Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 042/TFN - SD del 29 Agosto 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Ricorso ex artt. 25, 27 e ss. CGS CONI ed ex artt. 83 e ss. CGS FIGC proposto dal sig. M.L. - Reg. Prot. 25/TFN-SD

Massima: E’ inammissibile il ricorso ex artt. 25 e 30, CGS-CONI e 83 ss. CGS-FIGC, proposto dall’assistente arbitrale (a.a.)  - nei confronti dell’AIA e della FIGC, nonché, quali contro interessati, nei confronti dei “soggetti attualmente presenti in graduatoria e selezionati per il ruolo di Assistenti Arbitrali C.A.N. per la stagione sportiva 2023/2024, come identificati dal Comitato Nazionale A.I.A. con Comunicato Ufficiale n. 1 del 01.07.2023, con riserva di identificare il soggetto o i soggetti “da escludere” in favore dell’odierno ricorrente.”con il quale ha chiesto dichiararsi la nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o l’annullamento della delibera adottata dal Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 1 - Stagione Sportiva 2023/2024 - del 01.07.2023, con la quale, nell’ambito della “formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la Stagione Sportiva 2023/2024”, ne è stata disposta la dismissione dall’organico degli assistenti arbitrali a disposizione della CAN “per motivate valutazioni tecniche” ex art. 25, terzo comma, Regolamento degli Organi Tecnici dell’AIA…. Come visto in premessa, il ricorso è stato proposto nei confronti dell’AIA - Associazione Italiana Arbitri e della FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio, nonché, quali contro interessati, nei confronti dei “soggetti attualmente presenti in graduatoria e selezionati per il ruolo di Assistenti Arbitrali C.A.N. per la stagione sportiva 2023/2024, come identificati dal Comitato Nazionale A.I.A. con Comunicato Ufficiale n. 1 del 01.07.2023, con riserva di identificare il soggetto o i soggetti ‘da escludere’ in favore dell’odierno ricorrente”. Ciò non di meno, contestualmente al suo deposito, il ricorso è stato comunicato esclusivamente ai soggetti nei confronti è stato proposto (AIA e FIGC), mentre ne risulta omessa la notificazione ad almeno uno dei potenziali contro-interessati, dallo stesso ricorrente individuati nei “soggettiattualmente presenti in graduatoriae selezionati per ilruolo di Assistenti ArbitraliC.A.N. per la stagione sportiva 2023/2024, come identificati dal Comitato Nazionale A.I.A. con Comunicato Ufficiale n. 1 del 01.07.2023.” Vi è, però, che “il codice di giustizia sportiva della FIGC definisce le modalità d’accesso alla giustizia sportiva e le norme generali sul procedimento, dando rilievo ai principi del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa chiamati a regolare il processo e a garantirne il regolare svolgimento. In particolare, l’art. 44, comma 1, CGS (rubricato “principi del processo sportivo”) stabilisce che «il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo» (dec. n. 88/CFA/2020-2021).  Secondo quanto già affermato dalla CFA in una precedente decisione (dec. n. 66/CFA/2020-2021), “Detta previsione normativa costituisce la trasposizione, nell’ambito della giustizia sportiva, di principi cardine di chiara natura garantistica, sanciti nella Carta Costituzionale all’art. 111, commi 1 e 2, quali appunto i principi del giusto processo, del contraddittorio e della parità delle parti; principi che, in ragione della indicata rilevanza costituzionale, non consentono deroga alcuna ed impongono il coinvolgimento processuale, ai fini della regolare costituzione del contraddittorio, di tutte le parti interessate all’esito del giudizio. In tale ottica, il quarto comma dell’art 49 CGS dispone che “[…] copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità […]’”. Ad escludere l’onere del ricorrente dalla comunicazione del ricorso ai contro-interessati o quanto meno ad uno dei controinteressati, non vale l’espressa “riserva di identificare il soggetto o i soggetti ‘da escludere’ in favore dell’odierno ricorrente”, né, per quanto si vedrà, l’avere escluso la “intenzione (di) andare a privare un proprio collega assistente arbitrale – con cui ha condiviso la passione ed i sacrifici per raggiungere i massimi obiettivi sportivi arbitrali – di un diritto acquisito” (memoria 18.8.2023 – pag. 3). Non può non evidenziarsi, infatti, che il ricorrente ha eccepito, se pure in via subordinata, l’assoluta illegittimità delle modalità con le quali è stata formata la graduatoria finale di merito (pag. 9 ricorso), oltre che contestato le modalità di formazione della media globale definitiva, perché frutto di un numero non omogeneo di visionature (punto 2.1.1.); perché contestate le modalità di esercizio delle deroghe regolamentari (punto 2.1.2.). Tali eccezioni attengono all’iter procedimentale che ha determinato la formazione della graduatoria finale di merito, il che le rende potenzialmente idonee a coinvolgerne l’intero assetto e, con esso, tutti i soggetti confermati nel ruolo, non solo gli Assistenti Arbitrali con un solo anno di anzianità beneficiari della deroga prevista dall’art. 25, Reg. OO.TT. In ragione di quanto precede, pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto rendersi parte diligente e comunicare il ricorso ad almeno uno dei “soggetti attualmente presenti in graduatoria e selezionati per il ruolo di Assistenti Arbitrali C.A.N. per la stagione sportiva 2023/2024 come identificati dal Comitato Nazionale A.I.A. con Comunicato Ufficiale n. 1 del 01.07.2023”,  dovendosi ritenere contro-interessati al ricorso, e pertanto contraddittori necessari, in quanto titolari di un interesse  qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato, ossia di una situazione giuridica soggettiva analoga, ma di segno opposto a quella del ricorrente (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport – dec. n. 39/2018), tutti i soggetti selezionati per il ruolo di A.A. all’esito dello scrutinio della graduatoria finale trasfusa in tale elenco sebbene, all’evidenza, senza la indicazione della media globale effettiva. A nulla rileva, quindi, che l’AIA abbia aderito alla richiesta di accesso agli atti solo il 4 e l’8 agosto 2023. Contrariamente all’assunto del ricorrente, infatti, omessa la circostanza che l’istanza è stata inoltrata solo il 24 luglio 2023 e che il riscontro alla stessa è stato sicuramente tempestivo, si ribadisce che la indicazione dei soggetti identificati dal C.U. n. 1 era di per sé già sufficiente alla individuazione di almeno un contro-interessato, salva la eventualità, ove emersane la necessità all’esito della ricezione e produzione della Relazione Finale e dell’allegata graduatoria finale, di individuare altri contro-interessati, circostanza che avrebbe consentito al Collegio di aderire alla richiesta del termine per provvedere alla integrazione del contraddittorio. In definitiva, in assenza della trasmissione del ricorso ad almeno uno dei contro-interessati, non può accedersi alla richiesta di concessione del termine per provvedere alla integrazione del contradditorio ed il ricorso va dichiarato inammissibile.  Anche in sede di udienza, il difensore del ricorrente ha ribadito che la domanda del ricorso, “ in principalità”, è rappresentata dalla richiesta di reintegrazione in sovrannumero.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0079/CFA del 9 Marzo  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 0046/TFNSD-2022-2023 del 26 settembre 2022

