F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 089/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 032/CSA del 20 Ottobre 20016 (dispositivo) – RICORSO S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VILLA MAURICIO EZEQUI SEGUITO GARA NOCERINA/POTENZA DEL 09.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 12.10.2016)

RICORSO S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VILLA MAURICIO EZEQUI SEGUITO GARA NOCERINA/POTENZA DEL 09.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 12.10.2016)

In data 14.10.2016 la S.S.D. A.R.L. Potenza Calcio proponeva ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con la quale veniva irrogata la squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Villa Mauricio Ezequi perché «al 41’ st […] con il pallone non in gioco e non a distanza di gioco, colpiva con una manata al volto un calciatore avversario, senza procurargli, tuttavia, alcuna escoriazione».

Tramite il suo legale, presente alla riunione, il sodalizio, pur non contestando il fatto storico, lamenta ex art. 16 C.G.S., la violazione del principio di proporzionalità ed afflitività nella determinazione della sanzione e il non corretto inquadramento dell’infrazione, esortando, tra l’altro, l’applicazione di circostanze attenuanti mediante richiami ad alcuni precedenti giurisprudenziali di questa Corte.

Nello specifico la ricorrente segnala:

- l’errata percezione del fatto storico descritto nel rapporto di gara dell’arbitro, là dove si legge «con il pallone in gioco e non a distanza di gioco»;

- l’errato inquadramento del fatto storico, definito dal giudice di prima istanza come «condotta violenta» [ex. art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S.] anziché come «condotta gravemente antisportiva» [ex art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S.]; la conseguente applicazione di una sanzione superiore (3 giornate) rispetto ad una ritenuta dalla reclamante più congrua (2 giornate). La Società Potenza, tra gli altri documenti, allega inoltre – a sostegno della propria posizione – immagine fotografica (rectius, frame o fotogramma televisivo) dell’evento oggetto del presente giudizio. In ragione di ciò e del curriculum disciplinare del calciatore Villa, chiede la riduzione della sanzione della squalifica a 2 giornate, con derubricazione della condotta da “violenta” ad “antisportiva”.

In via preliminare questa Corte, esaminati gli atti, rileva l’inammissibilità del mezzo probatorio del fotogramma televisivo proposto dalla ricorrente in quanto, ex art. 35, comma 1.2, C.G.S., «Gli Organi della Giustizia Sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione» (cfr. sul punto Corte Sportiva d’Appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. uff. n. 022/CSA del 23.10.2014; ricorso A.S. Varese 1910 S.p.A., in Com. uff. n. 022/CSA del 23.10.2014). La disposizione in parola pone un chiaro sbarramento all’utilizzo di fonti di conoscenza e di prova differenti dagli atti ufficiali di gara, che, diversamente, costituiscono elemento privilegiato circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento tenuto dal calciatore Villa Mauricio, nei confronti di un calciatore avversario.

Tuttavia, il ricorso coglie nel segno là dove evidenzia, in particolare, una contraddizione nel rapporto di gara nella parte in cui si legge che il Villa «con il pallone non in gioco e non a distanza di gioco, colpiva con una manata […]», non essendo chiaro se la manata sia stata sferrata a pallone in gioco o a gioco fermo. Sentito il direttore di gara, questa Corte può affermare che l’azione incriminata si è effettivamente svolta con il pallone in gioco e che l’atto non può considerarsi violento.

In vero, consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Corte Sportiva d’Appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, cit.; Corte Sportiva d’Appello ricorso Calcio Catania S.p.A., in Com. uff. n. 022/CSA del 23.10.2014; e, soprattutto, ricorso A.S. Varese 1910 S.p.A., cit.) sostiene, in casi analoghi, che il comportamento tenuto dal calciatore Villa («manata») nel caso di specie può essere qualificato come “condotta gravemente antisportiva” e non “violenta”, posto tra l’altro che il colpo non è stato inflitto, ad es., con pugno o gomitata, atti, questi ultimi, caratterizzati da una violenza maggiore ed intrinseca e che il gesto non appare a questa Corte diretto ad arrecare un danno fisico all’avversario. La condotta violenta, invece, consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com uff. n. 161/CGF del 10.1.12014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com uff. n. 153/CGF del 18.1.2011). Manca, dunque, il tradizionale segno distintivo rappresentato dalla cosciente e/o deliberata volontà di infliggere all’antagonista un male ingiusto e ingiustificato. A ciò si aggiunga, infine, che il giocatore della squadra avversaria, come risulta dal rapporto di gara e come confermato dall’arbitro a questa Corte, non ha riportato alcuna escoriazione.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’Arbitro, accoglie il ricorso, come sopra proposto dalla società S.S.D. A.R.L. Potenza Calcio di (Potenza) e riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Villa Mauricio Ezequi a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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