Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0060/TFN - SD del 26 Settembre 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Ricorso della società Città di Cagliari SSD A RL - Reg. Prot. 49/TFN-SD
Massima: E’ inammissibile il ricorso proposto dalla società al fine di ottenere di poter partecipare al campionato di Serie B della Divisione Calcio a 5, previo parziale annullamento e/o riforma delle delibere del Consiglio Direttivo riportate nei Comunicati Ufficiali nn. 12 e 13 della LND, Divisione Calcio A 5, con le quali è stata respinta la domanda di ammissione…L'interpretazione del ricorso, seguendone la prospettazione, peraltro ribadita anche all'odierna udienza, consente di rilevare che la società ricorrente intende censurare la classifica finale del campionato di interesse (Serie B, girone E, stagione sportiva 2023/2024) che l'ha vista posizionarsi tra le retrocesse, lamentando l'impossibile impugnativa di detta classifica per l'asserita carenza di pubblicazione della stessa. Pertanto, anche se le istanze di ammissione al campionato di Serie B per la stagione sportiva 2024/2025, almeno quelle prodotte (mancando la prima), formulate dalla società ricorrente ineriscono palesemente richieste di ripescaggio, non viene censurata la causale del diniego individuata nell'aver goduto del ripescaggio in una delle tre stagioni precedenti, ma il risultato sportivo del campionato che sarebbe stato alterato dall'impossibile utilizzo per quasi due mesi di alcuni calciatori, il cui mancato tesseramento sarebbe imputabile al disservizio della piattaforma digitale della Divisione Calcio a 5. Avendo tale diniego al ripescaggio determinato l'impossibilità della partecipazione al campionato di interesse ed essendo pubblicati i C.U. che danno conto della composizione dei gironi di Serie B, formalizzando l'assenza della società ricorrente, quest'ultima agisce impugnando detti comunicati come se dagli stessi avesse appreso per la prima volta della sua retrocessione ed insorgesse l'interesse all'odierna impugnazione. Senonché il C.U. n. 880 del 16.4.2024 della Divisione Calcio a 5 riporta le classifiche finali di tutti i gironi del campionato di Serie B, compreso il girone E, a rettifica di quanto erroneamente sostenuto della ricorrente sull'omessa pubblicazione. Dallo stesso si ricava che la società ricorrente si è classificata al penultimo posto, totalizzando solo 6 punti (una vittoria e tre pareggi) nelle 22 gare disputate risultando retrocessa assieme alla terz'ultima che aveva totalizzato 20 punti ed all'ultima che ne aveva totalizzato 3. Tale risultanza è peraltro consolidata in quanto solo le quart'ultime classificate dei singoli giorni partecipano al play-out (nel caso di specie, la società classificata quart'ultima nel girone E, che ha partecipato ai play-out, aveva totalizzato 26 punti). Pertanto la società ricorrente è stata portata ufficialmente a conoscenza della classifica finale del suo girone di partecipazione sin dal 16.4.2024, anche a tacere che poteva avere piena conoscenza aliunde della suddetta classifica (sia dal sito istituzionale della Divisione Calcio a 5, sia da una serie di siti Web facilmente consultabili) e non a caso non ha mai rivolto apposita domanda di visione della classifica finale alla Divisione stessa. Risulta poi pacifico che ne era ad effettiva conoscenza sin dalla prima istanza di ripescaggio (antecedente al 10.7.2024) al campionato di Serie B tra le società non aventi diritto, altrimenti ingiustificabile. Orbene, il ricorso innominato in commento va pacificamente ricondotto alla previsione di cui all'art. 30, comma 1, C.G.S. Coni, avendo lo scopo di tutelare situazioni meritevoli di tutela nell'ordinamento federale, quale quella alla regolarità dei risultati sportivi, quando dai fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ad organi di giustizia sportiva. Da questa qualificazione discende la legittimità dell'impugnativa della classifica finale del campionato di cui si discetta e la competenza del Tribunale quivi adito, in aggiunta alle previsioni di cui agli artt. 83 e 84 C.G.S. Figc. Senonché, come anticipato, il ricorso è stato notificato e depositato solo in data 29.8.2024, decorsi oltre 4 mesi dalla pubblicazione del C.U. contenente la classifica finale, dalla quale emergeva la retrocessione del sodalizio sportivo, con l'effetto di risultare proposto oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla piena conoscenza dell'atto che si intende impugnare, con conseguente inammissibilità dello stesso per intervenuta decadenza. Sulla natura perentoria di detto termine breve (e di quello lungo) vi sono una pluralità di autorevoli decisioni concordi e condivisibili (ex multis, CFA, SS. UU.; n. 5/2024/2025, Coll. Gar. Sport, SS.UU., n. 19/2020), essendo palesemente destinato alla tutela delle esigenza di speditezza, celerità e concentrazione che sono proprie del giudizio sportivo.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0027/CFA del 6 Settembre 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare 0018/TFNSD/2024-2025 depositata il 29 luglio 2024
Impugnazione – istanza: – FC Crotone srl/Lega Nazionale Professionisti Serie A
Massima: Rigettato il ricorso alla CFA e per l’effetto confermata la decisione del TFN che ha dichiarato inammissibile, per mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 30 CGS CONI, il ricorso proposto dalla società avverso la delibera della LNP Serie A che aveva approvato la distribuzione delle somme incassate per la cessione dei diritti audiovisivi tra le sole società associate nel corso della stagione sportiva 2021-2022….il reclamante non contesta l’inutile decorso dei termini previsti dall’art. 30. Questo, al comma 2, primo periodo, prescrive che “[i]l Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento”. La disposizione reca due termini: uno c.d. breve (trenta giorni dalla piena conoscenza dell’atto o del fatto) e uno c.d. lungo (un anno dall’accadimento). Il Tribunale federale ha ritenuto che entrambi i termini siano decorsi inutilmente, pur insistendo particolarmente sul mancato rispetto del termine lungo. Come hanno rilevato le Sezioni unite di questa Corte federale d’appello nella vicenda analoga del Frosinone Calcio (decisione n. 5/2024-2025), la discussa questione del rispetto del termine breve è sostanzialmente irrilevante, posto che - come appare dall’uso della parola “comunque” - il termine lungo ha carattere assorbente, nel senso che, indipendentemente dal decorso del termine breve, l’avvenuto spirare del termine annuale costituisce un ostacolo insormontabile alla proposizione del ricorso. Si tratta, peraltro, di una tecnica ben conosciuta in diversi settori dell’ordinamento generale, sia pure con diversa, e forse più nitida, formulazione. Nel processo civile (artt. 326 e 327 cod. proc. civ.) e in quello amministrativo (art. 92 cod. proc. amm.), il termine per impugnare a pena di decadenza, salvo casi particolari, è di trenta o sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, in difetto di questa, di sei mesi dalla pubblicazione della decisione. Il che significa che, una volta decorso il termine lungo, l’impugnazione diviene inammissibile e non potrebbe essere rimessa in termine da una eventuale notificazione successiva. Nel caso di specie, il termine lungo è venuto a scadenza il 10 maggio 2023. Infatti, esso è decorso dal momento dell’adozione della delibera contestata e non da quello della materiale distribuzione degli importi attribuiti alle singole società beneficiarie, essendo questa una attività meramente esecutiva del programma negoziale deliberato dall’assemblea della LNPA.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0026/CFA del 6 Settembre 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare 0018/TFNSD/2024-2025 depositata il 29 luglio 2024
Impugnazione – istanza: – Parma Calcio 1913 srl/Lega Nazionale Professionisti Serie A
Massima: Rigettato il ricorso alla CFA e per l’effetto confermata la decisione del TFN che ha dichiarato inammissibile, per mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 30 CGS CONI, il ricorso proposto dalla società avverso la delibera della LNP Serie A che aveva approvato la distribuzione delle somme incassate per la cessione dei diritti audiovisivi tra le sole società associate nel corso della stagione sportiva 2021-2022… Il comma 2, primo periodo, dell’art. 30 prescrive che “[i]l Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento”. La disposizione reca due termini: uno c.d. breve (trenta giorni dalla piena conoscenza dell’atto o del fatto) e uno c.d. lungo (un anno dall’accadimento). Il Tribunale federale ha ritenuto che entrambi i termini siano decorsi inutilmente. Quanto al termine breve, a giudizio del primo giudice, una serie di circostanze indurrebbe a concludere che da tempo la società reclamante fosse nelle condizioni, secondo ordinaria diligenza, di avere conoscenza dell’accadimento ritenuto lesivo. Come hanno rilevato le Sezioni unite di questa Corte federale d’appello nella vicenda analoga del Frosinone Calcio (decisione n. 5/2024-2025), la discussa questione del rispetto del termine breve è sostanzialmente irrilevante, posto che - come appare dall’uso della parola “comunque” - il termine lungo ha carattere assorbente, nel senso che, indipendentemente dal decorso del termine breve, l’avvenuto spirare del termine annuale costituisce un ostacolo insormontabile alla proposizione del ricorso. Si tratta, peraltro, di una tecnica ben conosciuta in diversi settori dell’ordinamento generale, sia pure con diversa, e forse più nitida, formulazione. Nel processo civile (artt. 326 e 327 cod. proc. civ.) e in quello amministrativo (art. 92 cod. proc. amm.), il termine per impugnare a pena di decadenza, salvo casi particolari, è di trenta o sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, in difetto di questa, di sei mesi dalla pubblicazione della decisione. Il che significa che, una volta decorso il termine lungo, l’impugnazione diviene inammissibile e non potrebbe essere rimessa in termine da una eventuale notificazione successiva. Nel caso di specie, il termine lungo è venuto a scadenza il 10 maggio 2023. Infatti, esso è decorso dal momento dell’adozione della delibera contestata e non da quello della materiale distribuzione degli importi attribuiti alle singole società beneficiarie, essendo questa una attività meramente esecutiva del programma negoziale deliberato dall’assemblea della LNPA.
Massima:…l’art. 55 attribuisce la valutazione circa la sua applicabilità all’organo di giustizia, che può escluderla in ragione della novità delle questioni trattate nel giudizio, cioè per una ragione che costituirebbe motivo di compensazione per intero delle spese tra le parti qualora fosse ritenuta applicabile la disciplina dell’art. 92 cod. proc. civ. (Corte fed. app., SS.UU., n. 5/2024-2025; Corte fed. app., SS.UU. n. 98/2022-2023).
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0025/CFA del 6 Settembre 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare 0018/TFNSD/2024-2025 depositata il 29 luglio 2024
Impugnazione – Istanza: Ricorso della Spal Srl
Massima: Rigettato il ricorso alla CFA e per l’effetto confermata la decisione del TFN che ha dichiarato inammissibile, per mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 30 CGS CONI, il ricorso proposto dalla società avverso la delibera della LNP Serie A che aveva approvato la distribuzione delle somme incassate per la cessione dei diritti audiovisivi tra le sole società associate nel corso della stagione sportiva 2021-2022…. il Tribunale federale nazionale ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività rispetto al disposto dell’art. 30 CGS CONI. La disposizione si applica alla vicenda ai sensi dell’art. 3, comma 2, CGS FIGC (Corte fed. app., SS. UU., n. 5/2024-2025), il quale stabilisce che “[p]er tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI”. Lungi dall’essere un compendio normativo impermeabile dall’esterno, il codice di giustizia sportiva, là dove nulla dispone - come nel caso di specie - è integrato dalle pertinenti norme del codice del CONI (comma 2) oltre che dai principi generali del diritto dell’ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché dalle regole di giustizia ed equità sportiva (comma 4). Il comma 2, primo periodo, dell’art. 30 prescrive che “[i]l Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento”. La disposizione reca due termini: uno c.d. breve (trenta giorni dalla piena conoscenza dell’atto o del fatto) e uno c.d. lungo (un anno dall’accadimento). Il Tribunale federale ha ritenuto che entrambi i termini siano decorsi inutilmente. Nel reclamo, la SPAL si impegna per sostenere di aver avuto solo al momento della presentazione dell’analogo ricorso da parte del Frosinone Calcio quella piena conoscenza indispensabile per il ricorso del termine decadenziale. Senonché, questi argomenti - a tutto concedere - potrebbero valere per il termine breve, non anche per il termine lungo, il quale ha carattere assorbente, nel senso che, indipendentemente dal decorso del primo termine, l’avvenuto spirare del termine annuale costituisce un ostacolo insormontabile alla proposizione del ricorso (Corte fed. app., SS. UU., n. 5/2024-2025). E infatti, del tutto correttamente il Tribunale federale nazionale ha rilevato che “[n]ella fattispecie in esame, oltre ad essere decorso, a tutto voler concedere sin dal dicembre 2022, il termine c.d. breve, appare, comunque, spirato anche il termine annuale dall’accadimento (c.d. lungo). Sotto tale profilo, come già precisato nella citata decisione di questo Tribunale e confermato dalla Corte Federale, il termine lungo è spirato nel maggio 2023, dovendo individuare il dies a quo nell’adozione della delibera contestata che rappresenta l’accadimento di cui all’art. 30 co. 2 CGS CONI”. Questo capo della decisione non appare essere stato oggetto di una specifica censura, come invece avrebbe dovuto essere ai sensi dell’art. 101, comma 3, CGS FIGC. Alla pag. 11, il reclamo si limita a riportare tale passaggio, senza però muovere a esso alcun particolare rilievo. Di conseguenza, il reclamo è inammissibile, in applicazione di un orientamento notissimo della giurisprudenza, al tempo stesso di ordine processuale e sostanziale, per il quale deve ritenersi inammissibile l'appello ove la sentenza impugnata si fondi su una pluralità di motivi autonomi, ognuno dei quali è da solo in grado di sorreggerla perché fondato su specifici presupposti logicogiuridici, e l'appellante abbia omesso di censurare uno di essi (da ultimo: Cons. Stato, Sez. V, 3 gennaio 2024, n. 107; Cons. Stato, Sez. III, 14 aprile 2023, n. 3776; Cons. Stato, Sez. II, 8 marzo 2023, n. 2446; Cons. Stato, Sez. IV, 16 novembre 2022, n. 10078). In questo senso, del resto, si è espressa anche questa Corte federale d’appello (SS. UU., n. 88/2023-2024; Sez. I, n. 78/2020-2021).
