Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite: Ordinanza n. 18/2019 del 11 marzo 2019
Decisione impugnata: Decisione della CFA FIGC n. 40/CFA, con motivazioni pubblicate con C.U. n. 54/CFA del 29 novembre 2018, che, nel confermare la decisione del Tribunale Federale, considerata la vigenza, all'epoca dei fatti, del D.L. n. 115/2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dalla stessa società Pro Vercelli per l'annullamento delle delibere del Commissario Straordinario FIGC di cui ai CC.UU. 47, 48 e 49 del 13 agosto 2018 e della LNPB di cui al C.U. n. 10 del 14 agosto 2018, nonché per l'annullamento di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alla predetta decisione.
Parti: Pro Vercelli 1892 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti Serie A/Lega Nazionale Professionisti Serie B/Lega Italiana Calcio Professionistico/Ternana Calcio S.p.A/Novara Calcio S.p.A. e altri
Massima: Il Collegio, sospende il giudizio fino all’esito del procedimento attualmente pendente dinanzi al Giudice Amministrativo.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/FTN del 01 Ottobre 2018
Decisione impugnata: Delibera n. 47 del 13 agosto 2018 del Commissario Straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio (d’ora in poi FIGC), pubblicata in pari data, con la quale è stato introdotto il comma 3 dell’art. 50 delle NOIF; delibera n. 48 del 13 agosto 2018 del Commissario Straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio (d’ora in poi FIGC), pubblicata in pari data, con la quale sono state annullate le disposizioni contenute nel comunicato ufficiale n. 54 del 30 maggio 2018, modificando, con effetto immediato, l’art. 49 delle NOIF, prevedendo, per il campionato di Serie B 2018/2019 un numero di 19 squadre anziché 22; della delibera n. 49 del 13 agosto 2018 del Commissario Straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio (d’ora in poi FIGC), pubblicata in pari data, con la quale è stato disposto di non procedere all’integrazione delle vacanze di organico; calendario relativo al campionato di Serie B 2018/2019 pubblicato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B con il C.U. n. 10 del 14 agosto 2018.
Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ART. 43BIS CGS FIGC DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA IN PERSONA DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO P.L.M., AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF NN. 47, 48 e 49 DEL 13.8.2018, DEL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018 DELLA LNPB.
Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ART. 30 CGS CONI DELLA SOCIETÀ NOVARA CALCIO SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. PRESIDENTE DEL CDA E AMMINISTRATORE DELEGATO DOTT. M.A.D.S., AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF NN. 47, 48 e 49 DEL 13.8.2018, DEL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018 DELLA LNPB.
Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ART. 30 E 32 CGS CONI DELLA SOCIETÀ TERNANA CALCIO SPA IN PERSONA DELL’AMMINISTRATORE UNICO R.S. AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF NN. 47, 48 e 49 DEL 13.8.2018, DEL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018 DELLA LNPB.
Impugnazione - Istanza: RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE EX ART. 33 CGS CONI E CON RICHIESTA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI EX ART. 32, COMMA 3 CGS CONI DELLA SOCIETÀ FC PRO VERCELLI 1892 SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DOTT. M.S., AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF NN. 47, 48 e 49 DEL 13.8.2018, DEL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018 DELLA LNPB.
Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ART. 30 E 32 CGS CONI CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE ANTICIPATA EX ART. 33 CGS CONI E/O 30, COMMA 12 CGS FIGC DELLA SOCIETÀ ROBUR SIENA SPA IN PERSONA DEL PRESIDENTE NONCHÉ LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. A.D., AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AI COM. UFF NN. 47, 48 e 49 DEL 13.8.2018, DEL COM. UFF. N. 10 DEL 14.8.2018 DELLA LNPB.
Massima:….. questo Tribunale deve rigettare la richiesta di sospensione del procedimento richiesta da alcune delle parti ricorrenti in ragione del fatto che, al momento non risulta in alcun modo annullata né sospesa la pronuncia del supremo organo della giustizia sportiva che ha individuato in questo Tribunale il giudice naturale per l’esame dei ricorsi in oggetto, tanto più che la celerità della decisione potrà dare modo alle parti in causa di esperire altrettanto celermente gli eventuali ulteriori gradi di giudizio.