Impugnazione – istanza:  – Bologna F.C. 1909 S.p.a./Lega Nazionale Professionisti Serie A e altri

Massima: Infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per violazione del principio del contraddittorio, per essere stato notificato a una sola delle società controinteressate, trattandosi di impugnativa della delibera di Lega….Lungi dall’essere esclusivo del processo amministrativo, la regola della sufficienza della notifica a uno solo dei controinteressati, sancita dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., trova una puntuale corrispondenza nella previsione dell’art. 102, secondo comma, cod. proc. civ. Si tratta dunque di un principio generale, che deve trovare applicazione anche nel processo sportivo a norma dell’art. 2, comma 6, CGS CONI. Lo stesso comma 2 sottolinea il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva, informalità che sarebbe contraddetta se si volesse gravare il ricorrente di un onere di notificazione del ricorso a tutti gli interessati che, al di là del caso di specie, potrebbero essere potenzialmente anche numerosi. Né il tal modo si vengono a ledere le esigenze di celerità e di speditezza del processo sportivo, a condizione che venga comunque rispettato - come in concreto è avvenuto - il termine di 90 giorni posto dall’art. 54 per la durata del giudizio di primo grado.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 46/TFN - SD del 26 Settembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione -  Ricorso della società Bologna FC 1909 Spa nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della società UC Sampdoria Spa + altre - Reg. Prot. 9/TFN-SD

Massima: Infondata è l’eccezione di inammissibilità per disintegrità del contraddittorio formulata dalla LNP Serie A….Non può invero negarsi che la parte ricorrente abbia ritualmente evocato in giudizio, insieme alla Lega, anche una Società controinteressata (la Società UC Sampdoria Spa).Ora, è consolidato principio quello per cui, in presenza di posizioni di controinteresse individuate o facilmente individuabili secondo ordinaria diligenza (v., per un termine di raffronto, la giurisprudenza formatasi in relazione all’art. 41, comma 2, del Codice del processo amministrativo), basti – ai fini dell’ammissibilità del ricorso introduttivo – la notificazione di quest’ultimo a uno soltanto dei controinteressati (nessuna delle norme invocate dalla Lega – artt. 44, comma 2, CGS Figc; 49, comma 4, CGS Figc; 2, comma 2, CGS Coni; 30, comma 3, CGS Coni – consente, del resto, di desumere elementi di diverso segno); non potendosi disconoscere la possibilità di integrare il contraddittorio, rispetto alle altre Società controinteressate, all’esito di un apposito ordine di integrazione a parte iudicis. Detto ordine è, nel caso di specie, intervenuto; e la parte (che – lo si ripete – aveva notificato l’originario ricorso nei confronti di una controinteressata) ha, del tutto ritualmente, integrato il contraddittorio.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 45/TFN - SD del 23 Settembre 2022  (motivazioni)

Impugnazione -  Ricorso del sig. T.G. nei confronti della Associazione Italiana Arbitri - Reg. Prot. 16/TFN-SD

Massima: Per il mancato rispetto del contraddittorio è inammissibile il ricorso proposto dall’arbitro contro l’AIA avverso la delibera del Comitato Nazionale del 1° luglio 2022, con la quale è stata decisa la “formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la Stagione Sportiva 2022/2023” ed in particolare la graduatoria con la quale sono stati promossi gli arbitri dalla CAN 5 alla CAN 5 Elite, nella parte in cui il ricorrente, seppure quarto in graduatoria, non è stato proposto/promosso in CAN 5 Elite….Come descritto nella parte in fatto, con il primo motivo il ricorrente deduce (dubitativamente per l’età; con sicura affermazione per le visionature) che anche tutti gli arbitri promossi non avevano i requisiti per esserlo, così sostanzialmente chiedendone la dismissione. È, quindi, evidente come i venticinque arbitri avessero veste procedimentale di controparti o, quantomeno, di controinteressati che il ricorrente avrebbe dovuto chiamare nel procedimento loro comunicando il ricorso ai sensi dell’art. 49, comma 3, CGS al fine di rispettare il principio del contraddittorio. Questa mancanza rende il ricorso inammissibile.

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 89/CFA del 1 Aprile 2021 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Decisione n. 106/TFN-SD depositata il 19.02 2021 del Tribunale federale nazionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, sezione disciplinare

