Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 55/TFN - SD del 7 Ottobre 2022 (motivazioni)
Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. G.D.A.nei confronti dell'Associazione Italiana Arbitri + altri - Reg. Prot. 29/TFN-SD
Massima: Su ricorso ex artt. 25 e 30 CGS-CONI proposto dall’Arbitro, appartenente alla Sezione A.I.A. di Foggia, il Tribunale Federale annulla la delibera della Commissione di Disciplina d’Appello dell’A.I.A. e, per l’effetto, dichiara la validità dell’Assemblea elettiva della Sezione A.I.A. di Foggia tenutasi in data 7 giugno 2022, annullando altresì il provvedimento di commissariamento assunto dal Comitato Nazionale dell’A.I.A., nonché il provvedimento di commissariamento assunto dal Comitato Nazionale dell’A.I.A…Nella fattispecie de qua, come visto, il 30.3.2022 (C.U. n. 87/2022), contestualmente alla nomina del Commissario Straordinario della Sezione di Foggia per le intervenute dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, è stata indetta l’Assemblea Straordinaria Elettiva da tenersi entro il 30.6.2022. In questo momento, dunque, salve le temporalmente successive attribuzioni procedimentali spettanti al Presidente del Comitato Regionale Arbitri (art. 3, comma 3, Reg. elettivo) ed al Commissario straordinario (comma 4, art. cit.), riguardanti la fissazione della data di svolgimento e la convocazione dell’assemblea, il relativo procedimento elettorale deve considerarsi aperto. Infatti, è dall’anzidetto momento che, come prima conseguenza, è anche consentito agli aspiranti candidati “ di svolgere attività di carattere propagandistico e di proselitismo in qualsiasi forma” altrimenti vietata, prima dell’indizione, dall’art. 40, comma o), del Regolamento A.I.A., fonte di natura primaria rispetto al Regolamento dell’Assemblea Elettiva, come riconosciuto dalla difesa dell’A.I.A.. Tanto già vale ad inserire all’interno della procedura elettorale, senza che possa considerarsi avulsa dalla stessa, la presentazione della candidatura avvenuta dopo l’indizione dell’assemblea ma prima della sua convocazione, non condividendo il Tribunale la considerazione che una forma di pubblicità sia prevista solo per la convocazione, atteso che l’indizione dell’Assemblea è avvenuta a mezzo C.U., fonte privilegiata e non eludibile di conoscenza nell’ambito della Federazione. Del resto, risultando consentita attività propagandistica o di proselitismo non può ritenersi vietata la raccolta delle firme a sostegno della candidatura sin da tale momento, a meno che non si provi che tale raccolta (peraltro limitata per disposizione regolamentare nel massimo al 20% degli associati sezionale aventi diritti di voto) ha concretamente limitato la possibilità di altri aspiranti di raccogliere le firme necessarie per la presentazione della propria candidatura. E, una volta raccolte le firme sufficienti al fine, non si vede alcun vizio sostanziale alla presentazione della candidatura in tempo antecedente all’atto di convocazione dell’Assemblea. Deve escludersi, quindi, che si sia in presenza di un atto inesistente, ricorrendo, la categoria della inesistenza, solo quando l’atto manchi dei connotati essenziali propri (Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 27/10/2005 n° 6023). Deve escludersi, altresì, una ipotesi di nullità, potendosi ritenere nullo un atto solo nelle ipotesi in cui il vizio che lo colpisce sia espressamente qualificato tale dalla legge (Consiglio di Stato, cit.; e sin da Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 17.11. 1996, n. 24). Diviene allora non rilevante la questione dell’applicabilità o meno alla fattispecie oggetto di procedimento delle disposizioni dell’art. 156 c.p.c., derivando i concetti di inesistenza e di nullità di un atto - così come quelli delle perentorietà-ordinatorietà dei termini - dai principi generali dell’ordinamento da calare nell’ordinamento sportivo improntato a privilegiare la sostanza in luogo della forma. Né, in contrario, può essere invocata la disciplina dettata per la presentazione delle liste elettorali per le elezioni alla Camera dei Deputati della Repubblica, trattandosi di disciplina specifica, peraltro riguardante liste