Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.037/TFN del 06 Dicembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. P.S. AVVERSO LA DELIBERA DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DEL 8.9.2016.

Massima: Il TFN rigetta il ricorso ex 43bis CGS proposto dal componente degli organi di giustizia della Federazione avverso la delibera della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 70/A del 8.9.2016 nonché della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva presso i Comitati Regionali con la quale è stata disposta la nomina dei componenti degli organi di giustizia sportiva operanti presso i Comitati della FIGC e per l’effetto non è stato confermato quale componente degli organi di giustizia della Federazione. Rileva inoltre il Collegio che dagli atti acquisiti al procedimento risulta la legittimità dell’operato della Federazione, il cui Consiglio ha dapprima delegato il Presidente Federale, in considerazione della peculiarità del procedimento (numero elevato di giudici, proposte dei comitati territoriali, verifiche di regolarità delle liste), e successivamente ratificato la nomina dei giudici territoriali, anche con il parere della Commissione di Garanzia presso la Federazione. Deve, conseguentemente, essere rigettato il motivo di ricorso attinente alla supposta violazione delle Norme Statutarie Federali (artt. 24, 25, 27 e 35). D’altronde il ricorso é infondato anche con riguardo al lamentato vizio della delibera Federale impugnate in riferimento alla delibera 83/A del 4 agosto 2015, in ordine alla durata della nomina - tra gli altri - del ricorrente, che, assumendone la durata quadriennale, sostiene la persistente vigenza della nomina medesima che rende illegittima la delibera della Federazione dell’8 settembre 2016 impugnata, assumendo il ricorrente di essere stato nominato componente di organo di giustizia della Federazione per un periodo di 4 anni decorrenti dalla nomina, ovverosia dal 4 agosto 2015. La tesi del ricorrente, come correttamente rilevato dalla difesa della Federazione, è in primo luogo smentita dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI che, all’articolo 64, comma 2, prevede espressamente: “(…) con provvedimento del Consiglio Federale, i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura Federale in carica all’atto dell’entrata in vigore del Codice e in possesso dei requisiti da esso previsti sono riassegnati ai nuovi organi di giustizia e rispettiva procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al Coni”. Come già ritenuto, nella fase cautelare, deve ribadirsi in sede di merito la coerenza delle delibere adottate dalla Federazione, impugnate nel presente procedimento, con le esigenze di carattere organizzativo della Federazione per assicurare il celere ed efficiente funzionamento della Giustizia Sportiva, in conformità con i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva, emanati dal CONI, avuto riguardo alla durata finale degli incarichi in seno agli Organi di Giustizia Sportiva, come evidenziato nel Com. Uff. n. 451/A del 30.6.2016 non oggetto di specifico ricorso. Nel caso di specie, il quadriennio olimpico è terminato il 30 giugno 2016 e, proprio per far fronte alla scadenza degli incarichi di tutti i componenti degli organi di giustizia, come rilevato correttamente dalla difesa della Federazione con il Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, la Federazione medesima ha disposto la prorogatio degli incarichi sino alle nuove nomine (come detto, successivamente intervenute in data 8 settembre 2016). Anche l’incarico del ricorrente, pertanto, come per tutti gli altri componenti degli organi di giustizia federali, è venuto meno il giorno della nomina dei nuovi organi di giustizia per il quadriennio 2016-2020 (i.e. l’8 settembre 2016). Il Collegio, in adesione alle ragioni della difesa della Federazione, ritiene che tale ricostruzione risponda altresì a una ragionevole esigenza di carattere organizzativo: considerato il numero di componenti degli organi di giustizia della FIGC (soltanto i soggetti nominati con la delibera oggetto di impugnazione sono circa 600), è necessario che tutti i loro incarichi terminino contemporaneamente (per l’appunto, con la scadenza del quadriennio olimpico). In conclusione, il ricorrente, così come precisato dal Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, nella medesima data era decaduto dal proprio ruolo in seno agli organi della giustizia sportiva della FIGC e, con il medesimo Comunicato Ufficiale n. 451/A, è stato prorogato soltanto sino alle nuove nomine disposte dalla Federazione. Di talché, a seguito delle nuove nomine dell’8 settembre 2016, il suo incarico di componente di organo di giustizia è venuto meno. Il Collegio ribadisce inoltre, come già evidenziato in sede cautelare, che in assenza della proposizione di rituale impugnazione avverso il Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, al ricorrente è preclusa qualsiasi eccezione in ordine alla durata del proprio incarico (e alla sua scadenza al momento delle nuove nomine). Non vale in contrario la produzione documentale della lettera del Segretario Generale della LND, acquisita agli atti del procedimento senza opposizione della difesa della Federazione, che é del tutto irrilevante, a giudizio del Collegio, ai fini del decidere in quanto gli organi della Lega Nazionale Dilettanti sono del tutto estranei alla procedura di nomina dei giudici territoriali; pertanto nessun affidamento tutelabile da essa poteva discendere in favore del ricorrente né la detta nota ,pur acquisita agli atti, é idonea ad evidenziare profili di contraddittorietà della procedura posta in essere dalla Federazione, che come detto é immune dei lamentati visi.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.037/TFN del 06 Dicembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. L.C. AVVERSO LA DELIBERA DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DEL 8.9.2016.

