Decisione C.F.A. Sezione Consultiva: C. U. n. 66/CFA del 11 Dicembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione – istanza: RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DEL PRESIDENTE FEDERALE, IN ORDINE ALLA PROROGA DEL COMMISSARIAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A AD OPERA DEL CONSIGLIO FEDERALE IN REGIME DI ‘PROROGATIO’.
Massima: Il provvedimento di proroga dei poteri del Commissario della Lega di Serie A, rientri nell’ambito dell’ordinaria amministrazione, che può essere espletata dal Consiglio federale oggi in regime di prorogatio. Il relativo provvedimento di proroga, dunque, assunto dal Consiglio federale il 9 dicembre u.s., è valido e legittimo. Ritiene, altresì, questa Corte che, la disposta proroga dei poteri, fino al 29 gennaio 2018, del Commissario straordinario della Lega di Serie A, non configuri, neppure astrattamente, una ipotesi di “impossibilità di funzionamento” istituzionale, come richiesta dallo Statuto CONI, a condizione affinché possa procedersi alla nomina di un Commissario straordinario della FIGC. A ciò conduce anche l’interpretazione letterale, atteso che il legislatore sportivo non ha, di certo, inconsapevolmente utilizzato il termine “constatata”, termine che, appunto, rimanda all’accertamento incontrovertibile di un’impossibilità di fatto, pratica, concreta di funzionamento degli organi direttivi e non già, invece, meramente supposta o presunta, in via soltanto teorica o astratta. Per tutto quanto sopra, questa Corte, conclusivamente, ritiene che, da un lato, la proroga dei poteri del Commissario straordinario della Lega di Serie A sia, per quanto detto, legittima, dall’altro, che non sussista alcuno dei presupposti giuridici per il commissariamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 13 giugno 2007 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera dellaCorte Federale (FIGC) pubblicata sul C.U. n. 1/CF del 25 luglio 2006 - www.figc.it
Parti: Dott. T.L. contro F.I.G.C.
Massima: Al Commissario Straordinario della F.I.G.C. deve essere riconosciuta la prerogativa di reintegrare l’organico ridotto della C.A.F., così da poterne garantire il funzionamento. Nè può essere condiviso l’argomento relativo alla presenza di altri componenti, atteso che la regola federale prevede un numero minimo di componenti e non anche un numero massimo. Ugualmente, il Collegio reputa legittimo, da parte del Presidente della C.A.F., l’esercizio del potere discrezionale di individuazione dei componenti dell’organo di giustizia, in assenza di una norma che preveda criteri oggettivi e predeterminati di costituzione dei collegi.