Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/FTN del 04 Ottobre 2018
Decisione impugnata: Annullamento della decisione impugnata – non pubblicata – nonché tutti gli atti prodromici dell’intero procedimento / corso di qualificazione avente ad oggetto l’inquadramento dei ruoli di assistenti arbitrali degli organi tecnici nazionali per la stagione sportiva 2018/2019 … ovvero in subordine disporsi l’annullamento della predetta decisione e del relativo procedimento / corso di qualificazione, per motivi suesposti nella parte in cui non prevede l’idoneità del ricorrente all’esito del corso di qualificazione per assistente arbitrale degli organi tecnici nazionali …” in ogni caso “dichiarare il diritto del ricorrente a poter presentare domanda per l’ammissione al corso di qualificazione … per la stagione sportiva 2019/2020”
Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ARTT. 30 E 43BIS CGS FIGC NONCHÉ ARTT. 25 e 30 CGS CONI DEL SIG. B.A.A. (ARBITRO EFFETTIVO - SEZ. A.I.A. SIRACUSA).
Massima: E’ inammissibile il ricorso ex artt. 25 e 30 CGS CONI, nonché 43 bis CGS FIGC proposto dall’associato AIA con il quale ha chiesto “l’annullamento della decisione impugnata – non pubblicata – nonché tutti gli atti prodromici dell’intero procedimento / corso di qualificazione avente ad oggetto l’inquadramento dei ruoli di assistenti arbitrali degli organi tecnici nazionali per la stagione sportiva 2018/2019 … ovvero in subordine disporsi l’annullamento della predetta decisione e del relativo procedimento / corso di qualificazione, per motivi suesposti nella parte in cui non prevede l’idoneità del ricorrente all’esito del corso di qualificazione per assistente arbitrale degli organi tecnici nazionali …” in ogni caso “dichiarare il diritto del ricorrente a poter presentare domanda per l’ammissione al corso di qualificazione … per la stagione sportiva 2019/2020”; in via istruttoria di ordinare all’AIA di produrre tutti gli atti del corso di qualificazione….Tale documentazione, non contestata dal Sig. …, conferma il regolare svolgimento delle prove e l’assenza di episodi che possano inficiare la validità della procedura selettiva. In ordine alla prima doglianza lamentata dal ricorrente, questo Tribunale segnala che l’art. 23, comma 4 delle NFOT nel regolamentare il numero degli assistenti arbitri nel ruolo della CAN PRO stabilendo che una percentuale (30%) di assistenti si avvicendi dalla CAN D ai sensi dell’art. 21 NFOT ed altra percentuale (70%) consegua la promozione in base ad una graduatoria di merito. L’esame letterale della norma induce questo Tribunale a ritenere che le menzionate percentuali non siano vincolanti. Viene, infatti, indicato che le percentuali sono “di norma” applicate da ciò derivando il principio della non tassatività delle menzionate percentuali. Questo Tribunale già ha avuto modo di esprimersi sul punto prevedendo “un potere discrezionale sul numero delle promozioni e delle dismissioni che non necessariamente deve essere limitato” (C.U. N. 13 TFN S.S. 2018/2019). Lo stesso art. 23 NFOT disciplina le modalità di svolgimento del corso di qualificazione predisposto dal Comitato Nazionale ed il conseguente giudizio di idoneità a far parte del ruolo di assistente arbitrale CAN PRO. Detta norma prevede che gli esaminandi debbano essere sottoposti a “test attitudinali” ma nulla dice in ordine alla tipologia delle prove, lasciando alla Commissione ampio spazio discrezionale in relazione alla tipologia e modalità delle prove di esame cui sottoporre gli allievi al fine di valutare il loro grado di preparazione. In ordine all’iter procedimentale seguito va evidenziato che la “nota di indicazione del corso in data 25/6/2018”, contenente la descrizione delle prove oggetto di valutazione ed i criteri per l’ottenimento della “idoneità”, nonché le attività poste in essere dalla Commissione sia durante l’esame sia al termine delle prove, il tutto documentato dagli allegati 5, 9 e 10 del fascicolo AIA, inducono questo Tribunale a ritenere valido ed aderente alla normativa federale il comportamento della Commissione e, in generale, la prova di idoneità. Appare, peraltro, sufficiente ed aderente alla specifica normativa, la scelta adottata dalla Commissione di “comunicare direttamente e pubblicamente a tutti i candidati l’esito delle singole prove e del giudizio complessivo”. Del pari infondato appare il secondo motivo di impugnazione incentrato sul “difetto di motivazione” del giudizio di inidoneità del ricorrente. La documentazione versata in atti attesta che il Sig….non ha superato positivamente la prova video con conseguente mancato raggiungimento del punteggio minimo necessario al giudizio finale di “idoneità”. Deve essere condiviso il principio sancito dal Consiglio di Stato e richiamato dalla difesa dell’AIA secondo cui “i provvedimenti che valutano negativamente le prove vanno considerati di per sé adeguatamente motivati quando si fondano su voti numerici” (Cons. Stato Sez. IV, 4/5/2010 n. 2544)….I test sottoposti all’attenzione dei partecipanti rientrano, a buon titolo, in quelli attitudinali previsti dal menzionato art. 23 NFOT e appaiono, all’evidenza, finalizzati a formare, e valutare, assistenti arbitrali di eccellenza. I test sono stati selezionati dal settore tecnico AIA ed i video sono tratti dall’archivio FIFA denominato “Interactive video test for offside situation” (doc. 12 AIA). All’evidenza, non possono essere condivise le argomentazioni esposte dal ricorrente sul punto.