Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezioni Unite: Decisione n. 77/2018 del 30 novembre 2018

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, pubblicata, nel solo dispositivo, in data 26 luglio 2018, con il C.U. n. 5/CFA, e, con motivazioni, in data 8 agosto 2018, con C.U. n. 14/CFA, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'intervento in giudizio delle società odierne ricorrenti ed è stato accolto il reclamo della LND e, per l'effetto, in riforma, sul punto, della impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, di cui al C.U. n. 74/TFN del 25 giugno 2018, è stata annullata la Delibera del Commissario Straordinario della FIGC, di cui al C.U. n. 38 del 3 maggio 2018, che aveva disposto l'inquadramento, a decorrere dalla s.s. 2018/2019, della Divisione Calcio Femminile, per le attività del Dipartimento Calcio Femminile, nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, delegando alla Lega Nazionale Dilettanti, sino a diversa determinazione, l'organizzazione del Campionato Interregionale di calcio femminile.

Parti: Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/ASD AGSM Verona FC, ASD Femminile Inter Milano, ASD Mozzanica, ASD Pink Sport Time, CF Florentia SSDARL, FC Juventus SPA, Florentia Women's FC SSD ARL, Sassuolo Calcio Femminile, SSD Roma Calcio Femminile Srl, SSDARL Empoli Ladies, SSDARL Fimauto Valpolicella, UPC Tavagnacco, US S. Zaccaria, ASC Arezzo ASD, ASD Castelvecchio, USD Lavagnese. ASD AGSM Verona FC, ASD Femminile Inter Milano, ASD Mozzanica, ASD Pink Sport Time, CF Florentia SSDARL, FC Juventus SPA, Florentia Women's FC SSD ARL, Sassuolo Calcio Femminile, SSD Roma Calcio Femminile SRL, SSDARL Empoli Ladies, SSDARL Fimauto Valpolicella, UPC Tavagnacco, US S. Zaccaria, ASC Arezzo ASD, ASD Castelvecchio e USD Lavagnese/Lega Nazionale Dilettanti/Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Massima: Sussiste la legittimazione attiva della LND ad impugnare la decisione della CFA con la quale è stata annullata la Delibera del Commissario Straordinario della FIGC che aveva disposto l'inquadramento, a decorrere dalla s.s. 2018/2019, della Divisione Calcio Femminile, per le attività del Dipartimento Calcio Femminile, nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, delegando alla Lega Nazionale Dilettanti, sino a diversa determinazione, l'organizzazione del Campionato Interregionale di calcio femminile.La LND è da considerarsi ente esponenziale di tutte le società dilettantistiche, pertanto titolare di una specifica, autonoma posizione giuridica qualificata dall’interesse proprio, conseguenza ed effetto dell’interesse diffuso che alla stessa predetta Lega fa indiscutibilmente capo. Ne deriva che è pienamente legittimata a impugnare un atto federale che reputa lesivo degli interessi propri (quale ente esponenziale) e/o dei propri associati e rappresentati. Peraltro, a tale legittimazione non osta l’eventuale disomogeneità dell’interesse fatto valere rispetto alla totalità degli associati, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa invocata dalla CFA, l’ente collettivo può di certo agire a tutela degli interessi di alcuni appartenenti al gruppo eventualmente contro altri (Consiglio di Stato, 9 gennaio 2014, n. 36). Negare la legittimazione dell’odierna ricorrente, tra l’altro, porterebbe all’estrema conseguenza che, avverso le delibere commissariali reputate illegittime e lesive, non vi sarebbe alcuno strumento di tutela, in violazione dei principi costituzionali volti a garantire la piena effettività della tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Massima: Sussiste l’interesse ad agire delle società di Calcio Femminile ad impugnare la decisione della CFA con la quale è stata annullata la Delibera delibera  del Commissario Straordinario della FIGC che aveva disposto l'inquadramento, a decorrere dalla s.s. 2018/2019, della Divisione Calcio Femminile, per le attività del Dipartimento Calcio Femminile, nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, delegando alla Lega Nazionale Dilettanti, sino a diversa determinazione, l'organizzazione del Campionato Interregionale di calcio femminile. Posto che la LND, organo rappresentativo delle società di Calcio Femminile, ha chiesto l’annullamento di una delibera verso la quale le società rappresentate nutrono un interesse diametralmente opposto (ossia quello diretto alla sua conservazione), osservano le società che l’unico rimedio per tutelare i propri interessi era rappresentato dallo strumento processuale di cui all’art. 34 CGS CONI, la cui portata non è stata neppure affrontata dalla motivazione della CFA, ferma nel sostenere, senza alcun argomento logico giuridico, la mancanza di una posizione giuridica qualificata che giustifichi la legittimazione all’intervento in giudizio delle società il procedimento di cui si discute in questa sede, riguardando l’impugnazione di una delibera federale, è stato promosso ai sensi dell’art. 43 bis CGS FIGC.Sono del tutto condivisibili, peraltro, le osservazioni sviluppate dalle società ricorrenti in ordine all’evidente impossibilità di fare ricorso a quei rimedi alternativi invocati dalla decisione n. 40/2018 del Collegio richiamata dalla CFA, quali “la possibilità di sollecitare, attraverso i competenti organi rappresentativi di Lega o Divisione, il Presidente Federale”, posto che nel caso de quo è proprio l’organo rappresentativo che ha intrapreso un’iniziativa processuale, facendo valere un interesse diametralmente opposto a quello dei soggetti rappresentati. Pertanto, reputa questo Collegio che, nel caso di specie, ricorrano tutti i presupposti per il ricorso all’intervento di cui all’art. 34 CGS CONI, sussistendo in capo alle società un interesse giudico meritevole di tutela, consistente nella conservazione del provvedimento impugnato, e considerata la pretermissione delle stesse dal procedimento azionato. Con specifico riguardo all’interesse alla conservazione del provvedimento, è indubbio che il nuovo assetto configurato dalla delibera gravata segnerebbe il raggiungimento di un importante traguardo in termini di crescita e di sviluppo del calcio femminile. Invero, l’inquadramento della Divisione Calcio Femminile sotto l’egida della FIGC, conferendo all’organizzazione maggiore sicurezza, affidabilità e visibilità, arrecherebbe alle società numerosi vantaggi, realizzando interessi non solo meramente economici (si pensi all’influenza diretta sulle sponsorizzazioni e sui diritti televisivi), ma soprattutto sportivi. Considerato che, rispetto alle realtà estere, in Italia al calcio femminile fino ad oggi non è ancora riconosciuto un ruolo e una posizione significativa e non marginale, il nuovo assetto consentirebbe, invece, un decisivo salto di qualità, anche in termini di  livello tecnico e di competitività. Senza contare, poi, le prerogative e le maggiori tutele garantite dalla Federazione di cui le società potrebbero finalmente godere, nell’ottica di una progressiva equiparazione del calcio femminile e maschile in attuazione del principio di eguaglianza sostanziale, di cui all’art. 3, comma 2, della Costituzione.

