Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 141/TFN del 22.06.2020
Decisione impugnata: Mancato riscontro alla nota della società da parte della LNPB di ottenere copia dell’accordo economico / accordi sottoscritti tra il proprio calciatore ….. e la società Pordenone Calcio Srl nonché della documentazione attestante con esattezza quando ne sia intervenuto il deposito.
Impugnazione - Istanza: Ricorso della società Feralpisalò Srl contro la società Pordenone Calcio Srl ed il Sig. L. M. ex artt. 30 CGS – CONI e 80 CGS – FIGC del 08.04.2020 - Reg. Prot. n. 160/TFN-SD)
Massima: Infondato è il ricorso ex art. 30 CGS CONI ed art. 80 CGS FIGC proposto dalla società avverso il mancato riscontro alla sua nota da parte della LNPB di ottenere copia dell’accordo economico / accordi sottoscritti tra il proprio calciatore ….. e la società Pordenone Calcio Srl nonché della documentazione attestante con esattezza quando ne sia intervenuto il deposito. …Sul punto, infatti, devono ritenersi fondate le doglianze formulate dagli odierni resistenti in ordine al fatto che il predetto ricorso abbia finalità esclusivamente esplorativa giacché i fatti descritti in ricorso assumono il ruolo di semplici circostanze fattuali del tutto carenti di quel requisito minimo idoneo a conferire agli stessi la capacità di incidere su situazioni giuridiche protette nell’ordinamento sportivo in capo al ricorrente. Va evidenziato, infatti, che, sotto il profilo disciplinare pure enfatizzato dalla difesa della Feralpisalò, l’esercizio in via esclusiva dell’azione disciplinare in capo al Procuratore Federale ex art. 44 del CGS CONI induce a ritenere che la richiesta ostensoria non trova alcun solido presupposto normativo atteso che siffatta richiesta dovrebbe essere effettuata, qualora sussistessero i presupposti che, prima facie comunque non si ritiene sussistano, dalla Procura Federale. Né, inoltre, eventuali violazioni di disposizioni inerenti il rapporti sinallagmatico fra il calciatore e la società ricorrente quali, ad esempio, l’allontanamento senza autorizzazione, potrebbero trovare adeguata tutela nell’azione disciplinare, bensì, appunto, nell’ambito del rapporto contrattuale fra la società ed il calciatore che sarebbe stato violato a prescindere dall’effettiva stipulazione dell’accordo o meno e comunque, per come rappresentato in atti, riguarderebbe un periodo successivo al 3 febbraio 2020 allorquando comunque era già intervenuta la comunicazione della società Pordenone formulata ex art. 95, comma 2, lett. d) delle NOIF. Sotto altro profilo, poi, del tutto indimostrata è la sussistenza del danno paventato dalla ricorrente che, invero, non dà assoluta contezza concreta del pregiudizio subito. Pertanto, a prescindere dall’applicabilità della l. 241/90 al caso di specie, l’indimostrata sussistenza di un interesse giuridicamente protetto idoneo a giustificare la promuovibilià di un ricorso ex art. 30 GCS Coni induce il Collegio a rigettare il presente ricorso,
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 33/2019 del 9 maggio 2019
Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 58/CFA del 5 dicembre 2018, che ha respinto il ricorso promosso dalla società istante avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, di cui al C.U. n.14/TFN dell'8 agosto 2018, che, nel dichiarare inammissibile il ricorso della società Aprilia Racing Club, per l'effetto ha avallato l'iscrizione della società Matera Calcio s.r.l. al campionato di serie C per la stagione sportiva 2018/2019, disposta dal Commissario Straordinario con C.U. n. 29 del 20 luglio 2018.
Parti: F.C. Aprilia Racing Club/Matera Calcio s.r.l./Lega Italiana Calcio Professionistico/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC/Paganese Calcio 1926 s.r.l.
Massima: E’ inammissibile il ricorso con il quale la società impugna al Collegio di Garanzia la decisione della CFA che ha respinto il ricorso promosso dalla società istante avverso la decisione del TFN, che, nel dichiarare inammissibile il ricorso della società Aprilia Racing Club, per l'effetto ha avallato l'iscrizione della società Matera Calcio s.r.l. al campionato di serie C per la stagione sportiva 2018/2019, disposta dal Commissario Straordinario con C.U. n. 29 del 20 luglio 2018, in quanto la società impugnando erroneamente il provvedimento della Corte Federale di Appello innanzi a questo Collegio e non al Giudice amministrativo competente (TAR Lazio), ha perso la possibilità di adire quest’ultimo, essendo già decorsi i termini perentori stabiliti dalla nuova formulazione del decreto-legge n. 220 del 2003, convertito nella legge n. 280 del 2003…si rappresenta che l’ordinamento statale italiano riconosce autonomia all’ordinamento giuridico sportivo e che tale autonomia non può essere definita “originaria” (come quella invece attribuita alle confessioni religiose), ma comunque assoggettata a quella statale. Ed invero, “l’ordinamento sportivo” è menzionato tra le materie enumerate dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Il rapporto tra le due giustizie - sportiva e statale - è disciplinato dal decreto legge n. 220 del 2003, convertito nella legge n. 280 del 2003, il quale, dopo aver affermato che la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, scandisce che i rapporti tra l’ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia, “salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”. La nuova legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019, n. 145, pubblicata in data 30 dicembre 2018, integra con il nuovo comma 647 l’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 220 del 2003. Tale disposizione riserva alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le medesime controversie viene, quindi, espressamente esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva. Il successivo comma 648 dispone, infine, una vera e propria disposizione transitoria per tutte quelle controversie pendenti aventi ad oggetto provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, le quali possono essere riproposte, così come disciplinato dal nuovo testo, dinanzi al TAR nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 58CFA DEL 05/12/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 026CFA DEL 29/08/2018 (DISPOSITIVO) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 030CFA DEL 29/08/2018 (DISPOSITIVO)
