F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 089/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 032/CSA del 20 Ottobre 20016 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LA MONICA GIUSEPPE SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/CITTÀ DI GELA DEL 02.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 05.10.2016)

RICORSO A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LA MONICA GIUSEPPE SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/CITTÀ DI GELA DEL 02.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 26 del 05.10.2016)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 26 del 5.10.2016 in relazione alla gara Città di Gragnano/Città di Gela svoltasi il 02.10.2016, comminava la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Giuseppe La Monica “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”.

Il rapporto di gara del 2.10.2016 dell’Arbitro Giacomo Monaco attesta che “La Monica Giuseppe, a gioco fermo, si dirigeva dinanzi all’avversario e con la mano destra aperta, con il suo palmo della mano, spingeva il volto dell’avversario all’indietro. Questo gesto non ha procurato lesioni all’avversario; quest’ultimo, che a seguito di tale colpo è rimasto in posizione eretta, ha proseguito a gara senza alcun problema fisico”.

Nel reclamo presentato, la società Città di Gragnano ha domandato l’applicazione del trattamento sanzionatorio di cui all’art. 19 comma 4 lettera a) e non già lettera b) del C.G.S., con riduzione della impugnata squalifica da tre a due giornate, lamentando la “eccessiva gravosità e severità della sanzione” applicata, adducendo la “non qualificabilità della condotta del sig. Giuseppe La Monica come violenta, quanto piuttosto come scorretta e antisportiva”. Ha argomentato in tal senso la “istintività” del gesto, che sarebbe stato peraltro “privo di qualunque intento lesivo dell’incolumità del giocatore avversario, il quale non riportava alcun danno fisico” né avvertiva particolari sensazioni di dolore “rimanendo regolarmente in campo”, tanto da aver potuto “regolarmente proseguire nella disputa della competizione senza che  addirittura intervenisse alcuna interruzione del gioco da parte dell'Arbitro e senza che si rendesse necessario l'ingresso in campo dei sanitari per le cure del caso”. Ha inoltre invocato le attenuanti dello “stato di estrema tensione caratterizzante quel determinato frangente e, soprattutto, la mancanza precedenti di alcun genere in capo allo stesso calciatore”. Nei sensi esposti ha anche richiamato i seguenti precedenti giurisprudenziali relativi a “comportamenti analoghi se non, addirittura, più gravi di quello qui in discussione” in cui tuttavia sono state disposte squalifiche inferiori alle tre giornate inflitte al giocatore campano in questione:

Corte di Giustizia Federale, riunione del 7 Maggio 2013 ex Com. Uff. n. 263/CGF: ridotta da 3 a 2 gare la squalifica irrogata in primo grado dal Giudice Sportivo ex Com. Uff. n. 198 del 29 Aprile 2013 a un calciatore che aveva “colpito con una gomitata alla schiena un calciatore avversario senza conseguenze lesive";

Corte di Giustizia Federale, riunione del 23 Novembre 2012 ex Com. Uff. n. 102/CGF: ridotta da 3 a 2 gare la squalifica irrogata in primo grado dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ex Com. Uff. n. 44 del 20 novembre 2012 a un calciatore che aveva “colpito con un calcio al petto un avversario”;

Corte Sportiva d'Appello Nazionale ex Com. Uff. n. 19/CSA del  28  Settembre  2016: ridotta da tre a due gare la squalifica irrogata in primo grado dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ex Com. Uff. n. 18 del 14 settembre 2016 a un calciatore che aveva “a gioco in svolgimento, ma al di fuori del contesto di gioco, colpito un calciatore avversario con una manata sul collo e una sul mento”;

Corte Sportiva d’Appello Nazionale ex Com. Uff. n. 129/CSA del 12 Maggio 2016: ridotta da tre a due gare la squalifica irrogata in primo grado dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ex Com. Uff. n. 139 del 2 maggio 2016 un calciatore che aveva "al termine della gara, colpito un calciatore avversario con uno schiaffo alla nuca".

Le predette richieste e argomentazioni sono state ribadite anche nel corso della seduta dalla difesa della Società ricorrente.

Il ricorso merita accoglimento.

Invero le argomentazioni poste alla base del ricorso circa l’asserita “non violenza” della condotta del calciatore la Monica, che è piuttosto da qualificarsi come gravemente antisportiva, trovano conferma nel rapporto arbitrale nel quale si attesta che “La Monica Giuseppe, a gioco fermo, si dirigeva dinanzi all’avversario e con la mano destra aperta, con il suo palmo della mano, spingeva il volto dell’avversario all’indietro”, precisandosi che “Questo gesto non ha procurato lesioni all’avversario; quest’ultimo, che a seguito di tale colpo è rimasto in posizione eretta, ha proseguito a gara senza alcun problema fisico”.

Alla luce di quanto sopra, la condotta del calciatore, pur intenzionale e gravemente antisportiva, non appare integrare, alla luce di quanto precisato dall’arbitro (assenza di lesioni nella vittima, sua permanenza in posizione eretta e prosecuzione della gara senza alcuna problema fisico), una condotta violenta.

Al riguardo, il Collegio, da un lato, condivide la considerazione negativa espressa dal Giudice di prime cure circa la condotta, senza dubbio censurabile, tenuta dal calciatore Giuseppe La Monica, consistita nell’avere “a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”.

Dall’altro lato il Collegio, nel suo prudente apprezzamento, ritiene che i comportamenti censurati nella fattispecie, pur essendo senz’altro stigmatizzabili in quanto gravemente antisportivi, meritino tuttavia di essere collegati a sanzioni più ridotte, tali da risultare congrue ed adeguate in relazione alla natura ed all’importanza dei fatti accaduti, non idonei a integrare una vera e propria condotta violenta.

Occorre anche richiamare l’art. 1bis C.G.S., che è norma generale e cogente dell’ordinamento sportivo che impone ai tesserati un comportamento leale e corretto e che trova la sua concretizzazione nella prudente ad attenta azione della Giustizia Federale che di volta in volta dovrà vagliare la sussistenza o meno dell’illecito e, di conseguenza, la relativa sanzione da applicare identificandone anche la specie e la misura. Anche nell’ordinamento sportivo trova applicazione il principio di proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto alla natura e gravità della violazione commessa.

Pertanto, alla luce dell’art. 16 e dell’art. 19, comma 4 lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, appare congruo ridurre la sanzione comminata dal Giudice di prime cure in rapporto alla effettiva gravità della condotta posta in essere dal calciatore Giuseppe La Monica, tenuto conto del carattere non violento bensì gravemente antisportivo del comportamento del calciatore, alla squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società

A.S.D. Città di Gragnano di Gragnano (Napoli), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore La Monica Giuseppe a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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