Massima:…il ricorso è stato incontestabilmente proposto ben oltre l’avvenuto decorso del termine annuale di decadenza. Come hanno rilevato le Sezioni unite di questa Corte federale d’appello nella vicenda analoga del Frosinone Calcio (decisione n. 5/2024-2025), la discussa questione del rispetto del termine breve è sostanzialmente irrilevante, posto che - come appare dall’uso della parola “comunque” - il termine lungo ha carattere assorbente, nel senso che, indipendentemente dal decorso del termine breve, l’avvenuto spirare del termine annuale costituisce un ostacolo insormontabile alla proposizione del ricorso. Si tratta, peraltro, di una tecnica ben conosciuta in diversi settori dell’ordinamento generale, sia pure con diversa, e forse più nitida, formulazione. Nel processo civile (artt. 326 e 327 cod. proc. civ.) e in quello amministrativo (art. 92 cod. proc. amm.), il termine per impugnare a pena di decadenza, salvo casi particolari, è di trenta o sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, in difetto di questa, di sei mesi dalla pubblicazione della decisione. Il che significa che, una volta decorso il termine lungo, l’impugnazione diviene inammissibile e non potrebbe essere rimessa in termine da una eventuale notificazione successiva. Nel caso di specie, il termine lungo è venuto a scadenza il 10 maggio 2023. Infatti, esso è decorso dal momento dell’adozione della delibera contestata e non da quello della materiale distribuzione degli importi attribuiti alle singole società beneficiarie, essendo questa una attività meramente esecutiva del programma negoziale deliberato dall’assemblea della LNPA. Come ha osservato la ricordata decisione n. 5, dalla quale non vi è ragione per discostarsi: (i) il termine ha carattere perentorio, in quanto: - in ambito endo-federale, vige il principio della natura tendenzialmente perentoria dei termini (art. 44, comma 6, CGS FIGC); - per consolidata tradizione, i termini per introdurre un giudizio hanno carattere perentorio anche quando non siano espressamente qualificati come tali, poiché sono dettati al fine di garantire la certezza e la stabilità delle situazioni giuridiche, che non può essere messa in discussione sine die; - con riguardo all’art. 30 o alle analoghe disposizioni dei regolamenti giustiziali di singole federazioni sportive (nella specie: Federazione italiana scherma e Federazione italiana danza sportiva), il Collegio di garanzia dello sport ha affermato la natura perentoria sia del termine breve (Coll. gar. sport, SS.UU., n. 19/2020) che di entrambi i termini in questione (Coll. gar. sport., Sez. I, n. 54/2019; Coll. gar. sport, Sez. I, n. 6/2018); - la giurisprudenza della Corte di cassazione ammette l’esistenza di termini implicitamente perentori in ragione dello scopo perseguito dalla norma (Cass. civ., Sez. trib., 20 luglio 2021, n. 20649, per l’impugnazione del provvedimento di diniego della c.d. “rottamazione ter” dinanzi alla Commissione tributaria; Cass. civ., Sez. II, 4 dicembre 2018, n. 31316, per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili fissato ex art. 331 c.p.c.; in generale, da ultimo, Cass. civ., SS.UU., 12 febbraio 2024, che la reclamante cita a proprio favore); - nella specie, la dizione del secondo periodo dell’art. 30, comma 2, CGS CONI (“Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale”) è inequivoca nell’assegnare carattere decadenziale ai termini previsti dal precedente primo periodo; senza distinguere fra termine breve e termine lungo, al decorso del quale la ricordata disposizione non si applicherebbe. La partizione tra “atti o fatti”, da una parte, e “accadimento”, dall’altra, appare il frutto di una scelta stilistica dei redattori e non influisce sulla ricostruzione della portata della disposizione; (ii) il termine non è soggetto alla disciplina dell’art. 2965 cod. civ. poiché non è di origine convenzionale (ma deriva da una norma di un testo regolamentare adottato da un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico qual è il CONI - art. 1 d. lgs. 23 luglio 1999, n. 242 - e approvato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e appare funzionale alle esigenze di speditezza, celerità e concentrazione che sono proprie del processo sportivo e lo rendono da questo punto di vista un unicum; ( iii) il carattere perentorio, proprio del termine in questione, non appare tanto rigido da penalizzare ingiustamente le ragioni del ricorrente il quale, ricorrendone i presupposti, può sempre avvalersi della rimessione in termini. 12. Non ha pregio la tesi della reclamante, secondo cui il ricorso, in via subordinata, dovrebbe intendersi come proposto ai sensi dell’art. 79, comma 1, CGS FIGC. Come si è osservato nella decisione n. 5/2024-2025, non viene in gioco questa norma, che è dettata per regolare il riparto di competenze tra Il Tribunale federale e il Giudice sportivo e non può costituire l’escamotage per eludere il sistema dei termini perentori processuali. È ben vero che l’art. 9, comma 10, primo periodo, dello statuto-regolamento della LNPA (che è fonte nell’ambito dell’ordinamento endo-federale, secondo la gerarchia posta dall’art. 2 dello Statuto FIGC: Corte sport. app., SS.UU., n. 90/2017-2018) stabilisce che “[p]er le impugnazioni delle delibere assembleari e consiliari la giurisdizione in via esclusiva competerà a organi giurisdizionali interni della giustizia sportiva, ai sensi dell’art. 79 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il rito di cui all’art. 86 del Codice di Giustizia Sportiva.” Aggiunge però il successivo periodo: “Sono legittimate a impugnare: (i) le delibere assembleari, le Società Associate assenti, dissenzienti o astenute; e (ii) le delibere consiliari, i consiglieri dissenzienti, astenuti e assenti, nonché per le sole delibere che ledono diritti soggettivi, le Società Associate. Le impugnazioni devono essere proposte entro il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della P.E.C. contenente il relativo verbale, ai sensi delle relative norme nel tempo applicabili”. Come appare anche dal riferimento alla data di ricezione della PEC come dies a quo, che mira a restringere in termini assai contenuti l’ambito temporale di contestazione delle delibere, la legittimazione ad agire è circoscritta alle società che non abbiano approvato la delibera contestata, ma comunque avessero titolo a partecipare all’assemblea. E poiché, nella vicenda, la società SPAL non era associata alla Lega di Serie A al momento in cui l’assemblea adottò la delibera di cui si discute, nell’attuale contenzioso non è applicabile la disposizione statutaria richiamata. Neppure potrebbe essere riconosciuto l’errore scusabile per poter ottenere la rimessione in termini per impugnare, come la società richiede in chiusura del motivo di reclamo. A questo riguardo, il comma 5 dell’art. 50 CGS FIGC consente “agli organi di giustizia sportiva [di] rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile”. Si tratta di una disposizione che ripete quella dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 37 cod. proc. amm. e fa leva sulla non imputabilità del mancato rispetto di un termine perentorio (Corte fed. app., Sez. un., n. 33/2020-2021; Corte fed. app., Sez. un., n. 32/2020-2021). È giurisprudenza costante che la norma abbia carattere eccezionale e sia di stretta interpretazione, perché deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini di impugnazione e un uso troppo ampio della discrezionalità giudiziaria che essa implica può compromettere il principio di parità delle parti (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 22; Cons. St., Ad. Plen., 19 novembre 2014, n. 33; e da ultimo: Cons. Stato, Sez. III, 1° agosto 2023, n. 7451; Cons. Stato, Sez. II, 18 ottobre 2022, n. 8889; Cons. Stato, Sez. VII, 18 ottobre 2022, n. 8872, Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2020, n. 6344). Ad ogni modo, la causa non imputabile presuppone l'esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà (Cass. civ., Sez. III, 24 agosto 2023, n. 25228; Cass. civ., Sez. III, 7 luglio 22023, n. 19384).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0021/TFN - SD del 29 Luglio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Ricorso del FC Crotone - Reg. Prot. 252/TFN-SD
Massima: E’ inammissibile per tardività ai sensi dell’art. 30 CGS, il ricorso ex art. 79 CGS proposto dalla società FC Crotone contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A e nei confronti di Atalanta Bergamasca Spa, Bologna FC 1909 Spa, Cagliari Calcio Spa, Empoli FC Srl, ACF Fiorentina Srl, Genoa CFC Spa, Hellas Verona Spa, Juventus FC Spa, FC Internazionale Spa, SS Lazio Spa, AC Milan Spa, SSC Napoli Spa, AS Roma Spa, US Salernitana Calcio Srl, UC Sampdoria Spa, US Sassuolo Srl, Spezia Calcio Srl, Torino FC Spa, Udinese Spa, Venezia FC Srl, Frosinone Calcio, Parma Calcio 1913 Srl, Brescia Calcio Spa, Spal Srl, US Lecce Spa, Benevento Calcio Srl, Fallimento AC Chievo Verona Srl e Lega Nazionale Professionisti Serie B al fine di accertare la violazione degli obblighi associativi da parte della LNP Serie A mediante l'illegittimità ed erroneità della distribuzione di risorse economiche, come da deliberazione dell’Assemblea assunta in data 11 maggio 2022…l’odierna questione risulta analoga a quella di recente sollevata dal Frosinone Calcio s.r.l. e decisa da questo Tribunale con provvedimento n. 244/TFNSD 2023-2024, successivamente confermata dalla Corte Federale d'Appello con provvedimento a Sezioni Unite n. 5/CFA/2023-2024, proprio con inammissibilità del ricorso per violazione dei termini di cui all’art. 30 CGS CONI. Il Tribunale non ritiene che il ricorso oggi in esame offra spunti o argomenti nuovi e diversi da poter condurre ad una decisione di segno contrario a quella citata, che deve pertanto confermarsi anche per tale vicenda. Ed invero, sul punto la FC Crotone, sostiene l’inapplicabilità dei termini di cui all’art. 30 CGS CONI al proprio ricorso, ritenendo di aver agito, sempre per la tutela di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale, ma ai sensi dell’art. 79 CGS FIGC, chiedendo la condanna della “Lega Nazionale Professionisti Serie A al risarcimento del danno in favore di FC Crotone s.r.l. nella misura di € 504.000,48 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 11.05.22 al completo soddisfo e oltre al danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa”. Ritiene il collegio che le tesi della ricorrente non possano condividersi, in primo luogo circa l’applicazione dell’art. 79 CGS FIGC può rilevarsi quanto precisato dalla recente pronuncia della Corte Federale d’Appello secondo cui l’art. 79 CGS FIGC non è applicabile alla vicenda in esame in quanto “è una disposizione dettata per regolare il riparto di competenze tra Il Tribunale federale e il Giudice sportivo e … non può costituire certo l’escamotage per eludere il sistema dei termini perentori processuali” (Corte Federale d’Appello - Sezioni Unite n. 0005/CFA/2024-2025). Inoltre, è proprio l’esame del ricorso proposto che conduce all’applicazione dell’art. 30 CGS CONI; infatti è la stessa FC Crotone che precisa di essere titolare e di agire in forza di un “diritto rilevante per l’ordinamento federale” (pag. 6 ricorso); il diritto di cui la ricorrente si professa titolare, in verità, altro non è che una situazione giuridicamente protetta dall’ordinamento, così come chiaramente disciplinata e descritta dal citato art. 30 CGS CONI. Ad ogni modo, nonostante la qualificazione adoperata dal ricorrente, non vi può essere dubbio che oggetto del giudizio sia, anche per espressa precisazione della FC Crotone, la decisione della LNPA di distribuire “per cassa” alle società che erano associate alla LNPA al momento dell’incasso, la somma ricevuta a titolo di transazione (pari ad € 52.500.050,00), secondi i criteri della Legge Melandri vigenti ratione temporis, e non invece di dividerla tra le società aventi diritto, secondo un criterio di inerenza, tra cui era annoverata anche la FC Crotone per la stagione 2019/2020, decisione appunto presa con deliberazione assunta dall’Assemblea della LNPA del 11 maggio 2022. Ritiene dunque il Collegio che il thema decidendum sia medesimo di cui al recente precedente del Frosinone Calcio e deve pertanto confermarsi l’inammissibilità del giudizio in quanto tardivo. Il giudizio in questione non può infatti prescindere dall’esame della legittimità ovvero correttezza della detta delibera; d’altra parte circa il corretto inquadramento dell’azione, la stessa Corte Federale d’Appello già citata, ha rilevato come “per una giurisprudenza costante, sia civile che amministrativa, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice non è condizionato dalla formulazione letterale adottata dalla parte, ma deve tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio" (da ultimo: Cass. civ., Sez. III, 28 dicembre 2023, n. 36272; Cass. civ., Sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10727; Cons. Stato, Sez. VI, 11 aprile 2023, n. 3648)”. In conclusione, il comportamento contra ius denunciato dalla ricorrente è evidente debba individuarsi nell’adozione, da parte dell’Assemblea della LNPA della delibera dell’11 maggio 2022, che si sostiene erronea ed ingiusta in quanto avente ad oggetto una illegittima distribuzione di risorse economiche in favore delle associate alla LNPA della stagione 2021-2022 con il conseguente risarcimento dei danni. Non è dunque l’art. 79, comma 1, CGS FIGC che può invocarsi in questo caso, ma più correttamente l’art. 30 CGS CONI. Che, com’è noto, prevede che “Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento”. Posta pertanto l’applicazione al ricorso in esame dell’art. 30 CGS CONI, risulta pacifico che il ricorso della FC Crotone sia stato proposto ben oltre l’anno dall’accadimento che si sostiene illegittimo e cagione di danno, ossia appunto la deliberazione della LNPA dell’11 maggio 2022. Circa poi la natura del termine lungo di un anno previsto dall’art. 30 CGS CONI, devono ribadirsi le considerazioni di questo Tribunale – come detto condivise dalla CFA a Sezioni Unite – secondo cui “il secondo termine è … un termine di chiusura, in quanto è previsto che il ricorso deve essere comunque depositato non oltre un anno dall’accadimento. La ratio di tale ultimo termine risiede nell’esigenza di garantire la stabilità e la certezza delle situazioni giuridiche, evitando, quindi, che un determinato atto o fatto possa essere messo in discussione sine die.” (TFNSD decisione n. 244/2023-2024). Anche il termine lungo di un anno ha infatti natura decadenziale e prescinde dall’effettiva conoscenza del fatto generatore di danno; ciò significa che il ricorso del FC Crotone non può “essere proposto oltre un anno dall’accadimento, non solo nell’ipotesi in cui il ricorrente, in tale periodo di un anno, non abbia avuto conoscenza dell’atto o fatto lesivo della propria situazione giuridicamente protetta (in caso contrario opererebbe il termine breve di 30 giorni), ma anche nell’ipotesi in cui il ricorrente abbia avuto notizia dell’evento lesivo dopo il decorso di un anno dall’accadimento” (TFNSD decisione n. 244/2023-2024). Nel caso di specie, la FC Crotone ha depositato innanzi al Tribunale Federale il ricorso in data 5 giugno 2024 e, quindi, ben oltre un anno dall’assunzione della delibera della LNPA, avvenuta in data 11 maggio 2022, dalla quale, non v’è dubbio, sarebbe derivata la lesione della situazione giuridicamente protetta nell’ambito dell’ordinamento federale oggi lamentata. In definitiva, il ricorso della FC Crotone srl deve ritenersi inammissibile, in quanto proposto oltre il termine perentorio di un anno dall’accadimento. La declaratoria di inammissibilità del ricorso assorbe poi ogni altra questione sia preliminare che di merito proposta dalle parti.
