DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 83CFA DEL 27/03/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 067/CFA DEL 23 GENNAIO 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 17.12.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ APD (MAGNA GRECIA) REGGIO FOOTBALL CLUB AVVERSO LA REIEZIONE DEL RICORSO PROPOSTO EX ART. 30 C.G.S. CONI RELATIVO ALL’ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 20.9.2018 CON IL QUALE SI RIGETTAVA LA RICHIESTA DI CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA RICORRENTE
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha rigettato il ricorso proposto ex art. 30 del C.G.S. CONI dalla società APD (Magna Grecia) Reggio Football Club avverso il provvedimento del 20.9.2018 con il quale il Commissario Straordinario della FIGC ha respinto la richiesta di cambio di denominazione sociale per la tardività della detta istanza siccome avanzata oltre il termine perentorio del 5.7.2018 previsto dall’art.17 delle NOIF…Ed, invero, occorre prendere abbrivio della perentorietà del termine fissato dall’art. 17 delle NOIF che si pone a presidio di esigenze di una proficua organizzative dei calendari agonistici evidentemente necessaria ad assicurare il razionale avvio della stagione sportiva ed il suo ordinato svolgimento. Segnatamente, il comma 2° della mentovata disposizione prevede che “II mutamento di denominazione sociale delle società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega competente o della Divisione Calcio Femminile o del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente della su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno; per le società associate alla Lega Nazionale Dilettanti tale termine è anticipato al 5 luglio”. Tanto premesso, deve, anzitutto, rilevarsi come l’ordinamento federale, espressione della libertà associativa, ben può dotarsi di regole proprie, funzionali al perseguimento degli scopi statutari ed, all’atto dell’affiliazione, ciascun soggetto accetta la normativa federale, alla quale, dunque, deve sottostare. Orbene, appare di tutta evidenza come, già sulla base di tali preliminari considerazioni, alcun fondamento possa riconoscersi alla pretesa dell’odierna ricorrente di sottrarsi alla disposizione sopra richiamata facendo valere, con la pretesa automaticità, la dedotta impossibilità di coniugare con la tempistica imposta dalla normativa federale gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di evidenza pubblica cui aveva liberamente deciso di partecipare. E’, invero, la società ricorrente che, dopo averne verificato la compatibilità, avrebbe dovuto uniformare le proprie scelte imprenditoriali alle regole dell’ordinamento endofederale e non viceversa. Va, dunque, revocata in dubbio, in apicibus, la stessa predicabilità con effetto scriminante della situazione qui dedotta (tempi di gestione della procedura di affidamento) indipendentemente cioè dall’effettiva inconciliabilità con la tempistica imposta dall’art. 17 delle NOIF.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 83CFA DEL 27/03/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 067/CFA DEL 23 GENNAIO 2019
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 36/TFN del 21.11.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. R.M.A.AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 30 C.G.S. CONI RELATIVO ALL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2018)
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. F.S.AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL’INTERVENTO EX ARTT. 41, COMMA 7 E 33, COMMA 3 C.G.S. FIGC E ART. 34, COMMA 1 CONI RELATIVO ALL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. G.M.AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL’INTERVENTO EX ARTT. 41, COMMA 7 E 33, COMMA 3 C.G.S. FIGC E ART. 34, COMMA 1 CONI RELATIVO ALL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. M.K. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL’INTERVENTO EX ARTT. 41, COMMA 7 E 33, COMMA 3 C.G.S. FIGC E ART. 34, COMMA 1 CONI RELATIVO ALL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. V.A. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL’INTERVENTO EX ARTT. 41, COMMA 7 E 33, COMMA 3 C.G.S. FIGC E ART. 34, COMMA 1 CONI RELATIVO ALL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. V.D. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL’INTERVENTO EX ARTT. 41, COMMA 7 E 33, COMMA 3 C.G.S. FIGC E ART. 34, COMMA 1 CONI RELATIVO ALL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. F.N. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL’INTERVENTO EX ARTT. 41, COMMA 7 E 33, COMMA 3 C.G.S. FIGC E ART. 34, COMMA 1 CONI RELATIVO ALL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. P.G. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL’INTERVENTO EX ARTT. 41, COMMA 7 E 33, COMMA 3 C.G.S. FIGC E ART. 34, COMMA 1 CONI RELATIVO ALL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. Z.M. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL’INTERVENTO EX ARTT. 41, COMMA 7 E 33, COMMA 3 C.G.S. FIGC E ART. 34, COMMA 1 CONI RELATIVO ALL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI CUI AL COM. UFF. N. 1 DEL 4.7.2018