elettorali (e non singoli candidati) espressamente ed inequivocamente prevedente un termine iniziale e finale addirittura nel relativo orario. Escluse, dunque, le ipotesi di inesistenza e nullità nella presentazione della candidatura in data 25 maggio 2022, occorre calarsi nella fattispecie concreta ed esaminare quanto effettivamente verificatosi. La candidatura è stata presentata il 25 maggio 2022, vale a dire il giorno prima della convocazione dell’assemblea. Nessun elemento letterale e/o sistematico induce a ritenere la perentorietà di siffatto termine iniziale, così come invece deve ritenersi per il termine finale, laddove l’art. 3, comma 1, Reg. elett. prevede espressamente che gli aspiranti candidati “devono presentare la candidatura …. almeno un’ora prima dell’orario fissato” onde, esclusa la ricorrenza della inesistenza o di una nullità, deve ritenersi (come già osservato) che l’anticipata presentazione della candidatura rispetto alla convocazione dell’assemblea configuri (ferma la considerazione che il Tribunale ritiene comunque legittima e tempestiva la candidatura post indizione elettorale in esame) un’ipotesi di mera irregolarità, essendosi in presenza di atti a formazione progressiva. Nella fattispecie in esame, a nulla rileva che l’integrazione delle sottoscrizioni sia avvenuta (e non sarebbe potuto essere altrimenti) dopo che era stato reso noto l’esatto numero degli associati sezionali alla data del 30 giugno 2021; ciò che rileva, infatti, è che l’atto si sia materialmente perfezionato il 31 maggio 2002, alle ore 19:05, momento nel quale deve ritenersi concluso il procedimento di presentazione della candidatura, nel rispetto del termine finale di presentazione previsto dal richiamato art. 3, comma 1, del Regolamento elettivo. Inoltre e del resto, non a caso l’integrazione delle firme presentate dall’A.B. D’A. è stata dal titolato ricevente spillata alla lista presentata in data 25 maggio 2022; lista in tal modo pubblicata e completata integrativamente alla data del 31 maggio 2022; data nella quale è stata confermata e, quindi, si è comunque perfezionata (sulla scorta dei nuovi dati del numero degli associati sezionali) la candidatura del ricorrente. Non va sottaciuto, del resto, in applicazione del principio di conservazione degli atti, che la presentazione della candidatura ha comunque conseguito il suo scopo senza nocumento nè lesione alcuna delle altrui posizioni. Lo stesso reclamante dinanzi alla CDA dell’A.I.A., l’A.A. D. M., infatti, ha potuto procedere alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie alla presentazione della propria candidatura e concorrere alla competizione elettorale, sebbene la stessa abbia visto prevalere il candidato D’A., fruitore di un maggior numero di consensi. Da ultimo, mette conto rilevare che, in tema di operazioni elettorali, il richiamato principio generale che le nullità siano esplicitamente previste dalla legge, “si ricollega ai principi specifici della materia, che, proprio perché ispirati ad un rigido formalismo, richiedono che le sanzioni idonee a determinare l’esclusione delle liste dalla competizione elettorale o ad invalidare i risultati per vizi delle operazioni elettorali siano chiaramente individuate dalla legge” (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 17 dicembre 1996, n. 24). In adesione alla richiesta in via principale formulata dall’A.B. D’A. G., pertanto, in riforma della gravata delibera della CDA dell’A.I.A. n. 46 del 28.6.2022, deve dichiararsi la validità dell’Assemblea Elettiva della Sezione di Foggia del 7 giugno 2022, conclusasi con la proclamazione del ricorrente D’A. G. quale Presidente e, per l’effetto, confermarne l’esito. All’annullamento della impugnata delibera, come pure richiesto e per quanto ancora di interesse, consegue l’annullamento del C.U. n. 9 del 2.7.2022 con cui l’A.B. R.P. è stato è stato nominato Commissario Straordinario della Sezione di Foggia fino all’elezione del nuovo Presidente “da tenersi nel termine regolamentare di giorni 90 (novanta) dalla data odierna e con attribuzione allo stesso di tutti i poteri e le facoltà regolamentari connesse alla carica di Presidente sezionale.”
