F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 073/CSA del 07 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 051/CSA del 07 Dicembre 2016 (dispositivo) RICORSO U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PUCCIO GABRIELE SEGUITO GARA GOZZANO S.S.D. ARL/FOLGORE CARATESE DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 23.11.2016)

RICORSO U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D. AVVERSO LA  SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PUCCIO GABRIELE SEGUITO GARA GOZZANO S.S.D. ARL/FOLGORE CARATESE DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 23.11.2016)

Con ricorso ritualmente introdotto, nei modi e termini di regolamento, la U.S.  Folgore Caratese ASD ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com.  Uff. n.  49 del 23.11.2016,  con il quale in  relazione alla gara Gozzano/Folgore Caratese veniva inflitta al calciatore Puccio Gabriele la squalifica per 4 giornate, per avere lo stesso, “a gioco in svolgimento, lanciato uno sputo all’indirizzo di un calciatore avversario colpendolo sulla maglia, alla notifica del provvedimento disciplinare protestava nei confronti di un A.A.”.

L’appellante eccepiva l’incongruità della sanzione inflitta al calciatore e ne chiedeva la riduzione: a) in via principale, perché non si sarebbe trattato di uno sputo, ma di un fenomeno di involontaria “ipersalivazione”, manifestatosi a seguito di una provocazione subita da parte di un calciatore avversario che lo avrebbe strattonato Inoltre le contestate proteste, nei confronti dell’A.A., non ci sarebbero state; b) in via subordinata, per la presenza delle circostanze attenuanti.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento. Il referto arbitrale fa piena prova di quanto relazionato.

Dallo stesso risulta che il calciatore Puccio Gabriele durante un’azione di gioco sputava ad un avversario colpendolo sulla maglia L’episodio è stato segnalato da parte di un A.A. all’arbitro, il quale ha provveduto ad espellere il calciatore che, dopo il provvedimento disciplinare, ha protestato nei confronti del medesimo assistente, prima di abbandonare il terreno di gioco.

Sentito il Direttore di Gara in ordine a quest’ultimo episodio, lo stesso ha confermato che si è trattato di proteste vibranti e ripetute

Sulla base di quanto precede, la Corte ritiene che la condotta imputata al Puccio Gabriele sia ampiamente provata e meritevole della sanzione erogata con la decisione censurata e, quanto alla misura della stessa, assolutamente congrua rispetto alla gravità del fatto contestato.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Folgore Caratese A.S.D. di Carate Brianza (Monza-Brianza)

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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