Massima: Il TFN rigetta il ricorso ex 43bis CGS proposto dal componente degli organi di giustizia della Federazione avverso la delibera della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 70/A del 8.9.2016 nonché della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva presso i Comitati Regionali con la quale è stata disposta la nomina dei componenti degli organi di giustizia sportiva operanti presso i Comitati della FIGC e per l’effetto non è stato confermato quale componente degli organi di giustizia della Federazione. Rileva inoltre il Collegio che dagli atti acquisiti al procedimento risulta la legittimità dell’operato della Federazione, il cui Consiglio ha dapprima delegato il Presidente Federale, in considerazione della peculiarità del procedimento (numero elevato di giudici, proposte dei comitati territoriali, verifiche di regolarità delle liste), e successivamente ratificato la nomina dei giudici territoriali, anche con il parere della Commissione di Garanzia presso la Federazione. Deve, conseguentemente, essere rigettato il motivo di ricorso attinente alla supposta violazione delle Norme Statutarie Federali (artt. 24, 25, 27 e 35). D’altronde il ricorso é infondato anche con riguardo al lamentato vizio della delibera Federale impugnate in riferimento alla delibera 83/A del 4 agosto 2015, in ordine alla durata della nomina - tra gli altri - del ricorrente, che, assumendone la durata quadriennale, sostiene la persistente vigenza della nomina medesima che rende illegittima la delibera della Federazione dell’8 settembre 2016 impugnata, assumendo il ricorrente di essere stato nominato componente di organo di giustizia della Federazione per un periodo di 4 anni decorrenti dalla nomina, ovverosia dal 4 agosto 2015. La tesi del ricorrente, come correttamente rilevato dalla difesa della Federazione, è in primo luogo smentita dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI che, all’articolo 64, comma 2, prevede espressamente: “(…) con provvedimento del Consiglio Federale, i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura Federale in carica all’atto dell’entrata in vigore del Codice e in possesso dei requisiti da esso previsti sono riassegnati ai nuovi organi di giustizia e rispettiva procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al Coni”. Come già ritenuto, nella fase cautelare, deve ribadirsi in sede di merito la coerenza delle delibere adottate dalla Federazione, impugnate nel presente procedimento, con le esigenze di carattere organizzativo della Federazione per assicurare il celere ed efficiente funzionamento della Giustizia Sportiva, in conformità con i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva, emanati dal CONI, avuto riguardo alla durata finale degli incarichi in seno agli Organi di Giustizia Sportiva, come evidenziato nel Com. Uff. n. 451/A del 30.6.2016 non oggetto di specifico ricorso. Nel caso di specie, il quadriennio olimpico è terminato il 30 giugno 2016 e, proprio per far fronte alla scadenza degli incarichi di tutti i componenti degli organi di giustizia, come rilevato correttamente dalla difesa della Federazione con il Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, la Federazione medesima ha disposto la prorogatio degli incarichi sino alle nuove nomine (come detto, successivamente intervenute in data 8 settembre 2016). Anche l’incarico del ricorrente, pertanto, come per tutti gli altri componenti degli organi di giustizia federali, è venuto meno il giorno della nomina dei nuovi organi di giustizia per il quadriennio 2016-2020 (i.e. l’8 settembre 2016). Il Collegio, in adesione alle ragioni della difesa della Federazione, ritiene che tale ricostruzione risponda altresì a una ragionevole esigenza di carattere organizzativo: considerato il numero di componenti degli organi di giustizia della FIGC (soltanto i soggetti nominati con la delibera oggetto di impugnazione sono circa 600), è necessario che tutti i loro incarichi terminino contemporaneamente (per l’appunto, con la scadenza del quadriennio olimpico). In conclusione, il ricorrente, così come precisato dal Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, nella medesima data era decaduto dal proprio ruolo in seno agli organi della giustizia sportiva della FIGC e, con il medesimo Comunicato Ufficiale n. 451/A, è stato prorogato soltanto sino alle nuove nomine disposte dalla Federazione. Di talché, a seguito delle nuove nomine dell’8 settembre 2016, il suo incarico di componente di organo di giustizia è venuto meno. Il Collegio ribadisce inoltre, come già evidenziato in sede cautelare, che in assenza della proposizione di rituale impugnazione avverso il Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, al ricorrente è preclusa qualsiasi eccezione in ordine alla durata del proprio incarico (e alla sua scadenza al momento delle nuove nomine). Non vale in contrario la produzione documentale della lettera del Segretario Generale della LND, acquisita agli atti del procedimento senza opposizione della difesa della Federazione, che é del tutto irrilevante, a giudizio del Collegio, ai fini del decidere in quanto gli organi della Lega Nazionale Dilettanti sono del tutto estranei alla procedura di nomina dei giudici territoriali; pertanto nessun affidamento tutelabile da essa poteva discendere in favore del ricorrente né la detta nota, pur acquisita agli atti, é idonea ad evidenziare profili di contraddittorietà della procedura posta in essere dalla Federazione, che come detto é immune dei lamentati visi.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.037/TFN del 06 Dicembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. L.S. AVVERSO LA DELIBERA DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DEL 8.9.2016.