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha dichiarato, per carenza di legittimazione attiva nonché di un concreto interesse ad agire, inammissibili il ricorso proposto ex art. 30 CGS CONI e gli interventi proposti ex art. 41 CGS FIGC e 34 CGS CONI avverso la presunta invalidità e/o illegittimità della delibera del Commissario Straordinario della FIGC riportata nel C.U. n. 1 del 4 luglio 2018, che ha autorizzato il cambio di destinazione sociale della società Bassano Virtus 55 Soccer Team S.p.A. il L.R. Vicenza Virtus S.p.A…Nell’esaminare la questione preliminare si può partire da quest’ultima per affermare che tale condizione, legittimante la possibilità di adire il giudice per l’affermazione (e riconoscimento) di un diritto violato, non sussiste in relazione all’oggetto del giudizio. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 7 del 7 gennaio 2018 ha dichiarato il fallimento del Vicenza Calcio s.p.a. e, con tale decisione si è creato il presupposto per ritenere risolto il legame sportivo e patrimoniale tra il sodalizio e i suoi tesserati che, formalmente, risulta essersi interrotto il 31 maggio 2018, con il licenziamento intimato dal Curatore fallimentare e lo svincolo sancito dal Commissario Straordinario in data 21 giugno 2018, così come sottolineato dalla difesa della società. Orbene, non può sfuggire che l’art. 31 Codice di Giustizia del CONI, ammette l’impugnazione di atti federali ritenuti viziati da parte di “tesserati” o “affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta” (indipendentemente dall’effettività della lesione), così come anche richiamato dalla difesa. Ne consegue che, oggettivamente, il Romizi (e gli altri interventori in prime cure) non rivestivano più, al momento della presentazione del ricorso, tale qualifica e, quindi, risultano carenti del connaturato potere di agire in questa sede. La loro posizione giuridica, nel rapporto controverso, non ha più alcun elemento differenziale che giustifica e qualifica il potere di agire, non avendo loro più alcun legame né con il sodalizio fallito né con quello subentrante. Di tanto sono consapevoli gli interessati i quali, pur decidendo di adire la giustizia sportiva, hanno autonomamente (e correttamente) adito anche l’Autorità giudiziaria ordinaria, per il ristoro dei loro diritti patrimoniali. Cosa che, ove fossero stati tesserati, non avrebbero potuto fare senza autorizzazione delle Autorità Federali in virtù della previsione ex art. 30, comma 4 NOIF (autorizzazione che, peraltro, non risulta essere mai richiesta). Si deve pertanto concludere, sul punto, che la possibilità di adire la giustizia sportiva è subordinata, quale fatto legittimante, ad una condizione (di tesserato o affiliato) che non risulta essere intestata ai soggetti qui agenti e, tanto, basterebbe per ritenere inammissibili i ricorsi proposti. Ma vi è di più. Il sig. R.e gli altri interventori in primo grado risultano altresì carenti di quel sostanziale requisito, anche questo legittimante l’azione, rappresentato dall’interesse ad agire. In buona sostanza si rappresenta che il gravame (e la complessiva azione) trarrebbe la propria giustificazione da una lesione patrimoniale connessa all’emanazione del C.U. impugnato, che avrebbe avallato un “progetto elusivo”, da parte dell’imprenditore R.. L’interesse ad agire, anche questo è ampiamente noto, è una condizione dell'azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. ex multis Cass. n. 6749/2012 e Cons. St. sez. IV n. 934/2017) e, quindi, deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità e deve, altresì, consistere in una utilità pratica che il ricorrente può ottenere solo con il provvedimento chiesto al giudice (cfr. Cass. 6918/2013). Utilità immediata e diretta che parte ricorrente non può ottenere dall’accoglimento della sua domanda. Infatti, quand’anche questa Corte ritenesse che siano state violate le norme evocate e, in primis, la procedura ex art. 52 NOIF (la qual cosa non è), nessuna utilità ne discenderebbe in capo al soggetto reclamante poiché col provvedimento in esame è stato chiesto unicamente il cambio di denominazione sociale dopo che il sodalizio aveva acquistato alcun assets della fallita società, secondo una procedura seguita dalla curatela fallimentare, ritenuta pienamente legittima e congrua (e mai contestata da alcuno) dal Tribunale di Vicenza. La qual cosa non può far ritenere che il nuovo sodalizio sia sussumibile come “successore” in ogni posizione giuridica ed economica, del vecchio Vicenza Calcio, del quale