Massima: Quando il ricorso è proposto oltre i termini perentori non è ammessa la remissione in termine….non si può dubitare che la FC Crotone fosse in condizione di acquisire conoscenza dell’accadimento ritenuto dalla stessa lesivo. Ed invero già in data 14.11.2022 la FC Crotone inviava una propria pec alla LNPA il cui oggetto era “istanza di accesso ai documenti amministrativi - accordo mediapro”. La LNPA rispondeva a tale pec con comunicazione del 3.12.2022 con cui precisava che “i giudizi pendenti tra la nostra Lega e le società facenti capo a MediaPro per il triennio 2018/21 sono stati rinunciati ed estinti. Alla predetta estinzione non sono conseguite utilità destinabili alla Vs. Società”. Orbene risulta quindi evidente che la FC Crotone sapesse già nel novembre 2022, dunque ben prima dello spirare del termine annuale di cui all’art. 30 CGS CONI, dell’esistenza di un accordo tra la LNPA e Mediapro; ed anzi sapesse anche che da tale accordo non erano comunque “conseguite utilità destinabili alla Vs. Società”. Ciononostante la ricorrente ha lasciato passere ulteriori mesi senza porre in essere alcuna attività a tutela dei propri diritti; infatti la FC Crotone, una volta ricevuta la risposta della LNPA, non ha portato avanti alcuna attività di ulteriore indagine, ma ha in sostanza cessato di seguire una vicenda cui - ora sostiene - era direttamente interessata; tutto ciò senza considerare che già sulla base della semplice consultazione periodica del sito della LNPA, erano indicati la data e l’oggetto (“Transazione Mediapro: ripartizione risorse”) della discussa assemblea dell’11 maggio 2022. Dunque, anche dopo aver appresso che la ripartizione delle risorse vedeva esclusa la FC Crotone in quanto – come detto – dall’accordo non erano “conseguite utilità destinabili alla Vs. Società”, la stessa reclamante nulla ha fatto a tutela della propria posizione. Anche sul punto devono pertanto ribadirsi le recenti considerazioni di questo Tribunale secondo cui “l’istituto della rimessione in termini richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà, che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà, ovvero in generale da impedimenti che non potrebbero essere rimossi con una condotta mediamente diligente” (TFNSD decisione n. 244/2023-2024). Ebbene, nel caso di specie, per i motivi esposti, non può ravvisarsi la sussistenza di una causa di decadenza non imputabile alla ricorrente. Come si è innanzi detto, la FC Crotone era a conoscenza della pendenza del giudizio con la Mediapro, l’avviso di convocazione dell’assemblea, con il relativo ordine del giorno, era stato pubblicato sul sito della Lega, del fatto era stata data diffusione mediatica, la ricorrente era poi a conoscenza dell’avvenuto accordo transattivo e della sua esclusione da ogni ripartizione di utilità. Tutte queste circostanze portano a concludere per la non sussistenza dei presupposti per ritenere l’inerzia della FC Crotone incolpevole.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0019/TFN - SD del 29 Luglio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Ricorso del Parma Calcio 1913 Srl - Reg. Prot. 246/TFN-SD
Massima: E’ inammissibile per tardività il ricorso ex art. 30 CGS proposto dalla società Parma Calcio 1913 Srl contro Lega Nazionale Professionisti Serie A, nonché nei confronti di Lega Nazionale Professionisti Serie B, Atalanta Bergamasca Spa, Bologna FC 1909 Spa, Cagliari Calcio Spa, Empoli FC Srl, ACF Fiorentina Srl, Genoa CFC Spa, Hellas Verona Spa, FC Internazionale Spa, Juventus FC Spa, SS Lazio Spa, AC Milan Spa, SSC Napoli Spa, AS Roma Spa, US Salernitana Calcio Srl, UC Sampdoria Spa, US Sassuolo Srl, Spezia Calcio Srl, Torino FC Spa, Udinese Spa, Venezia FC Srl, Parma Calcio 1913 Srl, Brescia Calcio Spa, Spal Srl, FC Crotone Srl, US Lecce Spa, Benevento Calcio Srl e Fallimento AC Chievo Verona Srl al fine di accertare il diritto di Parma Calcio 1913 Srl alla distribuzione, da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie A, di quota-parte dei proventi derivanti dalla cessione dei diritti audiovisivi a Mediapro Italia Srl, a seguito della transazione stipulata tra LNP Serie A e Mediapro Italia Srl…Chiaro è il tenore del già richiamato art. 30, comma 2, CGS CONI, secondo cui “Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale”. Al termine breve, di trenta giorni dal momento della piena conoscenza dell’atto o del fatto, si aggiunge un termine lungo, di chiusura, di un anno dall’accadimento. Il rapporto tra i due termini – perentori per espressa indicazione positiva (l’art. 30, comma 2, cit. lo dice ex professo nell’ultimo alinea) – è stato compiutamente delineato dal Collegio di Garanzia del CONI, secondo cui il termine lungo avrebbe valenza residuale rispetto a quello breve, potendo il primo ritenersi operativo nei casi in cui non vi sia stata una previa conoscenza infrannuale degli atti o fatti lesivi (si veda la decisione Collegio di Garanzia CONI, Sez. Unite, 23 marzo 2020, n. 19, p. 6: “questo Collegio reputa condivisibili le osservazioni della CFA circa l’inapplicabilità al caso di specie del termine “lungo” di un anno, di cui al secondo comma dell’art. 69, in quanto avente valenza residuale, e quindi operante solo nei casi in cui non vi sia stata una previa conoscenza degli atti o fatti lesivi”). La ratio sottesa all’orientamento del Collegio di Garanzia del CONI e, a monte, al dettato dell’art. 30, comma 2, CGS CONI si appunta nella garanzia di quel bene giuridico, di primaria importanza, che è la certezza delle situazioni giuridiche; certezza che verrebbe compromessa, con tanto di vanificazione del dettato positivo dell’art. 30 e delle esigenze – peculiari del processo sportivo – di concentrazione e speditezza, se venisse consentita la proposizione del ricorso decorso un anno dall’accadimento. Nel caso di specie, risultano essere, con ogni evidenza, decorsi entrambi i termini. Facendo data la contestata delibera al 11 maggio 2022 (e non rilevando, peraltro, il momento della materiale distribuzione dei proventi, atto – quest’ultimo – meramente esecutivo di una decisione già adottata), va da sé che il termine lungo sia ampiamente spirato. L’anno è invero ampiamente decorso; e, come detto, il termine lungo decorre dall’accadimento, a prescindere dalla effettiva conoscenza che ne abbia avuto la parte (si consideri, per analogiam, il meccanismo sotteso al combinato disposto degli articoli 325 e 327 del codice del rito civile). Va, peraltro, rilevato come il ricorrente fosse nelle condizioni, secondo ordinaria diligenza, di avere conoscenza dell’accadimento ritenuto lesivo sin dal momento della pendenza del giudizio relativo al risarcimento dei danni chiesti da Mediapro o comunque da quello della pubblicazione, da parte della LNPA, sul proprio sito, dell’avviso di convocazione dell’assemblea dell’11 maggio 2022, ferma rimanendo l’ampia (e incontestata) eco mediatica che la vicenda, ai tempi, aveva avuto (si veda, analogamente, Corte Federale d’Appello, 16 luglio 2024, n. 5, che ha confermato la decisione di prime cure, Tribunale Federale Nazionale, Sez. disciplinare, 10 giugno 2024, n. 244). Ed è, in ogni caso, assorbente il dato, risultante ex actis, per cui, nella propria istanza di accesso agli atti (riscontrata dalla LNPA, per come risulta dalla stessa produzione della ricorrente sub all.to n. 8 all’atto introduttivo), parte attrice avesse chiesto l’ostensione dei documenti relativi al giudizio celebrato tra la LNPA e Mediapro e all’atto transattivo; cosa che dimostra che la ricorrente avesse, ben prima della notificazione del ricorso del Frosinone Calcio, conoscenza dei fatti. Né può ritenersi accoglibile la formulata istanza di rimessione in termini ex art. 50 CGS FIGC, non ricorrendone i presupposti, che pacificamente si appuntano nell’esistenza di una causa non imputabile alla parte; causa che – in linea con la natura eccezionale del disposto di cui all’art. 50 – deve essere compiutamente dimostrata dal soggetto che la invoca, su cui incombe un rigoroso onere probatorio (si veda, analogicamente, la giurisprudenza gemmata dall’art. 37 del codice del processo amministrativo e dall’art. 153 del codice del rito civile, che richiede la prova di un evento dotato del carattere dell’assolutezza, non rilevando la mera difficoltà – Cass. civ., Sez. III, 24 agosto 2023, n. 25228). Non solo essa prova è mancata; risultano, piuttosto, elementi, di concorde tenore, da cui si evince l’esistenza di cause imputabili all’odierna ricorrente. Emergono, infatti, agli atti la conoscenza, da parte del Parma Calcio, della pendenza del giudizio con Mediapro, la discussione del tema del contenzioso con Mediapro in seno a diverse assemblee di Lega, l’avvenuta pubblicazione, sul sito della LNPA, dell’avviso di convocazione dell’assemblea dell’11 maggio 2022, il clamore mediatico che ha accompagnato la vicenda, rientrante nella categoria del notorio.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0018/TFN - SD del 29 Luglio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Ricorso della Spal Srl - Reg. Prot. 253/TFN-SD
Massima: E’ inammissibile per tardività il ricorso ex art. 30 CGS proposto dalla società Spal Srl contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A, nonché nei confronti di Lega Nazionale Professionisti Serie B, Atalanta Bergamasca Spa, Bologna FC 1909 Spa, Cagliari Calcio Spa, Empoli FC Srl, ACF Fiorentina Srl, Genoa CFC Spa, Hellas Verona Spa, Juventus FC Spa, FC Internazionale Spa, SS Lazio Spa, AC Milan Spa, SSC Napoli Spa, AS Roma Spa, US Salernitana Calcio Srl, UC Sampdoria Spa,US Sassuolo Srl, Spezia Calcio Srl, Torino FC Spa, Udinese Spa, Venezia FC Srl, Frosinone Calcio, Parma Calcio 1913 Srl, Brescia Calcio Spa, FC Crotone Srl, US Lecce Spa, Benevento Calcio Srl e Fallimento AC Chievo Verona Srl per l’accertamento del diritto alla distribuzione delle somme ottenute dalla LNPA per effetto della transazione stipulata con Mediapro Italia Srl di cui al contenzioso per la cessione dei diritti audiovisivi per il triennio 2018/2021..Il Tribunale, in conformità all’orientamento espresso sul ricorso del Frosinone Calcio con la decisione 244 2023-2024, integralmente confermata dalle Sezioni Unite della CFA, ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dei termini di cui all’art. 30 CGS CONI, sollevata dalla LNPA e dalle altre società costituitesi in giudizio. La società Spal ha adito il Tribunale per chiedere, in via principale, l’accertamento dell’invalidità, con sua conseguente disapplicazione, della delibera assunta, in data 11 maggio 2022, dall’assemblea della LNPA, in guisa della quale, secondo la ricorrente, si sarebbe proceduto ad un’illegittima distribuzione delle risorse economiche derivanti dalla transazione intervenuta con Mediapro Italia in favore delle associate alla LNPA nella stagione 2021-2022, piuttosto che di quelle associate nel triennio 2018/2021, periodo al quale era riferibile il rapporto contrattuale oggetto di contenzioso. Ai fini della tempestività del ricorso, la ricorrente ha sostenuto di essere venuta a conoscenza di tale delibera e dei conseguenti criteri di distribuzione solo in data 6.5.24, all’esito della notifica del ricorso del Frosinone Calcio, identificato quale dies a quo dal quale far decorrere i termini di cui all’art. 30 CGS CONI. Come è noto, l’art. 30 CGS CONI, nei primi due commi recita testualmente: Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del Procuratore federale. La norma suddetta individua, pertanto, due termini decadenziali entro i quali il ricorso deve essere depositato innanzi al Tribunale Federale, uno c.d. breve, di trenta giorni dalla piena conoscenza dell’atto o del fatto ed uno c.d. lungo, di un anno dall’accadimento. Come precisato nella precedente decisione di questo Tribunale, la ratio di tale ultimo termine risiede nell’esigenza di garantire la stabilità e la certezza delle situazioni giuridiche, evitando, quindi, che un determinato atto o fatto possa essere messo in discussione sine die. Il rapporto tra i due termini contemplati dall’art. 30 CGS CONI è stato delineato dal Collegio di Garanzia del CONI. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI (S.U. Collegio Garanzia CONI 19/2020), in particolare, il termine, cd. lungo, di un anno dall’accadimento ha valenza residuale rispetto al termine, cd. breve, di 30 giorni previsto dalla medesima norma. La natura residuale del termine cd. lungo ha come conseguenza, secondo il Collegio di Garanzia, che lo stesso può ritenersi operativo solo nei casi in cui non vi sia stata una previa piena conoscenza infrannuale dall’accadimento degli atti o fatti lesivi. Ciò significa che il ricorso non potrà essere proposto oltre un anno dall’accadimento, non solo nell’ipotesi in cui il ricorrente, in tale periodo di un anno, non abbia avuto conoscenza dell’atto o fatto lesivo della propria situazione giuridicamente protetta (in caso contrario opererebbe il termine breve di 30 giorni), ma anche nell’ipotesi in cui il ricorrente abbia avuto notizia dell’evento lesivo dopo il decorso di un anno dall’accadimento. Ragionare diversamente, e quindi ritenere tempestivo un ricorso ex art. 30 CGS CONI presentato dopo che sia comunque trascorso un anno dall’accadimento, significherebbe privare di qualsiasi fondamento la disposizione avente ad oggetto la previsione del termine lungo, il quale risulterebbe di fatto inapplicabile. Del resto, non pare priva di significato la circostanza che il ripetuto art. 30 faccia decorrere il termine breve di impugnazione dalla piena conoscenza dell’atto o del fatto; laddove il decorso del termine lungo, con conseguente decadenza dalla proponibilità del ricorso, è legato al “mero” accadimento della lesione della situazione giuridicamente protetta, indipendentemente dalla sua piena conoscenza o meno da parte del ricorrente.(TFN 244 2024-2025) Nella fattispecie in esame, la Spal ha depositato innanzi al Tribunale Federale il ricorso ex art. 30 CGS CONI, in data 5 giugno 2024 e, quindi, ben due anni dopo la delibera oggetto di doglianza, assumendo di averne preso contezza solo a seguito del ricorso proposto, in data 6.5.24, dal Frosinone calcio. Sotto tale profilo non può non rilevarsi come, relativamente al termine breve, il dettato dell’art. 30 CGS Coni individui quale dies a quo, dal quale far decorrere il termine per l’impugnazione, la data in cui si ha avuto conoscenza degli atti e/o fatti che legittimano l’esercizio dell’azione. Tale conoscenza, tuttavia, può configurarsi anche in tutti i casi in cui il ricorrente avrebbe potuto averne contezza con l’uso dell’ordinaria diligenza. Ciò che rileva, infatti, è la conoscibilità degli elementi necessari ad individuare i profili di illegittimità degli atti o fatti che si vogliono far valere. Nel caso di specie, la società ricorrente, con l’uso dell’ordinaria diligenza, ben avrebbe potuto conoscere i contenuti della delibera sin dalla sua adozione; come precisato nel ricorso, infatti, la Spal, sin dal 2018, era consapevole dell’azione giudiziaria promossa dalla Lega nei confronti di Mediapro Italia, avendo partecipato, in qualità di associata, alla relative determinazioni; così come era edotta della transazione intercorsa tra le parti (preceduta dalla pubblicazione sul sito della LNPA dell’avviso di convocazione dell’assemblea dell’11.5.22 con ordine del giorno “Transazione Mediapro: ripartizione risorse”), tanto da presentare, nel novembre 2022, un’istanza di accesso agli atti, non versata in atti, al fine di ottenere copia della relativa documentazione. Secondo quanto riferito in ricorso, l’istanza era così formulata: “La scrivente società è tra quelle che a vario titolo avevano ed hanno diritto a ricevere una quota parte della suddetta somma dal momento che ha militato in 2 stagioni sportive del triennio di riferimento (2018/2019-2019/2020-2020/2021) nel campionato nazionale di Serie A ed ha, peraltro, votato in favore della risoluzione del rapporto contrattuale con Mediapro e di avviare il successivo contenzioso per il risarcimento dei danni subiti nei confronti di quest’ultima. Dunque, la diversa decisione assunta dalla LNPA di addivenire ad un accordo transattivo senza il parere favorevole della scrivente, nonché la successiva modalità di ripartizione pro quota della suddetta somma è evidentemente lesiva dei diritti e interessi della scrivente società”. La LNPA, in data 21.11.22, riscontrava la missiva (anch’essa non prodotta) precisando che, a seguito dell’estinzione del giudizio promosso nei confronti di Mediapro, “non sono conseguite utilità destinabili alla Vs società”. Appare pertanto evidente come la Spal, almeno a far data da novembre 2022, avesse piena contezza non solo dell’esistenza dell’accordo transattivo, peraltro riportato con grande clamore dai media anche nei suoi contenuti - e non “sommariamente diffuso dalla stampa” come sostenuto in ricorso - ma anche del pregiudizio patito dalla società a causa delle “ modalità di ripartizione pro quota”. Non può pertanto condividersi l’argomentazione difensiva laddove àncora la conoscenza della lesività della delibera dell’11.5.24 al ricorso del Frosinone Calcio, essendo emerso in atti che la Spal ne avesse avuto contezza, quantomeno, in occasione dell’istanza di accesso avanzata alla Lega. Nella fattispecie in esame, oltre ad essere decorso, a tutto voler concedere sin dal dicembre 2022, il termine c.d. breve, appare, comunque, spirato anche il termine annuale dall’accadimento (cd lungo). Sotto tale profilo, come già precisato nella citata decisione di questo Tribunale e confermato dalla Corte Federale, il termine lungo è spirato nel maggio 2023, dovendo individuare il dies a quo nell’adozione della delibera contestata che rappresenta l’accadimento di cui all’art. 30 co. 2 CGS CONI. Occorre infine rilevare come l’argomentazione in ordine alla natura del ricorso, da intendersi proposto ai sensi dell’art. 79 CGS, appare, seppur suggestiva, del tutto inconferente. Come è noto, e ribadito dalla Corte federale nella citata decisione 5 2024-2025, l’art. 79 CGS disciplina la generale competenza del Tribunale Federale a giudicare su fatti rilevanti per l’ordinamento sportivo per i quali non sia stato interessato il Giudice sportivo; nel regolare il suddetto riparto di competenza, la norma non opera riferimento alcuno a termini decadenziali, che ricadono, anche ai sensi dell’art. 3 co. 2 CGS, nella generale disciplina di cui all’art. 30 CGS CONI. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso della Spal srl deve ritenersi inammissibile, in quanto proposto tardivamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 CGS CONI.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0005/CFA del 16 Luglio 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare 0244/TFNSD/2023-2024 del 10.06.2024
Impugnazione – istanza: – Frosinone Calcio S.r.l.-LNPA
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso ex art. 30 CGS proposto dalla società contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A ed altre società relativo all’assegnazione dei diritti audiovisivi…L’art. 30 CGS CONI trova applicazione alla controversia ai sensi dell’art. 3, comma 2, CGS FIGC. Il comma 2, primo periodo, dell’art. 30 prescrive che “[i]l Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento”. La disposizione reca due termini: uno c.d. breve (trenta giorni dalla piena conoscenza dell’atto o del fatto) e uno c.d. lungo (un anno dall’accadimento). Il Tribunale federale, pur motivando espressamente con riguardo al termine lungo, ha ritenuto che entrambi i termini siano decorsi inutilmente. Quanto al termine breve, a giudizio del primo giudice, una serie di circostanze indurrebbe a concludere che da tempo la società reclamante fosse a conoscenza della delibera lesiva: fin dal 2018, la conoscenza del giudizio pendente; l’avvenuta pubblicazione sul sito della LNPA dell’avviso di convocazione dell’assemblea dell’11 maggio 2022 con all’ordine del giorno “Transazione Mediapro: ripartizione risorse”; il risalto mediatico della vicenda; il tenore dell’istanza di accesso agli atti formulata dalla Frosinone Calcio in data 19 febbraio 2024. Tutto ciò dimostrerebbe la conoscenza o quanto meno la conoscibilità da parte del Frosinone Calcio, quantomeno a partire da tale ultima data, dell’esistenza della delibera in questione e degli elementi necessari per compre derne gl effetti pregiudizievoli. La discussa questione del rispetto del termine breve, su cui insiste il terzo motivo del reclamo, è però sostanzialmente irrilevante, posto che - come appare dall’uso della parola comunque - il termine lungo ha carattere assorbente, nel senso che, indipendentemente dal decorso del termine breve, l’avvenuto spirare del termine annuale costituisce un ostacolo insormontabile alla proposizione del ricorso. Si tratta, peraltro, di una tecnica ben conosciuta in diversi settori dell’ordinamento generale, sia pure con diversa, e forse più nitida, formulazione. Nel processo civile (artt. 326 e 327 cod. proc. civ.) e in quello amministrativo (art. 92 cod. proc. amm.), il termine per impugnare a pena di decadenza, salvo casi particolari, è di trenta o sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, in difetto di questa, di sei mesi dalla pubblicazione della decisione. Il che significa che, una volta decorso il termine lungo, l’impugnazione diviene inammissibile e non potrebbe essere rimessa in termine da una eventuale notificazione successiva. Correttamente, dunque, il primo giudice ha affermato che “il ricorso non potrà essere proposto oltre un anno dall’accadimento, non solo nell’ipotesi in cui il ricorrente, in tale periodo di un anno, non abbia avuto conoscenza dell’atto o fatto lesivo della propria situazione giuridicamente protetta (in caso contrario opererebbe il termine breve di 30 giorni), ma anche nell’ipotesi in cui il ricorrente abbia avuto notizia dell’evento lesivo dopo il decorso di un anno dall’accadimento”. Nel caso di specie, il termine lungo è venuto a scadenza il 10 maggio 2023. Infatti, esso è decorso dal momento dell’adozione della delibera contestata e non da quello della materiale distribuzione degli importi attribuiti alle singole società beneficiarie, essendo questa una attività meramente esecutiva del programma negoziale deliberato dall’assemblea della LNPA. A questo dato di fatto la società reclamante oppone: la natura a suo dire ordinatoria e non perentoria del termine; la nullità in parte qua dell’art. 30 CGS CONI ovvero, in diversa prospettiva, l’esigenza - di ritenuto fondamento costituzionale - di una interpretazione adeguatrice dello stesso art. 30, che lo renda rispettoso del diritto di difesa.