Massima: Il TFN rigetta il ricorso ex 43bis CGS proposto dal componente degli organi di giustizia della Federazione avverso la delibera della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 70/A del 8.9.2016 nonché della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva presso i Comitati Regionali con la quale è stata disposta la nomina dei componenti degli organi di giustizia sportiva operanti presso i Comitati della FIGC e per l’effetto non è stato confermato quale componente degli organi di giustizia della Federazione. Rileva inoltre il Collegio che dagli atti acquisiti al procedimento risulta la legittimità dell’operato della Federazione, il cui Consiglio ha dapprima delegato il Presidente Federale, in considerazione della peculiarità del procedimento (numero elevato di giudici, proposte dei comitati territoriali, verifiche di regolarità delle liste), e successivamente ratificato la nomina dei giudici territoriali, anche con il parere della Commissione di Garanzia presso la Federazione. Deve, conseguentemente, essere rigettato il motivo di ricorso attinente alla supposta violazione delle Norme Statutarie Federali (artt. 24, 25, 27 e 35). D’altronde il ricorso é infondato anche con riguardo al lamentato vizio della delibera Federale impugnate in riferimento alla delibera 83/A del 4 agosto 2015, in ordine alla durata della nomina - tra gli altri - del ricorrente, che, assumendone la durata quadriennale, sostiene la persistente vigenza della nomina medesima che rende illegittima la delibera della Federazione dell’8 settembre 2016 impugnata, assumendo il ricorrente di essere stato nominato componente di organo di giustizia della Federazione per un periodo di 4 anni decorrenti dalla nomina, ovverosia dal 4 agosto 2015. La tesi del ricorrente, come correttamente rilevato dalla difesa della Federazione, è in primo luogo smentita dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI che, all’articolo 64, comma 2, prevede espressamente: “(…) con provvedimento del Consiglio Federale, i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura Federale in carica all’atto dell’entrata in vigore del Codice e in possesso dei requisiti da esso previsti sono riassegnati ai nuovi organi di giustizia e rispettiva procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al Coni” .Come già ritenuto , nella fase cautelare, deve ribadirsi in sede di merito la coerenza delle delibere adottate dalla Federazione, impugnate nel presente procedimento, con le esigenze di carattere organizzativo della Federazione per assicurare il celere ed efficiente funzionamento della Giustizia Sportiva, in conformità con i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva, emanati dal CONI, avuto riguardo alla durata finale degli incarichi in seno agli Organi di Giustizia Sportiva, come evidenziato nel Com. Uff. n. 451/A del 30.6.2016 non oggetto di specifico ricorso. Nel caso di specie, il quadriennio olimpico è terminato il 30 giugno 2016 e, proprio per far fronte alla scadenza degli incarichi di tutti i componenti degli organi di giustizia, come rilevato correttamente dalla difesa della Federazione con il Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, la Federazione medesima ha disposto la prorogatio degli incarichi sino alle nuove nomine (come detto, successivamente intervenute in data 8 settembre 2016). Anche l’incarico del ricorrente, pertanto, come per tutti gli altri componenti degli organi di giustizia federali, è venuto meno il giorno della nomina dei nuovi organi di giustizia per il quadriennio 2016-2020 (i.e. l’8 settembre 2016). Il Collegio, in adesione alle ragioni della difesa della Federazione, ritiene che tale ricostruzione risponda altresì a una ragionevole esigenza di carattere organizzativo: considerato il numero di componenti degli organi di giustizia della FIGC (soltanto i soggetti nominati con la delibera oggetto di impugnazione sono circa 600), è necessario che tutti i loro incarichi terminino contemporaneamente (per l’appunto, con la scadenza del quadriennio olimpico). In conclusione, il ricorrente, così come precisato dal Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, nella medesima data era decaduto dal proprio ruolo in seno agli organi della giustizia sportiva della FIGC e, con il medesimo Comunicato Ufficiale n. 451/A, è stato prorogato soltanto sino alle nuove nomine disposte dalla Federazione. Di talché, a seguito delle nuove nomine dell’8 settembre 2016, il suo incarico di componente di organo di giustizia è venuto meno. Il Collegio ribadisce inoltre, come già evidenziato in sede cautelare, che in assenza della proposizione di rituale impugnazione avverso il Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, al ricorrente è preclusa qualsiasi eccezione in ordine alla durata del proprio incarico (e alla sua scadenza al momento delle nuove nomine). Non vale in contrario la produzione documentale della lettera del Segretario Generale della LND, acquisita agli atti del procedimento senza opposizione della difesa della Federazione, che é del tutto irrilevante, a giudizio del Collegio, ai fini del decidere in quanto gli organi della Lega Nazionale Dilettanti sono del tutto estranei alla procedura di nomina dei giudici territoriali; pertanto nessun affidamento tutelabile da essa poteva discendere in favore del ricorrente né la detta nota, pur acquisita agli atti, é idonea ad evidenziare profili di contraddittorietà della procedura posta in essere dalla Federazione, che come detto é immune dei lamentati visi.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.037/TFN del 06 Dicembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (78) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. G.B. AVVERSO LA DELIBERA DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DEL 8.9.2016.