non ha neanche acquisito il titolo sportivo, perché già ed autonomamente in suo possesso. Non può, pertanto, ritenersi che la fattispecie in esame ricalchi la procedura prevista dall’art. 52 N.O.I.F. Se ne ricava, pertanto, che la posizione creditoria del R. e degli altri soggetti interventori in primo grado, non potrebbe mai ricevere la tutela e la soddisfazione creditoria prospettate in domanda, immediatamente concretizzate dall’accoglimento della pretesa avanzata in questa sede ma, semmai, solo da quella proposta in sede civile. La Corte, confermando la decisione qui appellata, valuta come inammissibili i ricorsi proposti, previa loro riunione, per carenza di legittimazione ad agire e interesse, diretto, concreto e attuale ad una decisione di questa Corte, così come richiesto dalle norme evocate di questa Federazione e del CONI.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 39/FTN del 17 Dicembre 2018
Decisione impugnata: Provvedimento del 20 Settembre 2018 (notificato alla ricorrente in data 28 Settembre 2018) con il quale il Commissario Straordinario della FIGC ha rigettato la richiesta di cambio di denominazione sociale avanzata dalla ricorrente, in quanto proposta oltre il termine del 5 luglio 2018, previsto dall’art.17 delle NOIF
Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ART. 30 CGS CONI DELLA SOCIETÀ APD (MAGNA GRECIA) REGGIO FOTTBALL CLUB DEL 26.10.2018.
Massima: E’ inammissibile l’intervento della società nel ricorso ex art. 30 CGS CONI proposto dalla società con il quale ha impugnato il provvedimento del 20 Settembre 2018 (notificato alla ricorrente in data 28 Settembre 2018) con il quale il Commissario Straordinario della FIGC ha rigettato la richiesta di cambio di denominazione sociale avanzata dalla ricorrente, in quanto proposta oltre il termine del 5 luglio 2018, previsto dall’art.17 delle NOIF.. Il Collegio ritiene che l’intervento sia inammissibile. Infatti, al di là dell’ammissibilità, in astratto, dell’intervento di soggetti terzi nel giudizio in questione, previsto dall’art. 34 del CGS CONI, ciò che risulta carente nel caso di specie è la specifica situazione giuridica degna di protezione nell’ordinamento federale di cui il fallimento della Reggina calcio si definisce portatrice. È opportuno ricordare che l’art. 6 del CGS CONI prevede espressamente che spetta ai tesserati, agli affiliati e agli altri soggetti legittimati da ciascuna Federazione il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo e che l’azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale; orbene, l’art. 34 del CGS CONI, in relazione alla possibilità di intervento nel giudizio proposto ex art. 30 CGS CONI ,prevede espressamente che “Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale”. Nel caso si specie il Fallimento della società Reggina Calcio non risulta più essere affiliata alla FIGC e, pertanto, non è dato comprendere quale sia la situazione giuridicamente lesa per la quale si chiede la tutela, atteso che la stessa non fa più parte dell’ordinamento federale. Fra l’altro, gli interessi ritenuti lesi, esplicitati in ricorso, sono tutti estranei ai fini ed agli scopi perseguiti dall’ordinamento sportivo. Va evidenziato, poi, che gli interessi economici, sportivi e sociali di cui il Fallimento si ritiene portatore, non sembrerebbero neanche violati dal provvedimento di diniego commissariale atteso che tale provvedimento non ha in alcun modo inciso sull’aggiudicazione e sul conseguente affidamento dei beni materiali ed immateriali da parte del fallimento alla società ricorrente con la conseguenza che gli introiti economici e l’uso del centro sportivo - con i relativi risvolti sociali e sportivi - non possono ritenersi intaccati dalla delibera commissariale. Ad ogni buon conto va altresì evidenziato che, con riferimento alla natura degli organi di diritto sportivo, la suprema Corte ha statuito che “…l'art. 24 dello statuto della F.I.G.C. (associazione con personalità giuridica di diritto privato) - il quale prevede l'impegno di tutti coloro che operano all'interno della Federazione ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla stessa F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, impegno dal quale è desumibile un divieto, salva specifica approvazione, di devolvere le relative controversie all'autorità giudiziaria statuale - integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata, come tale, sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia” (Corte di Cassaz. Sez. I, 27 Settembre 2006, n. 21006). Da ciò deriva che la sottoposizione alle norme della federazione può sorgere solo a seguito di uno specifico consenso delle parti che, per i tesserati, sorge proprio in forza del tesseramento stesso e non può essere, per sua natura, estesa anche a soggetti del tutto estranei, in quanto non più affiliati, all’ordinamento sportivo.