Massima: Accolti i ricorsi, annullata la decisione della CFA e per l’effetto confermata l’efficacia della delibera del Commissario Straordinario n. 38/2018” che hadisposto l'inquadramento, a decorrere dalla s.s. 2018/2019, della Divisione Calcio Femminile, per le attività del Dipartimento Calcio Femminile, nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, delegando alla Lega Nazionale Dilettanti, sino a diversa determinazione, l'organizzazione del Campionato Interregionale di calcio femminile….Si rammenta che l’art. 10, comma 3, dello Statuto della FIGC dispone che la Divisione calcio femminile sia inquadrata nella LND, salva diversa determinazione del Consiglio federale adottata a maggioranza qualificata.  Il Commissario Straordinario della FIGC, antecedentemente alla convocazione della Assemblea elettiva, deteneva su di sé poteri ed attribuzioni proprie del Consiglio Federale; e così ha deliberato in tutte le materie afferenti alle attività organizzative e di gestione della Federazione, ivi compresa quella oggetto della presente controversia. Ebbene, non è ravvisabile, contrariamente a quanto statuito dalla Corte di merito, la violazione dell’art. 5 dello Statuto Federale, ciò in quanto non v’è stata, dalla semplice lettura dello Statuto, la creazione di un organo del tutto nuovo in seno alla Federazione. Il Comunicato del 3 maggio 2018 ha, infatti, esclusivamente e solo diversamente collocato ed inquadrato l’organismo già esistente deputato all’organizzazione del calcio femminile nazionale; ciò in perfetta coerenza con quanto demandato al Commissario Straordinario a mente del citato art. 10, comma 3, dello Statuto della FIGC.In altri termini, come correttamente sostenuto dai giudici di prime cure, alcuna modifica statutaria risulta essere stata apportata, giacché non può ritenersi che il Commissario abbia proceduto ad istituire un nuovo organo, limitandosi ad esercitare una propria prerogativa, le cui concrete modalità di attuazione sono state definite mediante l'emanazione dei conseguenti atti organizzativi. Tale potestà, fra l'altro, emerge chiaramente dall'art. 10, comma 9, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Nazionali Sportive approvati dal CONI, che conferisce alle Federazioni la possibilità di affidare alle leghe l'organizzazione di campionati nazionali.Nel caso de quo - così smentendo quanto erroneamente affermato dalla Corte di Appello in punto di violazione dell’art. 9, comma 1, dello Statuto - la facoltà del Commissario è stata esercitata secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 10 dello Statuto FIGC, inquadrando, come detto, diversamente la Divisione Calcio Femminile rispetto al suo previgente inquadramento. Né può sostenersi l'inesistenza della Divisione Calcio Femminile atteso che, a prescindere dal nomen iuris utilizzato, ciò che conta è la concreta volontà posta in essere dall'organo Federale, vale a dire quella di inquadrare, con una diversa articolazione, l'attività di Calcio Femminile di livello Nazionale. D'altronde, l'avere comunque conservato in seno alla LND le attività relative ai campionati interregionali di Calcio Femminile, dà ancor più contezza che del tutto irrilevante è l'utilizzo dei termini Divisione o Dipartimento. Non risultano, pertanto, violati, da una parte, l’art. 9, comma 1, dello Statuto e, dall’altra, l’art. 3 dello Statuto stesso. Con riferimento a quest’ultima disposizione, che demanda la determinazione dell’ordinamento e delle formule dei campionati alla FIGC d’intesa con le Leghe interessate, sentite le Componenti tecniche, erra la Corte quando ritiene che vi sia stata una modifica dell’ordinamento e delle formule dei campionati femminili, tali da dover soggiacere alla regola della entrata in vigore nella seconda stagione successiva. Il nuovo inquadramento, per altro evidentemente ben accolto dalle c.d. “componenti tecniche”, non ha di fatto operato modifiche al C.U. 71/A del 4 settembre 2016 in cui si sono stabilite le modalità, d’intesa con la LND, di disputa dei campionati di Serie A, B e Interregionale del Calcio Femminile per la stagione 2018/2019. Questo Collegio, infine, non