Massima: Con il ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato in via autonoma, come dallo stesso precisato, chiedendone l’annullamento, il C.U. n. 47 dell’11.8.2022 con il quale il C.N. dell’A.I.A. ha disposto la prosecuzione l’A.I.A. del Commissariamento straordinario sino alla data del 30.6.2023.…..Quanto ai motivi aggiunti, trattasi di rimedio espressamente previsto nell’ambito del processo amministrativo (art. 43, CPA), assente in ambito sportivo, ma quivi non escluso in via assoluta, sebbene la concreta applicabilità vada valutata caso per caso (TFN-SD, dec. n. 170/2021-2022). Il ricorso a tale rimedio, del resto, in adesione ai principi del giusto processo richiamati dall’art. 44, comma 1, CGS-CONI, consente il simultaneus processus su questioni comunque connesse, sotto il profilo oggettivo e/o soggettivo e consente, pertanto, di dare pronta risposta alle richieste di tutela da parte di titolari di una posizione soggettiva rilevante per l’Ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata. Nella fattispecie in esame il ricorso è sicuramente ammissibile, ritenuto che la perdurante vigenza del Commissariamento straordinario sino al 30.6.2023, peraltro finalizzato alla nomina del Presidente di Sezione, porrebbe di fatto nel nulla l’esito della competizione elettorale del 7 giugno 2022 di cui si è testé dichiarata la validità. Le ragioni che depongono per l’ammissibilità dei motivi aggiunti, supportano, per quanto occorra, anche la loro fondatezza nel merito. Secondo l’art. 11, comma 6, lett. t), del reg. A.I.A., il Comitato nazionale, con provvedimento motivato, delibera “ in ordine al commissariamento delle Sezioni, dei Comitati regionali e dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano per imprevedibili e gravi eventi insorti nel corso della stagione sportiva che impediscano o compromettano il regolare o normale svolgimento delle loro attività, anche in pregiudizio dell’immagine della FIGC e/o dell’A.I.A., ovvero per gravi irregolarità o violazioni che compromettano o impediscano il loro funzionamento ed alla contestuale nomina del Commissario straordinario a tempo determinato, con decadenza di tutti gli organi direttivi regionali, provinciali e sezionali ovvero di solo alcuni di essi.” L’art. 23, comma 5, del reg. A.I.A., richiamato dalla difesa della resistente, poi, secondo cui la prosecuzione del Commissariamento sarebbe stata disposta anche nel rispetto di tale norma, prevede che “Nei casi di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente di Sezione, le sue funzioni, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario ai sensi dell’art. 11 comma 6, lett. t), sono attribuite al Vicepresidente, il quale deve provvedere, entro 90 giorni, alla convocazione dell’Assemblea sezionale elettiva per procedere a nuove elezioni.” Deve osservarsi, in proposito, che il C.U. n. 47/2021-2022 richiama unicamente l’art. 11, comma 6, lett. t), onde è sulla ricorrenza dei presupposti previsti da tale norma che occorre porre l’attenzione. Ad avviso del Collegio, nella fattispecie in esame, non è dato ravvisare i presupposti di cui alla richiamata norma. Ed invero, la prosecuzione del Commissariamento, per quanto è dato leggere nelle premesse che hanno condotto alla sua adozione, poggia le sue basi su una relazione del Commissario Straordinario datata 23.7.2022 che dà atto di una conflittualità in essere presso la Sezione di Foggia; conflittualità cui l’odierno ricorrente non risulta (né è stato ipotizzato) avere dato adito. Riferisce ancora, il Commissario straordinario di assenza di collaborazione da parte degli Associati, comunque trascurando che la loro convocazione, per un incontro evidentemente informale, è avvenuta in un periodo particolare della stagione sportiva, ovvero alla sua fine, a campionati conclusi, quando di norma è già esaurito il ciclo delle riunioni tecniche obbligatorie e, alfine, in periodo estivo, se non già del tutto feriale.