Massima: Rigettato il ricorso ex art. 30 CGS CONI proposto dalla società con il quale ha impugnato il provvedimento del 20 Settembre 2018 (notificato alla ricorrente in data 28 Settembre 2018) con il quale il Commissario Straordinario della FIGC ha rigettato la richiesta di cambio di denominazione sociale avanzata dalla ricorrente, in quanto proposta oltre il termine del 5 luglio 2018, previsto dall’art.17 delle NOIF…Non vi è dubbio, infatti, che l’art. 17 della NOIF sancisce un termine improrogabile, il 5 luglio, per la presentazione dei cambi di denominazione, termine, non rispettato da parte ricorrente che ha presentato la domanda in data 20 luglio 2018. Parte ricorrente lamenta la circostanza di non aver potuto, per causa di forza maggiore, procedere a presentare la domanda entro la predetta data in quanto solo il 12 luglio 2018 ci sarebbe stato il passaggio materiale dei beni fra la società URBS Reggina e la curatela Fallimentare. Il motivo di ricorso non coglie nel segno giacché Il termine per la presentazione delle domande per l’affidamento dei beni materiali ed immateriali di cui al bando della curatela scadeva in data 24 Giugno 2018 e non in data 30 Giugno 2018 come sostenuto da parte ricorrente (vedasi allegato 3 al ricorso); Il verbale di aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica (non allegato al presente ricorso) già costituirebbe pieno titolo per sancire la titolarità del diritto in capo al ricorrente, ritenendo il collegio del tutto ininfluente la data della successiva consegna dei beni; Non può essere imputata a causa di forza maggiore la concessa dilazione ad opera della curatela dei termini per l’effettiva consegna dei beni, atteso che, già alla data del 1 luglio 2018, la curatela era rientrata, per effetto della scadenza del precedente affidamento, nella titolarità giuridica dei beni materiali ed immateriali; Pertanto la ricorrente aggiudicatrice avrebbe potuto, sin dal momento dell’aggiudicazione, procedere alla richiesta di cambio di denominazione d’uso; né può essere ritenuto un evento imprevedibile, idoneo a rientrare nel novero dei casi di forza maggiore, la concessa dilazione ed il conseguente slittamento dei tempi previsti per la consegna degli immobili, di un tempo maggiore per la consegna dei beni giacché si era nella piena consapevolezza che tale dilazione avrebbe comportato l’impossibilità di presentare la domanda di cambio di denominazione sociale nei tempi previsti dalla normativa sportiva. La delibera societaria con la quale si è deciso di procedere al cambio di denominazione è comunque successiva al 5 luglio 2018 e, pertanto, non può neanche essere invocato quell’impedimento oggettivo indipendente dalla volontà della società ricorrente che, pur a conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione, non ha proceduto per tempo agli adempimenti di propria competenza.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 6/Cf del 6 Agosto 2004. n. 1 - www.figc.it
Parere interpretativo d’ufficio sull’art. 18, comma 3, delle N.O.I.F., circa il requisito della confinanza tra comuni ai fini del trasferimento di sede da parte di società nell’ ambito dilettantistico e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica
Interpretazione: L’art.18 comma 3 N.O.I.F. prevede che il trasferimento di sede di una società in altro comune, in ambito dilettantistico e di Settore per l’attività giovanile e scolastica, è consentito a condizione che il comune di destinazione sia confinante con quello di provenienza della società. Tale requisito della confinanza non si ha nel caso in cui i due comuni sia divi dal mare. Infatti, la nozione di confine, secondo risalente, ma stabile ed autorevole orientamento dottrinario, postula la certezza dello stesso, onde evitare sovrapposizioni di competenze tra enti territoriali rispetto ad un medesimo spazio terrestre o marino. Tale requisito è, com’è evidente, fisicamente irrealizzabile, per l’assenza di “monumenta” o “documenta”, nel caso di pretesa delimitazione per via marittima. Ulteriormente e nello stesso senso è da osservare che il confine dei comuni marittimi non può che coincidere con il mare.