Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0079/CFA del 9 Marzo  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 0046/TFNSD-2022-2023 del 26 settembre 2022

Impugnazione – istanza:  – Bologna F.C. 1909 S.p.a./Lega Nazionale Professionisti Serie A e altri

Massima: Le eccezioni di inammissibilità del ricorso del ricorso introduttivo possono essere esaminate in appello anche se non riproposte con reclamo incidentale…Vale…. anche nel processo sportivo il consolidato principio, generalmente operante al di là delle eccezioni espresse (quale ad esempio quella dell’art. 9 cod. proc. amm.), secondo cui il giudice conosce d’ufficio della sussistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione, quali requisiti per la valida costituzione di un rapporto processuale (CFA, SS. UU., n. 96/2021-2022).

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezioni Unite: Decisione n. 25/2019 del 2 aprile 2019

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, Sez. Unite, di cui al C.U. n. 071/CFA (2018/2019) del 1 febbraio 2019, con cui la predetta Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal sig. G., ha annullato, in parte qua, il C.U. n. 1 del 30 giugno 2018 AIA, nella sola parte in cui ha comunicato la dismissione del sig. G. dalla Commissione Arbitri Nazionale per il campionato di Serie A (CAN A) deliberata in pari data dal Comitato Nazionale e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento con cui l’AIA ha disposto la predetta dismissione.

Parti: C. G./Associazione Italiana Arbitri/Federazione Italiana Giuoco Calcio e altri

Massima: L’appello incidentale è inammissibile perché il ricorrente si è costituito senza proporre contestualmente l’impugnazione incidentale, ma riservandosi di proporre appello..Si rammenta che gli artt. 59 e 60 CGS CONI prevedono per la parte intimata e le altri parti destinatarie della comunicazione di cui all’art. 59, c. 1, la facoltà di presentare memorie difensive nel termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso, di proporre eventuale ricorso incidentale non oltre dieci giorni prima dell’udienza (se non siano già decadute da tale facoltà) e, sempre nel termine di dieci giorni prima dell’udienza, la facoltà (così come le altre parti processuali) di presentare memorie o istanze conclusive. In virtù del rinvio di cui all’art. 2, comma 6, CGS CONI, questo Collegio reputa applicabile anche al processo sportivo il principio del processo civile per cui l’avvenuta costituzione in giudizio implica per la parte resistente, a pena di decadenza, la necessità di proporre contestualmente anche l’eventuale impugnazione incidentale (anche qualora il relativo termine non sia spirato). Tale principio è enunciato dall’art. 371 c.p.c., il quale stabilisce che la parte che proponga controricorso per resistere all’impugnazione principale è tenuta a proporre nel medesimo atto anche l’eventuale ricorso incidentale, nonché dall’art. 343 c.p.c., che, analogamente, prevede che l’appellato debba proporre l’eventuale appello incidentale nella medesima comparsa di costituzione e risposta, a pena di decadenza. Alla luce di tali principi, l’appello incidentale del sig. G. è da dichiararsi inammissibile. Il sig. G., infatti, si è costituito nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della proposizione del ricorso avversario (ex art. 59, 1° comma, del CGS), depositando la memoria di cui all’art. 60, comma 1, CGS, nella quale, dopo avere contestato le domande del ricorrente, si è limitato a riservarsi di proporre appello incidentale. Orbene, il CGS non prevede la possibilità di una tale ‘riserva’; onde si deve ritenere che, in forza delle disposizioni del codice di rito sopra richiamate, il sig. G., costituendosi dinanzi al Collegio di Garanzia senza proporre contestualmente l’impugnazione incidentale, abbia ‘consumato’ il suo potere di impugnazione. Con la conseguenza che la successiva proposizione di detta impugnazione è inammissibile.

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