Decisione C.F.A. – Sezione I  : Decisione pubblicata sul CU n. 0027/CFA del 6 Settembre 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare 0018/TFNSD/2024-2025 depositata il 29 luglio 2024

Impugnazione – istanza: –  FC Crotone srl/Lega Nazionale Professionisti Serie A

Massima: … va dichiarata inammissibile la partecipazione al giudizio del Frosinone Calcio. Questa non può che qualificarsi come intervento del terzo, che l’art. 104 CGS CONI subordina a tre condizioni: (i) la titolarità di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata; (ii) il deposito dell’atto non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l’udienza; (iii) la specifica dimostrazione dell’interesse che lo giustifica (Corte fed. app., Sez. I, n. 29/2021-2022). Ora, anche a prescindere dal requisito temporale, il Frosinone Calcio non ha allegato e ancor meno dimostrato la posizione giuridica e l’interesse di cui sarebbe titolare. Nell’ordinamento endo-federale, la posizione della società, ricorrente e poi reclamante in una vicenda parallela a quella attuale, è stata definita dalle Sezioni unite di questa Corte federale d’appello con la decisione n. 5/2024-2025. E la sola possibilità di invocare in eventuali giudizi innanzi al Collegio di garanzia dello sport o in sede di revocazione una pronuncia favorevole alla odierna reclamante è una situazione di mero fatto, giuridicamente irrilevante e insufficiente a consentire la partecipazione al presente giudizio.

Decisione C.F.A. – Sezione I  : Decisione pubblicata sul CU n. 0026/CFA del 6 Settembre 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare 0018/TFNSD/2024-2025 depositata il 29 luglio 2024

Impugnazione – istanza: –  Parma Calcio 1913 srl/Lega Nazionale Professionisti Serie A

Massima: … va dichiarata inammissibile la partecipazione al giudizio del Frosinone Calcio. Questa non può che qualificarsi come intervento del terzo, che l’art. 104 CGS CONI subordina a tre condizioni: (i) la titolarità di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata; (ii) il deposito dell’atto non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l’udienza; (iii) la specifica dimostrazione dell’interesse che lo giustifica (Corte fed. app., Sez. I, n. 29/2021-2022). Ora, anche a prescindere dal requisito temporale, il Frosinone Calcio non ha allegato e ancor meno dimostrato la posizione giuridica e l’interesse di cui sarebbe titolare. Nell’ordinamento endo-federale, la posizione della società, ricorrente e poi reclamante in una vicenda parallela a quella attuale, è stata definita dalle Sezioni unite di questa Corte federale d’appello con la decisione n. 5/2024-2025. E la sola possibilità di invocare in eventuali giudizi innanzi al Collegio di garanzia dello sport o in sede di revocazione una pronuncia favorevole alla odierna reclamante è una situazione di mero fatto, giuridicamente irrilevante e insufficiente a consentire la partecipazione al presente giudizio.

Decisione C.F.A. – Sezione I  : Decisione pubblicata sul CU n. 0025/CFA del 6 Settembre 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare 0018/TFNSD/2024-2025 depositata il 29 luglio 2024

Impugnazione – istanza: –  S.P.A.L. S.r.l./Lega Nazionale Professionisti Serie A

Massima: … va dichiarata inammissibile la partecipazione al giudizio del Frosinone Calcio. Questa non può che qualificarsi come intervento del terzo, che l’art. 104 CGS CONI subordina a tre condizioni: (i) la titolarità di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata; (ii) il deposito dell’atto non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l’udienza; (iii) la specifica dimostrazione dell’interesse che lo giustifica (Corte fed. app., Sez. I, n. 29/2021-2022). Ora, anche a prescindere dal requisito temporale, il Frosinone Calcio non ha allegato e ancor meno dimostrato la posizione giuridica e l’interesse di cui sarebbe titolare. Nell’ordinamento endo-federale, la posizione della società, ricorrente e poi reclamante in una vicenda parallela a quella attuale, è stata definita dalle Sezioni unite di questa Corte federale d’appello con la decisione n. 5/2024-2025. E la sola possibilità di invocare in eventuali giudizi innanzi al Collegio di garanzia dello sport o in sede di revocazione una pronuncia favorevole alla odierna reclamante è una situazione di mero fatto, giuridicamente irrilevante e insufficiente a consentire la partecipazione al presente giudizio.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE:  DECISIONE N. 62CFA DEL  07/01/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 61CFA DEL  19/12/2018 (DISPOSITIVO)

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN del 26.10.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO AVVERSO L’ANNULLAMENTO, NELLA PARTE IMPUGNATA, DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL COM. UFF. N. 59 DEL 30.8.2018 E DEL COM. UFF. N. 91/L LEGA PRO DEL 30.8.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ AS VITERBESE CASTRENSE SRL AVVERSO L’ANNULLAMENTO, NELLA PARTE IMPUGNATA, DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL COM. UFF. N. 59 DEL 30.8.2018 E DEL COM. UFF. N. 91/L LEGA PRO DEL 30.8.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ RIMINI FC SRL AVVERSO L’ANNULLAMENTO, NELLA PARTE IMPUGNATA, DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL COM. UFF. N. 59 DEL 30.8.2018 E DEL COM. UFF. N. 91/L LEGA PRO DEL 30.8.2018

Massima: In effetti, in capo alle società Viterbese e Rimini non sussiste un interesse diretto a coltivare il reclamo, ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S., in quanto nessuna utilità concreta, immediata e diretta possono trarre tali società dall’accoglimento dei loro gravami e, quindi,  dalla salvezza della delibera commissariale impugnata in quanto tale. Per di più, esse non sono state parti del procedimento di primo grado, così che non hanno legittimazione attiva, ai sensi dell’art. 37, comma 1, C.G.S., ad instaurare il presente procedimento dinanzi a questa Corte. A tale ultimo riguardo, peraltro, le doglianze della AS Viterbese Castrense S.r.l. e della Rimini Football Club S.r.l., relative ad un loro pretermissione dal procedimento di prime cure, non colgono nel segno, atteso che, non avendo esse presentato una fideiussione rilasciata dalla ….., per tale motivo non compaiono  tra  le  società indicate dalla delibera commissariale impugnata e non sono state, dunque, evocate nel presente procedimento dalle società reclamate, il cui ricorso di primo grado risulta, in definitiva, correttamente introdotto. Ciò nondimeno, avuto riguardo alla materia oggetto del contendere, la Corte ritiene, in linea con i suoi recenti precedenti (CFA SSUU, Com. Uff. n. 8/CFA testo della decisione relativa al Com. Uff. n. 7/CFA del 1.8.2018), di poter ammettere la AS Viterbese Castrense S.r.l. e la Rimini Football Club S.r.l. all’intervento adesivo a sostegno del reclamo della FIGC, in tali limiti considerando i reclami da esse coltivati e le domande e le eccezioni proposte che, ove formulate in via autonoma, non saranno pertanto ritenute ammissibili.

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