Massima: …può osservarsi che: - in ambito endo-federale, vige il principio diametralmente opposto (art. 44, comma 6, CGS FIGC); - per consolidata tradizione, i termini per introdurre un giudizio hanno carattere perentorio anche quando non siano espressamente qualificati come tali, poiché sono dettati al fine di garantire la certezza e la stabilità delle situazioni giuridiche, che non può essere messa in discussione sine die; - con riguardo all’art. 30 o alle analoghe disposizioni dei regolamenti giustiziali di singole Federazioni sportive (nella specie: Federazione italiana scherma e Federazione italiana danza sportiva), il Collegio di garanzia dello sport ha affermato la natura perentoria sia del termine breve (Coll. gar. sport, SS.UU., n. 19/2020) che di entrambi i termini in questione (Coll. gar. sport., Sez. I, n. 54/2019; Coll. gar. sport, Sez. I, n. 6/2018); - la giurisprudenza della Corte di cassazione ammette l’esistenza di termini implicitamente perentori in ragione dello scopo perseguito dalla norma (Cass. civ., Sez. trib., 20 luglio 2021, n. 20649, per l’impugnazione del provvedimento di diniego della c.d. “rottamazione ter” dinanzi alla Commissione tributaria; Cass. civ., Sez. II, 4 dicembre 2018, n. 31316, per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili fissato ex art. 331 c.p.c.; in generale, da ultimo, Cass. civ., SS.UU., 12 febbraio 2024, che pure la reclamante richiama a proprio favore); - nella specie, la dizione del secondo periodo dell’art. 30, comma 2, CGS CONI (“Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale”) è inequivoca nell’assegnare carattere decadenziale ai termini previsti dal precedente primo periodo senza distinguere - come invece il Frosinone Calcio argomenta abilmente, ma non a ragione - fra termine breve e termine lungo, al decorso del quale la ricordata disposizione non si applicherebbe. La partizione tra “atti o fatti”, da una parte, e “accadimento”, dall’altra, appare il frutto di una scelta stilistica dei redattori e non influisce sulla ricostruzione della portata della disposizione.
Massima: A questo riguardo, il comma 5 dell’art. 50 CGS FIGC consente “agli organi di giustizia sportiva rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile”. Si tratta di una disposizione che ripete quella dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 37 cod. proc. amm. e fa leva sulla non imputabilità del mancato rispetto di un termine perentorio (Corte fed. app., Sez. un., n. 33/2020-2021; Corte fed. app., Sez. un., n. 32/2020-2021). È giurisprudenza costante che la norma abbia carattere eccezionale e sia di stretta interpretazione, perché deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini di impugnazione e un uso troppo ampio della discrezionalità giudiziaria che essa implica può compromettere il principio di parità delle parti (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 22; Cons. St., Ad. Plen., 19 novembre 2014, n. 33; e da ultimo: Cons. Stato, Sez. III, 1° agosto 2023, n. 7451; Cons. Stato, Sez. II, 18 ottobre 2022, n. 8889; Cons. Stato, Sez. VII, 18 ottobre 2022, n. 8872, Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2020, n. 6344). In ogni caso, la causa non imputabile presuppone l'esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà (Cass. civ., Sez. III, 24 agosto 2023, n. 25228; Cass. civ., Sez. III, 7 luglio 22023, n. 19384). Ora, nel caso di specie, risulta dagli atti che svariate assemblee di Lega, tenutesi nella stagione 2018-2019, quando cioè il Frosinone Calcio era associato alla LNPA, hanno discusso del contenzioso con Mediapro. In particolare, nell’assemblea del 20 dicembre 2018, si dà notizia della avvenuta notifica di un atto di citazione per il risarcimento dei danni conseguenti alla sua risoluzione per colpa di Mediapro della licenza assegnata. Nella successiva assemblea dell’11 febbraio 2019 emerge la possibilità di una definizione transattiva della controversia. Ancora si dibatte ampiamente di questi temi nelle assemblee del 25 febbraio, 9 maggio e 10 giugno 2019. In questa ultima data, l’assemblea conferisce espressamente delega all’amministratore delegato per la prosecuzione delle trattative con Mediapro e con la sua controllante Joye Media srl. Soltanto in data 19 febbraio 2024, vale a dire ben oltre l’avvenuto decorso del termine lungo, il Frosinone Calcio ha formulato una prima istanza di accesso agli atti, poi rinnovata il 9 marzo e il 4 aprile. Appare dunque evidente che la società reclamante, una volta cessata la sua appartenenza alla LNPA (a conclusione della stagione sportiva 2018-2019), ha per alcuni anni cessato di seguire una vicenda cui - ora sostiene - era direttamente interessata; il che sarebbe stato possibile anche attraverso la semplice consultazione periodica del sito della LNPA, nel quale - come non è contestato - erano indicati la data e l’oggetto (“Transazione Mediapro: ripartizione risorse”) della discussa assemblea dell’11 maggio 2022. Si tratta di un comportamento omissivo che si situa ben al di sotto del livello minimo di diligenza esigibile da parte di una società di calcio rofession stica, sicché è da escludere la sussistenza di quella causa non imputabile che sola consentirebbe di accordare al Frosinone Calcio il beneficio della rimessione in termini.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0244/TFN - SD del 10 Giugno 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – Ricorso del Frosinone Calcio Srl - Reg. Prot. 228/TFN-SD
Massima: Per violazione dei termini di cui all’art. 30 CGS CONI è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 30 CGS CONI, proposto oltre il termine perentorio di un anno dalla società Frosinone Calcio Srl, per la violazione dei doveri associativi e la illegittima distribuzione di risorse economiche da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie A, oggetto della deliberazione dell’Assemblea assunta in data 11 maggio 2022, nei confronti di Lega Nazionale Professionisti Serie A, Atalanta Bergamasca Spa, Bologna FC 1909 Spa, Cagliari Calcio Spa, Empoli FC Srl, ACF Fiorentina Srl, Genoa CFC Spa, Hellas Verona Spa, FC Internazionale Spa, Juventus FC Spa, SS Lazio Spa, AC Milan Spa, SSC Napoli Spa, AS Roma Spa, US Salernitana Calcio Srl, UC Sampdoria Spa, US Sassuolo Srl, Spezia Calcio Srl, Torino FC Spa, Udinese Spa, Venezia FC Srl, Parma Calcio 1913 Srl, Brescia Calcio Spa, Spal Srl, FC Crotone Srl, US Lecce Spa, Benevento Calcio Srl, Fallimento AC Chievo Verona Srl e Lega Nazionale Professionisti Serie B…Il Frosinone Calcio Srl, come si è visto, ritenendosi titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale, ha adito, ai sensi dell’art. 30 CGS CONI, il Tribunale Federale Nazionale per chiedere, in via principale, l’accertamento dell’invalidità della delibera assunta dall’assemblea della LNPA l’11 maggio 2022, in quanto avente ad oggetto una illegittima distribuzione di risorse economiche in favore delle associate alla LNPA della stagione 2021-2022 e, in subordine, previo accertamento dell’intervenuta lesione della situazione giuridicamente protetta, il risarcimento dei danni. L’art. 30 CGS CONI, ai primi due commi, così recita: "1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale". La norma individua, dunque, due termini decadenziali entro i quali il ricorso deve essere depositato innanzi al Tribunale federale. Il primo termine è di 30 giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto. Il secondo termine è, invece, un termine di chiusura, in quanto è previsto che il ricorso deve essere comunque depositato non oltre un anno dall’accadimento. La ratio di tale ultimo termine risiede nell’esigenza di garantire la stabilità e la certezza delle situazioni giuridiche, evitando, quindi, che un determinato atto o fatto possa essere messo in discussione sine die. Il rapporto tra i due termini contemplati dall’art. 30 CGS CONI è stato delineato dal Collegio di Garanzia del CONI. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI (S.U. Collegio Garanzia CONI 19/2020), in particolare, il termine, cd. lungo, di un anno dall’accadimento ha valenza residuale rispetto al termine, cd. breve, di 30 giorni previsto dalla medesima norma. La natura residuale del termine cd. lungo ha come conseguenza, secondo il Collegio di Garanzia, che lo stesso può ritenersi operativo solo nei casi in cui non vi sia stata una previa piena conoscenza infrannuale dall’accadimento degli atti o fatti lesivi. Ciò significa che il ricorso non potrà essere proposto oltre un anno dall’accadimento, non solo nell’ipotesi in cui il ricorrente, in tale periodo di un anno, non abbia avuto conoscenza dell’atto o fatto lesivo della propria situazione giuridicamente protetta (in caso contrario opererebbe il termine breve di 30 giorni), ma anche nell’ipotesi in cui il ricorrente abbia avuto notizia dell’evento lesivo dopo il decorso di un anno dall’accadimento. Ragionare diversamente, e quindi ritenere tempestivo un ricorso ex art. 30 CGS CONI presentato dopo che sia comunque trascorso un anno dall’accadimento, significherebbe privare di qualsiasi fondamento la disposizione avente ad oggetto la previsione del termine lungo, il quale risulterebbe di fatto inapplicabile. Del resto, non pare priva di significato la circostanza che il ripetuto art. 30 faccia decorrere il termine breve di impugnazione dalla piena conoscenza dell’atto o del fatto; laddove il decorso del termine lungo, con conseguente decadenza dalla proponibilità del ricorso, è legato al “mero” accadimento della lesione della situazione giuridicamente protetta, indipendentemente dalla sua piena conoscenza o meno da parte del ricorrente. Nel caso di specie, il Frosinone Calcio ha depositato innanzi a questo Tribunale Federale il ricorso ex art. 30 CGS CONI in data 6 maggio 2024 e, quindi, ben oltre un anno dall’assunzione della delibera della LNPA, avvenuta in data 11 maggio 2022, dalla quale, secondo la prospettazione dello stesso Frosinone Calcio, sarebbe derivata la lesione della situazione giuridicamente protetta nell’ambito dell’ordinamento federale. L’applicazione dei principi innanzi evidenziati porta, dunque, a ritenere inammissibile il ricorso, anche se lo stesso è stato depositato entro 30 giorni dalla data in cui il Frosinone ha ricevuto dalla LNPA copia della delibera impugnata. In ordine a tale ultimo aspetto vi è comunque da sottolineare che il Frosinone era pienamente in condizione di acquisire conoscenza dell’accadimento ritenuto dalla stessa lesivo. È noto che il dies a quo del termine di decadenza è da ricollegare alla data in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dei fatti che legittimano l’esercizio dell’azione. Tale conoscenza, tuttavia, può configurarsi anche in tutti i casi in cui il ricorrente, con l’uso dell’ordinaria diligenza, avrebbe potuto conoscere i suddetti fatti. Ciò che rileva, in altri termini, è la conoscibilità degli elementi necessari ad individuare i profili di illegittimità degli atti o fatti che si vogliono far valere. Nel caso di specie, lo stesso ricorrente evidenzia di essere stato a conoscenza, sin dal 2018, della pendenza del giudizio avente ad oggetto la richiesta danni alla Mediapro in relazione ai diritti audiovisivi del Triennio. Nonostante ciò il Frosinone non ha mai richiesto, neppure allorquando nella stagione 2022-2023 è tornato a far parte della LNPA, di avere notizie o informazioni in ordine al contenzioso e al suo esito. Non solo. Dai documenti in atti si evince sia che LNPA aveva provveduto a pubblicare sul proprio sito l’avviso di convocazione dell’assemblea dell’11 maggio 2022 con all’ordine del giorno “Transazione Mediapro: ripartizione risorse”, sia che la vicenda aveva avuto risalto mediatico. A ciò si aggiunga che allorquando, in data 19 febbraio 2024, il Frosinone ha avanzato alla LNPA istanza di accesso agli atti ha espressamente richiesto di avere copia di “Tutti gli atti e documenti del giudizio civile celebrato tra LNPA e Mediapro innanzi al Tribunale civile di Milano; - Delibera assembleare di incarico al Consiglio Direttivo e/o Amministratore Delegato ai fini della transazione della controversia giudiziale; - Delibera assembleare di approvazione alla stipula della transazione della controversia giudiziale; - Atto di transazione e atto rinuncia all’azione giudiziale con accettazione della controparte; - Delibera assembleare di ripartizione delle risorse derivanti dalla transazione; - Ogni ulteriore documentazione agli atti, inclusa la corrispondenza con le Associate, con i professionisti che hanno patrocinato la Lega, nonché tra questi ed i colleghi di controparte, relativamente a tale questione” Ciò, dunque, dimostra la conoscenza, da parte del Frosinone Calcio, quantomeno dal 19 febbraio 2024, dell’esistenza della delibera in questione e degli elementi necessari per comprenderne gli effetti pregiudizievoli. Le conclusioni cui è giunto il Tribunale in ordine all’inammissibilità del ricorso non possono essere superate da quanto detto, sia con la memoria integrativa e sia in udienza, dal Frosinone Calcio. Il Frosinone ha, in primo luogo, dedotto che i termini di cui all’art. 30 GGS CONI sarebbero ordinatori e non perentori. Il Tribunale ritiene tale conclusione non condivisibile. Come noto, la perentorietà di un termine, laddove non espressamente prevista, può desumersi anche dalle conseguenze o dagli effetti, normativamente previsti, che derivano dal suo superamento, quali una preclusione o una decadenza. L’art. 30 CGS CONI, nel prevedere il doppio termine per proporre ricorso innanzi al Tribunale federale, stabilisce che “ Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale”. La norma, dunque, individuando come conseguenza del superamento dei termini dalla stessa contemplati la decadenza, attribuisce natura perentoria ai suddetti termini. Del resto, sia la giurisprudenza di questo Tribunale (Decisione n. 69/TFN-SD 2020/2021) sia la giurisprudenza del Collegio di Garanzia (S.U. Collegio Garanzia CONI 19/2020) ritengono i suddetti termini perentori. Il Frosinone, sempre a sostegno della tempestività del proprio ricorso, ha anche sostenuto che il termine di un anno ex art. 30 CGS CONI decorerebbe non dalla data della assunzione della delibera, ma bensì dal momento in cui le risorse economiche rinvenienti dalla transazione con Mediapro sarebbero state effettivamente distribuite alle associate LNPA della stagione 2021-2022. Anche tale deduzione non è fondata. Come noto, le delibere assembleari, ivi comprese le delibere della LNPA, sono espressione della volontà dei soci o associati manifestata attraverso il voto assembleare. È, dunque, attraverso l’approvazione delle delibere che si producono gli effetti giuridici nascenti da quella specifica manifestazione di volontà espressa dai soci o dagli associati. Tanto ciò è vero che la legge, salvo alcuni casi espressamente previsti, ritiene le delibere immediatamente esecutive. Se, dunque, è con l’adozione della delibera che si determinano gli effetti voluti dai soci o dagli associati, questo deve essere considerato il momento a partire dal quale i soggetti che si ritengano lesi dalla decisione assunta possono agire per far rimuovere gli effetti di cui si dolgono. Applicando tali principi alla fattispecie in esame, è evidente che il momento in cui sorge l’effetto di cui oggi si duole il Frosinone Calcio, ossia la distribuzione di risorse economiche in parte spettanti alla stessa, coincide con l’assunzione della delibera dell’11 maggio 2022, mentre l’effettiva e materiale successiva distribuzione delle risorse deve essere considerata quale atto meramente esecutivo di una decisione già pienamente formata e, come tale, inidoneo a rappresentare l’accadimento previsto dall’art. 30 CGS CONI quale dies a quo. In definitiva, il ricorso del Frosinone Calcio Srl deve ritenersi inammissibile, in quanto proposto oltre il termine perentorio di un anno dall’accadimento, senza contare la presenza di circostanze che inducono a ritenere sussistere una conoscibilità anteriore degli elementi necessari ad individuare i profili di illegittimità degli atti o fatti contestati.