Impugnazione – istanza:  Avv. C.V./Comitato Regionale Campania ed altri

Massima: Il reclamo avverso la decisione del TFN relativo all’impugnazione dell’assemblea ordinaria elettiva è inammissibile per l’omessa notifica ai controinteressati….Come è noto, il codice di giustizia sportiva della FIGC definisce le modalità d’accesso alla giustizia sportiva e le norme generali sul procedimento, dando rilievo ai principi del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa chiamati a regolare il processo e a garantirne il regolare svolgimento. In particolare, l’art. 44, comma 1, CGS (rubricato “principi del processo sportivo”) stabilisce che «il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo». Come già affermato da questa Corte in precedenti decisioni su analoghi reclami, «Detta previsione normativa costituisce la trasposizione, nell’ambito della giustizia sportiva, di principi cardine di chiara natura garantistica, sanciti nella Carta Costituzionale all’art. 111, commi 1 e 2, quali appunto i principi del giusto processo, del contraddittorio e della parità delle parti; principi che, in ragione della indicata rilevanza costituzionale, non consentono deroga alcuna ed impongono il coinvolgimento processuale, ai fini della regolare costituzione del contraddittorio, di tutte le parti interessate all’esito del giudizio.  In tale ottica, il quarto comma dell’art 49 CGS dispone che “…. copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità ...” e, più specificatamente, il secondo comma dell’art. 101 CGS, relativo al procedimento dinanzi a questa Corte Federale, dispone che “…. il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale d’appello e trasmesso alla controparte …”» (CFA, dec. n. 66 del 12 gennaio 2021). Ciò premesso, dall’esame dei molteplici motivi di reclamo emerge come tutti i candidati ammessi a partecipare alla competizione elettorale di cui trattasi rivestono la qualifica di controinteressati, a cui, quindi, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 101 CGS, il reclamo doveva essere comunicato. Del resto, il ricorso è anche volto a far «annullare o comunque dichiarare la nullità e/o invalidità del Comunicato Ufficiale CR Campania n. 58 del 11/01/2021 – di proclamazione eletti».  Non vi è dubbio, infatti, che i candidati ammessi a partecipare alla procedura di competizione elettorale oggetto di rilievi da parte del reclamante e/o, segnatamente, il sig. C. Z., risultato – all’esito della competizione elettorale di cui trattasi – eletto Presidente del Comitato regionale Campania della L.N.D., sono titolari di un interesse qualificato alla conservazione dei provvedimenti impugnati ed al mantenimento dell’utilità da questi riconosciuta e riceverebbero un pregiudizio nel caso di accoglimento delle domande attoree.  Dalla documentazione in atti risulta che il ricorso proposto dinanzi al Tribunale federale nazionale sia stato inviato dal reclamante alla Presidenza della FIGC, alla Lega nazionale dilettanti ed al Comitato regionale Campania, mentre non risulta indirizzata a nessuna delle controparti come sopra indicate. Conseguentemente, non risultando agli atti prova della trasmissione né del ricorso, né del reclamo alle controparti, lo stesso non può che essere dichiarato inammissibile.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 103/TFN del 15.02.2021

Impugnazione - Istanza: Ricorso del Sig. L.F. nei confronti di Comitato Regionale Umbria - LND, Lega Nazionale Dilettanti - LND e Federazione Italiana Giuoco Calcio - Reg. Prot. 94/TFN-SD)

Massima: Per la mancata notificazione del ricorso al presidente di cui si contesta l’elezione è inammissibile il ricorso proposto dall’aspirante candidato alla carica regionale di Presidente del Comitato con il quale sono stati impugnati i CC.UU. CR Umbria n. 64 del 15.12.2020 “Assemblea Ordinaria Elettiva”; CR Umbria n. 68 del 22.12.2020 “spostamento Assemblea Ordinaria Elettiva”; LND n. 153 del 04.12.2020; n.130/A della FIGC, inerente le norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti e CR Umbria n. 77 del 16.01.2021 “Risultanze Assemblea Ordinaria Elettiva CR Umbria”, ha chiesto l’annullamento dell’assemblea ordinaria elettiva del CR Umbria - LND dell’11.2.2021 e delle delibere dell’assemblea elettorale elettiva del CR Umbria contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto FIGC e LND…Secondo la consolidata Giurisprudenza amministrativa, condivisa anche dal Collegio di garanzia del CONI (dec. n. 39 del 7.3.2018, pubblicata il 13.7.2018), la mancata notificazione ad almeno uno dei controinteressati del ricorso non può che  causare  l’inammissibilità  dell’impugnazione  proposta,  senza  che  sussista,  per  il  Giudice,  l’onere  di  ordinare l’integrazione del contraddittorio. Nella richiamata pronuncia, infatti, il Collegio di garanzia ha ritenuto “di aderire al costante orientamento giurisprudenziale, ‘univoco e condiviso’ (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3053 del 24.05.2012), che qualifica il controinteressato come parte necessaria di un siffatto procedimento di natura amministrativa, il quale deve essere vocato in giudizio su impulso del ricorrente a pena di decadenza del ricorso affinché il contraddittorio possa dirsi integralmente completo (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, III Sezione, n. 5362 del 25.11.2015; Consiglio di Stato, IV Sezione, n. 1198 del 17.03.2017)”. Tale esigenza è legata alla circostanza che eventuali effetti lesivi non possono che riflettersi sull’intero procedimento elettorale e che, pertanto, gli atti conclusivi dello stesso devono essere impugnati anche in relazione agli effetti che gli stessi hanno, medio tempore, prodotto nei confronti di coloro che assumerebbero, in tale sede, la veste di controinteressati. D’altronde, la giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che “Nella costante giurisprudenza della Sezione, il soggetto che impugna il decreto di convocazione dei comizi elettorali ha comunque l'onere di impugnare ritualmente anche il successivo atto di proclamazione degli eletti, notificando il ricorso a tutti i controinteressati” (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 dicembre 2009, n.7788). Trattasi di principi ampiamente condivisi da questo tribunale, cui da ultimo è stata data piena applicazione anche nella recente decisione n. 89/TFN-SD 2020-2021 del 15 gennaio 2021, pubblicata il 25 gennaio 2021 (cfr. anche CFA, dec. n. 66/2020-2021). Ed invero, come recentemente ricordato dalla Corte federale, nell’ottica dei “principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo” (art. 44, co. 1, CGS), cui è ispirato il processo sportivo, l’art. 49, co. 4, CGS dispone che “…copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità...” (CFA, cit.) e, quanto al ricorso per l’annullamento delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio federale, l’art. 86, co. 2, CGS dispone che “il ricorso ... deve essere depositato … presso la Segreteria della Sezione disciplinare e trasmesso ai soggetti nei cui confronti è proposto…”. Ebbene, dal chiaro tenore dei motivi di ricorso e delle conclusioni rassegnate, anche a non volere considerare che il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’assemblea ordinaria elettiva del CR Umbria - LND dell’11.2.2021 e delle delibere  dell’assemblea  elettorale  elettiva  del  CR  Umbria  contrarie  alla  legge,  allo  Statuto  del  CONI,  ai  principi