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 14/TFN dell’8.8.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ FC APRILIA RACING CLUB SRL AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO EX ARTT. 30 E 32 C.G.S. CONI, NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 30 CGS Coni, proposto dalla società F.C. Aprilia Racing Club s.r.l. (già SS Racing Club Fondi s.r.l.) nei confronti della società Matera Calcio s.r.l., nonché nei confronti della Lega Italiana Calcio Professionistico, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Procura Federale FIGC e Paganese Calcio 1926 s.r.l., con il quale ha chiesto – previa acquisizione presso la Lega Pro o altro organo competente, di tutti gli incentivi all’esodo relativi ai calciatori …o e … e di quelli ulteriori non conosciuti dalla ricorrente, nonché le decisioni arbitrali assunte nei confronti del Matera Calcio per i …. e di quelli ulteriori non conosciuti dalla ricorrente e previa richiesta alla Lega Pro di comunicare la classifica finale del Campionato di Serie C - girone C - s.s. 2017/2018 – di disporre il posizionamento del Matera Calcio all’ultimo posto della classifica finale del campionato di serie C, girone C, stagione sportiva 2017/2018, ovvero applicare un trattamento sanzionatorio adeguato alle gravi inadempienze commesse al fine di rendere afflittiva la sanzione con riferimento alla stessa predetta medesima stagione sportiva 2017/2018…Infatti, il TFN, «pur riconoscendo che l’art. 30 del CGS Coni sia norma residuale e di chiusura che, pertanto, in assenza di ulteriore strumento giuridico idoneo ed efficace attribuisce la facoltà di ricorrere al Tribunale Federale per tutti i portatori di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento sportivo, de iure condendo, ritiene che il ricorso non possa essere utilizzato per l’esercizio di un potere che l’ordinamento giuridico sportivo non attribuisce ai singoli soggetti ed ai singoli tesserati»….«che, proprio in tema di azione disciplinare il Collegio di Garanzia del CONI, in sede consultiva, ha chiarito che “… La potestà disciplinare nei confronti di ‘tesserati, affiliati e degli altri soggetti secondo le norme di ciascuna Federazione’ (art. 44, comma 1, CGS del CONI), rappresenta un mezzo importante ed imparziale di autoregolamentazione interna delle condotte patologiche che si realizzano nel “micro- ordinamento” di appartenenza, in presenza di condotte senz’altro ostative al corretto raggiungimento dei fini istituzionali dell’Ente…. L'esperibilità dell'azione ex art. 30 CGS Coni, in altri termini, è subordinata alla sussistenza della titolarità di una posizione giuridica differenziata e dell'interesse ad agire, consistente, appunto, nella concreta possibilità di perseguire, attraverso il processo, un bene della vita, in corrispondenza ad una lesione diretta ed attuale dell'interesse protetto. La legittimazione al ricorso presuppone, inoltre, il riconoscimento della esistenza di una situazione giuridica attiva, protetta dall'ordinamento, riferita ad un bene della vita oggetto della funzione svolta dall'Amministrazione o da un soggetto ad essa equiparato, mentre in sé considerata, la semplice possibilità di ricavare dalla invocata decisione di accoglimento una qualche utilità pratica, indiretta ed eventuale, non dimostra la sussistenza della posizione legittimante (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 14 marzo 2018, n. 1643). In breve, l'interesse a ricorrere resta, nel nostro ordinamento federale, caratterizzato dagli stessi requisiti sostanziali che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c.: requisiti che si sostanziano nella prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e nell'effettiva utilità che potrebbe derivare allo stesso dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato o accoglimento della domanda proposta. In diversi termini, la legittimazione all'azione si fonda sulla titolarità dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e che si assume leso, sorgendo il diritto al ricorso in conseguenza della lesione attuale di un interesse sostanziale e tendendo ad un provvedimento del giudice idoneo, se favorevole, a rimuovere tale lesione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 1 giugno 2018, n. 3321). Pertanto, condizioni soggettive per agire in giudizio sono la legittimazione processuale, rinvenibile in capo a chi si afferma titolare di una situazione giuridica sostanziale differenziata meritevole di tutela per l’ordinamento sportivo e lamenta l'ingiusta lesione per effetto del provvedimento amministrativo, e l'interesse a ricorrere, che consiste, come detto, nel vantaggio pratico e concreto che può derivare al ricorrente dall'accoglimento della domanda. Orbene, in tale contesto normativo ed interpretativo di riferimento, il ricorso proposto dalla predetta società è, come detto, inidoneo a conseguire il bene della vita cui la relativa domanda è diretta. Per l’effetto, difetta una necessaria, quanto generale, condizione dell’azione (rilevabile anche d’ufficio) e, pertanto, la F.C. Aprilia Racing Club a r.l. non può dirsi, in relazione a quanto dedotto nel presente giudizio, titolare di una posizione giuridica differenziata protetta dall’ordinamento sportivo e di uno specifico interesse a ricorrere meritevole di tutela innanzi agli organi di giustizia sportiva. In definitiva, il ricorso ex art. 30 CGS Coni non può che essere proposto se non in quanto ne sussistano le relative condizioni sostanziali ed i connessi presupposti processuali, con la conseguenza che la carenza di alcuno degli stessi determina l’inammissibilità del richiesto accertamento. Per completezza di esposizione