F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 096/CSA del 08 Marzo 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 066/CSA del 20 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. SANCATALDESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DOLENTI GAETANO, SEGUITO GARA SANCATALDESE CALCIO/ROCCELLA DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 25.1.2017)

RICORSO A.S.D. SANCATALDESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL  CALC. DOLENTI GAETANO, SEGUITO GARA SANCATALDESE CALCIO/ROCCELLA DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 78 del 25.1.2017)

Il Giudice Sportivo con Com. Uff. n. 78 del 25.1.2017, in merito alla gara tra l’ASD Santacataldese calcio e l’ASD Roccella valevole per il Campionato Interregionale - Serie D - disputata a San Cataldo il 22.1.2017, ha inflitto n. 5 giornate effettive di gara di squalifica a Dolenti Gaetano pierpaolo giocatore della Sancataldese Calcio.

Il provvedimento sanzionatorio è stato così motivato: “a seguito di un provvedimento disciplinare di ammonizione, mentre il direttore di gara era rivolto di spalle, gli rivolgeva gesti gravemente irridenti suscitando l’ilarità del pubblico presente. Espulso, nell’uscire dal terreno di gioco, correva verso l’A.A.  che aveva segnalato la condotta, e gli rivolgeva espressioni offensive.

Al termine della gara, nello spazio antistante gli spogliatoti e ad alta voce, reiterava frase offensiva e minacciosa. Sanzione così determinata in considerazione della gravità della condotta”.

Avverso il predetto provvedimento il calciatore interessato ha proposto impugnazione davanti alla Corte di giustizia federale deducendo in estrema sintesi il seguente argomento difensivo. L’assistente arbitrale sarebbe caduto in errore in quanto il comportamento del Dolenti non voleva essere offensivo rispetto all’arbitro ma era “una manifestazione forse esagerata, di gioia, essendo quella l’ultima azione della partita”. Peraltro, si è sostenuto nel ricorso, che il gesto era indirizzato al capitano Di Marco Salvatore destante pochi motivi.

Il ricorso è infondato.

Le circostanze di fatto analiticamente descritte nel referto arbitrale portano ad escludere che possa trattarsi di una manifestazione di gioia essendo evidente la finalità irrisoria del comportamento rivolto nei confronti dell’arbitro che, in quel minuto, era di spalle e non poteva vedere. Del resto in tal senso è stato interpretato il comportamento non solo dell’assistente arbitrale ma da tutto il pubblico e generando una ilarità generale.

L’infondatezza della versione dei fatti prospettata da parte ricorrente e non suffragata da alcun elemento probatorio e, peraltro, chiaramente contraddetta dal comportamento tenuto dall’interessato che, anziché chiarire il presunto equivoco con l’arbitro e con l’assistente arbitrale, è corso verso quest’ultimo offendendolo e minacciandolo.

Anche successivamente, al termine della gara, nello spazio antistante gli spogliatoi, il Dolenti anziché cercare di spiegare l’equivoco in cui sarebbe incorso, ha continuato a offendere e minacciare.

La circostanza, dedotta nel ricorso, che l’interessato è un giocatore “molto esperto” lungi dall’essere un elemento di non colpevolezza rende ancora più grave il comportamento tenuto.

Tutto ciò premesso il ricorso va respinto e va confermata la decisione di I grado.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sancataldese Calcio di San Cataldo (Caltanissetta).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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