Massima: Il TFN rigetta il ricorso ex 43bis CGS proposto dal componente degli organi di giustizia della Federazione avverso la delibera della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 70/A del 8.9.2016 nonché della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva presso i Comitati Regionali con la quale è stata disposta la nomina dei componenti degli organi di giustizia sportiva operanti presso i Comitati della FIGC e per l’effetto non è stato confermato quale componente degli organi di giustizia della Federazione. Rileva inoltre il Collegio che dagli atti acquisiti al procedimento risulta la legittimità dell’operato della Federazione, il cui Consiglio ha dapprima delegato il Presidente Federale, in considerazione della peculiarità del procedimento (numero elevato di giudici, proposte dei comitati territoriali, verifiche di regolarità delle liste), e successivamente ratificato la nomina dei giudici territoriali, anche con il parere della Commissione di Garanzia presso la Federazione. Deve, conseguentemente, essere rigettato il motivo di ricorso attinente alla supposta violazione delle Norme Statutarie Federali (artt. 24, 25, 27 e 35). D’altronde il ricorso é infondato anche con riguardo al lamentato vizio della delibera Federale impugnate in riferimento alla delibera 83/A del 4 agosto 2015, in ordine alla durata della nomina - tra gli altri - del ricorrente, che, assumendone la durata quadriennale, sostiene la persistente vigenza della nomina medesima che rende illegittima la delibera della Federazione dell’8 settembre 2016 impugnata, assumendo il ricorrente di essere stato nominato componente di organo di giustizia della Federazione per un periodo di 4 anni decorrenti dalla nomina, ovverosia dal 4 agosto 2015. La tesi del ricorrente, come correttamente rilevato dalla difesa della Federazione, è in primo luogo smentita dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI che, all’articolo 64, comma 2, prevede espressamente: “(…) con provvedimento del Consiglio Federale, i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura Federale in carica all’atto dell’entrata in vigore del Codice e in possesso dei requisiti da esso previsti sono riassegnati ai nuovi organi di giustizia e rispettiva procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al Coni” .Come già ritenuto, nella fase cautelare, deve ribadirsi in sede di merito la coerenza delle delibere adottate dalla Federazione, impugnate nel presente procedimento, con le esigenze di carattere organizzativo della Federazione per assicurare il celere ed efficiente funzionamento della Giustizia Sportiva, in conformità con i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva, emanati dal CONI, avuto riguardo alla durata finale degli incarichi in seno agli Organi di Giustizia Sportiva, come evidenziato nel Com. Uff. n. 451/A del 30.6.2016 non oggetto di specifico ricorso. Nel caso di specie, il quadriennio olimpico è terminato il 30 giugno 2016 e, proprio per far fronte alla scadenza degli incarichi di tutti i componenti degli organi di giustizia, come rilevato correttamente dalla difesa della Federazione con il Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, la Federazione medesima ha disposto la prorogatio degli incarichi sino alle nuove nomine (come detto, successivamente intervenute in data 8 settembre 2016). Anche l’incarico del ricorrente, pertanto, come per tutti gli altri componenti degli organi di giustizia federali, è venuto meno il giorno della nomina dei nuovi organi di giustizia per il quadriennio 2016-2020 (i.e. l’8 settembre 2016). Il Collegio, in adesione alle ragioni della difesa della Federazione, ritiene che tale ricostruzione risponda altresì a una ragionevole esigenza di carattere organizzativo: considerato il numero di componenti degli organi di giustizia della FIGC (soltanto i soggetti nominati con la delibera oggetto di impugnazione sono circa 600), è necessario che tutti i loro incarichi terminino contemporaneamente (per l’appunto, con la scadenza del quadriennio olimpico). In conclusione, il ricorrente, così come precisato dal Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, nella medesima data era decaduto dal proprio ruolo in seno agli organi della giustizia sportiva della FIGC e, con il medesimo Comunicato Ufficiale n. 451/A, è stato prorogato soltanto sino alle nuove nomine disposte dalla Federazione. Di talché, a seguito delle nuove nomine dell’8 settembre 2016, il suo incarico di componente di organo di giustizia è venuto meno. Il Collegio ribadisce inoltre, come già evidenziato in sede cautelare, che in assenza della proposizione di rituale impugnazione avverso il Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, al ricorrente è preclusa qualsiasi eccezione in ordine alla durata del proprio incarico (e alla sua scadenza al momento delle nuove nomine). Non vale in contrario la produzione documentale della lettera del Segretario Generale della LND, acquisita agli atti del procedimento senza opposizione della difesa della Federazione, che é del tutto irrilevante, a giudizio del Collegio, ai fini del decidere in quanto gli organi della Lega Nazionale Dilettanti sono del tutto estranei alla procedura di nomina dei giudici territoriali; pertanto nessun affidamento tutelabile da essa poteva discendere in favore del ricorrente né la detta nota, pur acquisita agli atti, é idonea ad evidenziare profili di contraddittorietà della procedura posta in essere dalla Federazione, che come detto é immune dei lamentati visi. Si rileva comunque che la posizione di Giudice Sportivo del ricorrente al momento della proposizione del reclamo era sospesa e al vaglio della Commissione di Garanzia della FIGC, e, pertanto anche sotto profilo non si ritiene che alcuna posizione di vantaggio, anche nella denegata ipotesi di accoglimento del reclamo ex art.43 bis CGS, ne sarebbe conseguita al ricorrente.

 

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Impugnazione Istanza: (77) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. L.D.L. AVVERSO LA DELIBERA DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DEL 8.9.2016.

