F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 114/CSA del 11 Aprile 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 103/CSA del 16 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROMEO SAMUELE SEGUITO GARA MELFI/CATANZARO DEL 12.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 158/DIV del 14.03.2017)

RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROMEO SAMUELE SEGUITO GARA MELFI/CATANZARO DEL 12.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 158/DIV del 14.03.2017)

 

 

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Melfi/Catanzaro, disputato in data 12.3.2017 e valevole per il Campionato Lega Pro, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva al calciatore Samuele Romeo la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara, per aver, tentato di colpire con uno schiaffo un avversario durante la gara”.

Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione la A.S. Melfi S.r.l. (d’ora in avanti, “Società”), la quale sosteneva che il Sig. Romeo, quantomeno ai fini disciplinari, non ha posto in essere alcun comportamento rilevante poiché il gesto oggetto di contestazione non è stato percepito dall’Arbitro, dai suoi assistenti, ma solo dal collaboratore della Procura Federale, autore del referto sulle cui risultanze è stata emanata la decisione impugnata. La società, inoltre, lamentava il presunto difetto di legittimazione della Procura a rilevare e refertare i comportamenti dei calciatori in campo, essendo tale competenza attribuita esclusivamente all’Arbitro ed ai suoi assistenti. Pertanto, la Società chiedeva l’annullamento della sanzione irrogata.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 16.3.2017, è presente l’Avv. Aita, che si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva come l’assunto della Società relativo all’incompetenza del collaboratore della Procura Federale ad avviare il procedimento disciplinare che qui ci occupa sia fondato.

L’art. 35, comma 1.1, C.G.S. stabilisce, infatti, che i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, identificando, in tal modo, gli unici soggetti legittimati ad avviare l’iter sanzionatorio disciplinare per fatti avenuti nelò recinto di gioco ed escludendo da tale novero i rappresentati della Procura Federale.

A ciò si aggiunga, altresì, che il comma 1.3 del predetto articolo circoscrive la legittimazione del Procuratore Federale alle segnalazioni al Giudice Sportivo relative ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro ed ai soli fini della prova televisiva, delineando, tra l’altro, un preciso iter da seguire per porre in essere una corretta segnalazione. Ne consegue, pertanto, che, ai sensi dell’art. 35, commi 1.1. - 1.4., C.G.S., la legittimazione del rappresentante della Procura Federale ha ad oggetto la sola eccitazione della prova televisiva e non la refertazione relativa ai fatti avvenuti nel corso delle gare.

Ciò detto, in ragione della circostanza per cui, nel caso di specie, la Procura Federale non ha ritualmente e formalmente segnalato al Giudice Sportivo il presunto comportamento tenuto dal Sig. Romeo ai fini dell’espletamento della prova televisiva, la Corte non può che rilevare l’errore del Giudice di prime cure nel fondare la propria decisione su detto referto del predetto collaboratore. Infine, per completezza di analisi, preme a questa Corte precisare come sia improprio richiamare, in casi come quelli oggetto del presente procedimento, anche l’art. 35, comma 1.4., C.G.S. in quanto lo stesso, riferendosi al precedente comma 1.3. e, quindi, all’espletamento della prova televisiva, trova applicazione solo con riferimento a tale mezzo istruttorio ed esclusivamente nell’ipotesi in cui l’iter previsto dal predetto art. 35, comma 1.3., C.G.S. per la richiesta della prova in questione sia stato avviato dalla Procura Federale.

La C.S.A. accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società A.S. Melfi S.r.l. di Malfi (Potenza) e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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