fondamentali del CONI, allo Statuto FIGC e LND e di tutti gli atti conseguenti e collegati, emerge che tutti gli eletti e non il solo …, rivestono la qualifica di contro interessati cui il ricorso doveva essere notificato, in quanto tutti titolari di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato ed al mantenimento dell’utilità da questo riconosciuta e riceverebbero un pregiudizio nel caso di accoglimento della domanda di declaratoria di inammissibilità delle rispettive candidature. Tutti gli anzidetti soggetti, per non dir d’altro, e fra costoro rientra sicuramente il sig. .., di cui il ricorrente contesta l’incompatibilità con la carica di Presidente per il riferito superamento del limite massimo dei mandati, sono senz’altro portatori di un interesse giuridicamente qualificato ad essere notiziati della pendenza del presente ricorso, onde poter far valere le proprie ragioni in condizioni di uguaglianza con il ricorrente. È quindi, titolare, il .., al pari degli altri eletti, di un interesse contrario alla rimozione degli atti impugnati. Dagli atti non risulta che contestualmente al suo deposito, il ricorso, oltre che al CR Umbria - LND, alla LND ed alla FIGC, sia stato “trasmesso” anche al sig. .. o ad alcuno degli eletti. Rileva evidenziare, infatti, contrariamente all’assunto del ricorrente, che la notifica al CR Umbria - LND, in persona del suo presidente p.t., peraltro non costituitosi, è cosa ben diversa dalla notifica alla persona fisica in proprio. Trattasi, all’evidenza, di soggetti giuridici diversi, in quanto tali dotati di autonoma e distinta capacità giuridica, la prima avendo natura di associazione privata non riconosciuta (artt. 36 ss. cod. civ.) ed il secondo essendo persona fisica (artt. 1 ss. cod. civ.), portatore, quest’ultimo, di un interesse giuridicamente qualificato e protetto, quale la conservazione al risultato elettorale, per quanto detto autonomo e distinto da quello dell’ente rappresentato.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 102/TFN del 12.02.2021

Impugnazione - Istanza: Ricorso del Sig. A.P. + altri contro CR Lombardia - LND e nei confronti di Lega Nazionale Dilettanti - LND, Rag. C.T., Avv. P.R., Dott. G.S., Avv. C.G., L.G., O.G. e Federazione Italiana Giuoco Calcio - Reg. Prot. 99/TFN-SD)

Massima: Per la mancata notifica a tutti gli eletti, è inammissibile il ricorso ex art. 86 CGS – FIGC con istanza di misure cautelari anche monocratiche ex art. 97 CGS - FIGC proposto dai candidati alle cariche di Presidente, Delegato, Consigliere e Componente del Collegio dei revisori dei conti per la declaratoria di nullità e/o annullamento ed inefficacia, previa adozione di misure cautelari, anche monocratiche, dell’Assemblea Ordinaria elettiva del Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti celebrata in data 9 gennaio 2021 a seguito della quale sono risultati eletti alle rispettive cariche: il Presidente del Comitato Regionale Lombardia LND – FIGC; i Componenti del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia LND - FIGC; i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Regionale Lombardia LND – FIGC; i Delegati Assembleari del Comitato Regionale Lombardia LND – FIGC; il Responsabile Calcio Femminile del Comitato Regionale Lombardia LND - FIGC; il Responsabile Calcio a Cinque del Comitato Regionale Lombardia LND….La nozione di controinteressato in un ricorso elettorale è stata ben delineata dalla giurisprudenza nel senso che “…parti necessarie del giudizio elettorale, in posizione di controinteressati, sono i candidati proclamati eletti che siano direttamente e immediatamente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso, nel senso, cioè, che la loro proclamazione, in caso di esito favorevole del gravame, perderebbe effetto” (Tar Sicilia, - Catania, 1 dicembre 2016, n.3118), ed ancora, ritenendo che “…occorre disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che da un eventuale accoglimento delle censure in questione, con le conseguenze indicate, potrebbero risultare in qualche misura pregiudicati; si tratta di tutti i consiglieri eletti (che fossero o meno candidati alla carica di sindaco)” (Tar Toscana, 8 ottobre 2015, n. 1356). Ed invero, tali principi sono ormai ben radicati anche nell’ordinamento sportivo, giacché il Supremo Organo di Giustizia sportiva, con una ormai nota pronuncia, ha chiarito che “…Il Collegio ritiene, quindi, di aderire al costante orientamento giurisprudenziale,  “univoco  e  condiviso”  (Consiglio  di  Stato,  Sez.  III,  n.  3053  del  24.05.2012),  che  qualifica  il controinteressato come parte necessaria di un siffatto procedimento di natura amministrativa, il quale deve essere vocato in giudizio su impulso del ricorrente a pena di decadenza del ricorso affinché il contraddittorio possa dirsi integralmente completo (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, III Sezione, n. 5362 del 25.11.2015; Consiglio di Stato, IV Sezione, n. 1198 del 17.03.2017); ed il contenuto dei già richiamati artt. 30, terzo comma, lett. A), e 32 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI sono da intendersi pienamente conformi al superiore principio di diritto, in virtù della loro formulazione ad opera del legislatore sportivo.” (Codice di Giustizia Sportiva CONI, Sez. I, 13 luglio 2018, n.39). La qualificazione giuridica dei controinteressati è, poi, pacificamente riconosciuta anche nell’ordinamento endofederale, con riferimento alla specifica materia elettorale. Sul punto è sufficiente ricordare la recentissima pronuncia della Corte Federale d’appello che ha testualmente statuito che “…Non vi è dubbio, infatti, che i candidati ammessi a partecipare alla competizione elettorale e nominativamente indicati nel C.U. 65 del CR del 5.01.2021 sono titolari di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato ed al mantenimento dell’utilità da questo riconosciuta e riceverebbero un pregiudizio nel caso di accoglimento della domanda di declaratoria di inammissibilità delle rispettive candidature” (Corte Federale d’Appello, Sez. I, 12 gennaio 2021, n.66). La nozione di controinteressato, poi, è anche espressamente prevista in  ambito elettorale, nel Regolamento per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle Assemblee elettive Nazionali del CONI; se riveste tale qualifica il semplice candidato, non si comprende come non debbano esserlo i candidati eletti. Nel caso di specie i ricorrenti non hanno proceduto a notificare il ricorso a tutti i soggetti aventi la  qualifica  di controinteressati, nonostante sia intervenuto anche il successivo “soccorso procedimentale” posto in essere dal Presidente del Tribunale al fine di garantire la pienezza del contraddittorio e nonostante l’ordinamento sportivo non preveda la possibilità di integrare successivamente, ma, al contrario, richiede, all’art. 30, l’obbligo di indicare nel ricorso, a cura del reclamante, gli eventuali controinteressati. Invero i ricorrenti hanno proceduto ad integrare il contraddittorio, notificando il ricorso alla sola FIGC, giacché anche la notifica nei confronti del Sig. Luciano Gandini ed Oscar Gilardi, non possono essere ritenute valide giacché effettuate presso la sede del Comitato Regionale Lombardia e non ai predetti personalmente che non risulta che si siano costituiti nel giudizio, impedendo, così ogni eventuale efficacia sanante. Val la pena, poi, aggiungere, che la FIGC rivestiva il ruolo di resistente e non di mero controinteressato, avendo proceduto alla concreta organizzazione dell’elezione ed avendo attivamente partecipato, tramite un proprio funzionario all’iter procedimentale di formazione delle volontà assembleari Il ricorso, pertanto non risulta notificato a tutti gli eletti e a tutti i soggetti designati considerato che il Collegio ritiene che anche questi ultimi vantino un interesse a contraddire le posizioni dei ricorrenti, essendo, infatti, stati ufficialmente individuati per concorrere alle ulteriori nomine in seno alle Assemblee nazionali. Tali circostanza rendono il ricorso inammissibile tanto più che la reiterata mancata ottemperanza all’onere imposto dal Presidente rende comunque irricevibile lo stesso. Sotto altro profilo il ricorso si appalesa inammissibile in quanto non tutti i ricorrenti sembra che siano titolari e portatori del medesimo interesse. Come è noto, infatti, la giurisprudenza ha, da tempo, fissato alcuni principi cardine in ordine all’ammissibilità della proposizione di un ricorso collettivo. Al riguardo ha sancito che “la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione. Di conseguenza, ai fini della ammissibilità del ricorso collettivo occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali e cioè che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi (Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2015 n. 363; sez. VI, sent. 18 luglio 1997, n. 1129; Cons. Stato, sez. IV, sent. 14 ottobre 2004, n. 6671; Cons. Stato, sez. V sent. 24 agosto 2010, n. 5928). Pertanto, la proposizione contestuale di un’impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di precisi requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall’assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l’accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; i secondi consistono, invece, nell’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi (Cons. Stato, sez. IV, 29 dicembre 2011, n. 6990)” (Consiglio di Stato, sez. IV, 6 giugno 2017, n.2700). Al riguardo non può non evidenziarsi la differente ed alquanto anomala posizione del ricorrente C. che ha proceduto ad impugnare atti adottati da sé stesso allorquando rivestiva la carica di reggente del Comitato Regionale Lombardia, nonché l’invalidità della procedura elettorale organizzata e gestita dal predetto, nella sopra citata veste con palese incidenza sulla sua legittimazione ad agire nel ricorso in questione.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I:  DECISIONE N. 066 CFA del 12 Gennaio 2021