può non osservare come l’internalizzazione del Calcio Femminile di Serie A e B in seno alla FIGC, operata come si è detto coerentemente con l’art. 10, comma 3, dello Statuto, si pone nell’ottica di accordare alla Divisione Calcio Femminile e al calcio femminile nel suo complesso un nuovo e più compiuto sviluppo, conferendogli nuova linfa vitale e migliorandone l’assetto, sia sotto il profilo squisitamente agonistico delle atlete, sia per l’impatto positivo che ne deriva in termini economici. Nulla osta che, in un’ottica di evoluzione prospettica del Calcio Femminile, anche al Campionato Interregionale possa essere attribuita la medesima collocazione Federale che viene ad oggi in modo condivisibile attribuita ai Campionati di Serie A e B.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 014 CFA DEL  08/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 005 CFA DEL  26/07/2018 (DISPOSITIVO)

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale  – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 74/TFN del 25.6.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. RELATIVO ALLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA FIGC INERENTE L’INQUADRAMENTO DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE ALL’INTERNO   DELLA   FIGC   PUBBLICATA   CON   COM.   UFF.   N.   38   DEL 3.5.201

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO AVVERSO LA REIEZIONE DELL’ECCEZIONE  DEL  DIFETTO  DI  LEGITTIMAZIONE  ATTIVA  A  RICORRERE  DA  PARTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Massima:…deve  essere  dichiarata  l'inammissibilità  di  tutti gli interventi spiegati, sin dal primo grado di giudizio o  solo  nel presente grado, dalle società …Sotto siffatto profilo, questa Corte non può che richiamare le precedenti decisioni sul punto, assunte anche alla luce della decisione, qui condivisa, n. 48/2018 del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, pubblicata il 18 luglio 2018, secondo cui, ai sensi  e  per  gli effetti della disposizione di cui all'art. 33 CGS della FIGC, è riconosciuta la legittimazione di terzi portatori di interessi indiretti ed è, quindi, ammesso l'intervento di terzi per le sole ipotesi di illecito sportivo. Non  vertendo,  la  presente  fattispecie,  in  tema  di  illecito sportivo  e considerato   che   le   stesse   predette   società,   seppur   titolari  di   un interesse di fatto, per quanto  rilevante,, certamente  non  possono  vantare un   interesse   udiretto",   come   espressamente,   invece,   richiesto   dalla disposizione prima richiamata, anche perchè non titolari di una posizione giuridica qualificata che ne giustifichi la legittimazione ad intervenire nel presente procedimento, l'intervento delle stesse non può che essere, appunto, dichiarato inammissibile.

Massima:….deve essere  dichiarata l'inammissibilità del ricorso in appello proposto, in via autonoma e principale, dalla FIGC ex art. 37 CGS. Infatti, come correttamente rilevato dalla ricorrente Lega, solo la stessa LND è rimasta soccombente all'esito  del  giudizio  di  prime  cure.  La  parte  risultata  vittoriosa  in primo grado non può, autonomamente, proporre ricorso avverso la decisione alla stessa favorevole per far valere un'eccezione preliminare non accolta, restando, in sua facoltà, ovviamente, proporre apposito ricorso incidentale   nell'eventuale   caso   di   proposizione   di   appello   della controparte rimasta soccombente in prime cure (sul punto,  cfr. Cassazione, 12.2.2018, n. 3350; Cassazione, 12.5.2017, n. 11799, anche richiamata dalla LND, secondo cui "… con particolare riferimento alle eccezioni di rito - sempre secondo le sezioni unite - qualora esse siano state disattese espressamente o indirettamente dal primo giudice, che, dunque, su di esse abbia pronunciato, non è dubbio che la parte soccombente su di esse,  ma  vittoriosa  quanto  all'esito finale  della  lite e, dunque, in posizione di soccombenza teorica,  se  vuole  ottenere  che esse siano riesaminate dal giudice, investito dell'appello principale sul merito della controparte, deve  farlo proponendo  appello incidentale".

