Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 88/CFA del 1 Aprile 2021 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale n. 89/TFN-SD del 25.01.2021

Impugnazione – istanza:  Avv. C.V./Comitato Regionale Campania ed altri

Massima: Il reclamo è inammissibile per genericità perchè formulato con una articolazione di motivi, riferiti a una eterogeneità di profili tra loro sovrapposti e non chiaramente collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio specifico con ciò venendo meno all’onere di specificità….Come già affermato da questa Corte è «principio di carattere generale che i motivi di gravame, pur se non rubricati in modo puntuale né espressi con formulazione giuridica rigorosa, devono essere comunque esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale. Parte reclamante deve, in altri termini, offrire indizi dai quali ragionevolmente desumere vizi della decisione avversata, incombendo su di essa - anche nel giudizio sportivo - l’onere della formulazione e dell’individuazione dei vizi inficianti la decisione di cui si duole, adducendo concreti elementi idonei a dimostrare quantomeno la possibilità di sussistenza dei denunciati vizi» (CFA, dec. n. 78 del 4 febbraio 2021). Inoltre, ai sensi dell’art. 101, comma 3, primo periodo, del codice di giustizia sportiva “Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata”. La previsione sopra indicata trova corrispondenza nell’art. 37, comma 3, del precedente codice di giustizia sportiva, secondo cui «La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di prima istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati», richiamando, sostanzialmente, l’analoga previsione del codice del processo amministrativo (anche in questo caso contenuta nell’art. 101), secondo cui «Il ricorso in appello deve contenere […] le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata […]». Orbene, i vari motivi di ricorso contengono la contemporanea deduzione di violazioni di plurime disposizioni di legge e di norme costituzionali (non meglio indicate), nonché di vizi di motivazione e di erronea valutazione del quadro probatorio, oltre all'invocazione di non meglio precisati errores in procedendo, in violazione del principio di specificità dei motivi del ricorso dinanzi alla Corte federale di appello, poiché nella parte argomentativa dello stesso non risulta agevole scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio e/o della censura avverso quale disposizione dell’ordinamento federale o di quello giuridico generale, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile o, comunque, non agevole l'operazione di interpretazione e di sussunzione delle censure (cfr. Cassazione, n. 21239 del 2015; n. 23675 del 2013; n. 7394 del 2010; n. 20355 del 2008; n. 9470 del 2008). Il reclamante non fornisce specifiche argomentazioni intese, in modo motivato, a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella decisione gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita. In altri termini, sembra mancare la focalizzazione del momento di conflitto, rispetto alle censure sollevate, dell'accertamento operato dal Tribunale federale nazionale all'esito delle valutazioni probatorie di competenza e, pertanto, le doglianze mosse al relativo procedimento di sussunzione si risolvono, in definitiva, in considerazioni di fatto inammissibili e/o sfornite di idonea delibazione probatoria. Il reclamo, dunque, appare inammissibile, trattandosi di rimedio a critica vincolata, delimitato dai motivi di impugnazione, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di giustizia (il motivo di gravame deve necessariamente possedere il carattere della specificità in correlazione con la censura mossa alla decisione impugnata, ed esige una precisa enunciazione). Il reclamo, pertanto, deve contenere – a pena di inammissibilità, appunto – i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché è inammissibile il reclamo nel quale non venga precisata la violazione della disposizione federale nella quale sarebbe incorsa la pronunzia impugnata. Si rivela, in altri termini, inammissibile una critica generica della decisione impugnata, formulata con una articolazione di motivi, riferiti a una eterogeneità di profili tra loro sovrapposti e non chiaramente collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio specifico. Sotto tale profilo si ritiene, dunque, che il reclamante sia venuto meno all’onere di specificità.