Decisione Impugnata:  Delibera contenuta nel C.U. n. 65 del CR Puglia del 5.01.2021 riportante i provvedimenti di esclusione delle proposte di candidatura presentate dall’avv. Destratis emessi dal Tribunale federale territoriale CR Puglia in funzione di Collegio di Garanzia Elettorale in relazione all’Assemblea Elettiva convocata dal CR Puglia per il 9.01.2021;

Impugnazione – istanza: Avv. D.G./Comitato Regionale Puglia

Massima: E’ inammissibile, per omessa notifica alle controparti ovvero al suo competitori, il reclamo avverso la delibera riportante i provvedimenti di esclusione delle proposte di candidatura emessi del Tribunale federale territoriale CR Puglia in funzione di Collegio di Garanzia Elettorale in relazione all’Assemblea Elettiva convocata dal CR Puglia..Come noto, il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC definisce le modalità d’accesso alla giustizia sportiva e le norme generali sul procedimento, dando rilievo ai principi del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa chiamati a regolare il processo e a garantirne il regolare svolgimento. In particolare, l’art. 44, comma 1, CGS, rubricato “principi del processo sportivo”, stabilisce che “il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”. Detta previsione normativa costituisce la trasposizione, nell’ambito della giustizia sportiva, di principi cardine di chiara natura garantistica, sanciti nella Carta Costituzionale all’art. 111, commi 1 e 2, quali appunto i principi del giusto processo, del contraddittorio e della parità delle parti; principi che, in ragione della indicata rilevanza costituzionale, non consentono deroga alcuna ed impongono il coinvolgimento processuale, ai fini della regolare costituzione del contraddittorio, di tutte le parti interessate all’esito del giudizio. In tale ottica, il quarto comma dell’art 49 CGS dispone che “…. copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente  all’eventuale controparte con le medesime modalità ….” e, più specificatamente, il secondo comma dell’art. 101 CGS, relativo al procedimento dinanzi a questa Corte Federale, dispone che “…. il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale d’appello e trasmesso alla controparte ….”.Ciò premesso, dall’esame dei molteplici motivi di reclamo e dall’inequivocabile tenore delle conclusioni, ove il ricorrente chiede testualmente la declaratoria “di inammissibilità delle candidature ammesse in violazione della normativa vigente con riferimento alle condizioni soggettive di candidabilità e di incompatibilità”, emerge che tutti i candidati ammessi a partecipare alla competizione elettorale rivestono la qualifica di controparti, a cui, ai sensi degli artt. 49 e 101 C.G.S il reclamo doveva essere comunicato. Non vi è dubbio, infatti, che i candidati ammessi a partecipare alla competizione elettorale e nominativamente indicati nel C.U. 65 del CR del 5.01.2021 sono titolari di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato ed al mantenimento dell’utilità da questo riconosciuta e riceverebbero un pregiudizio nel caso di accoglimento della domanda di declaratoria di inammissibilità delle rispettive candidature. In particolare, il sig. T .unico competitor del ricorrente alla carica di Presidente del Comitato Regionale Puglia, al quale l’istante contesta l’incompatibilità dell’incarico in esame, il superamento del limite massimo dei mandati ed il conflitto di interessi, è senz’altro portatore di un interesse giuridicamente qualificato ad essere notiziato della pendenza del presente reclamo per poter far valere le proprie ragioni in condizioni di uguaglianza con il ricorrente. Il sig. T., peraltro, è di titolare di un interesse contrario alla rimozione della decisione impugnata anche con riferimento alla carica di responsabile della delegazione calcio femminile, essendo l’attuale reggente. Dall’esame della PEC inviata dal reclamante in data 6.01.2021… non risulta   indirizzata a nessuna delle controparti sopra individuate. Conseguentemente, e non risultando agli atti prova della trasmissione del reclamo alle controparti, lo stesso è inammissibile.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 8/TFN del 18.9.2019

