Decisione C.G.F.  - Sezione Consultiva: Comunicato Ufficiale n. 117/CGF del 23 febbraio 2009 n. 1 www.figc.it

Impugnazione - istanza: Richiesta di parere interpretativo ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. d), C.G.S., del Presidente Federale, in ordine a norme del regolamento A.I.A. in materia di elettorato attivo e passivo per gli associati A.I.A. in “congedo”

Parere: L’associato AIA in congedo conserva il diritto di elettorato attivo e passivo. Dalla normativa regolamentare emerge che l’istituto del congedo minuziosamente disciplinato dall’articolo 41 Regolamento A.I.A. ha la finalità di consentire all’associato, su sua motivata e documentata richiesta, in caso di obiettivo impedimento o per apprezzabili gravi ragioni di carattere personale e/o familiare, per un tempo limitato della stagione sportiva in corso, di sottrarsi agli obblighi di svolgimento di attività tecnica e/o associativa. Il congedo si traduce, pertanto, in un esonero, concesso dall’organo competente previa valutazione della correttezza e serietà dell’istanza dell’associato, dall’adempimento per un tempo limitato di particolari attività di natura tecnica e/o associativa cui altrimenti l’associato sarebbe tenuto, attività che, stando alla lettera della norma, devono essere indicate nel provvedimento di congedo e che non fanno venir meno gli altri obblighi regolamentari dai quali non sia stato esentato, con specifico espresso riferimento al dovere di versare le quote associative ed al diritto di conservare la tessera federale. Nessun esplicito riferimento, dunque, alla possibilità che con il congedo venga meno il diritto di elettorato attivo e/o passivo che, come è noto è un diritto fondamentale, che può incontrare limitazioni soltanto con espresse disposizioni di pari efficacia formale rispetto a quelle che tale diritto riconoscono e disciplinano. Né può, pertanto, farsi derivare per implicito una limitazione di tale diritto argomentando dalla circostanza che il congedo sottrae chi lo richiede allo svolgimento di determinate attività obbligatoriamente previste, tanto più che il diritto di elettorato attivo e passivo si configura comunemente come un diritto potestativo che pone cioè in capo al soggetto, che ne è titolare, la facoltà e non l’obbligo di esercitarlo. Il soggetto titolare del diritto di voto, pertanto, è libero di partecipare o meno al voto, così come è libero, qualora abbia i requisiti previsti dalla norma, di presentare o meno, con le modalità ed alle condizioni previste, la propria candidatura a determinate cariche. Si aggiunga, a tali considerazioni, che le disposizioni regolamentari sopra richiamate e, precisamente, gli articoli 7, comma 4, l3 e 20, comma 1, che pure specificano puntualmente chi abbia diritto di voto nell’ assemblea generale ed in quelle sezionali ed i requisiti di eleggibilità, non solo non prevedono in alcun modo che la condizione dell’associato in congedo possa configurarsi causa impeditiva dell’esercizio del diritto di elettorato attivo e/o passivo ma, in positivo, l’articolo 20, comma 1, che reca norme comuni alle assemblee sezionali, statuisce espressamente che “hanno diritto di voto gli associati che abbiano compiuta la maggiore età e che risultino nominati arbitri entro il trenta giugno dell’anno precedente, che non siano sospesi neppure cautelativamente e che non siano morosi nel pagamento delle quote sezionali”. Pertanto la condizione di congedo non può, allo stato della normativa, costituire impedimento all’esercizio del diritto di voto così come a quello di candidarsi alle varie cariche per le quali si possiedono i requisiti previsti dalla norma. Né la sospensione, anche a titolo meramente cautelativo, prevista dalla norma come causa di esclusione può in alcun modo rapportarsi alla sospensione, rectius esonero, dalle attività associative e/o tecniche proprie del congedo di cui all’art. 41, tenuto conto che essa ha indubbio riferimento alla specifica sanzione disciplinare di cui agli articoli 52 e 53 del regolamento.

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/Cf del 01 dicembre 1999 n. 2 – www.figc.it

Impugnazione - istanza:Richiesta del Presidente Federale, ai sensi dell’art. 16 comma 1 C.G.S., di interpretazione di norme sull’incompatibilità e/o inopportunità a ricoprire contemporaneamente cariche federali e sindacali (Sindacato Italiano Arbitri di Calcio).

Interpretazione: Dalle norme contenute nello Statuto della F.I.G.C. e nel Regolamento dell'A.I.A. non vi è esplicita configurazione di ipotesi di incompatibilità tra cariche federali e cariche sindacali.

Interpretazione: La materia delle incompatibilità, per il suo carattere eccezionale rispetto alla normale fruibilità dei diritti di cittadinanza, deve sempre fare oggetto di esplicite e specifiche previsioni normative.

Interpretazione: L'appartenenza ad una associazione sindacale, che si prefigge scopi di riforma di parti dello Statuto della F.I.G.C. e di parti del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, non può di per sé configurare neppure ipotesi di condotta incompatibile con il fondamentale principio di lealtà sportiva di cui all'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, tenendo specialmente in considerazione l'attuale fase costituente che investe la regolazione del C.O.N.I. e di tutte le Federazioni.

Interpretazione: La titolarità di cariche arbitrali di vertice, per nomina presidenziale, presenta elementi di inopportunità con la contemporanea titolarità di cariche di vertice in un'associazione sindacale che ha fra i suoi scopi principali la riforma di tale metodo di nomina presidenziale, e questo in ragione di una palese, oggettiva contraddizione che rischia di creare confusione ed equivoci in seno all'A.I.A.. Non rientra tra i suoi compiti statutari quello di far valere tali profili di inopportunità sopravvenuta, spettando tale funzione ordinamentale al titolare del potere di nomina e di revoca. (Nel caso di specie il Presidente Federale ha richiesto alla Corte Federale un parere in merito ai profili di incompatibilità e/o di inopportunità tra la titolarità di cariche federali e la titolarità di cariche in seno ad una associazione sindacale costituitasi tra tesserati dell'Associazione Italiana Arbitri).

 

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