Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 053/TFN - SD del 15 Settembre 2023  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: Ricorso ex art. 47 CGS proposto dall'A.B. G.P. contro AIA - Reg. Prot. 33/TFN-SD

Massima: Rigettato il ricorso ex art. 47 CGS proposto dall’Arbitro Benemerito contro l'Associazione Italiana Arbitri – AIA, con il quale ha impugnato la delibera del Comitato Nazionale dell'AIA pubblicata con C.U. n. 37 del 26 luglio 2023, con la quale sarebbe stata implicitamente rigettata l’istanza dello stesso ad essere inserito per la stagione sportiva 2023/2024 nell’organico degli Osservatori Arbitrali a disposizione della CON Dilettanti….Il ricorrente, in dettaglio, ha qualificato tale silenzio come equivalente a un provvedimento di rigetto. Secondo il Tribunale tale interpretazione non è accoglibile dovendosi, invece, ritenere che nel caso di specie si configuri un’ipotesi di mero silenzio non significativo. Tale impostazione trova conforto nella stessa memoria dell’AIA, che ha confermato come la delibera impugnata non decida in merito alla posizione del sig. Panizza, la cui istanza ad oggi è ancora priva di riscontro. Non vi è dubbio che il silenzio della Commissione Nazionale AIA sia censurabile, tuttavia, tale silenzio non è stato oggetto di impugnazione da parte dell’odierno ricorrente. Quest’ultimo, infatti, come ricordato, si è limitato a chiedere l’annullamento della delibera, considerandola un provvedimento di rigetto. Neppure in subordine viene contestato il mero silenzio della Commissione. Ne deriva che, non essendovi stata sul punto una devoluzione, il Tribunale non può pronunciarsi, imponendosi una decisione di rigetto del ricorso proposto. L’argomentazione sopra esposta è considerata assorbente rispetto alle altre eccezioni di inammissibilità sollevate dall’AIA.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 052/TFN - SD del 15 Settembre 2023  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: Ricorso della società Torino Women SSDARL contro LND, Dipartimento Calcio Femminile, FIGC e la società GS CF Caprera - Reg. Prot. 36/TFN-SD

Massima: E’ inammissibile il ricorso ex art. 86 CGS  proposto dalla società  contro la Lega Nazionale Dilettanti, il Dipartimento Calcio Femminile – Lega Nazionale Dilettanti, la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la società GS CF Caprera, con il quale viene chiesta  in via cautelare monocratica ex art. 97 C.G.S. la sospensione dell’inizio del Campionato di Serie C Girone A e dichiarare  l’illegittimità della delibera emessa dal Dipartimento Calcio Femminile – Lega Nazionale Dilettanti e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 5 del 10.08.2023 con quale si dà atto di integrare l’organico del Campionato Nazionale di Serie C femminile 2023/2024 con l’ammissione della Società G.S. C.F. CAPRERA…Il ricorso presenta profili di inammissibilità anche nella parte in cui il Torino Women ritiene viziata l’attribuzione dei punti relativi alla Coppa Disciplina la cui graduatoria risulta, per tabulas, pubblicata dal Comitato Regionale Piemonte in data 22 giugno 2023. Anche tale graduatoria, così come il Comunicato Ufficiale n. 44 del 30 dicembre 2022, non risulta formalmente impugnata dalla ricorrente e la relativa censura non può certamente considerarsi “assorbita” dal ricorso introduttivo tenuto conto che della graduatoria pubblicata non viene fatta alcuna menzione nell’atto stesso. Premesso quanto sopra, nel merito il ricorso appare, in ogni caso, infondato con riferimento a tutte le doglianze proposte dalla società, tenuto conto della genericità delle stesse circa l’illegittimità dell’operato della LND in ordine all’applicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi. Il Torino Women lamenta, in particolare, che la differenza del numero di squadre partecipanti ai rispettivi campionati avrebbe dovuto comportare una differente proporzione nel punteggio assegnato, non ritenendo applicabili “coefficienti standard quando la fattispecie in esame non lo consente”. Fermo restando che non viene indicato il punteggio che, a parere della ricorrente, andrebbe attribuito al Torino ed al Caprera, appare evidente che la censura così come formulata non coglie nel segno sostanziandosi, la stessa, come una mera doglianza di principio che, come tale, non può trovare accoglimento. Le domande di parte non possono, dunque, che essere dichiarate inammissibili e, comunque, infondate per le ragioni espresse nella suestesa motivazione.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/FTN del 04 Ottobre 2018

Decisione impugnata: Annullamento della decisione impugnata – non pubblicata – nonché tutti gli atti prodromici dell’intero procedimento / corso di qualificazione avente ad oggetto l’inquadramento dei ruoli di assistenti arbitrali degli organi tecnici nazionali per la stagione sportiva 2018/2019 … ovvero in subordine disporsi l’annullamento della predetta decisione e del relativo procedimento / corso di qualificazione, per motivi suesposti nella parte in cui non prevede l’idoneità del ricorrente all’esito del corso di qualificazione per assistente arbitrale degli organi tecnici nazionali …” in ogni caso “dichiarare il diritto del ricorrente a poter presentare domanda per l’ammissione al corso di qualificazione … per la stagione sportiva 2019/2020”

Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ARTT. 30 E 43BIS CGS FIGC NONCHÉ ARTT. 25 e 30 CGS CONI DEL SIG. B.A.A. (ARBITRO EFFETTIVO - SEZ. A.I.A. SIRACUSA).