Impugnazione - Istanza: Ricorso ex art. 86 CGS della società SSD Football Milan Ladies avverso CU 51/A FIGC del 31.7.2019 - Reg. Prot. 42/TFN)

Massima: Per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati è inammissibile il ricorso ex art. 86 CGS proposto dalla società con il quale è stata impugnata la delibera del Consiglio Federale della FIGC di cui al CU n. 51/A del 31 Luglio 2019 di riforma delle competizioni e la conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie B femminile 2019/2020…Il ricorso in questione, infatti, nel rimettere in discussione la mancata ammissione al Campionato di Serie B Femminile ed alla Coppa Italia della società SSD Football Milan Ladies, profila diverse posizioni di interesse rispetto all’oggetto del giudizio, soggetti a tutela dei quali la normativa federale non stabilisce alcuna specifica differente modalità di tutela dell’interesse alla conoscenza del ricorso (come avviene con l’art. 3 comma 2 del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, laddove prevede la pubblicazione del ricorso sul sito internet del Coni) se non la trasmissione da parte del proponente. Risulta dunque evidente che per la regolare instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 86 comma 3 CGS, si impone una lettura estensiva ed improntata ai principi del giusto processo della norma nella parte in cui prevede che il ricorso per l’annullamento delle delibere deve essere “trasmesso ai soggetti nei cui confronti è proposto” includendosi nel novero anche i portatori di interessi contrapposti. In tal senso si ritiene di dover leggere anche la disposizione contenuta nell’art. 30, comma 3, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva del CONI che, nel fissare i requisiti minimi del ricorso per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, espressamente richiama “gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati”. Ed invero, la mancata individuazione dei controinteressati nell’atto introduttivo del presente giudizio non consente al Tribunale di provvedere nemmeno ai sensi dell’art. 87 CGS disponendo la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza agli stessi. L’organo di giustizia, infatti, non può sostituirsi completamente al ricorrente nella determinazione del perimetro procedimentale andando ad integrare la domanda di un profilo del tutto carente. Rilevato il difetto di integrità del contraddittorio per la omessa individuazione e trasmissione del ricorso ad almeno uno dei soggetti controinteressati all’annullamento del provvedimento impugnato, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare lo dichiara inammissibile.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 115/CFA del 12 Giugno 2019 con riferimento al C.U. N. 106/CFA – del 23 Maggio 2019

Decisione Impugnata: Delibera

del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 53/TFN del 29.3.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. D.R.D. (ARBITRO EFFETTIVO AIA) AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO, EX ARTT. 30 CGS CONI E 43 BIS CGS FIGC, A SEGUITO DELLA PROPRIA DISMISSIONE DALL’ORGANICO CAN PRO, PROPOSTO NEI CONFRONTI DELL’AIA E DELLA FIGC

Massima: Il ricorso è inammissibile in quanto non notificato ai controinteressati, a nulla vale la mera comunicazione agli stessi….La Corte federale di appello, con decisione 59/CFA del 7.12.2018, ha dichiarato la necessità che il contraddittorio venisse integrato con almeno uno degli arbitri effettivi collocati in una posizione poziore rispetto al ricorrente, qualificandoli come controinteresssati rispetto alla domanda di reintegro nella graduatoria. La medesima Corte ha chiarito che l’integrazione del contraddittorio avrebbe dovuto essere disposta dal Tribunale nazionale federale (cui rinviava) ai sensi dell’art. 102 c.p.c. (da applicarsi ai sensi dell’art. 2, comma 6, CGS CONI). Tale decisione non ha costituito, in alcun modo, oggetto di gravame; al contrario, non solo è stata confermata dalle varie ordinanze emanate dal Tribunale nazionale federale finalizzate all’esecuzione della stessa ma lo stesso ricorrente vi ha dato piena acquiescenza chiedendo al Tribunale di ordinare all’AIA il deposito degli indirizzi degli arbitri per poter meglio ottemperare a quanto ordinato dal medesimo Tribunale in ossequio alla decisione di questa Corte. Conseguentemente, tale decisione della Corte federale di appello ha formato giudicato interno non passibile di ulteriore gravame. Ne consegue, altresì, che la qualifica giuridica di controinteressati attribuita dalla Corte federale di appello agli arbitri positivamente inseriti nella graduatoria oggetto del ricorso non può formare oggetto di ulteriore esame nella presente fase del giudizio. La qualifica di controinteressati in capo ai detti arbitri impone che gli stessi siano chiamati a partecipare al giudizio in condizioni di completa parità rispetto alle altre parti, non potendo ai medesimi essere precluso in alcun modo il proprio diritto alla difesa. Nel caso di specie, la mera comunicazione inviata dal ricorrente ai suddetti soggetti, in quanto assolutamente priva di tutti gli elementi di cui si compone il ricorso introduttivo del giudizio, lede tale diritto, privando il contraddittore necessario di tutti gli elementi di conoscenza che gli permetterebbero una piena e proficua partecipazione al giudizio.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 53/FTN del 29 Marzo 2019

Decisione impugnata: Delibera 30.06.2018 del Comitato Nazionale AIA, pubblicata sul CU n. 11 di pari data, che disponeva la dismissione per motivate valutazioni tecniche dell’arbitro effettivo D.D.R..

Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ARTT. 30 E 43BIS CGS FIGC NONCHÉ ART. 30 CGS CONI DEL SIG. DE      R.D. (ARBITRO EFFETTIVO A.I.A.).