Massima: Il TFN rigetta il ricorso ex 43bis CGS proposto dal componente degli organi di giustizia della Federazione avverso la delibera della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 70/A del 8.9.2016 nonché della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva presso i Comitati Regionali con la quale è stata disposta la nomina dei componenti degli organi di giustizia sportiva operanti presso i Comitati della FIGC e per l’effetto non è stato confermato quale componente degli organi di giustizia della Federazione. Rileva inoltre il Collegio che dagli atti acquisiti al procedimento risulta la legittimità dell’operato della Federazione, il cui Consiglio ha dapprima delegato il Presidente Federale, in considerazione della peculiarità del procedimento (numero elevato di giudici, proposte dei comitati territoriali, verifiche di regolarità delle liste), e successivamente ratificato la nomina dei giudici territoriali, anche con il parere della Commissione di Garanzia presso la Federazione. Deve, conseguentemente, essere rigettato il motivo di ricorso attinente alla supposta violazione delle Norme Statutarie Federali (artt. 24, 25, 27 e 35). D’altronde il ricorso é infondato anche con riguardo al lamentato vizio della delibera Federale impugnate in riferimento alla delibera 83/A del 4 agosto 2015, in ordine alla durata della nomina - tra gli altri - del ricorrente, che, assumendone la durata quadriennale, sostiene la persistente vigenza della nomina medesima che rende illegittima la delibera della Federazione dell’8 settembre 2016 impugnata, assumendo il ricorrente di essere stato nominato componente di organo di giustizia della Federazione per un periodo di 4 anni decorrenti dalla nomina, ovverosia dal 4 agosto 2015. La tesi del ricorrente, come correttamente rilevato dalla difesa della Federazione, è in primo luogo smentita dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI che, all’articolo 64, comma 2, prevede espressamente: “(…) con provvedimento del Consiglio Federale, i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura Federale in carica all’atto dell’entrata in vigore del Codice e in possesso dei requisiti da esso previsti sono riassegnati ai nuovi organi di giustizia e rispettiva procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al Coni” .Come già ritenuto, nella fase cautelare, deve ribadirsi in sede di merito la coerenza delle delibere adottate dalla Federazione, impugnate nel presente procedimento, con le esigenze di carattere organizzativo della Federazione per assicurare il celere ed efficiente funzionamento della Giustizia Sportiva, in conformità con i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva, emanati dal CONI, avuto riguardo alla durata finale degli incarichi in seno agli Organi di Giustizia Sportiva, come evidenziato nel Com. Uff. n. 451/A del 30.6.2016 non oggetto di specifico ricorso. Nel caso di specie, il quadriennio olimpico è terminato il 30 giugno 2016 e, proprio per far fronte alla scadenza degli incarichi di tutti i componenti degli organi di giustizia, come rilevato correttamente dalla difesa della Federazione con il Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, la Federazione medesima ha disposto la prorogatio degli incarichi sino alle nuove nomine (come detto, successivamente intervenute in data 8 settembre 2016). Anche l’incarico del ricorrente, pertanto, come per tutti gli altri componenti degli organi di giustizia federali, è venuto meno il giorno della nomina dei nuovi organi di giustizia per il quadriennio 2016-2020 (i.e. l’8 settembre 2016). Il Collegio, in adesione alle ragioni della difesa della Federazione, ritiene che tale ricostruzione risponda altresì a una ragionevole esigenza di carattere organizzativo: considerato il numero di componenti degli organi di giustizia della FIGC (soltanto i soggetti nominati con la delibera oggetto di impugnazione sono circa 600), è necessario che tutti i loro incarichi terminino contemporaneamente (per l’appunto, con la scadenza del quadriennio olimpico). In conclusione, il ricorrente, così come precisato dal Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, nella medesima data era decaduto dal proprio ruolo in seno agli organi della giustizia sportiva della FIGC e, con il medesimo Comunicato Ufficiale n. 451/A, è stato prorogato soltanto sino alle nuove nomine disposte dalla Federazione. Di talché, a seguito delle nuove nomine dell’8 settembre 2016, il suo incarico di componente di organo di giustizia è venuto meno. Il Collegio ribadisce inoltre, come già evidenziato in sede cautelare, che in assenza della proposizione di rituale impugnazione avverso il Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, al ricorrente è preclusa qualsiasi eccezione in ordine alla durata del proprio incarico (e alla sua scadenza al momento delle nuove nomine). Non vale in contrario la produzione documentale della lettera del Segretario Generale della LND, acquisita agli atti del procedimento senza opposizione della difesa della Federazione, che é del tutto irrilevante, a giudizio del Collegio, ai fini del decidere in quanto gli organi della Lega Nazionale Dilettanti sono del tutto estranei alla procedura di nomina dei giudici territoriali; pertanto nessun affidamento tutelabile da essa poteva discendere in favore del ricorrente né la detta nota, pur acquisita agli atti, é idonea ad evidenziare profili di contraddittorietà della procedura posta in essere dalla Federazione, che come detto é immune dei lamentati vizi.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.037/TFN del 06 Dicembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (76) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. V.B. AVVERSO LA DELIBERA DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DEL 8.9.2016.

