava, quindi, le mani sul viso dell’avversario, limitandosi come sopra evidenziato a spingerlo».

In ragione di ciò chiede che la condotta venga derubricata a meramente antisportiva e non violenta.

Tuttavia, valutati gli atti e – segnatamente – il referto dell’arbitro, che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. CGS), questa Corte ritiene che la doglianza non meriti accoglimento, posto che la condotta non può essere configurata come antisportiva data l’azione del calciatore, il quale – va ribaditoprima poggiava le mani sul viso e poi, soprattutto, sul collo fino a farlo cadere a terra, manifestando nei confronti del giocatore avversario una volontà aggressiva e dunque violenta [ex art. 19, comma 4, lett. b) CGS].

Per  questi  motivi, la  C.S.A.  respinge  il  ricorso  come  sopra  proposto  dalla  società  A.C.D. Campodarsego di Campodarsego (Padova)

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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