deve, inoltre, poi, anche rilevarsi, sotto diverso profilo, l’improcedibilità del ricorso di cui trattasi. In tal ottica, lo scrutinio di questa Corte presuppone che al momento della pronuncia perduri l'interesse ad agire. Trattandosi di una condizione dell'azione, questa deve, infatti, persistere fino al momento della decisione. Ciò premesso, occorre rammentare la giurisprudenza amministrativa in materia, secondo cui l'emanazione di un provvedimento esplicito in risposta all'istanza dell'interessato o in ossequio all'obbligo di legge, rende il ricorso inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seconda se il provvedimento intervenga prima della proposizione del ricorso o nelle more del giudizio conseguentemente instaurato (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 4 maggio 2018, n. 2660). La sopravvenuta carenza di interesse impedisce, dunque, la possibilità di decidere nel merito la controversia, dovendo il Giudice procedere con una declaratoria di improcedibilità del ricorso (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 4 maggio 2018, n. 2652). Ora, nel caso di specie, è in atti il C.U. n. 29 pubblicato il 20 luglio 2018, con cui il Commissario straordinario della FIGC ha deliberato di concedere alla società Matera Calcio s.r.l. «la Licenza nazionale 2018/2019, disponendo per l’effetto l’ammissione della stessa al Campionato serie C 2018/2019». Orbene, siffatto provvedimento non risulta essere stato oggetto di impugnazione da parte della ricorrente F.C. Aprilia Racing Club s.r.l., né, quantomeno, di motivi aggiunti di ricorso nel presente giudizio. Essendo, dunque, l’iscrizione della società Matera Calcio s.r.l. tra le partecipanti al prossimo campionato di serie C (stagione sportiva 2018/2019), dato acquisito, il ricorso qui proposto dalla predetta F.C. Aprilia Racing Club s.r.l. non potrebbe, comunque, condurre al concreto effettivo risultato pratico dalla stessa domanda. E in tale prospettiva, dunque, il ricorso si rivela, comunque, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Massima: … alla luce della situazione in fatto che caratterizza la presente fattispecie e visto l’art. 52, comma 5, Noif, (“in caso di fusione a norma dell’art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione”), la società F.C. Aprilia Racing Club s.r.l. può vantare soltanto il possesso del titolo sportivo di serie D (atteso che la società SS Racing Club Fondi è retrocessa in serie D e la società FC Aprilia SSD a r.l. non ha ottenuto la promozione in serie C). Pertanto, all’atto della fusione, così come al momento della presentazione del ricorso innanzi al TFN, il nuovo soggetto F.C. Aprilia Racing Club a r.l. può vantare solo il titolo sportivo valido per la serie D. Ne consegue che anche un eventuale scorrimento della graduatoria dello scorso campionato di serie C, girone C, come richiesto dalla ricorrente, quale effetto di una ipotetica applicazione del richiesto trattamento disciplinare sanzionatorio a carico del Matera Calcio da scontarsi nella scorsa stagione sportiva 2017/2018, non potrebbe condurre ad alcun utile risultato a favore della ricorrente F.C. Aprilia Racing Club a r.l.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 14/FTN del 08 agosto 2018
Decisione impugnata: Acquisizione presso la Lega Pro o altro organo competente, di tutti gli incentivi all’esodo relativi ai calciatori …e …e di quelli ulteriori non conosciuti dalla ricorrente, nonché le decisioni arbitrali assunte nei confronti del Matera Calcio per i calciatori …. e di quelli ulteriori non conosciuti dalla ricorrente e previa richiesta alla Lega Pro di comunicare la classifica finale del Campionato di Serie C - girone C s.s. 2017-2018, di disporre il posizionamento del Matera Calcio all’ultimo posto della classifica finale del Campionato di Serie C – girone C s.s. 2017-2018 ovvero applicare un trattamento sanzionatorio adeguato alle gravi inadempienze commesse al fine di rendere afflittiva la sanzione con riferimento alla stagione sportiva 2017-2018
Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ARTT. 30 e 32 CGS CONI DELLA SOCIETÀ FC APRILIA RACING CLUB SRL (già SS RACING CLUB FONDI SRL) IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. – SIG. M.C..
Massima: E’ inammissibile il ricorso ex art. 30 e 32 CGS CONI proposto dalla società con la quale chiede l’ acquisizione presso la Lega Pro o altro organo competente, di tutti gli incentivi all’esodo relativi ai calciatori …e …e di quelli ulteriori non conosciuti dalla ricorrente, nonché le decisioni arbitrali assunte nei confronti del Matera Calcio per i calciatori …. e di quelli ulteriori non conosciuti dalla ricorrente e previa richiesta alla Lega Pro di comunicare la classifica finale del Campionato di Serie C - girone C s.s. 2017-2018, di disporre il posizionamento del Matera Calcio all’ultimo posto della classifica finale del Campionato di Serie C – girone C s.s. 2017-2018 ovvero applicare un trattamento sanzionatorio adeguato alle gravi inadempienze commesse al fine di rendere afflittiva la sanzione con riferimento alla stagione sportiva 2017-2018,…Con il presente ricorso la FC Aprilia Racing Club Srl chiede a questo Tribunale l’applicazione di sanzioni disciplinari adeguate, meglio poi specificate in sede dibattimentale, per presunte violazioni della Società Matera Calcio Srl in materia di mancati pagamenti di incentivi all’esodo e di mancati pagamenti di somme in esecuzione di lodi arbitrali nei confronti di propri tesserati, ricorrendo allo strumento giuridico del ricorso ex art. 30 del CGS CONI…Orbene, il Collegio, pur riconoscendo che l’art. 30 del CGS CONI sia norma residuale e di chiusura che, pertanto, in assenza di ulteriore strumento giuridico idoneo ed efficace attribuisce la facoltà di ricorrere al Tribunale Federale per tutti i portatori di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento sportivo, de iure condendo, ritiene che il ricorso non possa essere utilizzato per l’esercizio di un potere che l’ordinamento giuridico sportivo