Massima: Il TFN rigetta il ricorso ex 43bis CGS proposto dal componente degli organi di giustizia della Federazione avverso la delibera della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 70/A del 8.9.2016 nonché della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva presso i Comitati Regionali con la quale è stata disposta la nomina dei componenti degli organi di giustizia sportiva operanti presso i Comitati della FIGC e per l’effetto non è stato confermato quale componente degli organi di giustizia della Federazione. Rileva inoltre il Collegio che dagli atti acquisiti al procedimento risulta la legittimità dell’operato della Federazione, il cui Consiglio ha dapprima delegato il Presidente Federale, in considerazione della peculiarità del procedimento (numero elevato di giudici, proposte dei comitati territoriali, verifiche di regolarità delle liste), e successivamente ratificato la nomina dei giudici territoriali, anche con il parere della Commissione di Garanzia presso la Federazione. Deve, conseguentemente, essere rigettato il motivo di ricorso attinente alla supposta violazione delle Norme Statutarie Federali (artt. 24, 25, 27 e 35). D’altronde il ricorso é infondato anche con riguardo al lamentato vizio della delibera Federale impugnate in riferimento alla delibera 83/A del 4 agosto 2015, in ordine alla durata della nomina - tra gli altri - del ricorrente, che, assumendone la durata quadriennale, sostiene la persistente vigenza della nomina medesima che rende illegittima la delibera della Federazione dell’8 settembre 2016 impugnata, assumendo il ricorrente di essere stato nominato componente di organo di giustizia della Federazione per un periodo di 4 anni decorrenti dalla nomina, ovverosia dal 4 agosto 2015. La tesi del ricorrente, come correttamente rilevato dalla difesa della Federazione , è in primo luogo smentita dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI che, all’articolo 64, comma 2, prevede espressamente: “(…) con provvedimento del Consiglio Federale, i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura Federale in carica all’atto dell’entrata in vigore del Codice e in possesso dei requisiti da esso previsti sono riassegnati ai nuovi organi di giustizia e rispettiva procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al Coni”. Come già ritenuto, nella fase cautelare, deve ribadirsi in sede di merito la coerenza delle delibere adottate dalla Federazione, impugnate nel presente procedimento, con le esigenze di carattere organizzativo della Federazione per assicurare il celere ed efficiente funzionamento della Giustizia Sportiva, in conformità con i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva, emanati dal CONI, avuto riguardo alla durata finale degli incarichi in seno agli Organi di Giustizia Sportiva, come evidenziato nel Com. Uff. n. 451/A del 30.6.2016 non oggetto di specifico ricorso. Nel caso di specie, il quadriennio olimpico è terminato il 30 giugno 2016 e, proprio per far fronte alla scadenza degli incarichi di tutti i componenti degli organi di giustizia, come rilevato correttamente dalla difesa della Federazione con il Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, la Federazione medesima ha disposto la prorogatio degli incarichi sino alle nuove nomine (come detto, successivamente intervenute in data 8 settembre 2016). Anche l’incarico del ricorrente, pertanto, come per tutti gli altri componenti degli organi di giustizia federali, è venuto meno il giorno della nomina dei nuovi organi di giustizia per il quadriennio 2016-2020 (i.e. l’8 settembre 2016). Il Collegio, in adesione alle ragioni della difesa della Federazione, ritiene che tale ricostruzione risponda altresì a una ragionevole esigenza di carattere organizzativo: considerato il numero di componenti degli organi di giustizia della FIGC (soltanto i soggetti nominati con la delibera oggetto di impugnazione sono circa 600), è necessario che tutti i loro incarichi terminino contemporaneamente (per l’appunto, con la scadenza del quadriennio olimpico). In conclusione, il ricorrente, così come precisato dal Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, nella medesima data era decaduto dal proprio ruolo in seno agli organi della giustizia sportiva della FIGC e, con il medesimo Comunicato Ufficiale n. 451/A, è stato prorogato soltanto sino alle nuove nomine disposte dalla Federazione. Di talché, a seguito delle nuove nomine dell’8 settembre 2016, il suo incarico di componente di organo di giustizia è venuto meno. Il Collegio ribadisce inoltre, come già evidenziato in sede cautelare, che in assenza della proposizione di rituale impugnazione avverso il Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, al ricorrente è preclusa qualsiasi eccezione in ordine alla durata del proprio incarico (e alla sua scadenza al momento delle nuove nomine). Non vale in contrario la produzione documentale della lettera del Segretario Generale della LND, acquisita agli atti del procedimento senza opposizione della difesa della Federazione, che é del tutto irrilevante, a giudizio del Collegio, ai fini del decidere in quanto gli organi della Lega Nazionale Dilettanti sono del tutto estranei alla procedura di nomina dei giudici territoriali; pertanto nessun affidamento tutelabile da essa poteva discendere in favore del ricorrente né la detta nota ,pur acquisita agli atti, é idonea ad evidenziare profili di contraddittorietà della procedura posta in essere dalla Federazione, che come detto é immune dei lamentati visi.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.037/TFN del 06 Dicembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (75) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. F.P. AVVERSO LA DELIBERA DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DEL 8.9.2016.