Massima: A seguito del giudizio di rinvio disposto dalla Corte Federale di Appello che  annullava la decisione del TFN a motivo del difetto di notifica del ricorso introduttivo ad almeno uno dei contro interessati e, per l’effetto, rimetteva gli atti a questo Tribunale per il nuovo esame di merito, previa integrazione del contraddittorio è improcedibile il ricorso ex art. 30 e 43bis CGSFIGC ed art. 30 CGS CONI proposto dall’arbitro effettivo con il quale ha impugnato la delibera del Comitato Nazionale AIA del 30.06.2018, pubblicata sul CU n. 11 di pari data, che disponeva la dismissione dello stesso per motivate valutazioni tecniche per l’irritualità dell’integrazione del contraddittorio, così come effettuata del ricorrente…Nell’ampio ordine temporale nel corso del quale si è sviluppato il dibattimento, il ricorrente avrebbe dovuto ottemperare all’integrazione del contraddittorio con la notifica ai contro interessati del ricorso introduttivo. Egli si è invece limitato ad inviare a costoro una lettera, che, per quanto riassuntiva dei termini del ricorso, non ha la valenza del ricorso stesso.Detta modalità di comunicazione ai contro interessati del procedimento in essere, anche a voler prescindere dai consolidati principi giurisprudenziali sulla natura e sulle finalità del controricorso, non ottempera all’ordinanza di questo Tribunale del 07.02.2019, a mezzo della quale si era ordinato al ricorrente “(…) ai fini dell’integrazione del contraddittorio, di notificare il ricorso ai contro interessati (…)”; la finalità dell’ordinanza era con tutta evidenza di consentire ai destinatari della notifica di partecipare compiutamente al procedimento e di non esservi coinvolti solo formalmente. Non sembra, pertanto, condivisibile, la tesi del ricorrente, che – di fronte alla eccezione dell’AIA – ha dedotto che alla lettera inviata ai contro interessati avrebbe dovuto riconoscersi una mera ma sufficiente finalità notiziale, atta ad escludere la necessità della notifica dell’intero ricorso, posto che la notifica del ricorso (a differenza della lettera effettivamente  inviata) avrebbe consentito ai contro interessati di conoscere, in concreto, gli effettivi termini del contenzioso ed, in particolare, le censure proposte dalla parte ricorrente, al fine di consentire ai contro interessati di valutare se intervenire in giudizio e di controdedurre al riguardo. Il ricorrente – come si è visto - ha ritenuto, invece, di ottemperare all’integrazione del contraddittorio attraverso la predisposizione di un atto (la lettera) dal contenuto estremamente generico, con il quale egli si è limitato a contattare alcuni dei contro interessati, richiamando il CU n. 42 - 28.01.2019 di questo Tribunale ed indirettamente il CU n. 59 - 07.12.2019 della Corte Federale d’Appello. La lettera utilizzata dal ricorrente per l’integrazione del contraddittorio non è una copia del ricorso introduttivo e neppure un atto che riproduca il contenuto di tale ricorso e che dia anche conto degli sviluppi procedurali successivi all’introduzione del procedimento. Pur volendo prescindere da tali considerazioni in diritto, non può non osservarsi che la lettera confezionata dal ricorrente è inidonea allo scopo. Essa, infatti, a causa del suo contenuto, non ha consentito ai contro interessati di valutare il da farsi, imponendo loro di impiegare una diligenza particolare (che l’ordinamento non richiede), onerandoli del compito di andare a verificare presso gli uffici competenti il tenore delle tesi sostenute nel ricorso introduttivo del giudizio, trovandosi così costretti a ricostruire autonomamente i vari passaggi procedurali ed il contenuto sostanziale del contenzioso. La genericità dell’atto finalizzato alla integrazione del contraddittorio è tale che non è neppure ipotizzabile, in via astratta, l’applicazione del “principio di conservazione degli atti” invocato da ultimo dallo stesso ricorrente. Se, per un verso, il detto principio protegge meritevolmente lo scopo e l’utilità di un atto, per altro verso, la sua applicazione non può essere arbitraria ed indiscriminata a tal punto da porsi a discapito della sfera giuridica del destinatario dell’atto stesso, come è avvenuto nel caso qui in esame. Peraltro, nessuno dei contro interessati si è costituito in giudizio (nemmeno il C.ha ritenuto di farlo) e, quindi, non è ipotizzabile alcuna sanatoria del vizio della mancata notificazione del ricorso, che la costituzione di uno o più dei contro interessati avrebbe potuto consentire.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 37/FTN del 29 novembre 2018

Decisione impugnata: Delibera A.I.A. pubblicata sul C.U. n. 1 del 30.6.2018 stagione sportiva 2018/2019, con la quale veniva disposta la dismissione dello stesso ricorrente dall’organico CAN A, nonché tutti gli atti prodromici, presupposti e preliminari, ivi compresi l’eventuale proposta dell’Organico Tecnico della CAN A e la delibera stessa del Comitato Nazionale, i criteri utilizzati per la formazione dell’elenco dei nominativi trasmessi al Comitato Nazionale, i criteri utilizzati per la formazione dell’elenco dei nominativi trasmessi al Comitato Nazionale e la delibera con la quale era stata stabilita la definizione dell’organico per la stagione sportiva 2018/2019

Impugnazione - Istanza: RICORSO DI G.C. (ASSOCIATO A.I.A. – SEZIONE DI LATINA), AI SENSI       DEGLI ARTT. 25 e 30 DEL CGS CONI E 43BIS CGS FIGC.

Massima: E’ inammissibile ed infondato il ricorso ex artt. 25 e 30 Codice di Giustizia Sportiva C.O.N.I. e 43 bis del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, proposto dall’associato AIA con il quale ha impugnato la delibera A.I.A. pubblicata sul C.U. n. 1 del 30.6.2018 stagione sportiva 2018/2019, con la quale veniva disposta la dismissione dello stesso ricorrente dall’organico CAN A, nonché tutti gli atti prodromici, presupposti e preliminari, ivi compresi l’eventuale proposta dell’Organico Tecnico della CAN A e la delibera stessa del Comitato Nazionale, i criteri utilizzati per la formazione dell’elenco dei nominativi trasmessi al Comitato Nazionale, i criteri utilizzati per la formazione dell’elenco dei nominativi trasmessi al Comitato Nazionale e la delibera con la quale era stata stabilita la definizione dell’organico per la stagione sportiva 2018/2019