Massima: Nel costituirsi in giudizio anche la LNPB ha chiesto l’accertamento dell’invalidità della delibera dell’11 maggio 2022 della LNPA, in quanto lesiva della propria situazione giuridicamente protetta nell’ambito dell’ordinamento federale. La domanda della LNPB deve ritenersi inammissibile, in quanto anch’essa, al pari di quella formulata dal Frosinone Calcio, è stata comunque esperita oltre il termine decadenziale di un anno dall’assunzione della delibera.
Massima: Il tardivo deposito del ricorso non consente la remissione nei termini… Deve essere, infine, disattesa l’istanza del Frosinone Calcio volta ad ottenere una remissione in termini. Come noto, l’istituto della rimessione in termini richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà, che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà, ovvero in generale da impedimenti che non potrebbero essere rimossi con una condotta mediamente diligente. Ebbene, nel caso di specie non può ravvisarsi la sussistenza di una causa non imputabile. Come si è innanzi detto, il Frosinone Calcio era a conoscenza della pendenza del giudizio con la Mediapro, l’avviso di convocazione dell’assemblea, con il relativo ordine del giorno, era stato pubblicato sul sito della Lega, del fatto era stata data diffusione mediatica. Tutte queste circostanze portano a concludere per la non sussistenza dei presupposti per ritenere l’inerzia del Frosinone Calcio incolpevole.
Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0115/CFA del 9 Maggio 2024 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio di cui al Comunicato Ufficiale n.353 del 18.04.2024
Impugnazione – istanza: – ASD Red Tigers 1957/Comitato Regionale Lazio LND ed altri
….erronea la statuizione dei giudici di primo grado nella parte in cui hanno ritenuto che la reclamante avesse tardivamente impugnato (anche) il CU n. 56 del 14 settembre 2023 e hanno, conseguentemente, dichiarato l’inammissibilità del reclamo. Invero, pur a voler ipotizzare che la reclamante abbia voluto, nell’impugnare il CU n.353 del 18 aprile 2024 del CR Lazio, contestare anche le disposizioni del CU n.56 del 14 settembre 2024 (circostanza negata dalla difesa della reclamante, che, anzi, afferma di agire per la corretta interpretazione del CU del 14 settembre 2023), non può prescindersi, tuttavia, da un principio fondamentale dei processi di tipo impugnatorio ovvero che l’onere di impugnativa dell’atto che si assume lesivo della propria sfera giuridica sorge nel momento in cui la lesione diviene attuale mediante l’adozione dell’atto applicativo della regola che si vuole contestare: evenienza che, nella vicenda in esame, è venuta in essere solo con l’adozione del CU n.353 del 18 aprile 2024.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 170/TFN - SD del 28 Giugno 2022 (motivazioni)
Impugnazione: Ricorso del sig. G.P. contro AIA e FIGC - Reg. Prot. 163/TFN-SD
Massima: E’ infondata l’eccezione di intervenuta decadenza formulata dall’AIA secondo la quale l’atto andava impugnato entro 30 giorni dal provvedimento di diniego emesso dal Presidente dell’AIA in quanto l’atto andava impugnato entro 30 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento di diniego… Contrariamente all’assunto dell’AIA, invero, in assenza dell’espresso rimedio costituito dalla possibilità di proporre motivi aggiunti, invece previsto in ambito amministrativo, per quanto in ambito sportivo non escluso in via assoluta, sebbene la concreta applicabilità vada valutata caso per caso, la “piena conoscenza” cui si riferisce la norma deve essere intesa come “conoscenza integrale”. Se possibile, tanto è ancora più vero quando, come nella specie, il diniego si fondi prevalentemente, se non esclusivamente, sul contenuto di un atto endoprocedimentale solo formalmente richiamato nel provvedimento finale, ma allo stesso non allegato e non portato a conoscenza dell’interessato, al momento in disparte le considerazioni sulla motivazione addotta. Può allora affermarsi che “Sebbene l’istanza di accesso agli atti non abbia valore sospensivo del termine per ricorrere, quando il provvedimento conclusivo, come nella specie, si risolva in una mera comunicazione dell’aggiudicazione, che fa riferimento ad altri atti, è la conoscenza di questi che determina il decorso del termine per ricorrere, sicché diviene in proposito rilevante l’accesso, con le sue modalità; che devono essere tanto più complete quanto maggiore è la complessità della procedura seguita, onde permettere all’interessato di formulare convenientemente e compiutamente i suoi motivi di impugnazione” (Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 15/03/2004, n. 1332).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 69/TFN del 18.12.2020
Impugnazione - Istanza: Ricorso del sig. S. G. contro AIA - Reg. Prot. n. 59/TFN-SD)
Massima: E’ irricevibile, perché tardivamente depositato, il ricorso “avverso il rigetto del Comitato Nazionale dell’AIA di cui al CU 43 del 31 agosto 2020, della richiesta di revoca del provvedimento di “non rinnovo tessera” adottato dallo stesso CN con delibera pubblicata con CU 30 del 5 agosto 2020, su proposta del Presidente di Sezione perché infondato in fatto”, ha pronunciato nella riunione fissata per il giorno 10 dicembre 2020..La lettera pec del 14 novembre 2020 del sig. …., che ha dato origine al presente procedimento, inviata anche alla segreteria dell'A.I.A., per quanto non enunci la natura del ricorso proposto né lo qualifichi con riferimento a norme sostanziali o procedurali, manifesta chiaramente, nella descrizione del fatto e soprattutto nelle domande formulate nell'ultimo capoverso, il fine che l’istante intende perseguire, che è quello di conseguire una pronuncia del Tribunale di "annullamento del provvedimento di non rinnovo tessera di cui al C.U. n. 30 del 5 agosto 2020 e del rigetto della richiesta di revoca di cui al C.U. n. 43 del 31.8.2020 entrambi adottati dal Comitato Nazionale dell'A.I.A.". L'interesse azionato in giudizio è volto a far valere il diritto del tesserato di agire avanti gli organi di giustizia sportiva per la tutela delle prerogative riconosciutegli dall’'ordinamento sportivo, al fine di rimuovere il pregiudizio ovvero una lesione patita ex art. 47 del C.G.S.. Il mezzo che l’ordinamento sportivo mette a disposizione del soggetto è quello impugnatorio, mediante lo strumento del ricorso da inviare all'Organo competente e contestualmente all'eventuale controparte, a pena di inammissibilità del ricorso medesimo ex art. 49 del C.G.S. citato. In assenza di una specifica disciplina sui termini di cui al ricorso in esame, non possono che valere al riguardo i termini generali contemplati nell'articolo 30, comma 2, del C.G.S. – CONI, il quale così dispone: "il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale". Tale termine, per come configurato nel regime dei ricorsi ad iniziativa di parte interessata, quest’ultima titolare di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale che assume consistenza simile a quella dell’interesse legittimo (artt. 25 e ss del C.G.S. – CONI) deve ritenersi perentorio, tenuto conto della sanzione che accompagna la violazione della norma medesima. Senonché, il ricorrente ha proposto il presente ricorso ben oltre il termine di rito, soltanto in data 14 novembre 2020, quando cioè risultavano abbondantemente superati i termini decadenziali di impugnativa dei provvedimenti avversati. Precisamente, il dies a quo di decorrenza del termine di impugnativa del diniego rinnovo tessera iniziava a far data dalla comunicazione ricevuta dal ricorrente il giorno 11 agosto 2020 (inviatagli dal Presidente di Sezione, che lo rendeva edotto sul contenuto del C.U. n. 30 del 5 agosto 2020); quello di impugnativa del rigetto della richiesta di revoca del citato provvedimento di N.R.T., iniziava a decorrere dal 1° settembre 2020, data nella quale era pervenuta al ricorrente la comunicazione via mail del Presidente di Sezione che lo informava cognita causa sul contenuto del C.U. n. 43 datato 1 settembre 2020.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 67/TFN del 18.12.2020
Impugnazione - Istanza: Ricorso del sig. G.G. contro AIA - Reg. Prot. n. 57/TFN-SD)
Massima: E’ irricevibile, perché tardivamente depositato, il ricorso “avverso il rigetto del Comitato Nazionale dell’AIA di cui al CU 43 del 31 agosto 2020, della richiesta di revoca del provvedimento di “non rinnovo tessera” adottato dallo stesso CN con delibera pubblicata con CU 30 del 5 agosto 2020, su proposta del Presidente di Sezione perché infondato in fatto”, ha pronunciato nella riunione fissata per il giorno 10 dicembre 2020..La lettera pec del 14 novembre 2020 del sig. …., che ha dato origine al presente procedimento, inviata anche alla segreteria dell'A.I.A., per quanto non enunci la natura del ricorso proposto né lo qualifichi con riferimento a norme sostanziali o procedurali, manifesta chiaramente, nella descrizione del fatto e soprattutto nelle domande formulate nell'ultimo capoverso, il fine che l’istante intende perseguire, che è quello di conseguire una pronuncia del Tribunale di "annullamento del provvedimento di non rinnovo tessera di cui al C.U. n. 30 del 5 agosto 2020 e del rigetto della richiesta di revoca di cui al C.U. n. 43 del 31.8.2020 entrambi adottati dal Comitato Nazionale dell'A.I.A.". L'interesse azionato in giudizio è volto a far valere il diritto del tesserato di agire avanti gli organi di giustizia sportiva per la tutela delle prerogative riconosciutegli dall’'ordinamento sportivo, al fine di rimuovere il pregiudizio ovvero una lesione patita ex art. 47 del C.G.S.. Il mezzo che l’ordinamento sportivo mette a disposizione del soggetto è quello impugnatorio, mediante lo strumento del ricorso da inviare all'Organo competente e contestualmente all'eventuale controparte, a pena di inammissibilità del ricorso medesimo ex art. 49 del C.G.S. citato. In assenza di una specifica disciplina sui termini di cui al ricorso in esame, non possono che valere al riguardo i termini generali contemplati nell'articolo 30, comma 2, del C.G.S. – CONI, il quale così dispone: "il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale". Tale termine, per come configurato nel regime dei ricorsi ad iniziativa di parte interessata, quest’ultima titolare di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale che assume consistenza simile a quella dell’interesse legittimo (artt. 25 e ss del C.G.S. – CONI) deve ritenersi perentorio, tenuto conto della sanzione che accompagna la violazione della norma medesima. Senonché, il ricorrente ha proposto il presente ricorso ben oltre il termine di rito, soltanto in data 14 novembre 2020, quando cioè risultavano abbondantemente superati i termini decadenziali di impugnativa dei provvedimenti avversati. Precisamente, il dies a quo di decorrenza del termine di impugnativa del diniego rinnovo tessera iniziava a far data dalla comunicazione ricevuta dal ricorrente il giorno 11 agosto 2020 (inviatagli dal Presidente di Sezione, che lo rendeva edotto sul contenuto del C.U. n. 30 del 5 agosto 2020); quello di impugnativa del rigetto della richiesta di revoca del citato provvedimento di N.R.T., iniziava a decorrere dal 1° settembre 2020, data nella quale era pervenuta al ricorrente la comunicazione via mail del Presidente di Sezione che lo informava cognita causa sul contenuto del C.U. n. 43 datato 1 settembre 2020.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 23/CFA del 27/09/2019 motivi rif COM. UFF. 009 SEZ. UNITE del 17.07.2019
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 69/TFN del 18.6.2019
Impugnazione Istanza: RECLAMO DEL SIG. G.C. (ASSOCIATO AIA - SEZIONE LATINA) AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO RELATIVO ALL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA AIA N. 1 DEL 30.6.2018 PROPOSTO NEI CONFRONTI DELL’AIA E DELLA FIGC
Massima: Confermata la decisione del TFN che ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’arbitro effettivo con il quale ha chiesto “…l’annullamento della delibera di cui al Comunicato Ufficiale n.1 (Stag. 2018/2019) dell’AIA e della graduatoria di merito” già impugnata con altro ricorso sempre al TFN e definito con la decisione del Collegio di Garanzia del CONI n.25/2019, che ha rigettato il gravame, in quanto……è convinzione di questo Collegio che l’unico rimedio esperibile nel caso in scrutinio fosse la revocazione e, rilevato il difetto di competenza funzionale del Tribunale adito, integra la motivazione della decisione resa al riguardo e, confermato il resto…..Preliminarmente occorre richiamare che l’art.2, comma 6, dei “Principi di giustizia sportiva del CONI” (Deliberazione n.1519 del Consiglio Nazionale CONI del 15 Luglio 2014) dispone che (testualmente) “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia, conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”, disposizione questa ribadita, nei medesimi testuali termini, all’art.2, comma 6, del “Codice della Giustizia Sportiva” CONI, di cui alla Deliberazione n.1538 del Consiglio Nazionale del 9 Novembre 2015 e approvato con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16.12.2015. Principio cardine del nostro Ordinamento statuale è il “giudicato formale e sostanziale”, finalizzato a conferire certezza ai rapporti giuridici fra le parti: dispone l’art. 324 cpc che si ha cosa giudicata in senso formale quando la sentenza diviene irretrattabile, ossia diviene incontestabile in giudizio ad opera delle parti e, conseguentemente, intoccabile da parte del giudice. In seguito al passaggio della sentenza in cosa giudicata formale si verificano gli effetti della cosa giudicata sostanziale (art. 2909 c.c.), che si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, che rappresentino le premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico della pronuncia, così spiegando autorità non solo nell’ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (giudicato esplicito), ma estendendosi agli accertamenti collegati e/o collegabili in modo inscindibile alla decisione Si forma, in tal modo, un giudicato implicito tutte le volte in cui tra la controversia risolta espressamente e quella risolta implicitamente sussista