non attribuisce ai singoli soggetti ed ai singoli tesserati. Val la pena di ricordare che, proprio in tema di azione disciplinare il Collegio di Garanzia del CONI, in sede consultiva, ha chiarito che “….La potestà disciplinare nei confronti di “tesserati, affiliati e degli altri soggetti secondo le norme di ciascuna Federazione” (art. 44, comma 1, CGS del CONI), rappresenta un mezzo importante ed imparziale di autoregolamentazione interna delle condotte patologiche che si realizzano nel “micro-ordinamento” di appartenenza, in presenza di condotte senz’altro ostative al corretto raggiungimento dei fini istituzionali dell’Ente. La condotta non conforme a siffatte regole, fermo restando le eventuali concorrenti responsabilità “generali” (penale, civile, amministrativa, artt. 49 e 56 CGS), origina reazioni interne, espressive della potestà disciplinare di cui al micro-ordinamento di appartenenza. La funzione che persegue la sanzione disciplinare è, in quest’ottica, quella di prevenire, dissuadere e, nel contempo, sanzionare, dall’interno, violazioni di regole che rappresentano i pilastri su cui si fonda l’ordinamento sportivo. Né la violazione di siffatte regole di condotta interessa esclusivamente l'ordinamento di appartenenza. Nella loro più intima radice esse non sono un mero strumento di garanzia del mantenimento dell’ordine interno, ma assumono un respiro più generale in considerazione della rilevanza “esterna” dell’azione svolta dall’Ente di riferimento. A conferma della proiezione che assumono le regole di condotta valga addurre l’esempio della P.A. ove tale potere riposa sul principio di buon andamento della amministrazione (art. 97 Cost.) e sul conseguenziale rapporto di supremazia speciale del datore pubblico presentando qui, attesa la specialità del rapporto, una connotazione fortemente autoritaria, inevitabilmente influenzata da un diritto penale la cui pervasività si è tuttavia – di recente e con la privatizzazione del pubblico impiego – ampiamente attenuata…… A dispetto del suo presentarsi come generica manifestazione del potere punitivo di chi ha il compito di organizzare il lavoro altrui per il perseguimento di un interesse pubblico o privato, l’esercizio del potere disciplinare finisce, dunque, con il riflettere le peculiarità dell’ordinamento di riferimento, senza che possa immaginarsi un unico “modello” disciplinare cui attingere. Pur nell’unicità dell’obiettivo da perseguire, e in presenza di un nucleo di principi comuni che caratterizzano tutte le tipologie di procedimento disciplinare, i sistemi disciplinari interni, quindi, inevitabilmente mutano (in considerazione degli scopi che l’ordinamento di riferimento si prefigge), rendendone difficile una reductio ad unitatem. Ciononostante, e sia pur con talune eccezioni rinvenibili nella peculiarità dei singoli ordinamenti, taluni principi generali esistono e connotano il procedimento disciplinare. Questi possono individuarsi in quelli a) dell’obbligatorietà dell’azione disciplinare e della segnalazione disciplinare; b) del principio della proporzionalità e gradualità della sanzione disciplinare rispetto ai fatti commessi nonché del divieto di automatismo sanzionatorio che, altrimenti, finirebbe con il negare in nuce la funzione stessa della norma disciplinare; c) del principio di parità di trattamento; d) della tempestività dell’azione disciplinare, al fine di garantire sia l'effettività del diritto di difesa dell'incolpato (dal momento che, minore è il lasso di tempo tra la commissione della presunta infrazione ed il procedimento disciplinare, maggiore è la possibilità per l'incolpato di reperire valide argomentazioni difensive e prove di supporto), sia la funzione deterrente del procedimento; e) della natura tassativa delle sanzioni; f) del contraddittorio procedimentale; g) della trasparenza del procedimento; h) della corrispondenza tra contestazione degli addebiti e fatti sanzionati nel provvedimento punitivo finale. In tale ambito, secondo i principi che ispirano la disciplina del “patrimonio costituzionale comune” vanno garantiti all'interessato alcuni essenziali strumenti di difesa, quali la conoscenza degli atti che lo riguardano, la partecipazione alla formazione dei medesimi e la facoltà di contestarne il fondamento e di difendersi dagli addebiti (cfr. C. Cost. 4607 2000 e nn. 505 e 126/1995). Nello stesso senso, secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, il diritto di difesa impone che i destinatari di decisioni che pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far conoscere utilmente il loro punto di vista (Corte di Giustizia, sentenza 24 Ottobre 1996, C-32/95 P., Commissione Comunità europea c. Lisrestal). A questi principi non fa eccezione, ovviamente, il procedimento disciplinare sportivo seppure con gli adattamenti necessari a dare conto della specificità dell’ordinamento. L’analisi della regola di dettaglio consente, dunque, di cogliere lo spirito con cui il legislatore sportivo si è mosso nel disegnare il procedimento disciplinare. È, in altri termini, il modo in cui si sviluppa il procedimento che concorre a definirne la natura amministrativa oppure giurisdizionale, incidendo altresì sulla natura dell’atto da assumere (provvedimento con carattere sanzionatorio, sentenza/decisione etc.), con tutte le relative conseguenze che ne discendono. Orbene, ciò che appare evidente da una lettura sistematica delle norme contenute nel Codice è lo sforzo di circondare il procedimento disciplinare di una serie di garanzie processuali nel tentativo di conciliare tutela della persona e quell’esigenza di corretto raggiungimento dei fini istituzionali dell’Ente, cui si è fatto riferimento. Così, per un verso, tutto l’impianto del procedimento disciplinare si gioca sulla obbligatorietà e non mera discrezionalità dell’azione disciplinare. Emblematica, in tal senso, la previsione di cui all’art. 44, comma 1 e 3, CGS in cui la necessità di non mettere in discussione esigenze di certezza del diritto e di parità di trattamento