Quanto alle criticità sotto il profilo della gestione amministrativa e contabile, la stessa difesa dell’A.I.A. riferisce di essere in “ attesa degli ulteriori approfondimenti da effettuare all’esito dell’acquisizione ed esame della documentazione necessaria” (v. memoria A.I.A. del 23.9.2022, pag. 9). Ad ogni buon conto, a tutto voler concedere, i controlli del S.I.N. dell’A.I.A. farebbero riferimento al periodo compreso tra il 2021 e l’8.8.2022, vale a dire ad un periodo in cui non è stato dedotto che il D’Antuono rivestisse un qualche ruolo nell’ambito dell’organigramma sezionale. Soprattutto non si ravvisano, nella fattispecie in esame, gli “ imprevedibili e gravi eventi insorti nel corso della stagione” richiesti per addivenire al commissariamento della Sezione, che possono ritenersi sussistenti “soltanto qualora la situazione generale sia talmente compromessa da rendere necessario un provvedimento in grado di fare tabula rasa della situazione preesistente (Collegio di Garanzia dello Sport, 9 marzo 2018, n.12). Nella vicenda in scrutinio, invece, manca una relazione analitica e dettagliata del S.I.N., corredata di idonea documentazione, che individui anche gli eventuali e/o probabili responsabili, che certamente non possono identificarsi con il ricorrente del tutto estraneo all’epoca - alla direzione e gestione della Sezione. Manca, in definitiva, la prova della esistenza di una situazione generale tanto compromessa da richiedere di fare “ tabula rasa della situazione preesistente”; senza considerare che le già intervenute dimissioni dell’intero Consiglio direttivo che hanno condotto al primo commissariamento del 30.3.2022, privano di ogni fondamento i presupposti del Commissariamento, in quanto non più in carica nessuno dei precedenti dirigenti sezionali.
Alla luce di quanto precede, il ricorso per motivi aggiunti va accolto e, per l’effetto, il provvedimento di Commissariamento assunto dal Comitato Nazionale dell’A.I.A. di cui al C.U. n. 47 pubblicato l’11 agosto 2022 va annullato.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 22 giugno 2010 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione del Comitato Nazionale dell’AIA del 18 febbraio 2010
Parti: P. D. contro Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) e Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)
Massima: La Decisione del Comitato Nazionale con la quale è stato deliberato il commissariamento della Sezione A.I.A., per essere stato il presidente reggente condannato in primo grado dall’autorità giudiziaria ordinaria per frode sportiva, è legittima alla luce della norma su cui è fondata, ossia dell’art. 11 comma 6 lett. s del Regolamento AIA. In forza di siffatta disposizione, invero, “Il Comitato nazionale delibera … con provvedimento motivato [in ordine] all’eventuale commissariamento delle Sezioni … per imprevedibili e gravi eventi insorti nel corso della stagione sportiva ed alla contestuale nomina del Commissario straordinario a tempo determinato”. Ebbene, il Comitato Nazionale ben poteva ritenere che l’elezione di un soggetto quale Presidente della Sezione costituisse un evento “imprevedibile e grave” tale da giustificare l’adozione della delibera di commissariamento della stessa, in quanto incompatibile con una serie di principi e prescrizioni vincolanti nel sistema sportivo. Dal sistema del Regolamento AIA – nonché più in generale da quello della FIGC – può dedursi: i. un principio di leale cooperazione tra le autorità sportive e le autorità dello Stato (art. 2 comma 2 dello Statuto della FIGC); ii. un obbligo incombente agli arbitri (e dunque anche agli associati nella Sezione) di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva con trasparenza, correttezza e probità (art. 40 comma 1 del Regolamento AIA); iii. il dovere degli arbitri (e dunque anche degli associati nella Sezione) di tenere un comportamento rispettoso dei principi di lealtà, di trasparenza, di rettitudine, e della comune morale, a difesa della credibilità e dell’immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale (art. 40 comma 3 lett. c del Regolamento AIA); iv. la possibilità che la sottoposizione dell’associato AIA ad indagine per delitto doloso possa