un rapporto indissolubile di dipendenza, dando luogo al principio che la decisione copre il dedotto e il deducibile e, quindi, non solo le questioni espressamente fatte valere in giudizio, ma anche tutte le altre che si caratterizzano per la loro inerenza ai fatti costituitivi delle domande o eccezioni dedotte in giudizio. Quanto innanzi richiamato è stato recepito appieno dal Legislatore sportivo, che ha curato di disciplinare la materia dei “gravami” agli artt. 63 (CGS CONI), 39 e 42 (CGS FIGC), prevedendo i rimedi esperibili. I principi e gli istituti richiamati pongono in evidenza come colga nel segno l’arguta difesa della FIGC, lì dove denuncia (testualmente a pag. 2) “…la manifesta irritualità della pretesa di reinvestire della cognizione di una controversia già approdata al suo responso definitivo in ambito sportivo…”, in conseguenza della pronuncia delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport n.25/2019, depositata il 2 aprile 2019, che aveva riconosciuto la legittimità del provvedimento di avvicendamento per motivate valutazioni tecniche, adottato nei confronti dell’arbitro …. Appare in tutta evidenza come difettasse a costui il diritto di adire, con un nuovo ricorso, il Tribunale Federale Nazionale -riproponendo la medesima domanda di annullamento della delibera AIA del 30.06.2018- né in veste di giudice di prima istanza, avendo questo portato a compimento il proprio compito decisorio, né quale giudice di un’ipotetica opposizione, istituto non contemplato dal vigente CGS FIGC….Il Tribunale richiama al riguardo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui non si può far luogo alla riapertura dei termini per la proposizione di nuovi motivi allorché la tardiva conoscenza di vizi del provvedimento sia da ascrivere al comportamento processuale del ricorrente: diversamente opinando, osserva il Tribunale -condividendo le difese degli appellati- si “consentirebbe di eludere la regola del termine di decadenza per impugnare” (ex multis, Cons. Stato, Sez. 3°, 11.07.2018, n.4237). Per completezza di trattazione, infine, occorre evidenziare che il vigente Ordinamento sportivo –al pari di quello statuale- contempla l’istituto della revocazione, definito dalla Suprema Corte e dalla più autorevole dottrina, quale mezzo di impugnazione limitato a critica vincolata, in quanto ammissibile per i motivi tassativamente indicati nella norma.Ed infatti, l’art. 63 del CGS CONI nonché gli artt. 39 e 42 CGS FIGC facultano ogni soggetto (appartenente all’Ordinamento sportivo), che voglia far valere diritti lesi da una decisione irrevocabile pronunciata a definizione in un procedimento in cui è stato parte, di attivare questo rimedio straordinario, entro un preciso arco temporale e in presenza di presupposti tassativamente previsti al comma 1, lettere a, b, c, d ed e del richiamato art. 39 CGS FIGC (oggi, art. 63 del nuovo codice). Spetta alla Corte Federale di Appello, organo competente in materia, di pronunciarsi pregiudizialmente sulla ammissibilità di tale ricorso, essendo tassativi i casi in cui è possibile azionare questo rimedio straordinario: ma a voler immaginare un ipotetico procedimento, peraltro giammai venuto ad esistenza, e per mera ipotesi di studio è possibile affermare che, nella vicenda che occupa, non sembra che fosse presente uno di essi. Non certamente, ad esempio, quello indicato alla lettera c) del primo comma del citato art. 39 CGS FIGC, non ricorrendo né la “forza maggiore”, né ”il fatto altrui”. Ed infatti la Suprema Corte ha precisato che la “forza maggiore” non ricorre allorché emerga che la parte avrebbe potuto accertare l’esistenza dei documenti attraverso un’indagine elementare e, ancora, come nel caso di specie, essendo a conoscenza dell’esistenza di tali documenti in possesso di controparte, non ne abbia richiesto l’esibizione ai sensi dell’art. 210 cpc (così, Cass. 20.10.2014, n.22159; Cass. 15.02.1992, n.1879).
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 54/2019 del 1 luglio 2019
Decisione impugnata: Delibera della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 26 luglio 2018, pubblicata, nel solo dispositivo, con C.U. n. 16/CFA del 10 agosto 2018 e, completa di motivazioni, con C.U. n. 27/CFA del 5 settembre 2018, con la quale, in accoglimento del ricorso presentato dal signor V. E. contro la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria, pubblicata con C.U. n. 184 del 18 giugno 2018, è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di associato AIA in capo al signor V..
Parti: Associazione Italiana Arbitri/E. V./Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: E’ inammissibile per tardività il ricorso proposto soltanto in data 4 aprile 2018 innanzi al Tribunale in quanto presentato oltre il termine di giorni 30 previsto dalla norma e decorrenti dalla conoscenza dell’atto da impugnare che nel caso in esame coincide con il 28 giugno 2017, data della delibera presidenziale di ratifica delle dimissioni datata 26 ottobre 2016…L’art. 30, secondo comma, del CGS CONI stabilisce che “il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento”. Stante il chiaro disposto normativo, è evidente che il ricorso di primo grado è da ritenersi tardivo e, tanto, sia con riferimento al termine breve di giorni 30 dalla piena conoscenza dell’atto o del fatto, sia con riferimento al termine lungo di un anno dall’accadimento. Quanto al termine di 30 giorni è lo stesso resistente a dare atto di essere venuto a conoscenza in data 28 giugno 2017 di una presunta delibera presidenziale di ratifica delle dimissioni datata 26 ottobre 2016, con la conseguenza che il dies a quo per ricorrere ex art. 30, secondo comma, prima parte, CGS CONI è decorso dallo stesso giorno 28 giugno 2017, mentre il ricorso risulta essere stato proposto soltanto in data 4 aprile 2018. Di converso, anche nella denegata ipotesi in cui si voglia accedere alla (discutibile) tesi della natura non impugnatoria del giudizio promosso dal V., lo stesso è comunque tardivo in quanto il giudizio di accertamento dello status di associato andava sempre proposto entro l’anno dall’accadimento. Lì dove per “accadimento” devono intendersi le dimissioni e, in extrema ratio, l’estromissione dalle attività dell’Associazione conseguente proprio alle dimissioni. Ed anche sotto tale profilo è lo stesso resistente a riconoscere che, a seguito delle dimissioni, è stato estromesso dalle attività dell’Associazione, non essendogli stato più fatto svolgere il ruolo di osservatore arbitrale. Quindi, tenuto conto che con le dimissioni rassegnate il 22 ottobre 2016 il V. ha restituito la tessera federale e da allora non ha più partecipato alla vita dell’Associazione neanche svolgendo il ruolo di osservatore arbitrale, è evidente che l’”accadimento” cui fa riferimento l’art. 30, secondo comma, CGS CONI, nella fattispecie, non può che essere riferito alle dimissioni con contestuale restituzione della tessera. La giurisprudenza, anche di legittimità, è concorde nell’affermare che - atteso che il regime delle preclusioni processuali deve ritenersi inteso non solo nell’interesse della parte, ma anche dell’interesse pubblico all’ordinato e celere andamento del processo - l’inammissibilità della domanda per tardività è rilevabile d’ufficio ogni qual volta dagli atti del processo ciò emerga con certezza ed anche quando i fatti e/o gli atti dai quali emerge non siano stati prodotti e/o dedotti a tal fine (ex plurimis, Cass. Civ., 24 novembre 2011, n. 24858). Ciò posto, deve dichiararsi la tardività del ricorso di primo grado con conseguente accoglimento del gravame proposto dall’Associazione Italiana Arbitri.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 69/FTN del 18 Giugno 2019
Decisione impugnata: Delibera A.I.A. n. 1 del 30.6.2018 che ha determinato il suo avvicendamento dall’Organico degli arbitri appartenenti alla CAN “A”, per profili di illegittimità della delibera ulteriori rispetto al precedente ricorso già deciso da questo tribunale che asserisce di aver conosciuto soltanto dopo aver avuto “accesso alle visionature degli osservatori arbitrali, con relative valutazioni e voti, delle prestazioni rese dagli arbitri della CAN “A” nella stagione sportiva 2017/2018, delle lettere di rilievo, in esito alle quali il ricorrente è stata dismesso”.
Impugnazione - Istanza: RICORSO DI G.C. (ASSOCIATO A.I.A. – SEZIONE DI LATINA).
Massima: E’ inammissibile, per tardività e per il mancato superamento della c.d. prova di resistenza il ricorso proposto dall’arbitro effettivo con il quale ha impugnato sostanzialmente i medesimi atti già gravati con ricorso davanti al tribunale Federale in data 23.7.2018, tra cui in particolare la delibera A.I.A. n. 1 del 30.6.2018 che ha determinato il suo avvicendamento dall’Organico degli arbitri appartenenti alla CAN “A”, per profili di illegittimità della delibera ulteriori rispetto al precedente ricorso già deciso da questo tribunale che asserisce di aver conosciuto soltanto dopo aver avuto “accesso alle visionature degli osservatori arbitrali, con relative valutazioni e voti, delle prestazioni rese dagli arbitri della CAN “A” nella stagione sportiva 2017/2018, delle lettere di rilievo, in esito alle quali il ricorrente è stata dismesso”.…. il Collegio non può fare a meno di condividere le eccezioni delle difese dell’AIA circa la tardività delle censure proposte con ricorso. Invero, il ricorrente, in quanto arbitro appartenente alla CAN di A era (o quantomeno avrebbe dovuto essere) a conoscenza dell’esistenza delle relazioni relative alle prestazioni degli arbitri della CAN A e pertanto avrebbe dovuto immediatamente attivarsi per ottenere l’accesso alla predetta documentazione. Anche a voler ammettere che il Sig. … non fosse a conoscenza dell’esistenza della predetta documentazione nella memoria depositata innanzi a questo Tribunale il 30.7.2018 era espressamente affermato “con particolare riferimento alla valutazione tecnica delle prestazioni degli arbitri, ogni gara del campionato di Serie A è visionata da tre componenti della CAN A (ex arbitri di provata competenza e professionalità) e/o da osservatori arbitrali […]. In ogni gara visionata, i componenti dell’Organo tecnico e gli osservatori attribuiscono all’arbitro un voto, che da un massimo di 8.70 decresce di un decimo di punto alla volta (8.60, 8.50 e così via) fino al voto minimo di 8.20”. Conseguentemente, avendo il ricorrente presentato all’AIA istanza di accesso agli atti soltanto in data 5.12.2018, dopo oltre cinque mesi, appare evidente che la tardività della conoscenza degli atti e conseguentemente della proposizione dei correlati motivi sia imputabile alla mancata diligenza del Sig. .. Del resto secondo i consolidati orientamenti del Consiglio di Stato laddove il ricorrente si è attivato tardivamente, non rileva la sopravvenuta disponibilità della documentazione utile ai fini della riapertura dei termini per la proposizione di nuove censure, essendo la tardiva conoscenza di vizi del provvedimento determinata dalla mancata diligenza del ricorrente (recentemente, VI, 15.3.2017, n.1181; si v. anche IV, n. 6875/2010 e n. 3265/2010). Una diversa interpretazione, d’altronde, come correttamente individuato nel corso dell’udienza dalle difese della FIGC, consentirebbe di eludere la regola del termine di decadenza per impugnare... il ricorso appare inammissibile anche perché le difese del Sig. …non hanno dimostrato il superamento della c.d. prova di resistenza. Il ricorrente non deduce, né allega alcuna prova che l’attribuzione di un punteggio diverso alle valutazioni attribuite dagli organi tecnici e dagli osservatori in relazione agli specifici arbitraggi dei sig.ri .., in relazione alla partita Internazionale vs Juventus del 22.4.2018, …, in relazione alla partita Udinese vs Sassuolo del 18.3.2018, …, in relazione alla partita Lazio vs Torino 11.12.2017, .., in relazione alla partita Internazionale vs Benevento del 24.2.2018, avrebbero determinato una modifica della graduatoria tale da non determinare la dismissione del sig. … Nel merito poi le censure proposte riguardano valutazioni tecnico-discrezionali particolarmente complesse insuscettibili di essere sussunte nella categoria della manifesta irragionevolezza o illogicità. Nel caso di specie, invero, gli appartenenti alla CAN di A sono tutti ottimi arbitri, i migliori scelti tra oltre trentamila associati dopo numerosi anni d’esperienza, tantissime valutazioni e molteplici promozioni. Conseguentemente la differenza tra una valutazione ottima e una valutazione buona o sufficiente, è connotata da differenze quasi impercettibili che soltanto gli organi tecnici e gli osservatori possono cogliere appieno. Ne deriva che la differenza tra pochi decimali è talmente lieve che soltanto i rappresentanti dell’AIA sono in grado di valorizzare le differenti sfumature. Ne consegue che in assenza di macroscopici vizi procedimentali (nel caso di specie non contestati), ovvero della palese illogicità o irragionevolezza dei punteggi attribuiti dagli organi tecnici (nel caso di specie non evidente) le valutazioni tecnico discrezionali dei rappresentanti dell’AIA non possono essere oggetto di sindacato da parte di questo Collegio.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/FTN del 04 Ottobre 2018
Decisione impugnata: Annullamento della decisione impugnata – non pubblicata – nonché tutti gli atti prodromici dell’intero procedimento / corso di qualificazione avente ad oggetto l’inquadramento dei ruoli di assistenti arbitrali degli organi tecnici nazionali per la stagione sportiva 2018/2019 … ovvero in subordine disporsi l’annullamento della predetta decisione e del relativo procedimento / corso di qualificazione, per motivi suesposti nella parte in cui non prevede l’idoneità del ricorrente all’esito del corso di qualificazione per assistente arbitrale degli organi tecnici nazionali …” in ogni caso “dichiarare il diritto del ricorrente a poter presentare domanda per l’ammissione al corso di qualificazione … per la stagione sportiva 2019/2020”
Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ARTT. 30 E 43BIS CGS FIGC NONCHÉ ARTT. 25 e 30 CGS CONI DEL SIG. B.A.A. (ARBITRO EFFETTIVO - SEZ. A.I.A. SIRACUSA).