traspare da un ordito normativo inequivocabile nel senso della obbligatorietà dell’azione penale. Per l’altro, quelle esigenze di tutela della persona cui si faceva riferimento si trovano riflesse nella tempestività dell’azione, nonché nella definizione di termini molto brevi per la conclusione dell’iter punitivo, come si desume dalle regole che disciplinano l’attivazione della procedura di deferimento, così come lo svolgersi delle fasi processuali (artt. 32 ss. e art. 44, comma 4, CGS). Laddove il rimedio all’inerzia o al protrarsi delle indagini, sempre nella consapevolezza che il provvedimento disciplinare sportivo rischia di incidere pesantemente sulla posizione giuridica della persona (specie se atleta), trova riscontro in un regime della prescrizione che ancora il dies a quo al “giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante” (art. 45, comma 2). Ma v’è più. La peculiarità del procedimento disciplinare sportivo che, qui si lascia ispirare dalla corrispondente e complessa struttura statale, è suffragata da una serie di “paradigmi” il cui carattere fortemente giurisdizionale non può essere negato: dalla iscrizione delle notizie nell’apposito registro di cui all’art. 53 (art. 47) alla terzietà decisoria dell’organo giudicante, dalla difesa tramite avvocati (art. 27, comma 2), alla previsione di cui agli artt. 28 e 48 (patteggiamento a seguito di deferimento oppure senza incolpazione) alla possibile previsione di misure cautelari (art. 33 CGS), dall’intervento del terzo (art. 34) ai meccanismi di assunzione delle prove (art. 36). Vero è che, per la fase a monte del procedimento disciplinare in senso stretto – ovvero per quelle indagini preliminari tese ad apprezzare la reale esistenza di fatti aventi gli estremi per essere qualificati illeciti disciplinari (es. attività di accertamento del Procuratore Federale) ma in cui non si hanno prove di rango giurisdizionale proprio poiché tali elementi sono frutto di una iniziativa di parte spesso priva del contributo (spontaneo e consapevole) dell’indagato – la connotazione amministrativa è più pertinente. Del pari indubbio che, sul piano applicativo, siffatti aspetti inducono semmai a ritenere che il procedimento disciplinare sportivo presenti una natura atipica che, nondimeno, in pratica, (non diversamente da quanto accade per il procedimento disciplinare dei magistrati di cui al d.lgs. n. 109 del 2006), finisce con l’assumere, per le ragioni dette, connotati più simili a quelli giurisdizionali che non amministrativi. Né ciò deve sorprendere ove si consideri che, principio ispiratore della riforma del Codice – anche al netto delle modifiche apportate nel Dicembre 2015 – risulta essere quello della giurisdizionalizzazione del procedimento. Del resto, e questa volta da un punto di vista meramente testuale, già dall’art. 2, comma 6, CGS è possibile cogliere la linea lungo la quale si è indirizzato il legislatore sportivo. Il rinvio “per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile” conferma della natura giurisdizionale del processo sportivo e cioè della volontà di attrarre il procedimento alle garanzie sostanziali dell’attività giurisdizionale. Lo stesso ricorso al termine “reclamo” quale mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è manifestazione, in quest’ottica, di una logica più vicino alla giurisdizione che al procedimento amministrativo. Né la contaminazione di altri linguaggi e di altre epifanie, senza dubbio presenti nel Codice, il fatto – vale a dire – che si parli di indagini, deferimento etc. è da esasperare, attribuendovi una valenza che ecceda quella della semplice attenzione ad una terminologia eccentrica rispetto agli obiettivi che si prefigge il Codice, trattandosi di una inevitabile circolazione di singoli istituti più che di una “attrazione” ad altri ambiti ordinamentali. Sgomberato il campo dagli equivoci che può generare la qualificazione della natura giuridica del procedimento disciplinare sportivo, e precisato che esso ha profili strutturali e funzionali del tutto atipici e peculiari, è anche vero che la questione della definizione della natura del procedimento de quo risulta attenuato dalla compiuta regolamentazione normativa del procedimento che si rinviene negli artt. 27-48, come completata dai poteri di attivazione ex officio del giudice sportivo (ex art. 14 CGS)”. (Collegio di Garanzia CONI, Sez. Cons. par. 16 Marzo 2016, n. 1). Orbene, proprio le contrapposte esigenze sottese a siffatto complesso meccanismo sanzionatorio, a cui si può giungere solo a seguito dell’espletamento di un procedimento estremamente tipizzato, volto a contemperare le esigenze di tutela dell’ordinamento da comportamenti devianti e quelle di difesa, hanno condotto il legislatore sportivo ad affidare l’esclusività dell’azione disciplinare ad un organo terzo ed imparziale, portatore di interessi generali, vale a dire la Procura Federale. Tale principio è chiaramente sancito sia dall’art. 44 del CGS CONI, che dall’art. 32 ter del CGS FIGC nella parte in cui dispongono che il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione. Lo stesso ordinamento riconosce, inoltre ai tesserati la possibilità di segnalare l’apertura di un fascicolo di indagine, nonché specifiche disposizioni a chiusura del sistema così delineato, quali quella, appunto, prevista dall’art. 51 comma 4 del CGS CONI, nonché il potere di avocazione della Procura Generale dello Sport previsto dall’art. 12 ter, comma 4 dello Statuto del CONI. L’esclusività dell’azione disciplinare è stata anche ribadita dal Collegio di Garanzia in una recentissima pronuncia liddove ha statuito che “….In proposito l’art. 44 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI assegna alla Procura Federale presso ciascuna Federazione il potere di “esercitare in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti dei tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme di ciascuna Federazione”. Quindi, il Codice della Giustizia Sportiva ha riconosciuto il potere di esercitare l’azione