recare pregiudizio all’immagine dell’AIA e/o della FIGC (tanto che in siffatta situazione è possibile l’adozione di una sospensione cautelare dell’associato: art. 8 comma 6 lett. h del Regolamento AIA). Ne consegue che l’elezione di soggetto condannato per reati di frode sportiva, ancorché con sentenza suscettibile di impugnazione, ad una carica dell’organizzazione arbitrale, con funzioni rilevanti anche per lo svolgimento di competizioni, sia in antitesi con il rispetto dovuto alle pronunce dell’autorità giudiziaria e rappresenti, per i soggetti che l’hanno posta in essere, ossia gli associati presso la Sezione, un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità loro imposti a difesa della credibilità e dell’immagine dell’AIA.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 22 giugno 2010 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione del Comitato Nazionale dell’AIA del 18 febbraio 2010 Parti: SIG. P.D./ FEDERAZIONE ITALIANA GIUCO CALCIO e ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI
Massima TNAS: (2) Dal sistema del Regolamento AIA – nonché, più in generale, da quello della FIGC – possa dedursi: a. un principio di leale cooperazione tra le autorità sportive e le autorità dello Stato (art. 2 comma 2 dello Statuto della FIGC); b. un obbligo incombente agli arbitri (e dunque anche agli associati nella Sezione) di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva con trasparenza, correttezza e probità (art. 40 comma 1 del Regolamento AIA); c. il dovere degli arbitri (e dunque anche degli associati nella Sezione) di tenere un comportamento rispettoso dei principi di lealtà, di trasparenza, di rettitudine, e della comune morale, a difesa della credibilità e dell’immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale (art. 40 comma 3 lett. c del Regolamento AIA); d. la possibilità che la sottoposizione dell’associato AIA ad indagine per delitto doloso possa recare pregiudizio all’immagine dell’AIA e/o della FIGC (tanto che in siffatta situazione è possibile l’adozione di una sospensione cautelare dell’associato: art. 8 comma 6 lett. h del Regolamento AIA). Conseguentemente l’elezione di soggetto condannato per reati di frode sportiva, ancorché con sentenza suscettibile di impugnazione, ad una carica dell’organizzazione arbitrale, con funzioni rilevanti anche per lo svolgimento di competizioni, sia in antitesi con il rispetto dovuto alle pronunce dell’autorità giudiziaria e rappresenti, per i soggetti che l’hanno posta in essere, ossia gli associati presso la Sezione, un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità loro imposti a difesa della credibilità e dell’immagine dell’AIA.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 16/Cf del 16 Aprile 2004 n. 6 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:Ricorso dell’arbitro benemerito G.V., Vice Presidente della sezione AIA di Isernia avverso la delibera n. 4 del 13.01.2004 del Presidente Nazionale AIA, con la quale e’ stato disposto il commissariamento della suddetta sezione in esito all’impedimento del presidente della stessa, colpito da provvedimento di sospensione dalle attività connesse alla carica pronunciato dalla Commissione Nazionale di Disciplina AIA
Massima: Il Vice-Presidente della Sezione, deve ritenersi titolare di un diritto personale fondamentale (quello all’acquisizione ed all’esercizio di una funzione secondo le previsioni normative interne dell’organizzazione arbitrale), la cui lesione – costituita astrattamente dal commissariamento della Sezione – non trova tutela nell’ordinamento federale, se non dinanzi alla Corte Federale.
Massima: Il Regolamento A.I.A (art. 13, comma 6, lett. s) consente che le Sezioni possano essere commissariate dal Comitato Nazionale A.I.A. “per imprevedibili e gravi eventi insorti nel corso della stagione sportiva”. (Nel caso di specie è stato annullato il provvedimento di commissariamento della Sezione poiché basato sulla circostanza che il Presidente della Sezione era stato colpito da un provvedimento di sospensione).Massima: In caso di impedimento del Presidente di Sezione, anche per effetto di provvedimento, le funzioni dello stesso devono essere assunte dal Vice-Presidente.