Massima: E’ inammissibile il ricorso ex artt. 25 e 30 CGS CONI, nonché 43 bis CGS FIGC proposto dall’associato AIA con il quale ha chiesto “l’annullamento della decisione impugnata – non pubblicata – nonché tutti gli atti prodromici dell’intero procedimento / corso di qualificazione avente ad oggetto l’inquadramento dei ruoli di assistenti arbitrali degli organi tecnici nazionali per la stagione sportiva 2018/2019 … ovvero in subordine disporsi l’annullamento della predetta decisione e del relativo procedimento / corso di qualificazione, per motivi suesposti nella parte in cui non prevede l’idoneità del ricorrente all’esito del corso di qualificazione per assistente arbitrale degli organi tecnici nazionali …” in ogni caso “dichiarare il diritto del ricorrente a poter presentare domanda per l’ammissione al corso di qualificazione … per la stagione sportiva 2019/2020”; in via istruttoria di ordinare all’AIA di produrre tutti gli atti del corso di qualificazione….Tale documentazione, non contestata dal Sig. …, conferma il regolare svolgimento delle prove e l’assenza di episodi che possano inficiare la validità della procedura selettiva. In ordine alla prima doglianza lamentata dal ricorrente, questo Tribunale segnala che l’art. 23, comma 4 delle NFOT nel regolamentare il numero degli assistenti arbitri nel ruolo della CAN PRO stabilendo che una percentuale (30%) di assistenti si avvicendi dalla CAN D ai sensi dell’art. 21 NFOT ed altra percentuale (70%) consegua la promozione in base ad una graduatoria di merito. L’esame letterale della norma induce questo Tribunale a ritenere che le menzionate percentuali non siano vincolanti. Viene, infatti, indicato che le percentuali sono “di norma” applicate da ciò derivando il principio della non tassatività delle menzionate percentuali. Questo Tribunale già ha avuto modo di esprimersi sul punto prevedendo “un potere discrezionale sul numero delle promozioni e delle dismissioni che non necessariamente deve essere limitato” (C.U. N. 13 TFN S.S. 2018/2019). Lo stesso art. 23 NFOT disciplina le modalità di svolgimento del corso di qualificazione predisposto dal Comitato Nazionale ed il conseguente giudizio di idoneità a far parte del ruolo di assistente arbitrale CAN PRO. Detta norma prevede che gli esaminandi debbano essere sottoposti a “test attitudinali” ma nulla dice in ordine alla tipologia delle prove, lasciando alla Commissione ampio spazio discrezionale in relazione alla tipologia e modalità delle prove di esame cui sottoporre gli allievi al fine di valutare il loro grado di preparazione. In ordine all’iter procedimentale seguito va evidenziato che la “nota di indicazione del corso in data 25/6/2018”, contenente la descrizione delle prove oggetto di valutazione ed i criteri per l’ottenimento della “idoneità”, nonché le attività poste in essere dalla Commissione sia durante l’esame sia al termine delle prove, il tutto documentato dagli allegati 5, 9 e 10 del fascicolo AIA, inducono questo Tribunale a ritenere valido ed aderente alla normativa federale il comportamento della Commissione e, in generale, la prova di idoneità. Appare, peraltro, sufficiente ed aderente alla specifica normativa, la scelta adottata dalla Commissione di “comunicare direttamente e pubblicamente a tutti i candidati l’esito delle singole prove e del giudizio complessivo”. Del pari infondato appare il secondo motivo di impugnazione incentrato sul “difetto di motivazione” del giudizio di inidoneità del ricorrente. La documentazione versata in atti attesta che il Sig….non ha superato positivamente la prova video con conseguente mancato raggiungimento del punteggio minimo necessario al giudizio finale di “idoneità”. Deve essere condiviso il principio sancito dal Consiglio di Stato e richiamato dalla difesa dell’AIA secondo cui “i provvedimenti che valutano negativamente le prove vanno considerati di per sé adeguatamente motivati quando si fondano su voti numerici” (Cons. Stato Sez. IV, 4/5/2010 n. 2544)….I test sottoposti all’attenzione dei partecipanti rientrano, a buon titolo, in quelli attitudinali previsti dal menzionato art. 23 NFOT e appaiono, all’evidenza, finalizzati a formare, e valutare, assistenti arbitrali di eccellenza. I test sono stati selezionati dal settore tecnico AIA ed i video sono tratti dall’archivio FIFA denominato “Interactive video test for offside situation” (doc. 12 AIA). All’evidenza, non possono essere condivise le argomentazioni esposte dal ricorrente sul punto.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it