disciplinare in via esclusiva al Procuratore Federale con chiaro riferimento al momento di avvio del procedimento disciplinare, allorché, ricorrendo i presupposti stabiliti dallo stesso art. 44 CGS, si perviene al deferimento e, quindi, all’instaurazione del giudizio di primo grado….” (Collegio di Garanzia CONI, Sez. IV del 23 aprile 2018, n. 21). Riconoscere ai singoli tesserati la possibilità di aggirare tale complesso iter procedimentale che, solo a seguito di specifica contestazione degli addebiti, sfocia in un atto di deferimento che deve contenere nello specifico le violazioni censurate, le condotte ritenute lesive e le norme violate, significherebbe creare un irrimediabile vulnus delle ordinarie regole difensive e delle garanzie che lo stesso ordinamento sportivo pone a tutela dei propri tesserati; non senza considerare che, in tal modo, come anche osservato dalla difesa della FIGC, ai tesserati sanzionati verrebbe preclusa la possibilità di applicare istituti giuridici quali il cd patteggiamento ante causam ovvero in corso di giudizio. Non v’è chi non veda, inoltre, la palese antinomia che si verrebbe a creare nel caso di specie – qualora si ritenesse ammissibile l’attivazione della sanzione disciplinare su ricorso di parte – liddove si chiede di sanzionare a titolo di responsabilità diretta la sola Società Matera Calcio Srl per effetto di comportamenti dei propri dirigenti, neanche convenuti nel presente giudizio e, quindi, impossibilitati a difendersi. Sotto altro profilo, in aggiunta alle considerazioni sopra formulate, va evidenziato che il proposto ricorso: - si appalesa comunque estremamente generico in quanto fondato su generiche “indiscrezioni”, per effetto delle quali si chiede, poi, al Tribunale, di procedere, a seguito di eventuale attività istruttoria, alla valutazione dei fatti alla luce degli atti acquisendi, pur nella oggettiva consapevolezza che il Tribunale Federale non può in alcun modo sostituirsi all’attività inquirente nella ricerca della prova e requirente nell’individuazione delle fattispecie illecite; - non specifica i criteri in base ai quali applicare la sanzione richiesta in quanto la retrocessione richiesta in ricorso non è prevista fra le sanzioni applicabili ai casi di specie ed anche la richiesta formulata in dibattimento, vale a dire tredici punti di penalizzazione, non individua alcun parametro, se non estremamente generico, in base al quale applicare la predetta sanzione; - non contiene alcun elemento utile a valutare la legittimazione attiva del soggetto ricorrente (a fronte dell’eccezione formulata in udienza dai legali della FIGC la difesa della FC Aprilia Racing Club non ha nulla controdedotto limitandosi ad opporsi al deposito della documentazione, sebbene sia onere di parte ricorrente dimostrare il proprio interesse concreto ed attuale a ricorrere); - richiede l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 18, comma 1 lett. g), vale a dire la penalizzazione di punti in classifica da scontare nella stagione precedente a quella attualmente in corso, in palese violazione della stessa disposizione codicistica (vedasi al riguardo le decisioni di questo Tribunale, Com. Uff. nn. 9/TFN-SD e 10/TFN-SD s.s. 2018-19).
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Sezioni Unite: Decisione n. 74 del 05/10/2017 – www.coni.it
Decisione impugnata: comunicazione di diniego all'accesso agli atti, da parte della Lega Pro, ricevuta dalla ricorrente in data 13 giugno 2017
Parti: F.C. Forlì s.r.l./Lega Italiana Calcio Professionistico/Federazione Italiana Giuoco Calcio Vibonese calcio s.r.l./ Lega Italiana Calcio Professionistico/Federazione Italiana Giuoco Calcio S.S. Racing Club Roma s.r.l./ Lega Italiana Calcio Professionistico/Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport, per connessione oggettiva riunisce i ricorsi avverso la comunicazione di diniego all'accesso agli atti, da parte della Lega Pro, ricevuta dalla ricorrente in data 6 giugno 2017, li dichiara inammissibili e trasmette la presente decisione alla Giunta Nazionale del CONI, sottoponendo alla valutazione degli organi di governo dello sport italiano tale ormai non più rinviabile questione dell’adeguamento delle regole dell’ordinamento sportivo ai principi generali di libertà e diritto di accesso di ciascun soggetto alle informazioni possedute dagli organismi che del sistema sportivo sono componenti, nell’ambito in cui essi esprimono funzioni non meramente negozial-privatistiche. La fattispecie in esame, che ha per oggetto il diniego, da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico, all’istanza di accesso agli atti presentata dalle odierne ricorrenti, non sembra sottrarsi alla regola del necessario presupposto circa la portata cognitiva del Collegio di Garanzia, limitata, come noto, a motivi di legittimità. A ben vedere, la tutela richiesta dalle odierne ricorrenti, come quella in materia di accesso in generale, ha una precipua finalità istruttoria che si attaglia ad un giudizio di merito sull’accertamento del diritto delle ricorrenti/istanti ad ottenere la ostensione dei documenti richiesti, nonché sulla legittimità o meno del diniego. Siffatta forma di sindacato, ai sensi dell’articolo 54 del Codice della Giustizia Sportiva, sfugge alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport. Priva di fondamento è la motivazione addotta dalle ricorrenti circa l’interpretazione fornita dell’art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, per la quale si doterebbe il Collegio di una competenza residuale per le impugnazioni per le quali non è previsto un diverso organo. La dizione “avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale” deve continuare ad essere intesa come la possibilità di impugnare i provvedimenti decisionali degli organi di giustizia federali che, alla luce dell’attuale strutturazione della Giustizia Sportiva, non potrebbero esser contestati in altra maniera (Collegio di Garanzia, Terza Sezione, decisione n. 22/2017). Privo, altresì, di fondamento è l’argomento