Massima: Priva di pregio appare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della LND, pur ritualmente riproposta dalla FIGC con proprio reclamo incidentale. Questa Corte condivide, sul punto, la decisione del TFN. Del resto, si aggiunga, la LND deve essere considerata ente esponenziale di tutte le società dilettantistiche ed è titolare di una specifica,  autonoma posizione giuridica qualificata dall'interesse proprio, conseguenza ed effetto dell'interesse diffuso che alla stessa predetta Lega fa indiscutibilmente capo. È, pertanto, pienamente legittimata ad impugnare un  atto  federale  che  ritiene  lesivo  degli  interessi  propri  (quale  ente esponenziale) e/o  dei propri associati e rappresentati. Ne', in tale prospettiva, appare rilevante la circostanza che alcune o anche molte delle società di cui trattasi sono intervenute a sostegno del provvedimento federale e/o contro le posizioni sostenute dalla propria Lega, anche perchè, come pure affermato dalla giurisprudenza amministrativa,   l'ente   collettivo   può   di   certo   agire   a   tutela   degli interessi  di  alcuni  appartenenti  al  gruppo  eventualmente  contro  altri (cfr. Consiglio di Stato, 9 gennaio 2014, n. 36). Si aggiunga che, atteso particolarmente l’attuale contesto istituzionale (federale) di riferimento, che vede concentrati tutti i poteri del Consiglio federale e dei Consiglieri nelle mani del Commissario straordinario, ritiene, questa Corte, che una lettura costituzionalmente orientata –  anche  alla luce dei principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine alle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale delle disposizioni federali e sportive dettate al riguardo, depongano, in modo inequivoco,  a  favore della piena legittimazione della Lega nazionale dilettanti. Del resto, diversamente opinando, si dovrebbe ammettere che le delibere assunte dalla Federazione durante il periodo di gestione commissariale rimangano giuridicamente non impugnabili ed escluse da un eventuale sindacato da parte degli organi di giustizia sportiva e, dunque, anche di quelli giurisdizionali e, per l'effetto, che gli interessi ed i diritti eventualmente lesi e/o coinvolti da una delibera federale, rimangano, di fatto, privi di tutela. Evidente il rischio di tenuta costituzionale di una siffatta lettura delle disposizioni federali e sportive che presiedono alla regolamentazione dell'istituto della legittimazione  processuale.

Massima: Accolto il ricorso ex art. 43 bis CGS proposto dalla LND avverso la decisione del TFN e per l’effetto annullata la delibera del Commissario straordinario della FIGC pubblicata sul  Com. Uff. n. 38 del 3.5.2018 con ala quale deliberava di inquadrare, a decorrere dall'inizio della stagione sportiva 2018/2019, la Divisione Calcio Femminile, per le attività del Dipartimento Calcio Femminile, nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, delegando alla Lega Nazionale Dilettanti, sino a diversa determinazione, l'organizzazione del Campionato Interregionale di calcio femminile… Nel merito, il reclamo della Lega nazionale dilettanti è fondato e va accolto, con conseguente riforma, in parte qua, della impugnata decisione del TFN. Occorre premettere che, come risulta dal provvedimento di nomina di cui alla delibera della Giunta nazionale del Coni del 1.2.2018, n. 52, ritualmente acquisita agli atti del procedimento a seguito dell'ordinanza istruttoria del TFN, il Commissario straordinario della FIGC ha il fine precipuo "di pervenire nel minor tempo possibile  alla  ricostituzione degli  Organi  Federali". Ora non appare in linea con il predetto "mandato" ricevuto dal Coni un provvedimento con il quale si proceda (peraltro, senza dichiarate ragioni di necessità ed urgenza) ad effettuare rilevanti, se non profonde, modifiche della struttura organizzativa delle articolazioni federali (o di  una  parte  delle  stesse),  che,  peraltro,  forse  anche  ragioni  di opportunità consiglierebbero di  riservare  ai  "naturali"  organi assembleari o consiliari di origine elettiva, anche in ossequio ai fondamentali principi di democrazia che informano il nostro ordinamento costituzionale e devono informare anche l'ordinamento giuridico sportivo. Peraltro, si tratta, come detto, di un provvedimento in relazione al quale sembrano difettare i requisiti di necessità ed urgenza che avrebbero, qualora esplicitati,  dovuto  sussistere  per  giustificare, forse, un così rilevante (e, comunque, importante) atto  di riorganizzazione e rimodulazione della architettura