Massima: Il TFN rigetta il ricorso ex 43bis CGS proposto dal componente degli organi di giustizia della Federazione avverso la delibera della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 70/A del 8.9.2016 nonché della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva presso i Comitati Regionali con la quale è stata disposta la nomina dei componenti degli organi di giustizia sportiva operanti presso i Comitati della FIGC e per l’effetto non è stato confermato quale componente degli organi di giustizia della Federazione. Rileva inoltre il Collegio che dagli atti acquisiti al procedimento risulta la legittimità dell’operato della Federazione, il cui Consiglio ha dapprima delegato il Presidente Federale, in considerazione della peculiarità del procedimento (numero elevato di giudici, proposte dei comitati territoriali, verifiche di regolarità delle liste), e successivamente ratificato la nomina dei giudici territoriali, anche con il parere della Commissione di Garanzia presso la Federazione. Deve, conseguentemente, essere rigettato il motivo di ricorso attinente alla supposta violazione delle Norme Statutarie Federali (artt. 24, 25, 27 e 35). D’altronde il ricorso é infondato anche con riguardo al lamentato vizio della delibera Federale impugnate in riferimento alla delibera 83/A del 4 agosto 2015, in ordine alla durata della nomina - tra gli altri - del ricorrente, che, assumendone la durata quadriennale, sostiene la persistente vigenza della nomina medesima che rende illegittima la delibera della Federazione dell’8 settembre 2016 impugnata, assumendo il ricorrente di essere stato nominato componente di organo di giustizia della Federazione per un periodo di 4 anni decorrenti dalla nomina, ovverosia dal 4 agosto 2015. La tesi del ricorrente, come correttamente rilevato dalla difesa della Federazione, è in primo luogo smentita dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI che, all’articolo 64, comma 2, prevede espressamente: “(…) con provvedimento del Consiglio Federale, i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura Federale in carica all’atto dell’entrata in vigore del Codice e in possesso dei requisiti da esso previsti sono riassegnati ai nuovi organi di giustizia e rispettiva procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al Coni”. Come già ritenuto, nella fase cautelare, deve ribadirsi in sede di merito la coerenza delle delibere adottate dalla Federazione, impugnate nel presente procedimento, con le esigenze di carattere organizzativo della Federazione per assicurare il celere ed efficiente funzionamento della Giustizia Sportiva, in conformità con i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva, emanati dal CONI, avuto riguardo alla durata finale degli incarichi in seno agli Organi di Giustizia Sportiva, come evidenziato nel Com. Uff. n. 451/A del 30.6.2016 non oggetto di specifico ricorso. Nel caso di specie, il quadriennio olimpico è terminato il 30 giugno 2016 e, proprio per far fronte alla scadenza degli incarichi di tutti i componenti degli organi di giustizia, come rilevato correttamente dalla difesa della Federazione con il Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, la Federazione medesima ha disposto la prorogatio degli incarichi sino alle nuove nomine (come detto, successivamente intervenute in data 8 settembre 2016). Anche l’incarico del ricorrente, pertanto, come per tutti gli altri componenti degli organi di giustizia federali, è venuto meno il giorno della nomina dei nuovi organi di giustizia per il quadriennio 2016-2020 (i.e. l’8 settembre 2016). Il Collegio, in adesione alle ragioni della difesa della Federazione, ritiene che tale ricostruzione risponda altresì a una ragionevole esigenza di carattere organizzativo: considerato il numero di componenti degli organi di giustizia della FIGC (soltanto i soggetti nominati con la delibera oggetto di impugnazione sono circa 600), è necessario che tutti i loro incarichi terminino contemporaneamente (per l’appunto, con la scadenza del quadriennio olimpico). In conclusione, il ricorrente, così come precisato dal Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, nella medesima data era decaduto dal proprio ruolo in seno agli organi della giustizia sportiva della FIGC e, con il medesimo Comunicato Ufficiale n. 451/A, è stato prorogato soltanto sino alle nuove nomine disposte dalla Federazione. Di talché, a seguito delle nuove nomine dell’8 settembre 2016, il suo incarico di componente di organo di giustizia è venuto meno. Il Collegio ribadisce inoltre, come già evidenziato in sede cautelare, che in assenza della proposizione di rituale impugnazione avverso il Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, al ricorrente è preclusa qualsiasi eccezione in ordine alla durata del proprio incarico (e alla sua scadenza al momento delle nuove nomine). Non vale in contrario la produzione documentale della lettera del Segretario Generale della LND, acquisita agli atti del procedimento senza opposizione della difesa della Federazione, che é del tutto irrilevante, a giudizio del Collegio, ai fini del decidere in quanto gli organi della Lega Nazionale Dilettanti sono del tutto estranei alla procedura di nomina dei giudici territoriali; pertanto nessun affidamento tutelabile da essa poteva discendere in favore del ricorrente né la detta nota, pur acquisita agli atti, é idonea ad evidenziare profili di contraddittorietà della procedura posta in essere dalla Federazione, che come detto é immune dei lamentati vizi. Si rileva comunque che la posizione di Giudice Sportivo del ricorrente al momento della proposizione del reclamo era sospesa e al vaglio della Commissione di Garanzia della FIGC, e, pertanto anche sotto profilo non si ritiene che alcuna posizione di vantaggio, anche nella denegata ipotesi di accoglimento del reclamo ex art. 43 bis CGS, ne sarebbe conseguita al ricorrente.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.037/TFN del 06 Dicembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (74) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. G.A. AVVERSO LA DELIBERA DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DEL 8.9.2016.