con cui si fa riferimento alla Ordinanza di questo Collegio del 13 febbraio 2015. Ebbene, nella fattispecie, non solo non si discorreva del tema dell’accesso agli atti, ma, altresì, si trattava di un “mero” provvedimento del Collegio adito, di tipo istruttorio, propedeutico all’esame dei motivi di ricorso allora dedotti e non già di un provvedimento che ordinava l’ostensione documentale. Per i motivi suesposti, il ricorso è inammissibile. Ritenuta assorbente tale censura, il Collegio ritiene di non dover procedere alla delibazione degli ulteriori profili di diritto addotti dalle odierne ricorrenti. Pur tuttavia, attesa la novità e l’importanza della questione de qua, le Sezioni Unite sono chiamate a far luce sul necessario contemperamento tra i principi di trasparenza dell’attività amministrativa ed i principi che governano l’ordinamento sportivo, tra cui lealtà, correttezza e probità. Al di là dalle seppur pregevoli deduzioni e ricostruzioni versate in atti nel presente procedimento, circa la possibilità ovvero impossibilità di applicazione della normativa sull’accesso agli atti alle Leghe, il Collegio ritiene di dover porre l’attenzione su un diverso aspetto, sollecitando nel contempo il legislatore sportivo al compimento di un fondamentale passo in avanti per l’evoluzione dell’ordinamento giuridico sportivo. A ben osservare, il procedimento de quo pone un interrogativo che il Collegio non può non prendere in considerazione. Ebbene, si tratta, infatti, di comprendere se, nell’autonomia dell’ordinamento sportivo, i principi che governano quest’ultimo possano indurre a ritenere che il silenzio serbato dagli organi sportivi nei confronti degli associati, titolari di una situazione giuridicamente tutelata dall’ordinamento settoriale e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, possa essere violativo del legittimo diritto a conoscere atti e documenti per potersi difendere nelle sedi proprie. Orbene, si tratta ancora una volta di ricercare la giusta interpretazione del sistema di rapporti che intercorrono tra l’ordinamento giuridico sportivo e l’ordinamento generale. Come affermato in un recente arresto di queste Sezioni Unite (cfr. Decisione n. 42/2017), nel quadro del problema della pluralità degli ordinamenti giuridici va valutata la soggezione di ciascun individuo alle regole di uno od anche di più ordinamenti. La pluralità possibile degli ordinamenti giuridici risulta, perciò, dalla concepibilità di più di un tipo di ordinamento (oltre quello statale). I vari tipi di ordinamenti, ossia le species del genus, risultano dalle differenze distinguibili in ciascuno degli aspetti essenziali del genus. Così sono possibili altri ordinamenti, rispetto a quello statale, ogni volta che la soggettività è diversa da quella stabilita dall’ordinamento statale (cittadinanza, riconoscimento della personalità a tutti gli esseri umani che si trovino nell’ambito dell’ordinamento statale, riconoscimento della personalità ad alcuni ben determinati gruppi di persone - associazioni o corporazioni - o di entità unitariamente considerate, fondazioni o istituzioni, riconoscimento di altre forme non personificate di soggettività), ogni volta che la normazione non è, almeno in parte, di provenienza statale, ma è prodotta da un’altra collettività o comunità, e dunque ogni volta che l’organizzazione è distinta, almeno in parte, da quella propriamente statale. La pluralità di ordinamenti è ipotizzabile proprio in quanto siano concepibili ordinamenti sociali, con una propria predeterminazione dei soggetti, con una propria (almeno parziale) produzione normativa, con una propria (almeno parziale) organizzazione (autorità). È sufficiente rilevare come sia oggi comune la divisione degli ordinamenti giuridici in due categorie: a) ordinamenti giuridici esprimenti interessi generali (fra i quali, soprattutto, gli enti pubblici territoriali e fra questi, innanzitutto, lo Stato); b) ordinamenti giuridici esprimenti interessi settoriali (come, ad esempio, le associazioni). Il rapporto tra le due categorie di ordinamenti deve essere risolto in termini di non autosufficienza degli ordinamenti settoriali, se pur autonomi sotto il profilo funzionale; e la detta mancanza di autosufficienza deve esprimersi quanto meno nella conseguenza che gli effetti connessi ad atti provenienti da un ordinamento esprimente interessi settoriali e determinanti conseguenze contrastanti con i principi fondamentali dello Stato (o di altro ente pubblico territoriale) possono legittimamente essere conosciuti e giudicati da quest’ultimo. Deve, quindi, aderirsi alla ricostruzione secondo cui tra gli ordinamenti giuridici esprimenti interessi settoriali e gli ordinamenti giuridici esprimenti interessi generali, che a quelli corrispondono, si instaura un rapporto asimmetrico, in quanto i primi hanno giuridica ragion d’essere soltanto ove riconosciuti dai secondi. Sotto un profilo di assoluta generalità, è, dunque, configurabile l’ordinamento giuridico sportivo: ordinamento esprimente interessi settoriali e connotato dal carattere dell’autonomia, ma non dell’autosufficienza, dunque, necessariamente in rapporto di collegamento con il corrispondente ordinamento giuridico esprimente interessi generali (o con i corrispondenti ordinamenti giuridici esprimenti interessi generali). Il che val quanto dire che gli interessi e le situazioni giuridiche soggettive dei soggetti facenti parte dell’ordinamento sportivo devono essere valutati anche in correlazione alle norme dell’ordinamento statale. Dunque, qualora le norme dell’ordinamento statale stabiliscono dei principi che possono essere in un certo modo espressione anche dei principi che permeano l’ordinamento settoriale, quest’ultimo è chiamato a recepirli e ad adattarli al proprio diritto positivo, attesa anche la propria non autosufficienza e il suddetto rapporto di collegamento con l’ordinamento statale esprimente interessi generali. Applicando siffatti principi alla vicenda fattuale che ci occupa, è necessario, dunque, osservare