federale, che, in via più generale, sarebbe più logico  ritenere riservato agli organi federali ordinari. Nutre, dunque, questa Corte, molte perplessità sul fatto che non  si tratti di un provvedimento, ancor prima che viziato per le ragioni che di seguito saranno rapidamente esposte, assunto in carenza di potere e, pertanto, privo di legittimità. Profilo, questo, per inciso, rilevabile anche d'ufficio, anche a voler prescindere dalla rituale eccezione pur formalmente svolta dalla ricorrente LND, al contrario di quanto affermato dal TFN in ordine alla asserita necessità  di svolgere  l'argomentazione difensiva con  specifici motivi  aggiunti Ma, anche a voler prescindere dalla sussistenza del vizio eccesso di potere,    la    delibera    di    cui    trattasi,    assunta    dal    Commissario straordinario della FIGC con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 38 del 3.5.2018 è comunque viziata ed in contrasto con lo Statuto federale e non può, pertanto, che essere qui annullata. A prescindere dalla confusione operata con la apparente o effettiva coesistenza di un DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE e di una DIVISIONE CALCIO FEMMINLE,   la   anzidetta   qui   impugnata   delibera   commissariale   inquadra nella FIGC un organismo (la Divisione Calcio Femminile) che non esiste nella vigente architettura  istituzionale  della  Federazione  italiana giuoco calcio, essendo, le attività di calcio femminile,  organizzate, sotto il profilo della struttura amministrativa, in Dipartimento. Il Commissario non può istituire di fatto un nuovo organismo federale (appunto,   la  Divisione   Calcio   Femminile),   senza   prima   modificare   lo Statuto federale e, segnatamente, l'art. 5 dello stesso. Pertanto, la delibera che qui si annulla viola, anzitutto, l'art. 5 dello Statuto della FIGC. Peraltro, sotto altro profilo, occorre anche osservare che la delibera impugnata inquadra nella FIGC un organismo asseritamente rappresentativo di  una  sola  parte  del  calcio  femminile  (serie  A  e  B),  che  appartiene  e continua oggi ad appartenere, all'ambito dilettantistico (e non professionistico), sottraendola,  così,  alla  sua  "naturale"  collocazione in seno alla LND quale ente / soggetto federale cui è statutariamente attribuita la gestione, la organizzazione e la disciplina del calcio dilettantistico. In tal senso, appunto, come  pur consentito dalla legge n. 91 del 1981, non risulta, ne' è stato dedotto  dalla  FIGC,  che  alle atlete  calciatrici  tesserate  con  società  che  partecipano  ai  rispettivi campionati di serie A o B, sia stato attribuito lo status di professioniste. In tal senso, peraltro, la delibera oggetto del gravame qui in esame appare anche in contrasto con l'art. 9 dello Statuto federale. La delibera commissariale di cui trattasi viola, poi, l'art. 3 dello Statuto federale. Infatti, "la determinazione dell'ordinamento e delle formule dei campionati" deve avvenire "d'intesa" con la Lega interessata, sentite le Componenti tecniche. Orbene, nel caso di specie, non risulta che il provvedimento riorganizzativo  di cui  trattasi sia  stato  assunto  "d'intesa" con  la Lega nazionale dilettanti, ne' che siano state sentite le Componenti tecniche. La delibera del Commissario  Straordinario  della  FIGC  come  pubblicata sul  Com.  Uff. n.  38  del  3.5.2018  appare,  ancora,  in contrasto  con  l'art. 50 delle NOIF, laddove, siffatta norma, dispone che "la delibera con la quale viene  modificato l'ordinamento  dei campionati entra  in vigore a partire dalla seconda stagione successiva a quella della sua adozione", atteso che, per espressa previsione della medesima delibera oggetto del presente giudizio, la sua efficacia ed entrata in vigore viene, appunto, "anticipata" (in contrasto con la vigente normativa federale)  all'inizio della stagione sportiva 2018/2019. Per tutto quanto sopra, dichiarata assorbita ogni altra questione,  la Corte federale d'appello annulla la delibera  del  Commissario straordinario della FIGC pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 3.5.2018

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 74/TFN-SD del 25 Giugno 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza:   RICORSO EX ART. 43BIS C.G.S. DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI IN PERSONA DEL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DOTT. COSIMO SIBILIA, AVVERSO LA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C., PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 38 DEL 3.05.2018.