Massima: ….deve essere affrontata la eccezione di inammissibilità svolta dall’AIA in relazione alla tardività del ricorso proposto. L’esame di tale punto non può prescindere da un consolidato orientamento di questo Tribunale (C.U. 13 s.s. 2018-2019 e C.U. 17 s.s. 2017-2018). L’impugnazione del ricorrente non è inquadrabile nell’ambito della categoria del reclamo e non è soggetta ai limiti decadenziali prescritti da detta disposizione. Il reclamo, nell’ambito dell’ordinamento federale è un mezzo di impugnazione, disciplinato dall’art. 33 del CGS con il quale si contestano i risultati sportivi e le decisioni concernenti lo svolgimento delle gare, ipotesi differenti da quella in esame. Il ricorso, disciplinato dall’art. 43 bis CGS e per il quale è previsto il termine decadenziale di giorni 30, ha ad oggetto le delibere degli organi diversi dal Giudice sportivo. Questo Tribunale, uniformandosi ai propri precedenti, reputa opportuno sussumere l’azione promossa dal Sig. …nella categoria del ricorso e, per l’effetto, a ritenerla tempestiva. La AIA, in uno con la propria comparsa, ha depositato la documentazione relativa al corso di qualificazione per assistente arbitrale degli OTN tenutosi nei giorni 14 e 15 luglio 2018 presso Tivoli Terme. Deve quindi ritenersi soddisfatta la richiesta istruttoria formulata sul punto dal ricorrente.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/FTN del 20 Settembre 2018
Decisione impugnata: Provvedimento della Presidenza del Comitato Nazionale AIA, datata 30 Giugno 2018 e comunicata il successivo 4 luglio, prot. n. 711/ss 18-19, con il quale era stata respinta la sua richiesta di essere trasferito ad altra sezione rispetto a quella di appartenenza (da Palermo a Ragusa).
Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ARTT. 25 E 30 CGS CONI DEL SIG. M.M. (OSSERVATORE ARBITRO – SEZIONE DI PALERMO).
Massima: Sostiene L’AIA che l’art. 43 bis CGS-FIGC, invocato dal ricorrente, sarebbe inapplicabile al caso in esame, in quanto né lo Statuto Federale, né il Regolamento AIA adotterebbero delibere suscettibili di essere impugnate con riferimento alla suddetta norma, per cui la competenza a conoscere il caso in esame, giusto il disposto dell’art. 30 commi 2 e 3 CGS-FIGC, spetterebbe al Tribunale Federale Territoriale, essendo l’attività sportiva del ricorrente di ambito locale e non nazionale; sostiene altresì che l’ulteriore riferimento del ricorrente agli artt. 25 e 30 CGS- CONI non comporterebbe l’applicazione del termine di proposizione del ricorso ivi previsto di gg. 30, in quanto siffatta normativa sarebbe applicabile per tutto quanto non previsto dal CGS-FIGC, mentre il caso in esame rientrerebbe nella fattispecie degli artt. 33 comma 5 e 38 comma 2 di detto Codice, il cui termine di proposizione dell’impugnativa, di gg. 7 dalla data del provvedimento impugnato, non sarebbe stato rispettato dal ricorrente. Ritiene questo Tribunale che la norma di riferimento dell’odierno ricorso è quella dettata dall’art. 30 CGS-CONI, per la quale “il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento”. L’art. 38 comma 2 CGS-FIGC, invocato dalla resistente, attiene alla proposizione dei reclami e non può quindi investire il caso in esame, che è stato proposto con ricorso. È noto l’orientamento di questo Tribunale sulla diversità esistente tra il ricorso ed il reclamo; infatti, nell’ambito dell’Ordinamento Federale i reclami sono i mezzi di impugnazione coni quali si contestano i risultati sportivi e le relative decisioni concernenti lo svolgimento delle gare; tali mezzi sono disciplinati dall’art. 33 CGS-FIGC e dal successivo art. 38 stesso Codice, mentre i ricorsi avverso le delibere degli organi diversi dal giudice sportivo sono disciplinati dall’art. 43 bis CGS-FIGC (anch’esso richiamato dall’odierno ricorrente), che prevede un termine decadenziale più lungo, 30 gg (cfr. Trib. Fed. Naz. Sez. Disciplinare C.U. n. 17/TFN 9.10.2017 e n. 13/TFN 2.08.2018). Poiché il termine di gg. 30 risulta rispettato dal ricorrente e poiché l’eccepito vizio di tardività non sussiste, la prima delle due eccezioni sollevate dall’AIA può definirsi superata.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/FTN del 20 Settembre 2018
Decisione impugnata: Delibera 30 Giugno 2018 del Comitato Nazionale AIA, pubblicata sul CU n. 11 ss. 2018/2019 di pari data, con la quale è stata disposta la sua dismissione da detta CAN per “motivate valutazioni tecniche”.
Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ARTT. 30 E 43BIS CGS FIGC NONCHÉ ART. 30 CGS CONI DEL SIG. D. R.D. (ARBITRO EFFETTIVO A.I.A.).
Massima: È destituita di fondamento l’eccezione dell’AIA sulla inammissibilità del ricorso per il tardivo deposito dell’atto introduttivo. Deduce sul punto la resistente che sarebbe applicabile al caso in esame il comma 2 dell’art. 38 CGS FIGC, per il quale i reclami ed i ricorsi vanno proposti “entro i sette giorni successivi alla data della pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell’organo che si intende impugnare” e che tale termine ha natura perentoria, con decorrenza, per effetto della “presunzione assoluta” prevista dall’art. 2 comma 3 dello stesso CGS, “a far data dalla pubblicazione del comunicato” (virgolettato ed in corsivo il testo normativo). Tutto questo perché - secondo la resistente - l’art. 43 bis CGS FIGC, invocato dal ricorrente, che reca per la proposizione del ricorso il termine di giorni trenta dalla pubblicazione dell’atto da impugnare, sarebbe inapplicabile, ostando alla sua applicazione l’ambito limitato della norma alle sole delibere della FIGC e non anche a quelle dell’AIA, il cui regolamento non prevede tale possibilità. Ritiene questo Tribunale che correttamente il ricorrente ha riferito il proprio atto (anche) all’art. 30 CGS CONI, il cui secondo comma prevede che “il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento” e che “decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del Procuratore Federale”. La norma, virgolettata ed in corsivo nel testo letterale, dettata a tutela di situazioni giuridicamente protette dall’Ordinamento Federale, è stata rispettata dal ricorrente, che, in relazione alla delibera pubblicata il 30 Giugno 2018, ha proposto l’atto il 28 luglio successivo e, quindi, nel pieno rispetto del termine. Opina la resistente che la norma CONI non troverebbe applicazione al caso in esame, in quanto l’art. 1 CGS FIGC, al comma secondo, richiama il CGS CONI solo “per quanto non previsto dal presente codice” (virgolettato ed in corsivo il testo della norma). Come è stato argomentato da questo Tribunale in altre statuizioni (cfr. CU n. 17/TFN 9.10.2017 e CU n. 13/TFN 2.8.2018), l’atto introduttivo del presente procedimento, al pari di quelli nell’ambito dei quali sono scaturite le richiamate decisioni, non rientra nella categoria dei reclami e quindi non è sottoposto al termine di decadenza di cui all’art. 38 comma secondo sub. cit. “I reclami - si legge nella prima delle due richiamate decisioni - nell’ambito dell’Ordinamento Federale sono i mezzi di impugnazione con i quali si contestano i risultati sportivi e le relative decisioni concernenti lo svolgimento delle gare. Lo stesso CGS FIGC distingue chiaramente i due mezzi di impugnazione. I reclami sono disciplinati dall’art. 33, mentre i ricorsi avverso le delibere degli organi diversi dal giudice sportivo sono disciplinati dall’art. 43 bis, che prevede un termine decadenziale più lungo (30 giorni)” >>virgolettato ed in corsivo il testo della decisione <<. In questo contesto, l’impugnazione proposta dal ricorrente è stata correttamente introitata ed è perfettamente ammissibile.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 13/FTN del 07 agosto 2018
Decisione impugnata: Delibera AIA pubblicata sul CU n. 1 del 30 Giugno 2018 stagione sportiva 2018/2019, con la quale veniva disposta la dismissione del ricorrente dall’organico CAN A, recante la dicitura, dal ricorrente definita laconica, “dismessi per motivate valutazioni tecniche”, con in calce solo il suo nominativo e la sezione di appartenenza; ha precisato che l’impugnativa era da considerarsi estesa a tutti gli atti prodromici, presupposti e preliminari al provvedimento, compresa la eventuale proposta dell’Organo tecnico della CAN A e la delibera stessa del Comitato Nazionale, nonchè ai criteri utilizzati per la formazione dell’elenco dei nominativi trasmessi al Comitato Nazionale ed alla eventuale delibera, che aveva stabilito la definizione dell’organico per la stagione sportiva 2018 / 2019, il tutto per il “mancato rispetto degli atti regolamentari in ordine alla formazione dell’organico oltre alla violazione dei criteri di trasparenza ed imparzialità ai sensi della L. 241/90” (virgolettato l’incipit del ricorso).
Impugnazione - Istanza: RICORSO DI G.C. (ASSOCIATO A.I.A. – SEZIONE DI LATINA), AI SENSI DEGLI ARTT. 25 e 30 DEL CGS CONI E 43BIS CGS FIGC.
Massima: É destituita di fondamento l’eccezione dell’AIA sulla inammissibilità del ricorso per il tardivo deposito dell’atto introduttivo.Deduce sul punto la resistente che sarebbe applicabile al caso in esame il comma 2 dell’art. 38 CGS FIGC, per il quale i reclami ed i ricorsi vanno proposti “entro i sette giorni successivi alla data della pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell’organo che si intende impugnare” e che tale termine ha natura perentoria, con decorrenza, per effetto della “presunzione assoluta” prevista dall’art. 2 comma 3 dello stesso CGS, “a far data dalla pubblicazione del comunicato” (virgolettato ed in corsivo il testo normativo). Tutto questo perché - secondo la resistente - l’art. 43 bis CGS FIGC, invocato dal ricorrente, che reca per la proposizione del ricorso il termine di giorni trenta dalla pubblicazione dell’atto da impugnare, sarebbe inapplicabile, ostando alla sua applicazione l’ambito limitato della norma alle sole delibere della FIGC e non anche a quelle dell’AIA, il cui regolamento non prevede tale possibilità. Ritiene questo Tribunale che correttamente il ricorrente ha riferito il proprio atto (anche) all’art. 30 CGS CONI, il cui secondo comma prevede che “il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento” e che “decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale”. La norma, virgolettata ed in corsivo nel testo letterale, dettata a tutela di situazioni giuridicamente protette dall’ordinamento federale, è stata rispettata dal ricorrente, che, in relazione alla delibera pubblicata il 30 Giugno 2018, ha proposto l’atto il 23 luglio successivo e, quindi, nel pieno rispetto del termine. Opina la resistente che la norma CONI non troverebbe applicazione al caso in esame, in quanto l’art. 1 CGS FIGC, al comma secondo, richiama il CGS CONI solo “per quanto non previsto dal presente codice” (virgolettato ed in corsivo il testo della norma). Ma, anche se così fosse, si tornerebbe comunque al termine di giorni trenta dell’art. 43 bis CGS FIGC, che andrebbe a prevalere su quello dell’art. 38 comma secondo CGS FIGC, trattandosi nel caso in esame di ricorso e non di reclamo. Come è stato argomentato da questo Tribunale in altra statuizione (cfr. CU n. 17/TFN - Sezione Disciplinare 9.10.2017), l’atto introduttivo del presente procedimento, al pari di quello nell’ambito del quale è scaturita la richiamata decisione, non rientra nella categoria dei reclami e quindi non è sottoposto al termine di decadenza di cui all’art. 38 comma secondo sub. cit. “I reclami - si legge nella richiamata decisione - nell’ambito dell’ordinamento federale sono i mezzi di impugnazione con i quali si contestano i risultati sportivi e le relative decisioni concernenti lo svolgimento delle gare. Lo stesso CGS FIGC distingue chiaramente i due mezzi di impugnazione. I reclami sono disciplinati dall’art. 33, mentre i ricorsi avverso le delibere degli organi diversi dal giudice sportivo sono disciplinati dall’art. 43 bis, che prevede un termine decadenziale più lungo (30 giorni)” >>virgolettato ed in corsivo il testo della decisione <<.In questo contesto, l’impugnazione proposta dal ricorrente è perfettamente ammissibile.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 5/FTN del 13 luglio 2018
Decisione impugnata: Verbale dell’Assemblea ordinaria della Lega del 5.6.2018, con il quale è stato deliberato di interpretare la previsione contenuta all’art. 2.21, Capo III, del Codice di Autoregolamentazione della LNPB (di seguito “Codice” o “CdA”) nel senso di intenderla riferita alla mutualità totale spettante al Foggia Calcio Srl in relazione alla stagione sportiva 2017/2018 (di seguito “Verbale”); verbale del Consiglio Direttivo del 07.03.2018, nella parte in cui è stata disposta l’esclusione del Foggia calcio Srl dalla ripartizione della mutualità relativa alla stagione sportiva 2017/2018 (di seguito “Verbale Consiglio”);
Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ARTT. 6.15 DELLO STATUTO DELLA L.N.P. SERIE B E 43BIS CGS DELLA SOCIETÀ FOGGIA CALCIO SRL IN PERSONA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DR N.G., PER L’ANNULLAMENTO DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA L.N.P. SERIE B del 5.6.2018 E DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 7.3.2018.
Massima: Anche l’eccezione volta a contestare la tardività del ricorso non merita accoglimento alla luce delle considerazioni appena svolte sulla complementarità dei due verbali. L’incompletezza della delibera consiliare, del tutto priva di quantificazione della sanzione e, quindi, di immediata ed autonoma attitudine lesiva nei confronti del destinatario, la rende inidonea a far maturare decadenze, di guisa che solo sulla base delle indicazioni interpretative fornite dall’Assemblea il 5 Giugno 2018, la sanzione può considerarsi compiutamente determinata nei suoi elementi costitutivi minimi.