 

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 89/CFA del 1 Aprile 2021 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Decisione n. 106/TFN-SD depositata il 19.02 2021 del Tribunale federale nazionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, sezione disciplinare

Impugnazione – istanza:  Avv. C.V./Comitato Regionale Campania ed altri

Massima: Il reclamo è inammissibile per genericità perchè formulato con una articolazione di motivi, riferiti a una eterogeneità di profili tra loro sovrapposti e non chiaramente collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio specifico con ciò venendo meno all’onere di specificità….Come già affermato da questa Corte è «principio di carattere generale che i motivi di gravame, pur se non rubricati in modo puntuale né espressi con formulazione giuridica rigorosa, devono essere comunque esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale. Parte reclamante deve, in altri termini, offrire indizi dai quali ragionevolmente desumere vizi della decisione avversata, incombendo su di essa - anche nel giudizio sportivo - l’onere della formulazione e dell’individuazione dei vizi inficianti la decisione di cui si duole, adducendo concreti elementi idonei a dimostrare quantomeno la possibilità di sussistenza dei denunciati vizi» (CFA, dec. n. 78 del 4 febbraio 2021). Inoltre, ai sensi dell’art. 101, comma 3, primo periodo, del codice di giustizia sportiva “Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata”. La previsione sopra indicata trova corrispondenza nell’art. 37, comma 3, del precedente codice di giustizia sportiva, secondo cui «La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di prima istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati», richiamando, sostanzialmente, l’analoga previsione del codice del processo amministrativo (anche in questo caso contenuta nell’art. 101), secondo cui «Il ricorso in appello deve contenere […] le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata […]». Orbene, i vari motivi di ricorso contengono la contemporanea deduzione di violazioni di plurime disposizioni di legge e di norme costituzionali (non meglio indicate), nonché di vizi di motivazione e di erronea valutazione del quadro probatorio, oltre all'invocazione di non meglio precisati errores in procedendo, in violazione del principio di specificità dei motivi del ricorso dinanzi alla Corte federale di appello, poiché nella parte argomentativa dello stesso non risulta agevole scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio e/o della censura avverso quale disposizione dell’ordinamento federale o di quello giuridico generale, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile o, comunque, alquanto difficoltosa l'operazione di interpretazione e di sussunzione delle censure (cfr. Cassazione, n. 21239 del 2015; n. 23675 del 2013; n. 7394 del 2010; n. 20355 del 2008; n. 9470 del 2008). Il reclamante non fornisce specifiche argomentazioni intese, in modo motivato, a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella decisione gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita. In altri termini, sembra mancare la focalizzazione del momento di conflitto, rispetto alle censure sollevate, dell'accertamento operato dal Tribunale federale nazionale all'esito delle valutazioni probatorie di competenza e, pertanto, le doglianze mosse al relativo procedimento di sussunzione si risolvono, in definitiva, in considerazioni di fatto inammissibili e/o sfornite di idonea delibazione probatoria. Il reclamo, dunque, appare inammissibile, trattandosi di rimedio a critica vincolata, delimitato dai motivi di impugnazione, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di giustizia (il motivo di gravame deve necessariamente possedere il carattere della specificità in correlazione con la censura mossa alla decisione impugnata, ed esige una precisa enunciazione).

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 008 CFA DEL  06/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 007 CFA DEL  01/08/2018 (DISPOSITIVO)

Decisione Impugnata: Delibera  del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 8/TFN del 19.7.2018

Impugnazione Istanza:  RICORSO DELLA SOCIETA’ ROBUR SIENA SPA AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL PUNTO D.4 (PAG. 14) DEL COM. UFF. N. 54 DEL 30.5.2018

Impugnazione Istanza:  RICORSO DELLA SOCIETA’ FC PRO VERCELLI 1892 SRL AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA  DELIBERA  DEL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  FIGC  DI  CUI  AL  PUNTO  D.4 (PAG.  14)  DEL  COM.  UFF.  N.  54  DEL  30.5.2018

Impugnazione Istanza:  RICORSO DELLA SOCIETA’ TERNANA UNICUSANO CALCIO SPA AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL   PUNTO   D.4   (PAG.   14)   DEL   COM.   UFF.   N.   54   DEL   30.5.2018

Impugnazione Istanza:  RICORSO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL   PUNTO   D.4   (PAG.   14)   DEL   COM.   UFF.   N.   54   DEL   30.5.2018

Massima: Ritiene, questa Corte, che l'errata indicazione di una norma nell'intestazione del motivo di ricorso non possa costituire causa di inammissibilità dell'impugnazione, laddove nel contesto dello scritto possa evincersi, in modo inequivoco, quale  sia il vizio denunciato  (cfr., ad  esempio,  Cassazione,  sezioni  unite,  24  luglio  2013,  n.  17931).

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