Massima: Legittima è la delibera del Commissario Straordinario della F.I.G.C., pubblicata in data 3 maggio 2018 giusta comunicato ufficiale n. 38, con la quale lo stesso ha deliberato l’inquadramento, a decorrere dall’inizio della stagione sportiva 2018/2019, della Divisione Calcio Femminile, per le attività del Dipartimento Calcio Femminile, nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, delegando alla Lega Nazionale dilettanti l’organizzazione del Campionato Interregionale di calcio Femminile. Con la delibera impugnata il Commissario straordinario ha proceduto, con i poteri del Consiglio Federale riconosciutigli con l’atto di commissariamento prodotto in giudizio, in linea con le previsioni statutarie della F.I.G.C. e, in particolare, dell’art.10, comma 3, ad inquadrare la Divisione Calcio Femminile all’interno della F.I.G.C., mediante una disposizione di carattere generale che, al momento, non ha in alcun modo intaccato la concreta organizzazione dei campionati che, come sostenuto dalla difesa Federale, sono tutt’ora regolamentati dalla delibera del CF, pubblicata sul CU 71/A del 4 settembre 2016. Per effetto del provvedimento sopra indicato, alcuna modifica statutaria risulta essere stata apportata, giacché non può ritenersi che il Commissario abbia proceduto ad istituire un nuovo organo, ma si è limitato ad esercitare una propria prerogativa, le cui concrete modalità di attuazione saranno definite mediante l’emanazione dei conseguenti atti organizzativi entro il 30 giugno 2018. Tale potestà, fra l’altro, sembra chiaramente emergere dall’art. 10, comma 9 dei principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Nazionali sportive approvati dal C.O.N.I. che conferisce alle Federazioni la mera possibilità di affidare alle leghe l’organizzazione di campionati nazionali; nel caso di specie tale facoltà è esercitata secondo quanto previsto dall’art.9 e 10 dello Statuto F.I.G.C.; quest’ultima disposizione, per l’appunto, conferisce al consiglio Federale la possibilità di inquadrare diversamente la divisione calcio femminile rispetto al suo previgente inquadramento. Né può sostenersi l’inesistenza della divisione Calcio Femminile atteso che, a prescindere dal nomen iuris utilizzato, ciò che conta è la concreta volontà posta in essere dall’organo Federale, vale a dire quella di inquadrare con una diversa articolazione, l’attività di Calcio Femminile di livello nazionale. D’altronde l’aver comunque conservato in seno alla LND le attività relative ai campionati interregionali di Calcio femminile dà ancor più contezza che del tutto irrilevante è l’utilizzo dei termini Divisione o Dipartimento. Appare evidente che se il presupposto normativo in base al quale la F.I.G.C. ha operato si appalesa sussistente, il successivo provvedimento attuativo dovrà porre in essere tutti le dovute modifiche necessarie per la concreta attuazione di quanto statuito con il provvedimento impugnato, agendo in conformità delle previsioni statutarie e regolamentari ovvero procedendo ai consequenziali adeguamenti normativi. Altrettanto infondato è il motivo inerente il presunta carenza di motivazione giacché nel preambolo dell’atto si dà ampia contezza delle ragioni alla base del provvedimento censurato, motivazioni avallate anche dall’intervento in giudizio di diverse Società concretamente interessate alla modifica introdotta. Non senza considerare che, trattandosi di atto di macroorganizzazione e rientrante nelle piene prerogative statutarie della F.I.G.C., non sarebbe neanche necessaria alcuna motivazione. Con riferimento, infine, ai motivi proposti in sede di udienza dalla LND, si ritiene che gli stessi siano inammissibili, perché proposti per la prima volta in udienza e non mediante le modalità previste dall’art.43 bis CGS F.I.G.C. Infatti, a seguito dell’esibizione del provvedimento di nomina del commissario, questo Tribunale ritiene che parte ricorrente, qualora avesse voluto censurare la carenza dei poteri commissariali ad adottare siffatti provvedimenti, avrebbe dovuto quantomeno formulare ricorso per motivi aggiunti, non potendo introdurre per la prima volta motivi di impugnazione del tutto nuovi.

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