Massima: … anche l’ultima eccezione preliminare volta ad affermare la decadenza del Foggia Calcio dal diritto di impugnare la delibera dell’Assemblea per mancata formulazione della riserva scritta prevista dall’art. 6.15 Statuto Lega B. A ben vedere, la riserva è stata chiaramente formulata in Assemblea dal Commissario Giudiziale Dott. .., il quale ha dichiarato a verbale “che a tutela della Società … provvederà ad adottare ogni necessaria iniziativa”.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 027CFA DEL 05/09/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 016/CFA (STAGIONE SPORTIVA 2018/2019) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 005/CFA DEL 26 LUGLIO 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 184 del 18.6.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. V.E. (ALL’EPOCA DEI FATTI OSSERVATORE ARBITRALE ASSOCIATO DELLA SEZIONE AIA DI LAMEZIA TERME) AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. PROPOSTO NEI CONFRONTI DELL’AIA E DELLA FIGC
Massima: Annullata la decisione del TFN che aveva rigettato il ricorso ex art. 43 CGS proposto dall’osservatore arbitrale con il quale chiedeva “Accertare e dichiarare il proprio status di associato dell’ Associazione Italiana Arbitri e per l’effetto reintegrarlo nei ruoli di Osservatore Arbitrale, già ricoperto all’epoca dei fatti, con decorrenza dalla data del 24.3.1998, nonché trasmettere alla Procura dell’A.I.A. ed alla Procura Federale in ordine ad eventuali condotte, rilevanti ai fini disciplinari, che verranno accertate in corso di giudizio. Per l’effetto condannare l’A.I.A. e la F.I.G.C. in solido a voler risarcire il danno subito all’O.A. Viterbo in euro 480,00 oltre interessi; nonché il risarcimento del danno da stabilire in via equitativa tenendo conto dei parametri previsti dai rimborsi spesa per l’Organo Tecnico Nazionale. Con vittoria di spese di lite” e per l’effetto riconosciuta la sussistenza delle condizioni di associato A.I.A.. …l’asserzione del Presidente A.I.A., secondo il quale l’istituto del “ritiro” delle dimissioni non sarebbe previsto, quale istituto, dal Regolamento A.I.A. (cfr lettera 28.6.2017, citata), sicché a tale atto non sarebbe possibile attribuire effetto alcuno. L’art. 1 del citato Regolamento A.I.A., intitolato “natura e funzioni”, precisa al comma 1 che (testualmente) “L’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) è l’associazione che, all’interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), riunisce obbligatoriamente tutti gli arbitri italiani (n.d.r.: nell’accezione di cui si è precisato al punto 4 che precede) che, senza alcun vincolo di subordinazione, prestano la loro attività…”. L’A.I.A., quale associazione, trova la sua disciplina nel codice civile che, all’art. 24, contempla il caso del recesso e dell’esclusione degli associati: come puntualizzato da autorevole dottrina (Rescigno, Galgano), trattasi di una facoltà riconosciuta all’associato, in deroga al principio generale codificato nell’art. 1372 c.c., ma in armonia con il disposto dell’art. 1373 c.c.. Essa costituisce un diritto che risponde all’ esigenza di tutelare la libertà di associazione e costituisce una disciplina a carattere negoziale che deroga, come si è detto, a quella legale, e che incontra un limite sotto l’aspetto del differimento nel tempo della facoltà di recesso, come specificato all’ art. 24 c.c., comma 2, che differisce l’effetto allo scadere dell’anno in corso, purché la comunicazione sia stata fatta almeno tre mesi prima. Il Regolamento A.I.A. pone, però, un ulteriore limite: l’accettazione delle dimissioni. Trattasi di una norma che pone non poche perplessità sulla sua legittimità, in relazione al combinato disposto degli artt. 2 e 21 Cost. (libertà positiva di associazione) e all’art. 18 Cost. (libertà negativa): non appare opportuno in questa sede discettare su tale tema, ma si auspica che anche ad esso il Legislatore sportivo voglia dedicare l’attenzione e gli approfondimenti che il caso postula. In presenza di un diritto costituzionalmente garantito ed assolutamente non comprimibile, ex artt. 2 e 21 Cost., di manifestare le proprie opinioni e di autodeterminarsi in ordine ad esse, è di tutta evidenza come un ipotetico divieto di revoca delle dimissioni produrrebbe un grave e profondo vulnus a detto diritto. Al riguardo appare conducente richiamare l’attuale formulazione delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, quale risulta dal modello approvato dal Ministero del Lavoro con D.M. 15.12.2015, ove è codificato l’istituto del “ripensamento”, quale esercizio di un diritto di natura potestativa di cui sono titolari tutti i lavoratori, in virtù del quale è data ad ogni lavoratore la facoltà di revocare le dimissioni o il consenso alla risoluzione del rapporto, entro un determinato arco temporale. Se è riconosciuto, quindi, ad ogni lavoratore un simile diritto, non si vede come si possa negare ad un associato di esercitare un simile diritto potestativo, sicché ogni ulteriore riflessione al riguardo appare davvero superflua. A conclusione necessita evidenziare che, come dispone l’art. 1, comma 1 del Regolamento A.I.A., l’adesione degli arbitri all’Associazione è obbligatoria e rappresenta la condizione per prestare (testualmente) “la loro attività di ufficiali di gara nelle competizioni della FIGC e degli organismi internazionali cui aderisce la Federazione stessa”. A ben vedere, quindi, tale obbligatorietà sussisterebbe solo per gli ufficiali di gara e non riguarderebbe gli arbitri inquadrati come “osservatori arbitrali”, non competendo a costoro di prestare la richiamata “attività di ufficiali di gara”, sicché anche su questo ulteriore tema sarebbe auspicabile un intervento del Legislatore sportivo per armonizzare la normativa di riferimento.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 36/TFN-SD del 25 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. P.V. AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 30 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DEL CONI ED EX ART. 43 BIS CGS AVVERSO LA COMUNICAZIONE AIA DEL 1.7.2017 (n. 0001/MN), COMUNICATA SOLO IN DATA 18.10.2017 E DELLA GRADUATORIA FINALE SS 2017-18 E DI TUTTI GLI ATTI PRODROMICI, PRESUPPOSTI, PRELIMINARI, COMPRESA LA EVENTUALE PROPOSTA DELL’ORGANO TECNICO DELLA C.A.I.
Massima: E’ inammissibile, per tardività, il ricorso ex artt. 25 e 30 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI (in prosieguo, per brevità, anche, “CGS CONI”) e 43 bis del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (in prosieguo, per brevità, anche, “CGS FIGC”) inviato all’Associazione Italiana Arbitri (in prosieguo, per brevità, anche “AIA”), alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (in prosieguo, per brevità, anche “FIGC”) e al Tribunale Federale il 16.11.2017, proposto dall’arbitro con il quale contestava la legittimità: - della comunicazione del 1.7.2017, comunicata solo in data 18.10.2017 con la quale veniva comunicato: “al termine della stagione sportiva 2016/2017 […] in relazione a quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, lett. a) delle Norme di Funzionamento OO.TT. non è possibile confermarTi nel ruolo degli Assistenti Arbitrali a disposizione del predetto Organo Tecnico”; - della graduatoria finale stagione sportiva anno 2017/2018; - e di tutti quanti gli atti prodromici, presupposti, preliminari, compresa la eventuale proposta dell’Organo tecnico della C.A.I. Il ricorso, infatti, è stato proposto il 16.11.2017, dopo oltre quattro mesi dalla pubblicazione della dismissione. L’art. 30 del CGS del CONI prevede: “per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’Ordinamento Federale […] è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale” che “deve essere depositato entro trenta giorni da quanto il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto”. Analogamente l’art. 43 bis del CGS della FIGC (ai commi 1 e 2) stabilisce: “i ricorsi per l’annullamento delle delibere della Federazione, nei casi e con le modalità previste dall’art. 31 del Codice della Giustizia Sportiva emanato dal CONI, sono proposti innanzi al Tribunale Federale a livello nazionale […] entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’atto o, in caso di mancata pubblicazione, dall’avvenuta conoscenza dello stesso”.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 17/TFN-SD del 09 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL DOTT. GIOVANNI GRECO (ARBITRO EFFETTIVO), AI SENSI DEGLI ARTT. 25 e 30 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DEL CONI (D.P.C.M. 16.12.2015) AVVERSO LA DELIBERA A.I.A. DI CUI AL COM. UFF. N. 1 del 1.7.2017.
Massima: … infondata è l’eccezione d’inammissibilità sollevata dalle difese dell’A.I.A. Secondo la prospettazione della resistente, infatti, l’impugnazione de qua sarebbe tardiva, in quanto l’art. 38 del C.G.S. F.I.G.C., prescriverebbe che il reclamo debba essere proposto entro sette giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale. Tuttavia, l’impugnazione proposta dal dott. – omissis - non è sussumibile nell’ambito della categoria dei reclami e, conseguentemente, non è soggetta ai limiti decadenziali prescritti dalla prefata disposizione. Come controdedotto dal ricorrente, infatti, i reclami, nell’ambito dell’ordinamento federale, sono i mezzi di impugnazione con i quali si contestano i risultati sportivi e le relative decisioni concernenti lo svolgimento delle gare. Lo stesso C.G.S. F.I.G.C. distingue chiaramente i due mezzi di impugnazione. I reclami sono disciplinati dall’art. 33, mentre i ricorsi avverso le delibere degli organi diversi dal giudice sportivo sono disciplinati dall’art. 43 bis che prevede un termine decadenziale più lungo (30 giorni). Alla luce delle richiamate disposizioni, l’impugnazione proposta dal dott. – omissis - è senz’alcun dubbio inquadrabile alla stregua di un ricorso. Anche volendo prescindere dal nomen iuris utilizzato dal ricorrente, infatti, l’impugnazione non ha a oggetto il corretto svolgimento di una gara, bensì una delibera di un organo dell’A.I.A. Il giudice adito è quello competente a giudicare i ricorsi e non i reclami che sono rimessi alla cognizione del giudice sportivo. Del resto, le stesse difese dell’A.I.A. hanno applicato la disciplina dei ricorsi, costituendosi oltre i termini prescritti dalla disciplina del reclamo (3 giorni). Tra l’altro la prospettazione dell’A.I.A., secondo la quale l’impugnazione avrebbe dovuto essere depositata innanzi a Codesto Tribunale entro il ristretto termine decadenziale prescritto per i reclami, non potrebbe comunque determinare l’inammissibilità del ricorso, in quanto sarebbe in insanabile contrasto con l’art. 30 del C.G.S. C.O.N.I. che prevede all’art. 30, commi 1 e 2, che “per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale […] è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale” che “deve essere depositato entro trenta giorni da quanto il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto”.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 20/TFN-SD del 23 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETÀ US CITTÀ DI PALERMO SPA AI SENSI DELL’ART. 6.15 DELLO STATUTO DELLA LEGA NAZIONALE SERIE B E DELL’ART. 43BIS DEL CGS F.I.G.C. CON DOMANDA DI EMANAZIONE DI MISURE CAUTELARI AI SENSI DELL’ART. 43BIS, COMMA 4 BIS CGS.
Massima: Il ricorso non è neppure tardivo. La lega eccepisce, infatti, che il ricorso sarebbe inammissibile in quanto proposto due mesi dopo la definizione del calendario. Tuttavia, con il ricorso de quo, l’US Città di Palermo non ha impugnato la definizione del calendario, bensì la deliberazione con la quale è stata rigettata la richiesta di spostamento di singole gare. Inconferenti sono poi le ulteriori eccezioni con le quali è stata contestata la mancata partecipazione della US Città di Palermo all’Assemblea della Lega Nazionale della Serie B, poiché nel caso di specie si contesta l’incompetenza di quest’ultima ad adottare la decisione impugnata.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.043/TFN del 10 Dicembre 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza:(81) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. R.R. (Delegato assembleare LND-CR Campania) AVVERSO LA VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA DELLA LND DEL 24.10.2015 E DI OGNI DELIBERAZIONE ASSUNTA NEL CORSO DELLA STESSA.
Massima: Per il mancato rispetto della pregiudiziale sportiva è’ inammissibile al TFN il ricorso proposto dal delegato assembleare del Comitato Regionale contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Dilettanti e nei confronti del Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti per l’annullamento, previa idonea misura cautelare, dell’Assemblea Straordinaria Elettiva della Lega Nazionale Dilettanti, tenutasi in data 24 ottobre 2015, e di ogni deliberazione assunta nel corso della stessa, con particolare riferimento al C.U. n. 140 del Presidente della Lega, pubblicato in data 24 ottobre 2015 nonché al verbale dell’assemblea del 24 ottobre 2015, di contenuto ignoto, previa disapplicazione del C.U. n. 148/A della FIGC, pubblicato in data 23 settembre 2015, con il quale il Presidente Federale delibera di approvare la “modifica dell’art. 9, comma 3 , del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti con l’inserimento di una norma di attuazione e transitoria”, e quindi della modifica regolamentare introdotta del C.U. n.127 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato in data 29 settembre 2015 con cui il Vice Presidente Vicario, ai sensi della richiamata norma transitoria, ha convocato per il 24 ottobre 2015 l’Assemblea straordinaria per l’elezione del nuovo Presidente della Lega di ogni atto comunque connesso, con particolare riferimento alla “delega conferita dal Presidente federale in data 31 agosto 2015” richiamata nel C.U. n. 148/A di contenuto ignoto, ed al C.U. n. 136 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato in data 19 ottobre 2015 con cui il Vice Presidente Vicario ha comunicato l’intervenuta ammissione della sua candidatura alla carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Esaminate le memorie di costituzione della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Lega Nazionale Dilettanti entrambe depositate in data 4 dicembre 2015. La domanda in esame (trattandosi di disapplicazione di atti) avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnata in ambito sportivo mentre invece il ricorrente è andato direttamente dinanzi al Giudice amministrativo. A norma del combinato disposto degli artt. 30.3 dello Statuto federale, 27.3 dello Statuto della L.N.D., 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI e 3 della Legge n.280/2003 il – omissis - avrebbe dovuto adire in via preventiva il Collegio di garanzia dello sport del CONI. Al riguardo non può valere la replica fornita dal ricorrente in virtù della quale l’art. 12 bis dello Statuto del CONI prevederebbe che “É ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti” e che dunque, non trattandosi nella fattispecie di provvedimenti di organi di giustizia federale, non si sarebbe dovuto ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport. Appare evidente che detta replica non possa essere accolta in quanto la FIGC non ha violato lo Statuto del CONI, quanto piuttosto ha esteso (come hanno fatto tante altre Federazioni) l’oggetto delle impugnative dinanzi al Collegio di garanzia. In sostanza appare evidente come il – omissis - abbia omesso di adempiere alla c.d. “pregiudiziale sportiva” non impugnando in tale sede (organi di giustizia federale o Collegio di Garanzia dello Sport) le modifiche approvate di cui al C.U. n. 148/A del 23 settembre 2015, atto presupposto su cui si basa tutta l’impugnativa.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.032/TFN del 17 Febbraio 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. U.C. PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE FIGC DEL 20.11.2014, PUBBLICATA CON C.U. N.° 83/A IN PARI DATA. (65) – RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. D.T. PER L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE FIGC DEL 20.11.2014, PUBBLICATA CON C.U. N.° 83/A IN PARI DATA.
Massima: Devono essere rigettate le eccezioni preliminari della resistente Federazione siccome infondate. Premesso che gli attuali ricorrenti sono componenti del Consiglio Federale e come tali eletti in conformità dell’art. 26 dello Statuto della FIGC, va evidenziato che ai sensi dell’art. 31 comma 2 del CGS CONI, richiamato dalla stessa resistente, le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI ed ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto ed ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale o del Collegio dei revisori dei conti. Risulta dagli atti che i ricorrenti erano stati presenti alla seduta del Consiglio Federale di approvazione della norma contestata, tenutasi il 20 novembre 2014 e che il provvedimento venne approvato a maggioranza, fatta eccezione per sei consiglieri, tra cui gli attuali ricorrenti, che si espressero in senso contrario, di guisa che la richiamata eccezione della resistente non appare confortata né dal dato regolamentare che si è richiamato, né dalle risultanze della seduta del Consiglio Federale di approvazione della norma.
Massima: Del pari infondate appaiono le ulteriori eccezioni della resistente sulla inammissibilità dei ricorsi, essendo evidente oltre ogni ragionevole dubbio che i ricorrenti, nell’impugnare la nuova disciplina sulla limitazione alle rose, hanno esercitato la facoltà loro attribuita dall’art. 31 comma 2 CGS CONI sopra citato, a nulla rilevando che i ricorrenti avrebbero agito nell’interesse di alcuni soltanto dei calciatori (gli over 21) in danno degli altri più giovani (gli under 21) e che la posizione dei ricorrenti, esplicitata nei ricorsi, sarebbe stata di semplice non condivisione della nuova disciplina in quanto dissonante dai propri personali convincimenti, aspetti questi che non sembrano trasparire dal contenuto dei ricorsi e che la resistente peraltro in nulla ha comprovato.