Massima: Il TFN rigetta il ricorso ex 43bis CGS proposto dal componente degli organi di giustizia della Federazione (Giudice Sportivo) avverso la delibera della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 70/A del 8.9.2016 nonché della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva presso i Comitati Regionali con la quale è stata disposta la nomina dei componenti degli organi di giustizia sportiva operanti presso i Comitati della FIGC e per l’effetto non è stato confermato quale componente degli organi di giustizia della Federazione. Rileva inoltre il Collegio che dagli atti acquisiti al procedimento risulta la legittimità dell’operato della Federazione, il cui Consiglio ha dapprima delegato il Presidente Federale, in considerazione della peculiarità del procedimento (numero elevato di giudici, proposte dei comitati territoriali, verifiche di regolarità delle liste), e successivamente ratificato la nomina dei giudici territoriali, anche con il parere della Commissione di Garanzia presso la Federazione. Deve, conseguentemente, essere rigettato il motivo di ricorso attinente alla supposta violazione delle Norme Statutarie Federali (artt. 24, 25, 27 e 35). D’altronde il ricorso é infondato anche con riguardo al lamentato vizio della delibera Federale impugnate in riferimento alla delibera 83/A del 4 agosto 2015, in ordine alla durata della nomina - tra gli altri - del ricorrente, che, assumendone la durata quadriennale, sostiene la persistente vigenza della nomina medesima che rende illegittima la delibera della Federazione dell’8 settembre 2016 impugnata, assumendo il ricorrente di essere stato nominato componente di organo di giustizia della Federazione per un periodo di 4 anni decorrenti dalla nomina, ovverosia dal 4 agosto 2015. La tesi del ricorrente, come correttamente rilevato dalla difesa della Federazione, è in primo luogo smentita dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI che, all’articolo 64, comma 2, prevede espressamente: “(…) con provvedimento del Consiglio Federale, i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura Federale in carica all’atto dell’entrata in vigore del Codice e in possesso dei requisiti da esso previsti sono riassegnati ai nuovi organi di giustizia e rispettiva procura fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al Coni” .Come già ritenuto, nella fase cautelare, deve ribadirsi in sede di merito la coerenza delle delibere adottate dalla Federazione, impugnate nel presente procedimento, con le esigenze di carattere organizzativo della Federazione per assicurare il celere ed efficiente funzionamento della Giustizia Sportiva, in conformità con i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva, emanati dal CONI, avuto riguardo alla durata finale degli incarichi in seno agli Organi di Giustizia Sportiva, come evidenziato nel Com. Uff. n. 451/A del 30.6.2016 non oggetto di specifico ricorso. Nel caso di specie, il quadriennio olimpico è terminato il 30 giugno 2016 e, proprio per far fronte alla scadenza degli incarichi di tutti i componenti degli organi di giustizia, come rilevato correttamente dalla difesa della Federazione con il Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, la Federazione medesima ha disposto la prorogatio degli incarichi sino alle nuove nomine (come detto, successivamente intervenute in data 8 settembre 2016). Anche l’incarico del ricorrente, pertanto, come per tutti gli altri componenti degli organi di giustizia federali, è venuto meno il giorno della nomina dei nuovi organi di giustizia per il quadriennio 2016-2020 (i.e. l’8 settembre 2016). Il Collegio, in adesione alle ragioni della difesa della Federazione, ritiene che tale ricostruzione risponda altresì a una ragionevole esigenza di carattere organizzativo: considerato il numero di componenti degli organi di giustizia della FIGC (soltanto i soggetti nominati con la delibera oggetto di impugnazione sono circa 600), è necessario che tutti i loro incarichi terminino contemporaneamente (per l’appunto, con la scadenza del quadriennio olimpico). In conclusione, il ricorrente, così come precisato dal Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, nella medesima data era decaduto dal proprio ruolo in seno agli organi della giustizia sportiva della FIGC e, con il medesimo Comunicato Ufficiale n. 451/A, è stato prorogato soltanto sino alle nuove nomine disposte dalla Federazione. Di talché, a seguito delle nuove nomine dell’8 settembre 2016, il suo incarico di componente di organo di giustizia è venuto meno. Il Collegio ribadisce inoltre, come già evidenziato in sede cautelare, che in assenza della proposizione di rituale impugnazione avverso il Comunicato Ufficiale n. 451/A del 30 giugno 2016, al ricorrente è preclusa qualsiasi eccezione in ordine alla durata del proprio incarico (e alla sua scadenza al momento delle nuove nomine). Non vale in contrario la produzione documentale della lettera del Segretario Generale della LND, acquisita agli atti del procedimento senza opposizione della difesa della Federazione, che é del tutto irrilevante, a giudizio del Collegio, ai fini del decidere in quanto gli organi della Lega Nazionale Dilettanti sono del tutto estranei alla procedura di nomina dei giudici territoriali; pertanto nessun affidamento tutelabile da essa poteva discendere in favore del ricorrente né la detta nota, pur acquisita agli atti, é idonea ad evidenziare profili di contraddittorietà della procedura posta in essere dalla Federazione, che come detto é immune dei lamentati visi. Si rileva comunque che la posizione di Giudice Sportivo del ricorrente al momento della proposizione del reclamo era sospesa e al vaglio della Commissione di Garanzia della FIGC, e, pertanto anche sotto profilo non si ritiene che alcuna posizione di vantaggio, anche nella denegata ipotesi di accoglimento del reclamo ex art. 43 bis CGS, ne sarebbe conseguita al ricorrente.

 

 

 

 

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