come il legislatore nazionale abbia inteso disciplinare, in linea di principio, il diritto di accesso, allo scopo di favorire forme di controllo sul perseguimento dei fini istituzionali delle amministrazioni e di promuovere la partecipazione di queste al dialogo con il pubblico. Di là dall’analisi dell’istituto dell’accesso agli atti, di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, il Collegio ritiene di doversi soffermare piuttosto sulla recente disciplina di cui al d.lgs. 97/2016, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche». Il d.lgs. 97/2016 ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini. Ebbene, la riforma ha quale ratio la volontà di incentivare forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa. I principi sottesi a tale nuova tipologia di accesso, c.d. “generalizzato”, ben si evincono dal novellato art. 5, comma 2, del decreto trasparenza: “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”. Questo, evidentemente, è espressione di un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto dati, documenti e informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. Il principio di trasparenza dell’attività amministrativa è stato, pertanto, rimodulato nel senso di garantire l’accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa (cfr. articolo 1, comma 1, del decreto trasparenza). La nuova disciplina, coerentemente con i principi dell’Unione Europea in materia, di cui all’art. 15 TFUE e al Capo V della Carta dei diritti fondamentali, eleva il concetto di trasparenza quale condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. La trasparenza diviene, quindi, principio cardine e fondamentale dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni e dei loro rapporti con i cittadini (in tal senso: Linee guida dell’ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico). Siffatta impostazione comporta, pertanto, un ribaltamento di prospettiva: dall’attivazione del diritto di accesso civico solo strumentalmente all’adempimento degli obblighi di pubblicazione, alla libertà di accedere ai dati e ai documenti. In altri termini, il diritto all’informazione diviene ancor più generalizzato, in cui la trasparenza è regola generale, mentre la riservatezza e il segreto solo delle eccezioni, ciò in coerenza ed in analogia con gli ordinamenti in cui vige il c.d. Freedom of Information Act (FOIA). Con il Freedom of Information Act, l’ordinamento italiano riconosce e tutela la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni quale diritto fondamentale. Il fil rouge della normativa è evidentemente la tutela dell’interesse conoscitivo di tutti i soggetti della società civile. Ciò ha come corollario che, in assenza di ostacoli riconducibili ai limiti legali, l’amministrazione è obbligata a dare prevalenza al diritto di chiunque di conoscere e di accedere alle informazioni possedute dalla stessa, in virtù del più alto principio di trasparenza. Riprendendo quanto detto sui rapporti che intercorrono tra l’ordinamento nazionale e quello sportivo, il principio della trasparenza, fondamentale nell’esercizio della funzione amministrativa e manifestazione del principio di imparzialità e buon andamento, contenuto nell’articolo 97 della Costituzione, ben può e deve essere trasferibile, altresì, agli organi amministrativi dello sport. Ebbene, il Collegio ritiene che la trasparenza possa, a seguito della suddetta evoluzione normativa e del mutamento degli interessi settoriali, essere enucleata e posta accanto ai principi generali attinenti alle modalità di svolgimento del rapporto tra CONI, Federazioni e Leghe nei confronti dei tesserati ed affiliati, insieme ai principi di lealtà, probità e correttezza. Nel coacervo di interessi e situazioni giuridiche soggettive che vengono in rilievo in seno all’ordinamento sportivo, infatti, è impensabile, a giudizio del Collegio, che la governance dello sport italiano, soprattutto in ambito federale, non si conformi ai principi di economicità, efficacia e pubblicità. Il binomio pubblicità-trasparenza deve, infatti, permeare l’attività delle istituzioni sportive al fine di comprenderne l’azione da parte degli associati e in modo da consentire la conoscenza reale della loro attività e di effettuare il controllo sulla stessa. L’azione delle Federazioni e delle Leghe deve, pertanto, consentire agli interessati di accedere alle informazioni relative ai “procedimenti” in corso, con il dovere, altresì, di comunicare agli stessi tutte le informazioni richieste. Consentire un accesso funzionale all’attività sportiva consentirebbe all’associato che abbia un interesse diretto, concreto e attuale di interloquire con gli apparati di governo dello sport, a tutela del proprio interesse, prima che sia adottata la decisione finale. A tali fini, a giudizio del Collegio, andrebbe ripensata anche la disciplina giustiziale sportiva. Tale particolare giudizio, al pari di quanto accade dinnanzi ai Tribunali Amministrativi, potrebbe essere istaurato dinnanzi ai Tribunali federali, dotandoli di competenza specifica in merito all’accertamento del diritto di un tesserato o affiliato ad ottenere dei documenti richiesti avverso il diniego di ostensione documentale, attesa la loro cognizione estesa al merito delle controversie che si ingenerano nell’ambito dell’ordinamento sportivo, ciò anche in considerazione della incompetenza del Collegio di Garanzia per le suesposte ragioni.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 10/Cf del 25 novembre 2004. n. 2 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:Ricorso del G.S. il punto, ex art. 22, comma 3, C.G.S., in punto al diniego della F.I.G.C. di accesso informale, ex art. 3 DPR n. 352/1992, alla visione degli atti inerenti ai procedimenti amministrativi instaurati, ex art. 16, comma 3 e 4 N.O.I.F., a carico di società diverse fatto.
Massima: La Federazione Italiana Giuoco Calcio, dopo le recenti riforme, è un ente di diritto privato, per cui non è destinataria delle disposizioni contenute nella legge n. 241/1990.