Massima: …le eccezioni di estinzione e/o d’improcedibilità del giudizio sono destituite di ogni fondamento. L’eccezione di estinzione del giudizio per mancata comunicazione dell’integrazione del contradditorio al Tribunale e all’AIA è infondata in quanto in base al chiaro tenore letterale della decisione n. 32/2018 del Tribunale Federale il ricorrente non era onerato a effettuare alcuna comunicazione a soggetti ulteriori rispetto ai controinteressati. Nella prefata decisione il Tribunale ha ordinato al ricorrente soltanto di integrare il contraddittorio ad almeno un controinteressato entro quattro giorni senza prescrivere alcuna ulteriore prescrizione. Né tale obbligazione può essere rinvenuta nell’art. 33 del CGS FIGC, in quanto la richiamata disposizione, che disciplina esclusivamente le modalità di presentazione di reclami e ricorsi, non risulta applicabile all’atto de quo non trattandosi di un atto introduttivo del giudizio. Del resto, essendo il giudizio già instaurato (diversamente dall’ipotesi dei ricorsi e dai reclami con i quali il giudizio è instaurato) la necessità di deposito del predetto atto innanzi al Tribunale non sussiste, soprattutto laddove, come nel caso di specie, tutti i controinteressati si sono costituiti tempestivamente e non hanno contestato l’effettiva rispondenza dell’atto integrativo del contraddittorio al ricorso originario.Né coglie nel segno la considerazione delle difese dell’A.I.A. secondo le quali in assenza del deposito dell’atto d’integrazione del contraddittorio il Tribunale e la parte già costituita in giudizio non sarebbero state messe in condizione di conoscere le domande proposte contro i controinteressati. Con l’atto d’integrazione del contraddittorio, infatti, non possono essere proposte domande nuove rispetto al ricorso originario, dovendo il Tribunale decidere esclusivamente in merito alle censure proposte con l’atto introduttivo del giudizio. Conseguentemente la mancata comunicazione non risulta in alcun modo lesiva dei diritti di difesa delle parti costituite e, segnatamente nel caso di specie, dell’A.I.A.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 008 CFA DEL  06/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 007 CFA DEL  01/08/2018 (DISPOSITIVO)

Decisione Impugnata: Delibera  del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 8/TFN del 19.7.2018

Impugnazione Istanza:  RICORSO DELLA SOCIETA’ ROBUR SIENA SPA AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL PUNTO D.4 (PAG. 14) DEL COM. UFF. N. 54 DEL 30.5.2018

Impugnazione Istanza:  RICORSO DELLA SOCIETA’ FC PRO VERCELLI 1892 SRL AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA  DELIBERA  DEL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  FIGC  DI  CUI  AL  PUNTO  D.4 (PAG.  14)  DEL  COM.  UFF.  N.  54  DEL  30.5.2018

Impugnazione Istanza:  RICORSO DELLA SOCIETA’ TERNANA UNICUSANO CALCIO SPA AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL   PUNTO   D.4   (PAG.   14)   DEL   COM.   UFF.   N.   54   DEL   30.5.2018

Impugnazione Istanza:  RICORSO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL   PUNTO   D.4   (PAG.   14)   DEL   COM.   UFF.   N.   54   DEL   30.5.2018

Massima: Quanto alla asserita  violazione  del  principio  del  contraddittorio, l’unico soggetto effettivo contraddittore nel  presente  procedimento  è  e non può che essere la Federazione italiana giuoco calcio, che quel provvedimento ha deliberato. Sotto tale profilo, dunque, non vi è alcuna violazione del principio del contraddittorio, poiché Novara Calcio ha ritualmente notificato il ricorso alla FIGC. In tale prospettiva, la notifica effettuata anche a Unicusano Ternana S.r.l. deve essere considerata una mera litis denuntiatio, un quid pluris, una comunicazione effettuata ad un possibile soggetto controinteressato che, se  ritiene, come qualsiasi altro soggetto titolare di un interesse differenziato, seppur mediato, può intervenire nel giudizio, così come infatti hanno legittimamente fatto Pro Vercelli e Robur Siena.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 009 CFA DEL  08/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 007 CFA DEL  01/08/2018 (DISPOSITIVO)

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 4/TFN del 12.7.2018

Impugnazione Istanza:  RICORSO  DELLA  LEGA  NAZIONALE  PROFESSIONISTI  SERIE  B  AVVERSO  LA  DECLARATORIA  DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. RELATIVO ALL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO COM. UFF. N. 42 DELL’11.5.2018)

Massima: Rilevata la violazione delle norme sul contraddittorio, viene annulla ai sensi dell’art. 37, comma 4, del C.G.S., la decisione impugnata con rinvio al Tribunale Federale Nazionale…In via assolutamente preliminare ed assorbente e, dunque, senza delibare la controversa questione della sussistenza dell’interesse a ricorrere della LNPB avverso la delibera del Commissario Straordinario della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 42 in data 11.5.2018 e relativi atti prodromici e consequenziali, la Corte rileva che, con il primo motivo di doglianza, la LNPB ha lamentato la mancata intesa con le Leghe interessate, assumendo quindi la violazione da parte della delibera commissariale impugnata dell’art. 3, comma 1, lett. g), dell’art. 13, comma 2 e, in particolare, dell’art. 27, comma 3, lett. d), dello Statuto FIGC, i quali sanciscono il principio della necessità della previa intesa tra la FIGC (e, ove del caso, del Consiglio Federale) e le Leghe interessate (sentite, ove del  caso,  le  Componenti tecniche) nella determinazione dell’ordinamento e  delle  formule  dei  campionati,  nonché  nelle deliberazioni  sui  collegamenti  tra  campionati,  con  particolare  riferimento  ai  meccanismi  di  promozione e retrocessione (v. art. 27, comma 3, lett. d, Statuto FIGC cit.), fatti oggetto  di  specifiche  nuove previsioni da parte della delibera commissariale impugnata. Ne consegue che, quanto meno sotto questo profilo, il giudizio di primo grado avrebbe dovuto svolgersi e la decisione del TFN qui gravata avrebbe dovuto essere necessariamente pronunciata nei confronti di tutte le altre Leghe interessate - con le quali la stessa LNPB afferma il Commissario Straordinario avrebbe dovuto raggiungere la previa intesa sulla delibera impugnata  -  da  ritenersi dunque litisconsorti processuali necessari. La questione dell’integrità o meno del contraddittorio processuale, che rivestiva e riveste natura pregiudiziale anche rispetto alla questione esaminata dal TFN dell’interesse a ricorrere, sulla quale tutte le parti necessarie del processo hanno evidentemente diritto ad interloquire, non è stata tuttavia rilevata dal Giudice di primo grado. In ragione e per effetto della ravvisata violazione delle norme sul contraddittorio, la Corte annulla, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 4, del C.G.S., la decisione impugnata e rinvia al TFN – Sezione Disciplinare, che dovrà quindi, ai sensi dell’art. 102, comma 2, c.p.c. (al quale occorre fare riferimento ai sensi dell’art. 2, comma 6, del CGS CONI), ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le Leghe interessate ai sensi delle disposizioni dello Statuto FIGC sopra indicate e che la LNPB assume violate, in un termine perentorio dallo stesso TFN stabilito.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it